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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 23/12/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 687/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 687/2021 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIUSSANI Parte_1 P.IVA_1 ALESSANDRO ATTRICE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRASSI SIMONE Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice Disattesa ogni contraria deduzione, eccezione, allegazione, istanza e domanda, e per tutti i motivi esposti in narrativa:
1. nel merito: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti, del 19.09.2018, a far data dalla comunicazione del 05.06.2020, o da altra data ritenuta di giustizia, e, per l'effetto, condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione Controparte_1 degli Acconti ricevuti, per complessivi Euro 77.500,00 oltre I.V.A., maggiorati di rivalutazione monetaria ed interessi di mora, o, in via gradata, legali;
ovvero, in subordine, condannare la medesima società alla restituzione di quella somma, maggiore o minore, ritenuta equa e di giustizia;
2. comunque, con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Per la convenuta
1. Rigettare ogni domanda proposta dalla nei suoi confronti. Parte_1
2. Spese rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 per ottenere la risoluzione, per impossibilità sopravvenuta, del contratto concluso il 19.9.2018, finalizzato allo svolgimento del congresso, di portata internazionale, denominato “TFOS 2020 - 9th
pagina 1 di 5 International Conference on the Tear Film & Ocular Surface” che si sarebbe dovuto tenere presso la struttura gestita dalla convenuta dal 9 al 12.9.2020, a cui era seguito il versamento dei due acconti previsti per complessivi € 77.500,00 perché a seguito della diffusione della pandemia per il virus Sars
CoV-2, i vari DPCM che si era susseguiti dal 23/2/2020, e da ultimo, quello del 17/5/2020, avevano disposto la sospensione, fino al 1/9/2020, di tutti i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui era coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità, e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, a data successiva al
1/9/2020. Aggiungeva che in seguito, molti di coloro che intendevano partecipare al congresso avevano rinunciato e anche quelli che avevano già prenotato, avevano inviato la loro disdetta, per cui non aveva avuto altra scelta che annullare l'evento e rimborsare questi ultimi;
quindi, il 5/6/2020 aveva chiesto la restituzione degli acconti già versati a che li aveva negati, non essendo prevedibile CP_1
l'introduzione di nuovi divieti fino al mese di settembre, per cui trattandosi di mere difficoltà, riconducibili al rischio di impresa, era da escludere l'estinzione dell'obbligazione ex art 1256 cc.
Deduceva pertanto:
A l'impossibilità e/o illiceità sopravvenuta dell'oggetto del contratto e/o della sua causa, perché alla data di formalizzazione della risoluzione del contratto (5.6.2020), in base al DPCM 17/5/2020,
l'organizzazione e lo svolgimento dell'evento erano oggettivamente impossibili e anche illeciti;
B l'impossibilità definitiva sopravvenuta della prestazione ex artt 1256 e 1463 c.c. per il divieto assoluto su tutto il territorio nazionale, fino a soli 9 giorni prima dell'inizio dell'evento, di svolgere congressi, in particolare se con il coinvolgimento di personale medico-sanitario;
C eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto ex art 1467 c.c. perché il congresso, ove anche fosse stata ritenuta in grado di organizzarlo, non avrebbe mai potuto avere gli stessi dati di affluenza delle precedenti edizioni
Si costituiva e ribadiva che al 5/6/2020, quando la controparte aveva comunicato la CP_1 decisione di risolvere il contratto per impossibilità sopravvenuta, non c'era alcun divieto per l'organizzazione di congressi dopo il 14.6.2020, salvo proroghe, prevedibili solamente fino al
14.7.2020. In seguito, l'ordinanza 580/2020 di Regione Lombardia aveva consentito di organizzare congressi nella Regione, alla sola condizione che fossero adottate le precauzioni indicate nell'all. 1, alle quali sarebbe stata in grado di uniformarsi. Anche su base nazionale, i divieti prorogati da ultimo con il
DPCM 14.7.2020 erano rimasti in vigore solo fino al 31.7.2020, per cui non avrebbero interessato l'evento TFOS 2020, programmato per il 9 settembre, con la conseguente esclusione dell'impossibilità, sia assoluta che temporanea, di rendere la propria prestazione per tale data. Deduceva infine, che nessuna delle due prestazioni era diventata eccessivamente onerosa, essendo il prezzo rimasto il medesimo e invariato il potere di acquisto della moneta, in quanto l'unico elemento sopravvenuto era pagina 2 di 5 stato il rischio di una contrazione delle iscrizioni al congresso, che costituiva un normale rischio di impresa, che nulla aveva a che vedere con l'impossibilità o l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione.
Terminata l'istruttoria, all'udienza cartolare del 23/10/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, avendo le parti depositato già in precedenza le memorie conclusive
La nullità del contratto
Nell'atto di citazione ha dedotto la nullità del contratto per impossibilità/illiceità Parte_1 dell'oggetto e anche della causa.
Nella comparsa conclusionale la convenuta ha eccepito l'assenza della relativa domanda nelle conclusioni definitive, che sono le stesse di quelle nell'atto di citazione.
L'eccezione della convenuta è infondata non solo perché l'esistenza di una domanda dev'essere apprezzata dall'esame del contenuto complessivo dell'atto e non solo dalla parte riservata alle conclusioni finali, ma anche perché “il giudice può rilevare d'ufficio la nullità di un contratto, a norma dell'art. 1421 c.c., anche ove sia stata proposta domanda di annullamento (o di risoluzione o di rescissione), senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, atteso che in ognuna di tali domande è implicitamente postulata l'assenza di ragioni che determinino la nullità del contratto medesimo” (Cass.
1036/2019).
La nullità del contratto, secondo l'attrice, deriverebbe dal fatto che, al momento della comunicazione della sua risoluzione, 5/6/2020, la normativa emergenziale non consentiva lo svolgimento dei congressi, come quello programmato a . CP_1
Tuttavia, per valutare la validità di un contratto occorre far riferimento alla normativa vigente al momento della sua conclusione e dell'esecuzione delle obbligazioni ivi previste e non anche a una data intermedia che se difforme, non incide né sulla validità del consenso espresso dalle parti né sulla legittimità delle prestazioni da eseguire.
Alla data di stipula del contratto, 19/9/2018, pacificamente, non vigeva alcun divieto sullo svolgimento dei congressi.
In seguito, dopo il DPCM 4/3/2020 che li ha sospesi fino al 3/4/2020, termine poi prorogato fino al
31/7/2020, il DPCM 7/8/2020 all'art 1 co 6 ha stabilito che “n) . . . A decorrere dal 1° settembre 2020 sono consentite le manifestazione fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal
Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del
Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
è consentito lo svolgimento delle attività propedeutiche alle predette riaperture”. pagina 3 di 5 Solo con il DPCM 24/10/2020 adottato per fronteggiare la seconda ondata di contagi, veniva nuovamente disposta la sospensione di “convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza” (art 1 co 9 lett. o)
E' quindi evidente che il convegno, programmato dal 9 al 12/9/2020, si sarebbe potuto regolarmente svolgere, adottando le cautele organizzative previste dai protocolli sanitari all'epoca vigenti, anche in considerazione del fatto che erano comunque consentiti gli spostamenti da e per l'estero, con le sole limitazioni per un ristretto numero di Stati, inseriti in uno specifico elenco, comunque non applicabili nel caso di “ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di
Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del
Vaticano” (art 4 co 1 lett. f).
Peraltro la convenuta ha pure dimostrato che nel settembre 2020, si erano svolte altre manifestazioni al coperto, con un considerevole numero di partecipanti, tra cui la fiera tessile Milano Unica alla Fiera di
Milano e soprattutto, il meeting The New Wave proprio a il 29-30/9/2020 CP_1
Pertanto poichè all'epoca di esecuzione della prestazione dovuta dalla convenuta, settembre 2020, era tornato ad essere possibile lo svolgimento dei congressi, dev'essere esclusa la nullità della prestazione oggetto del contratto.
L'impossibilità sopravvenuta
In base all'art 1256 cc, l'obbligazione si estingue quando la prestazione non può più ritenersi doverosa per il debitore o utile per il creditore.
L'impossibilità sopravvenuta alla conclusione del contratto può essere totale o parziale, definitiva o solo temporanea (art 1256 co 2 cc). ha agito in giudizio per ottenere l'accertamento dell'impossibilità sopravvenuta della Parte_1 prestazione dovuta dalla convenuta, con la conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione degli acconti versati.
Ha quindi dedotto l'impossibilità totale e definitiva della prestazione richiesta a . CP_1
Come già detto prima, in base al DPDM 7/8/2020 il convegno, programmato dal 9 al 12/9/2020, si sarebbe potuto regolarmente svolgere, adottando le dovute misure organizzative previste dai protocolli all'epoca vigenti, che , come dimostrato dall'organizzazione del congresso The New Wave, CP_1 era perfettamente in grado di adottare.
Deve pertanto escludersi l'impossibilità oggettiva e assoluta per di eseguire la prestazione CP_1 dovuta.
L'eccessiva onerosità
Nel caso di un contratto con prestazioni corrispettive ad esecuzione continuata o periodica, la parte che pagina 4 di 5 deduce il sopravvenuto imprevedibile aggravio della sua prestazione in relazione al valore dell'altra, può ottenere la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, che la controparte può evitare con la riduzione del contratto ad equità.
La sproporzione deve riferirsi al valore delle prestazioni oggetto di scambio e non invece, a elementi estranei al contratto, come l'utile d'impresa che una delle parti si ripromette di ricavare dalla sua esecuzione, che rimane confinato nell'ambito dei motivi e che l'attrice non ha conseguito solo per aver preferito annullare l'evento poco più di tre mesi prima del suo inizio, anziché riprogrammarlo in un'altra data.
Infatti, nei contratti a titolo oneroso l'eccessiva onerosità “consiste nella sopravvenuta sproporzione tra
i valori delle prestazioni, . . . , dovuto ad eventi straordinari ed imprevedibili, non rientranti nell'ambito della normale alea contrattuale” (Cass 12235/2007).
Di conseguenza, poiché il valore, rappresentato dal prezzo della prestazione che avrebbe CP_1 dovuto fornire, l'organizzazione del congresso, non si era modificato a causa della pandemia per
[...]
perché l'evento si sarebbe potuto comunque tenere (anche se con maggiori costi per la Parte_1 convenuta, per le cautele da apprestare), la domanda ex art 1467 cc risulta infondata.
In ogni caso si deve anche escludere che abbia dimostrato che dall'organizzazione Parte_1 dell'evento non avrebbe conseguito l'utile sperato, in quanto le prenotazioni per l'edizione precedente del TFOS, tenutasi nel 2016 (doc 16), sono state all'incirca le stesse di quelle del 2020 (doc 18) e, come già detto, avrebbe potuto evitare le successive cancellazioni e i conseguenti rimborsi, se solo si fosse accordata per un rinvio dell'evento a una data successiva, dopo la fine dell'emergenza Covid.
Poiché l'art 10 del contratto 19.9.2018, concluso dalle parti, prevede in caso di recesso - come dev'essere più correttamente qualificata la comunicazione 5/6/2020 di risoluzione del contratto dell'attrice – da parte del cliente non oltre 90 giorni prima dell'evento, il diritto di a CP_1 trattenere definitivamente gli acconti già ricevuti, nulla dev'essere restituito a Parte_1
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella, V scaglione, valore medio) seguono la soccombenza della società attrice.
PQM
1. respinge le domande di Pt_1 Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 14.103,00 Parte_1 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie Iva e Cpa.
Como, 23/12/2025
Il giudice
(NN LU RE)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 687/2021 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIUSSANI Parte_1 P.IVA_1 ALESSANDRO ATTRICE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRASSI SIMONE Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice Disattesa ogni contraria deduzione, eccezione, allegazione, istanza e domanda, e per tutti i motivi esposti in narrativa:
1. nel merito: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti, del 19.09.2018, a far data dalla comunicazione del 05.06.2020, o da altra data ritenuta di giustizia, e, per l'effetto, condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione Controparte_1 degli Acconti ricevuti, per complessivi Euro 77.500,00 oltre I.V.A., maggiorati di rivalutazione monetaria ed interessi di mora, o, in via gradata, legali;
ovvero, in subordine, condannare la medesima società alla restituzione di quella somma, maggiore o minore, ritenuta equa e di giustizia;
2. comunque, con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Per la convenuta
1. Rigettare ogni domanda proposta dalla nei suoi confronti. Parte_1
2. Spese rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 per ottenere la risoluzione, per impossibilità sopravvenuta, del contratto concluso il 19.9.2018, finalizzato allo svolgimento del congresso, di portata internazionale, denominato “TFOS 2020 - 9th
pagina 1 di 5 International Conference on the Tear Film & Ocular Surface” che si sarebbe dovuto tenere presso la struttura gestita dalla convenuta dal 9 al 12.9.2020, a cui era seguito il versamento dei due acconti previsti per complessivi € 77.500,00 perché a seguito della diffusione della pandemia per il virus Sars
CoV-2, i vari DPCM che si era susseguiti dal 23/2/2020, e da ultimo, quello del 17/5/2020, avevano disposto la sospensione, fino al 1/9/2020, di tutti i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui era coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità, e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, a data successiva al
1/9/2020. Aggiungeva che in seguito, molti di coloro che intendevano partecipare al congresso avevano rinunciato e anche quelli che avevano già prenotato, avevano inviato la loro disdetta, per cui non aveva avuto altra scelta che annullare l'evento e rimborsare questi ultimi;
quindi, il 5/6/2020 aveva chiesto la restituzione degli acconti già versati a che li aveva negati, non essendo prevedibile CP_1
l'introduzione di nuovi divieti fino al mese di settembre, per cui trattandosi di mere difficoltà, riconducibili al rischio di impresa, era da escludere l'estinzione dell'obbligazione ex art 1256 cc.
Deduceva pertanto:
A l'impossibilità e/o illiceità sopravvenuta dell'oggetto del contratto e/o della sua causa, perché alla data di formalizzazione della risoluzione del contratto (5.6.2020), in base al DPCM 17/5/2020,
l'organizzazione e lo svolgimento dell'evento erano oggettivamente impossibili e anche illeciti;
B l'impossibilità definitiva sopravvenuta della prestazione ex artt 1256 e 1463 c.c. per il divieto assoluto su tutto il territorio nazionale, fino a soli 9 giorni prima dell'inizio dell'evento, di svolgere congressi, in particolare se con il coinvolgimento di personale medico-sanitario;
C eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto ex art 1467 c.c. perché il congresso, ove anche fosse stata ritenuta in grado di organizzarlo, non avrebbe mai potuto avere gli stessi dati di affluenza delle precedenti edizioni
Si costituiva e ribadiva che al 5/6/2020, quando la controparte aveva comunicato la CP_1 decisione di risolvere il contratto per impossibilità sopravvenuta, non c'era alcun divieto per l'organizzazione di congressi dopo il 14.6.2020, salvo proroghe, prevedibili solamente fino al
14.7.2020. In seguito, l'ordinanza 580/2020 di Regione Lombardia aveva consentito di organizzare congressi nella Regione, alla sola condizione che fossero adottate le precauzioni indicate nell'all. 1, alle quali sarebbe stata in grado di uniformarsi. Anche su base nazionale, i divieti prorogati da ultimo con il
DPCM 14.7.2020 erano rimasti in vigore solo fino al 31.7.2020, per cui non avrebbero interessato l'evento TFOS 2020, programmato per il 9 settembre, con la conseguente esclusione dell'impossibilità, sia assoluta che temporanea, di rendere la propria prestazione per tale data. Deduceva infine, che nessuna delle due prestazioni era diventata eccessivamente onerosa, essendo il prezzo rimasto il medesimo e invariato il potere di acquisto della moneta, in quanto l'unico elemento sopravvenuto era pagina 2 di 5 stato il rischio di una contrazione delle iscrizioni al congresso, che costituiva un normale rischio di impresa, che nulla aveva a che vedere con l'impossibilità o l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione.
Terminata l'istruttoria, all'udienza cartolare del 23/10/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, avendo le parti depositato già in precedenza le memorie conclusive
La nullità del contratto
Nell'atto di citazione ha dedotto la nullità del contratto per impossibilità/illiceità Parte_1 dell'oggetto e anche della causa.
Nella comparsa conclusionale la convenuta ha eccepito l'assenza della relativa domanda nelle conclusioni definitive, che sono le stesse di quelle nell'atto di citazione.
L'eccezione della convenuta è infondata non solo perché l'esistenza di una domanda dev'essere apprezzata dall'esame del contenuto complessivo dell'atto e non solo dalla parte riservata alle conclusioni finali, ma anche perché “il giudice può rilevare d'ufficio la nullità di un contratto, a norma dell'art. 1421 c.c., anche ove sia stata proposta domanda di annullamento (o di risoluzione o di rescissione), senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, atteso che in ognuna di tali domande è implicitamente postulata l'assenza di ragioni che determinino la nullità del contratto medesimo” (Cass.
1036/2019).
La nullità del contratto, secondo l'attrice, deriverebbe dal fatto che, al momento della comunicazione della sua risoluzione, 5/6/2020, la normativa emergenziale non consentiva lo svolgimento dei congressi, come quello programmato a . CP_1
Tuttavia, per valutare la validità di un contratto occorre far riferimento alla normativa vigente al momento della sua conclusione e dell'esecuzione delle obbligazioni ivi previste e non anche a una data intermedia che se difforme, non incide né sulla validità del consenso espresso dalle parti né sulla legittimità delle prestazioni da eseguire.
Alla data di stipula del contratto, 19/9/2018, pacificamente, non vigeva alcun divieto sullo svolgimento dei congressi.
In seguito, dopo il DPCM 4/3/2020 che li ha sospesi fino al 3/4/2020, termine poi prorogato fino al
31/7/2020, il DPCM 7/8/2020 all'art 1 co 6 ha stabilito che “n) . . . A decorrere dal 1° settembre 2020 sono consentite le manifestazione fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal
Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del
Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
è consentito lo svolgimento delle attività propedeutiche alle predette riaperture”. pagina 3 di 5 Solo con il DPCM 24/10/2020 adottato per fronteggiare la seconda ondata di contagi, veniva nuovamente disposta la sospensione di “convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza” (art 1 co 9 lett. o)
E' quindi evidente che il convegno, programmato dal 9 al 12/9/2020, si sarebbe potuto regolarmente svolgere, adottando le cautele organizzative previste dai protocolli sanitari all'epoca vigenti, anche in considerazione del fatto che erano comunque consentiti gli spostamenti da e per l'estero, con le sole limitazioni per un ristretto numero di Stati, inseriti in uno specifico elenco, comunque non applicabili nel caso di “ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di
Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del
Vaticano” (art 4 co 1 lett. f).
Peraltro la convenuta ha pure dimostrato che nel settembre 2020, si erano svolte altre manifestazioni al coperto, con un considerevole numero di partecipanti, tra cui la fiera tessile Milano Unica alla Fiera di
Milano e soprattutto, il meeting The New Wave proprio a il 29-30/9/2020 CP_1
Pertanto poichè all'epoca di esecuzione della prestazione dovuta dalla convenuta, settembre 2020, era tornato ad essere possibile lo svolgimento dei congressi, dev'essere esclusa la nullità della prestazione oggetto del contratto.
L'impossibilità sopravvenuta
In base all'art 1256 cc, l'obbligazione si estingue quando la prestazione non può più ritenersi doverosa per il debitore o utile per il creditore.
L'impossibilità sopravvenuta alla conclusione del contratto può essere totale o parziale, definitiva o solo temporanea (art 1256 co 2 cc). ha agito in giudizio per ottenere l'accertamento dell'impossibilità sopravvenuta della Parte_1 prestazione dovuta dalla convenuta, con la conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione degli acconti versati.
Ha quindi dedotto l'impossibilità totale e definitiva della prestazione richiesta a . CP_1
Come già detto prima, in base al DPDM 7/8/2020 il convegno, programmato dal 9 al 12/9/2020, si sarebbe potuto regolarmente svolgere, adottando le dovute misure organizzative previste dai protocolli all'epoca vigenti, che , come dimostrato dall'organizzazione del congresso The New Wave, CP_1 era perfettamente in grado di adottare.
Deve pertanto escludersi l'impossibilità oggettiva e assoluta per di eseguire la prestazione CP_1 dovuta.
L'eccessiva onerosità
Nel caso di un contratto con prestazioni corrispettive ad esecuzione continuata o periodica, la parte che pagina 4 di 5 deduce il sopravvenuto imprevedibile aggravio della sua prestazione in relazione al valore dell'altra, può ottenere la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, che la controparte può evitare con la riduzione del contratto ad equità.
La sproporzione deve riferirsi al valore delle prestazioni oggetto di scambio e non invece, a elementi estranei al contratto, come l'utile d'impresa che una delle parti si ripromette di ricavare dalla sua esecuzione, che rimane confinato nell'ambito dei motivi e che l'attrice non ha conseguito solo per aver preferito annullare l'evento poco più di tre mesi prima del suo inizio, anziché riprogrammarlo in un'altra data.
Infatti, nei contratti a titolo oneroso l'eccessiva onerosità “consiste nella sopravvenuta sproporzione tra
i valori delle prestazioni, . . . , dovuto ad eventi straordinari ed imprevedibili, non rientranti nell'ambito della normale alea contrattuale” (Cass 12235/2007).
Di conseguenza, poiché il valore, rappresentato dal prezzo della prestazione che avrebbe CP_1 dovuto fornire, l'organizzazione del congresso, non si era modificato a causa della pandemia per
[...]
perché l'evento si sarebbe potuto comunque tenere (anche se con maggiori costi per la Parte_1 convenuta, per le cautele da apprestare), la domanda ex art 1467 cc risulta infondata.
In ogni caso si deve anche escludere che abbia dimostrato che dall'organizzazione Parte_1 dell'evento non avrebbe conseguito l'utile sperato, in quanto le prenotazioni per l'edizione precedente del TFOS, tenutasi nel 2016 (doc 16), sono state all'incirca le stesse di quelle del 2020 (doc 18) e, come già detto, avrebbe potuto evitare le successive cancellazioni e i conseguenti rimborsi, se solo si fosse accordata per un rinvio dell'evento a una data successiva, dopo la fine dell'emergenza Covid.
Poiché l'art 10 del contratto 19.9.2018, concluso dalle parti, prevede in caso di recesso - come dev'essere più correttamente qualificata la comunicazione 5/6/2020 di risoluzione del contratto dell'attrice – da parte del cliente non oltre 90 giorni prima dell'evento, il diritto di a CP_1 trattenere definitivamente gli acconti già ricevuti, nulla dev'essere restituito a Parte_1
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella, V scaglione, valore medio) seguono la soccombenza della società attrice.
PQM
1. respinge le domande di Pt_1 Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 14.103,00 Parte_1 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie Iva e Cpa.
Como, 23/12/2025
Il giudice
(NN LU RE)
pagina 5 di 5