Trib. Como, sentenza 23/12/2025, n. 998
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Nullità del contratto per impossibilità/illiceità sopravvenuta dell'oggetto e/o della causa

    Il Tribunale ha ritenuto che la validità del contratto debba essere valutata al momento della sua conclusione e esecuzione, non a una data intermedia. Poiché alla data di stipula non vi erano divieti e il convegno si sarebbe potuto svolgere con cautele organizzative, la nullità è esclusa.

  • Rigettato
    Impossibilità sopravvenuta della prestazione

    Il Tribunale ha escluso l'impossibilità oggettiva e assoluta della prestazione, poiché il convegno si sarebbe potuto svolgere adottando le misure organizzative previste dai protocolli vigenti, come dimostrato da altri eventi tenutisi nello stesso periodo.

  • Rigettato
    Eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto

    Il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda ex art. 1467 c.c. poiché il valore della prestazione non si era modificato e l'evento si sarebbe potuto tenere con maggiori costi per le cautele da apprestare. Inoltre, l'attrice non ha dimostrato di non aver conseguito l'utile sperato, avendo preferito annullare l'evento anziché riprogrammarlo.

  • Rigettato
    Recesso del cliente

    Il Tribunale qualifica la comunicazione del 5/6/2020 come recesso del cliente. Poiché l'art. 10 del contratto prevede che in caso di recesso del cliente non oltre 90 giorni prima dell'evento, la convenuta ha diritto a trattenere definitivamente gli acconti ricevuti, nulla è dovuto all'attrice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Como, sentenza 23/12/2025, n. 998
    Giurisdizione : Trib. Como
    Numero : 998
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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