Articolo 836 del Codice della navigazione
Articolo 837Articolo 839
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21 aprile 1942
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11 febbraio 2017
Art. 836.
(Trasmissione degli atti alle autorita' competenti).

L'autorita' aeronautica o consolare trasmette copia degli atti di matrimonio ((, degli atti di costituzione dell'unione civile)) e dei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle morti alle autorita' competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile; al procuratore del Re Imperatore trasmette copia dei processi verbali di scomparizione.
Entrata in vigore il 11 febbraio 2017
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