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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 280/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 84/2024 depositato il 17/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230012881003000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: / come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: / come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 3.10.2023 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e successivamente depositato presso questa Corte il 17.1.2024, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il 17.017.1975 ed ivi residente nella Indirizzo_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, giusta procura allegata allo stesso atto, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Modica (RG) nella Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso – reclamo ex art. 17 bis del D.Lgs. n° 546/1992, nei confronti del suddetto ente, avverso la cartella di pagamento n. 297 2023 00128810 03 000, notificata il
20.7.2023, portante un carico di € 262,36, a titolo di tassa auto, anno 2020, comprensivo di interessi, sanzione e diritti di notifica, in relazione all'autoveicolo targato Targa_1
Il ricorrente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Deduceva:
- di avere acquistato in data 23.12.1998, l'autovettura usata FIAT Tipo targata Targa_1 dal signor Nominativo_1
, nato a [...] il [...] e res.te a Scicli (RG) nel Indirizzo_3;
- di aver restituito, nel corso del 1999, la suddetta autovettura al signor Nominativo_1;
- che con procura speciale sottoscritta ed autenticata in data 22.12.1999 dal Notaio Dott. Nominativo_2 da Modica, Rep. numero repertorio , il signor Nominativo_1 , dichiarandosi espressamente “proprietario dell'autoveicolo usato...Fiat Tipo...TTarga_1..”, nominava e costituiva la Nominativo_33
”, con sede a Modica nella Indirizzo_4 , (Cod. Fisc.: p_IVA), sua procuratrice speciale per la vendita dell'autoveicolo;
- che con atto a tutela del venditore presentato all'ACI – Ufficio Provinciale di Ragusa in data 17.08.2012, il signor Nominativo_1 dichiarava di avere venduto in data 23.12.1998 l'autovettura targata Targa_1 al signor Ricorrente_1 e, su questo presupposto, ne chiedeva il trasferimento della proprietà in favore di quest'ultimo;
- che tale atto a tutela del venditore era illegittimo atteso che lo stesso sig. Nominativo_1, quantomeno a far data dal 22.12.1999, ossia da quando ha rilasciato procura speciale a vendere con autentica notarile alla “
Nominativo_3”, era tornato ad essere proprietario dell'autovettura in questione:
- che la dichiarazione contenuta nell'atto a tutela del venditore presentato all'ACI – Ufficio Provinciale di
Ragusa era falsa;
- che, essendo il signor Nominativo_1 unico proprietario della suddetta autovettura quantomeno dal 22.12.1999 ad oggi, era l'unico soggetto obbligato al pagamento della tassa automobilistica a partire dall'anno
2000 in poi;
- che già in passato l'Agenzia dell'Entrate, con provvedimento del 22/7/2014, aveva accolto l'istanza reclamo/ mediazione relativa alla tassa automobilistica richiesta per gli anni 2009 e 2010.
Chiedeva, pertanto, alla Corte l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese e compensi difensivi.
Con controdeduzioni depositate il 4.3.2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dell'Avv. Nominativo_4 n.q. di Direttore dell'Ente Pubblico Economico istituito con D.L. n° 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. n° 225/2016, con sede in Roma, Indirizzo_5, rappresentata e difesa da Nominativo_5, in forza dell'art. 12 del D.lgs. 546/92, quale dipendente dell'Ente Pubblico Economico e giusta procura speciale repertorio n. 180134, raccolta n. 12348 rilasciata in data 22.6.2023 in Roma avanti al Notaio Nominativo_6, con domicilio del difensore eletto in Palermo, Indirizzo_6, presso la sede della Direzione regionale della Sicilia dell'Ente Agenzia delle Entrate Riscossione, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del Giudice adito, ritenendo che, trattandosi di iscrizioni a ruolo effettuate dalla Regione Sicilia, Assessorato Economia Dipartimento Finanza e Credito con sede in
Palermo, il ricorrente avrebbe dovuto adire la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Palermo e non quella di Ragusa.
Nel merito eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito, della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che aveva effettuato l'iscrizione a ruolo. Ribadiva la correttezza del procedimento di riscossione.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, in via preliminare, di dichiarare, l'incompetenza territoriale del Giudice adito, stante il disposto di cui al comma 1, dell'art. 4, del D.Lgs. n° 546/92; di dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione, in relazione ai motivi di opposizione riguardanti la legittimità dell'iscrizione a ruolo;
in via principale: di ritenere legittimamente notificato l'atto impugnato, dichiarando legittima la procedura di riscossione, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'udienza del 13.1.2026 nessuna delle parti era presente e la Corte, in composizione monocratica, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va ribadita la competenza di questa Corte.
Dispone, infatti, il primo comma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 546 del 1992 che "Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia e' proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso”
Tale competenza sussiste anche in relazione ai presunti vizi dell'atto presupposto asseritamente non notificato, dal momento che "Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella - vizi propri dell'atto presupposto asseritamente non notificato in precedenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992 la competenza territoriale spetta alla Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente locale impositore…" (cfr. Cass. Civ. n. 28064/2019).
Nel caso in questione la sede dell'agente della riscossione che ha emesso la cartella impugnata non appartiene a una circoscrizione diversa da quella dell'ente impositore (Regione) che la ricomprende. Ne consegue che il ricorso è stato correttamente incardinato.
Il ricorso è fondato e va accolto.
A tal fine è sufficiente valorizzare l'allegato n° 6 al ricorso introduttivo ovvero il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di accoglimento del reclamo mediazione relativo a precedenti anni di imposta. In tale atto l'ente impositore riconosce che a seguito della sottoscrizione della procura speciale autenticata in data 22.12.1999 dal Notaio Dott. Nominativo_2 da Modica, Rep. n. 5004, proprietario dell'autovettura targata Targa_1, era il sig. Nominativo_1 e non il ricorrente.
In definitiva la tassa iscritta a ruolo contenuto nella cartella impugnata non può essere richiesta al ricorrente perché nell'anno in questione (2020) non era proprietario dell'autovettura in relazione alla quale viene reclamata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente svolta dal ricorrente (assenza di attività istruttoria e della fase cautelare).
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso di cui in premessa e condanna l'Agenzia delle
Entrate Riscossione al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali che, tenuto conto dell'aumento previsto dal comma 2-septies dell'art. 15 del D.Lgs. n° 546/1992, liquida in € 280,00, di cui
€ 30,00 per spese vive ed € 250,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e cassa previdenza come per legge
Ragusa lì 13/1/2026
IL GIUDICE Giuseppe
Alicata
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 84/2024 depositato il 17/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230012881003000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: / come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: / come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 3.10.2023 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e successivamente depositato presso questa Corte il 17.1.2024, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il 17.017.1975 ed ivi residente nella Indirizzo_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, giusta procura allegata allo stesso atto, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Modica (RG) nella Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso – reclamo ex art. 17 bis del D.Lgs. n° 546/1992, nei confronti del suddetto ente, avverso la cartella di pagamento n. 297 2023 00128810 03 000, notificata il
20.7.2023, portante un carico di € 262,36, a titolo di tassa auto, anno 2020, comprensivo di interessi, sanzione e diritti di notifica, in relazione all'autoveicolo targato Targa_1
Il ricorrente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Deduceva:
- di avere acquistato in data 23.12.1998, l'autovettura usata FIAT Tipo targata Targa_1 dal signor Nominativo_1
, nato a [...] il [...] e res.te a Scicli (RG) nel Indirizzo_3;
- di aver restituito, nel corso del 1999, la suddetta autovettura al signor Nominativo_1;
- che con procura speciale sottoscritta ed autenticata in data 22.12.1999 dal Notaio Dott. Nominativo_2 da Modica, Rep. numero repertorio , il signor Nominativo_1 , dichiarandosi espressamente “proprietario dell'autoveicolo usato...Fiat Tipo...TTarga_1..”, nominava e costituiva la Nominativo_33
”, con sede a Modica nella Indirizzo_4 , (Cod. Fisc.: p_IVA), sua procuratrice speciale per la vendita dell'autoveicolo;
- che con atto a tutela del venditore presentato all'ACI – Ufficio Provinciale di Ragusa in data 17.08.2012, il signor Nominativo_1 dichiarava di avere venduto in data 23.12.1998 l'autovettura targata Targa_1 al signor Ricorrente_1 e, su questo presupposto, ne chiedeva il trasferimento della proprietà in favore di quest'ultimo;
- che tale atto a tutela del venditore era illegittimo atteso che lo stesso sig. Nominativo_1, quantomeno a far data dal 22.12.1999, ossia da quando ha rilasciato procura speciale a vendere con autentica notarile alla “
Nominativo_3”, era tornato ad essere proprietario dell'autovettura in questione:
- che la dichiarazione contenuta nell'atto a tutela del venditore presentato all'ACI – Ufficio Provinciale di
Ragusa era falsa;
- che, essendo il signor Nominativo_1 unico proprietario della suddetta autovettura quantomeno dal 22.12.1999 ad oggi, era l'unico soggetto obbligato al pagamento della tassa automobilistica a partire dall'anno
2000 in poi;
- che già in passato l'Agenzia dell'Entrate, con provvedimento del 22/7/2014, aveva accolto l'istanza reclamo/ mediazione relativa alla tassa automobilistica richiesta per gli anni 2009 e 2010.
Chiedeva, pertanto, alla Corte l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese e compensi difensivi.
Con controdeduzioni depositate il 4.3.2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dell'Avv. Nominativo_4 n.q. di Direttore dell'Ente Pubblico Economico istituito con D.L. n° 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. n° 225/2016, con sede in Roma, Indirizzo_5, rappresentata e difesa da Nominativo_5, in forza dell'art. 12 del D.lgs. 546/92, quale dipendente dell'Ente Pubblico Economico e giusta procura speciale repertorio n. 180134, raccolta n. 12348 rilasciata in data 22.6.2023 in Roma avanti al Notaio Nominativo_6, con domicilio del difensore eletto in Palermo, Indirizzo_6, presso la sede della Direzione regionale della Sicilia dell'Ente Agenzia delle Entrate Riscossione, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del Giudice adito, ritenendo che, trattandosi di iscrizioni a ruolo effettuate dalla Regione Sicilia, Assessorato Economia Dipartimento Finanza e Credito con sede in
Palermo, il ricorrente avrebbe dovuto adire la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Palermo e non quella di Ragusa.
Nel merito eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito, della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che aveva effettuato l'iscrizione a ruolo. Ribadiva la correttezza del procedimento di riscossione.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, in via preliminare, di dichiarare, l'incompetenza territoriale del Giudice adito, stante il disposto di cui al comma 1, dell'art. 4, del D.Lgs. n° 546/92; di dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione, in relazione ai motivi di opposizione riguardanti la legittimità dell'iscrizione a ruolo;
in via principale: di ritenere legittimamente notificato l'atto impugnato, dichiarando legittima la procedura di riscossione, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'udienza del 13.1.2026 nessuna delle parti era presente e la Corte, in composizione monocratica, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va ribadita la competenza di questa Corte.
Dispone, infatti, il primo comma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 546 del 1992 che "Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia e' proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso”
Tale competenza sussiste anche in relazione ai presunti vizi dell'atto presupposto asseritamente non notificato, dal momento che "Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella - vizi propri dell'atto presupposto asseritamente non notificato in precedenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992 la competenza territoriale spetta alla Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente locale impositore…" (cfr. Cass. Civ. n. 28064/2019).
Nel caso in questione la sede dell'agente della riscossione che ha emesso la cartella impugnata non appartiene a una circoscrizione diversa da quella dell'ente impositore (Regione) che la ricomprende. Ne consegue che il ricorso è stato correttamente incardinato.
Il ricorso è fondato e va accolto.
A tal fine è sufficiente valorizzare l'allegato n° 6 al ricorso introduttivo ovvero il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di accoglimento del reclamo mediazione relativo a precedenti anni di imposta. In tale atto l'ente impositore riconosce che a seguito della sottoscrizione della procura speciale autenticata in data 22.12.1999 dal Notaio Dott. Nominativo_2 da Modica, Rep. n. 5004, proprietario dell'autovettura targata Targa_1, era il sig. Nominativo_1 e non il ricorrente.
In definitiva la tassa iscritta a ruolo contenuto nella cartella impugnata non può essere richiesta al ricorrente perché nell'anno in questione (2020) non era proprietario dell'autovettura in relazione alla quale viene reclamata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente svolta dal ricorrente (assenza di attività istruttoria e della fase cautelare).
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso di cui in premessa e condanna l'Agenzia delle
Entrate Riscossione al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali che, tenuto conto dell'aumento previsto dal comma 2-septies dell'art. 15 del D.Lgs. n° 546/1992, liquida in € 280,00, di cui
€ 30,00 per spese vive ed € 250,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e cassa previdenza come per legge
Ragusa lì 13/1/2026
IL GIUDICE Giuseppe
Alicata