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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16070 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa EL NT ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 10842 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025, trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies 3 comma c.p.c. all'udienza del 30.10.2025, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Ratiglia ed Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma via Carlo Conti Rossini n. 26, per procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in via dei Portoghesi, 12, è
domiciliato;
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione somme per canone concessione alloggio di servizio.
CONCLUSIONI: Come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. ha convenuto in Parte_1
giudizio il al fine di ottenere l'integrale rimborso di quanto la stessa Controparte_1
Amministrazione ha riconosciuto dovuto a ristoro dei maggiori canoni dalla stessa infondatamente pretesi, a seguito del riconoscimento del diritto a fruire dell'alloggio di servizio in concessione dietro corresponsione di un canone agevolato, secondo le particolari,
1 prescrizioni che regolano la materia, e, nel contempo, al rimborso delle somme corrisposte negli anni per i canoni erroneamente determinati.
Il ricorrente esponeva: - di aver fruito dell'alloggio militare di servizio sito in Roma, Via di
Centocelle, n. 251, quale “utente di concessione di alloggio di servizio della tipologia ASI”, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992; - che alla scadenza del “titolo di
concessione” in data 14.11.2011, inviava istanze all'Amministrazione Militare al fine di ottenere il diritto di usufruire all'equo canone;
con nota n. 54601 del 25.8.2014
l'Amministrazione gli riconosceva “ancorché utente senza titolo”, i requisiti per beneficiare della più recente normativa speciale, emanata con D.M. 7.5.2014, art. 2, comma 2 ed a decorrere dal 15.05.2011 l'applicazione del canone ai sensi dell'art. 36 D.P.R. n. 90 del
15.3.2010, aggiornato annualmente delle variazioni ISTAT nella misura del 75%”, - che con istanza veniva chiesto all' di addebitare da novembre 2014 il nuovo canone mensile, con CP_2
impegno a comunicare “successivamente i conteggi relativi alla posizione del nominato in
oggetto con eventuali arretrati e/o rimborsi”; che con nota del 2.12.2014 l'Amministrazione
assicurava l'adeguamento del nuovo canone e, di conseguenza, rappresentava che: “l'importo
da rimborsare, relativo al periodo 15/5/2011-31/10/2014, ammonta a € 13.756,54; - che infine con nota del 17.01.2019 l'Amministrazione provvedeva ad effettuare il conguaglio del canone
“a far data dal collocamento in congedo (14/02/11) fino al 28/11/2015” riconoscendo il diritto al rimborso per di € 18.032,10, quale corrispettivo di conguaglio.
Esponeva, inoltre, che nonostante la nota e i numerosi solleciti inviate per le vie brevi al
Pa competente Ufficio Alloggi dell'A.M., il non otteneva l'integrale rimborso come riconosciuto dalla stessa Amministrazione.
Con comparsa di costituzione e risposta il esponeva di aver provveduto Controparte_1
in data 17.11.2024 all'integrale pagamento della somma capitale richiesta dal e gli Parte_1
interessi moratori dovuti;
chiedeva, pertanto, la cessata materia del contendere.
1 - In via preliminare deve essere dichiarata la cessata materia del contendere in ordine alla domanda di ripetizione indebito proposta dall'attore per l'intervenuto pagamento della sorte capitale e degli interessi moratori.
2 In applicazione del principio consolidato della giurisprudenza secondo cui tale pronuncia costituisce una fattispecie della prassi giurisprudenziale applicabile ad una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno la necessità di una decisione sulla domanda nel merito (tra le tante, cfr.
Cass., 1.06.2004 n. 10478; Cass., ss uu, 28.09.2000, n. 1048).
Nel caso in esame, l'Amministrazione, in sede di costituzione, ha provato l'intervenuto pagamento delle somme come documentato con nota del 07.11.2024 con cui la D.A.S.A.S. ha comunicato che “considerata la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio,
avrebbe provveduto al pagamento della somma di 18.032,10 quale corrispettivo del
conguaglio relativo ai canoni dell'alloggio di servizio corrisposti oltre il dovuto (dal
14/02/2011 al 25/11/2015), nelle more di determinare gli interessi e le spese legali dovuti. In
data 05.12.2024 il Servizio Amministrativo di D.A.S.A.S. ha trasmesso copia della contabile del pagamento di euro 18.032,10 in favore del con allegato comunicazione Parte_1
trasmessa in copia allo stesso.
L'intervenuto pagamento ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti sul credito vantato nei confronti dell'Amministrazione e, di conseguenza, la necessità di una pronuncia giudiziale nel merito della pretesa sostanziale.
Ciò non preclude la decisione sulle spese di lite, come richiesta dall'attore, che deve avvenire,
secondo la regola della “soccombenza virtuale”.
Ai fini della liquidazione delle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale, ciò che rileva è la “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (Cass. N. 24234/2016).
Nella fattispecie in esame rileva la fondatezza della domanda di ripetizione di somme trattenute per canone concessione alloggio di servizio, come riconosciute dalla stessa Amministrazione
con nota del 17.01.2019 e documentato dall'attore.
Non può disporsi la compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto del pagamento avvenuto il 5.12.2024 a seguito dell'introduzione del giudizio avvenuto con ricorso depositato il 11.03.2024.
3 Le spese di lite si liquidano come da dispositivo ex DM 55/14 nei valori minimi tenuto conto della vicenda, del valore della controversia delle difese delle parti e le questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara la cessata materia del contendere;
2. Condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1
procuratore antistatario avv. Stefano Ratiglia che si liquidano in complessivi euro
1.900,00 per compensi oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 17.11.2025
IL GIUDICE
EL NT
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa EL NT ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 10842 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025, trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies 3 comma c.p.c. all'udienza del 30.10.2025, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Ratiglia ed Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma via Carlo Conti Rossini n. 26, per procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in via dei Portoghesi, 12, è
domiciliato;
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione somme per canone concessione alloggio di servizio.
CONCLUSIONI: Come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. ha convenuto in Parte_1
giudizio il al fine di ottenere l'integrale rimborso di quanto la stessa Controparte_1
Amministrazione ha riconosciuto dovuto a ristoro dei maggiori canoni dalla stessa infondatamente pretesi, a seguito del riconoscimento del diritto a fruire dell'alloggio di servizio in concessione dietro corresponsione di un canone agevolato, secondo le particolari,
1 prescrizioni che regolano la materia, e, nel contempo, al rimborso delle somme corrisposte negli anni per i canoni erroneamente determinati.
Il ricorrente esponeva: - di aver fruito dell'alloggio militare di servizio sito in Roma, Via di
Centocelle, n. 251, quale “utente di concessione di alloggio di servizio della tipologia ASI”, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992; - che alla scadenza del “titolo di
concessione” in data 14.11.2011, inviava istanze all'Amministrazione Militare al fine di ottenere il diritto di usufruire all'equo canone;
con nota n. 54601 del 25.8.2014
l'Amministrazione gli riconosceva “ancorché utente senza titolo”, i requisiti per beneficiare della più recente normativa speciale, emanata con D.M. 7.5.2014, art. 2, comma 2 ed a decorrere dal 15.05.2011 l'applicazione del canone ai sensi dell'art. 36 D.P.R. n. 90 del
15.3.2010, aggiornato annualmente delle variazioni ISTAT nella misura del 75%”, - che con istanza veniva chiesto all' di addebitare da novembre 2014 il nuovo canone mensile, con CP_2
impegno a comunicare “successivamente i conteggi relativi alla posizione del nominato in
oggetto con eventuali arretrati e/o rimborsi”; che con nota del 2.12.2014 l'Amministrazione
assicurava l'adeguamento del nuovo canone e, di conseguenza, rappresentava che: “l'importo
da rimborsare, relativo al periodo 15/5/2011-31/10/2014, ammonta a € 13.756,54; - che infine con nota del 17.01.2019 l'Amministrazione provvedeva ad effettuare il conguaglio del canone
“a far data dal collocamento in congedo (14/02/11) fino al 28/11/2015” riconoscendo il diritto al rimborso per di € 18.032,10, quale corrispettivo di conguaglio.
Esponeva, inoltre, che nonostante la nota e i numerosi solleciti inviate per le vie brevi al
Pa competente Ufficio Alloggi dell'A.M., il non otteneva l'integrale rimborso come riconosciuto dalla stessa Amministrazione.
Con comparsa di costituzione e risposta il esponeva di aver provveduto Controparte_1
in data 17.11.2024 all'integrale pagamento della somma capitale richiesta dal e gli Parte_1
interessi moratori dovuti;
chiedeva, pertanto, la cessata materia del contendere.
1 - In via preliminare deve essere dichiarata la cessata materia del contendere in ordine alla domanda di ripetizione indebito proposta dall'attore per l'intervenuto pagamento della sorte capitale e degli interessi moratori.
2 In applicazione del principio consolidato della giurisprudenza secondo cui tale pronuncia costituisce una fattispecie della prassi giurisprudenziale applicabile ad una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno la necessità di una decisione sulla domanda nel merito (tra le tante, cfr.
Cass., 1.06.2004 n. 10478; Cass., ss uu, 28.09.2000, n. 1048).
Nel caso in esame, l'Amministrazione, in sede di costituzione, ha provato l'intervenuto pagamento delle somme come documentato con nota del 07.11.2024 con cui la D.A.S.A.S. ha comunicato che “considerata la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio,
avrebbe provveduto al pagamento della somma di 18.032,10 quale corrispettivo del
conguaglio relativo ai canoni dell'alloggio di servizio corrisposti oltre il dovuto (dal
14/02/2011 al 25/11/2015), nelle more di determinare gli interessi e le spese legali dovuti. In
data 05.12.2024 il Servizio Amministrativo di D.A.S.A.S. ha trasmesso copia della contabile del pagamento di euro 18.032,10 in favore del con allegato comunicazione Parte_1
trasmessa in copia allo stesso.
L'intervenuto pagamento ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti sul credito vantato nei confronti dell'Amministrazione e, di conseguenza, la necessità di una pronuncia giudiziale nel merito della pretesa sostanziale.
Ciò non preclude la decisione sulle spese di lite, come richiesta dall'attore, che deve avvenire,
secondo la regola della “soccombenza virtuale”.
Ai fini della liquidazione delle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale, ciò che rileva è la “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (Cass. N. 24234/2016).
Nella fattispecie in esame rileva la fondatezza della domanda di ripetizione di somme trattenute per canone concessione alloggio di servizio, come riconosciute dalla stessa Amministrazione
con nota del 17.01.2019 e documentato dall'attore.
Non può disporsi la compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto del pagamento avvenuto il 5.12.2024 a seguito dell'introduzione del giudizio avvenuto con ricorso depositato il 11.03.2024.
3 Le spese di lite si liquidano come da dispositivo ex DM 55/14 nei valori minimi tenuto conto della vicenda, del valore della controversia delle difese delle parti e le questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara la cessata materia del contendere;
2. Condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1
procuratore antistatario avv. Stefano Ratiglia che si liquidano in complessivi euro
1.900,00 per compensi oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 17.11.2025
IL GIUDICE
EL NT
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