Ordinanza cautelare 24 maggio 2025
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00346/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00561/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 561 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Perri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
- del provvedimento datato 5.2.2025 notificato al datore di lavoro in pari data, n. Rep.-OMISSIS-, con il quale è stata revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del ricorrente, lavoratore subordinato, in data 29.05.2024 su istanza del richiedente datore di lavoro;
- nonché l''annullamento di ogni altro atto, presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2026 il dott. AR OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato in data 5.2.2025 portante revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato al ricorrente.
Nelle more del giudizio la Prefettura, con provvedimento in data 18.12.2025 depositato in atti, ha revocato il suddetto atto impugnato.
All’udienza del 20.3.2025, previo avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza semplificata per sopravvenuta carenza di interesse o per cessazione della materia del contendere, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio, preso atto dell’intervenuta adozione del provvedimento favorevole al ricorrente, rileva l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
La particolarità della vicenda e le criticità emerse in sede istruttoria in relazione alla verifica dei requisiti del datore di lavoro richiedente, giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PP SO, Presidente
AR OL, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR OL | PP SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.