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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1249/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
TRIASSI LAURA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15705/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210095582529501 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22259/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1 impugnava innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria la cartella n.07120210095582529/501 indicata in epigrafe, notificatale il 13.06.2025 nella sua qualità di erede della madre Nominativo_1, deceduta il 29.6.22, per l'omesso pagamento, da parte di quest'ultima, della Tares dovuta per l'anno 2013.
Deduceva la ricorrente l'illegittimità della suddetta cartella per:
- la mancata o irrituale notifica del prodromico avviso di accertamento;
- la prescrizione del credito;
- la decadenza all'attività di riscossione;
- richiesta fatta per intero e non per la quota del 50% commisurata alla sua parte di eredità.
Si costituivano il Comune di Napoli e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con deposito di rispettive controdeduzioni con le quali chiedevano, nel merito, il rigetto del ricorso.
In data odierna la Corte, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Quanto al primo profilo di doglianza, va evidenziato che, dalla documentazione prodotta dal Comune di Napoli, risulta che il 25.10.2018 è stato tempestivamente notificato, alla de cuius Nominativo_1, a mezzo del servizio postale, l'avviso di accertamento n.838633/32190.
Né la prescrizione quinquennale del tributo può ritenersi maturata successivamente alla notifica del predetto avviso, tenuto conto della sospensione dei termini di pagamento, per il periodo dall'08 marzo 2020 al 31 agosto 2021, disposta dalla normativa emergenziale per il Covid di cui all'art. 68 DL 18/2020.
Quanto all'ulteriore doglianza relativa alla richiesta di pagamento fatta alla ricorrente per l'intero e non per la quota del 50% corrispondente alla sua eredità (essendo l'altra metà intestata alla sorella Difensore_1 che, per la stessa causale, ha ricevuto identica cartella per l'intero) va richiamato l'art. 65 DPR 600/73 secondo cui “gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa”. Ne consegue che, trattandosi di obbligazione solidale, a norma dell'art. 1292 cc, a ciascun erede può essere richiesto l'integrale pagamento del debito, salvo il diritto di chi paga a rivalersi sugli altri.
Alla stregua di siffatte argomentazioni il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 150,00
(centocinquanta/00), per ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre oneri ed accessori, se dovuti, per l'ADER con attribuzione al procuratore dichiartosi antistatario.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
TRIASSI LAURA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15705/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210095582529501 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22259/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1 impugnava innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria la cartella n.07120210095582529/501 indicata in epigrafe, notificatale il 13.06.2025 nella sua qualità di erede della madre Nominativo_1, deceduta il 29.6.22, per l'omesso pagamento, da parte di quest'ultima, della Tares dovuta per l'anno 2013.
Deduceva la ricorrente l'illegittimità della suddetta cartella per:
- la mancata o irrituale notifica del prodromico avviso di accertamento;
- la prescrizione del credito;
- la decadenza all'attività di riscossione;
- richiesta fatta per intero e non per la quota del 50% commisurata alla sua parte di eredità.
Si costituivano il Comune di Napoli e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con deposito di rispettive controdeduzioni con le quali chiedevano, nel merito, il rigetto del ricorso.
In data odierna la Corte, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Quanto al primo profilo di doglianza, va evidenziato che, dalla documentazione prodotta dal Comune di Napoli, risulta che il 25.10.2018 è stato tempestivamente notificato, alla de cuius Nominativo_1, a mezzo del servizio postale, l'avviso di accertamento n.838633/32190.
Né la prescrizione quinquennale del tributo può ritenersi maturata successivamente alla notifica del predetto avviso, tenuto conto della sospensione dei termini di pagamento, per il periodo dall'08 marzo 2020 al 31 agosto 2021, disposta dalla normativa emergenziale per il Covid di cui all'art. 68 DL 18/2020.
Quanto all'ulteriore doglianza relativa alla richiesta di pagamento fatta alla ricorrente per l'intero e non per la quota del 50% corrispondente alla sua eredità (essendo l'altra metà intestata alla sorella Difensore_1 che, per la stessa causale, ha ricevuto identica cartella per l'intero) va richiamato l'art. 65 DPR 600/73 secondo cui “gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa”. Ne consegue che, trattandosi di obbligazione solidale, a norma dell'art. 1292 cc, a ciascun erede può essere richiesto l'integrale pagamento del debito, salvo il diritto di chi paga a rivalersi sugli altri.
Alla stregua di siffatte argomentazioni il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 150,00
(centocinquanta/00), per ciascuna delle parti resistenti costituite, oltre oneri ed accessori, se dovuti, per l'ADER con attribuzione al procuratore dichiartosi antistatario.