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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/12/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1296/2021 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza.
Enna, 9 dicembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1296/2021 R.G. promossa da
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'Avv. Parte_1
Orazio Marazzotta del foro di Enna C.F. ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1
presso lo studio di quest'ultimo sede di Enna, Via Libertà n. 38,
opponente contro
– in persona del Presidente, come tale Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. , P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l'Avvocatura provinciale dell' (n. CP_1
fax Avvocatura INPS 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce – PEC
t; Email_1
opposto
Avente ad oggetto: opposizione a comunicazione di ripetizione indebito
Conclusioni delle parti: come da note sostitutive d'udienza. MOTIVI
Con ricorso depositato in data 10.09.2021 il ricorrente espone che
Con lettera raccomandata notificata in data 29 dicembre 2020 l' di Enna Controparte_2
notificava una asserita violazione per l'anno di imposta 2016 in relazione ad una “indebita fruizione
contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/14 come modificata dalla legge n. 208/15.
Da quanto asserito dalla stessa missiva il qui ricorrente non risultava essere possessore di diritto
alla fruizione di quanto in realtà spettante da un controllo fiscale poiché non, a dire dell' nel CP_2
c.d. regime forfettario.
Avversava la suddetta comunicazione e ne chiedeva l'annullamento.
Si costituiva l' che resisteva contestando la domanda. CP_2
Indi all'odierna udienza trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza.
*******
Quanto all'eccepito difetto di motivazione si osserva come nella fattispecie l'opponente ha prontamente individuato le ragioni del preteso credito avendo disposto tempestivamente articolate difese. Ne discende che nessun vizio di motivazione (motivazione che peraltro può essere sintetica e non necessariamente analitica con indicazione anche del solo numero di codice dei contributi - Cass.
6672/2012-) può ritenersi sussistere.
Inconferenti sono infine le censure facenti leva su pretese violazioni delle norme sul procedimento amministrativo, non trovando asilo nella presente vertenza.
Ciò posto, la domanda non può trovare accoglimento, essendo nel merito infondata Parte ricorrente assume di aver diritto alle agevolazioni contributive che l' ritiene invece CP_2
indebitamente fruite.
Asserisce di averne diritto giacchè in regime forfettario.
L' contesta tale ultimo assunto. CP_2
Questi i termini della questione si osserva come, in materia di benefici contributivi vale il generale principio secondo cui il soggetto che assume di averne diritto ha l'onere di dimostrare i relativi fatti costitutivi della pretesa (si veda, per l'applicazione di tale principio in tema di sgravi contributivi,
Cass. n.14130/2002). E' infatti da rilevare che le agevolazioni contributive (sgravi, esoneri totali e parziali e/o fiscalizzazioni) costituiscono fatti impeditivi, modificativi o estintivi delle obbligazioni contributive e come tali vanno provati da chi li allega. La parte che agisce in giudizio per ottenere un diritto deve quindi provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa.
Ora, parte opponente non solo non ha in alcun modo assolto all'onere sulla stessa gravante, ma non ha nemmeno specificamente contestato gli assunti dell' . CP_2
Così il ricorrente da una parte in seno all'atto introduttivo del giudizio dopo aver affermato apoditticamente di rientrare nella platea dei soggetti aventi diritto all'applicazione del c.d. regime forfettario si limita a richiamare la circolare esplicativa n. 29 del 10 febbraio 2015 che appunto CP_2
afferma che il regime richiesto è previsto a condizione che il contribuente appartenga ad un c.d.
regime forfettario.
Orbene, i regimi forfettario, all'epoca dell'anno di imposta oggetto del contenzioso erano:
- regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e lavoro autonomo (l. 388/00);
- il regime dei contribuenti minimi (l. 244/07);
- il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (d.l. 98/11).
Afferma poi di essere contribuente che appartiene alla categoria forfettaria.
D'altra parte non ha allegato, prima che provato la sussistenza di tutti i presupposti di legge (art 27
del D.L. 98/2011) per dimostrare tale assunto. Invero, la L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 88) che "I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età".
Il punto dunque non è quello di dimostrare o meno se il ricorrente avesse già compiuto il trentacinquesimo anno di età nel 2016, ma se possedesse i requisiti ( che non riguardano solo l'età)
per essere ammessi al regime forfettario e soprattutto se nel periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2014 si avvalesse del regime fiscale di vantaggio di cui all'art 27 cit., ciò ai fini dell'operatività dell'art 1 comma 88 della legge 190/2014 sopra calendato che nell'abrogare l'art 27
ne ha disposto la ultrattività a date condizioni.
Sul punto però il ricorrente tace disertando completamente l'onere probatorio a suo carico.
Ne discende in applicazione dei principi che governano l'onere probatorio che in mancanza della prova della esistenza del diritto a fruire del regime agevolato o forfettario non può ritenersi il conseguente diritto a fruire dell''agevolazione, con conseguente diritto dell'istituto al ripristino del regime ordinario e recupero del residuo 35% originariamente non imposto, unitamente alle relative sanzioni.
Il ricorso merita pertanto il rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite che si liquidano in euro 1775,00 oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge.
Enna 9 dicembre 2025.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza.
Enna, 9 dicembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1296/2021 R.G. promossa da
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'Avv. Parte_1
Orazio Marazzotta del foro di Enna C.F. ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1
presso lo studio di quest'ultimo sede di Enna, Via Libertà n. 38,
opponente contro
– in persona del Presidente, come tale Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. , P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l'Avvocatura provinciale dell' (n. CP_1
fax Avvocatura INPS 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce – PEC
t; Email_1
opposto
Avente ad oggetto: opposizione a comunicazione di ripetizione indebito
Conclusioni delle parti: come da note sostitutive d'udienza. MOTIVI
Con ricorso depositato in data 10.09.2021 il ricorrente espone che
Con lettera raccomandata notificata in data 29 dicembre 2020 l' di Enna Controparte_2
notificava una asserita violazione per l'anno di imposta 2016 in relazione ad una “indebita fruizione
contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/14 come modificata dalla legge n. 208/15.
Da quanto asserito dalla stessa missiva il qui ricorrente non risultava essere possessore di diritto
alla fruizione di quanto in realtà spettante da un controllo fiscale poiché non, a dire dell' nel CP_2
c.d. regime forfettario.
Avversava la suddetta comunicazione e ne chiedeva l'annullamento.
Si costituiva l' che resisteva contestando la domanda. CP_2
Indi all'odierna udienza trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza.
*******
Quanto all'eccepito difetto di motivazione si osserva come nella fattispecie l'opponente ha prontamente individuato le ragioni del preteso credito avendo disposto tempestivamente articolate difese. Ne discende che nessun vizio di motivazione (motivazione che peraltro può essere sintetica e non necessariamente analitica con indicazione anche del solo numero di codice dei contributi - Cass.
6672/2012-) può ritenersi sussistere.
Inconferenti sono infine le censure facenti leva su pretese violazioni delle norme sul procedimento amministrativo, non trovando asilo nella presente vertenza.
Ciò posto, la domanda non può trovare accoglimento, essendo nel merito infondata Parte ricorrente assume di aver diritto alle agevolazioni contributive che l' ritiene invece CP_2
indebitamente fruite.
Asserisce di averne diritto giacchè in regime forfettario.
L' contesta tale ultimo assunto. CP_2
Questi i termini della questione si osserva come, in materia di benefici contributivi vale il generale principio secondo cui il soggetto che assume di averne diritto ha l'onere di dimostrare i relativi fatti costitutivi della pretesa (si veda, per l'applicazione di tale principio in tema di sgravi contributivi,
Cass. n.14130/2002). E' infatti da rilevare che le agevolazioni contributive (sgravi, esoneri totali e parziali e/o fiscalizzazioni) costituiscono fatti impeditivi, modificativi o estintivi delle obbligazioni contributive e come tali vanno provati da chi li allega. La parte che agisce in giudizio per ottenere un diritto deve quindi provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa.
Ora, parte opponente non solo non ha in alcun modo assolto all'onere sulla stessa gravante, ma non ha nemmeno specificamente contestato gli assunti dell' . CP_2
Così il ricorrente da una parte in seno all'atto introduttivo del giudizio dopo aver affermato apoditticamente di rientrare nella platea dei soggetti aventi diritto all'applicazione del c.d. regime forfettario si limita a richiamare la circolare esplicativa n. 29 del 10 febbraio 2015 che appunto CP_2
afferma che il regime richiesto è previsto a condizione che il contribuente appartenga ad un c.d.
regime forfettario.
Orbene, i regimi forfettario, all'epoca dell'anno di imposta oggetto del contenzioso erano:
- regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e lavoro autonomo (l. 388/00);
- il regime dei contribuenti minimi (l. 244/07);
- il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (d.l. 98/11).
Afferma poi di essere contribuente che appartiene alla categoria forfettaria.
D'altra parte non ha allegato, prima che provato la sussistenza di tutti i presupposti di legge (art 27
del D.L. 98/2011) per dimostrare tale assunto. Invero, la L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 88) che "I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età".
Il punto dunque non è quello di dimostrare o meno se il ricorrente avesse già compiuto il trentacinquesimo anno di età nel 2016, ma se possedesse i requisiti ( che non riguardano solo l'età)
per essere ammessi al regime forfettario e soprattutto se nel periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2014 si avvalesse del regime fiscale di vantaggio di cui all'art 27 cit., ciò ai fini dell'operatività dell'art 1 comma 88 della legge 190/2014 sopra calendato che nell'abrogare l'art 27
ne ha disposto la ultrattività a date condizioni.
Sul punto però il ricorrente tace disertando completamente l'onere probatorio a suo carico.
Ne discende in applicazione dei principi che governano l'onere probatorio che in mancanza della prova della esistenza del diritto a fruire del regime agevolato o forfettario non può ritenersi il conseguente diritto a fruire dell''agevolazione, con conseguente diritto dell'istituto al ripristino del regime ordinario e recupero del residuo 35% originariamente non imposto, unitamente alle relative sanzioni.
Il ricorso merita pertanto il rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite che si liquidano in euro 1775,00 oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge.
Enna 9 dicembre 2025.