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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 5198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5198 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4082/2025
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Presidente1) dott.ssa Ilaria Bianchi
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4082/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio, vertente
TRA Parte_1 nata a [...] il [...], C.F.: C.F. 1
iciliata in Salerno, alla via B. Freda n.50,
[...]
v. NA IA FA dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
Controparte_1 , nato a [...] il [...], C.F.: Codice Fiscale_2 miciliato in Salerno, alla via Salvatore studio dell'avv. Antonio Cascone dal quale è rappresentato e difeso in virtù di memoria di costituzione
RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 3 giugno 2025, Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio civile con in data 22 agosto 2011 a Controparte_1
Cuba e che, dall' unione coniugale, era na Persona_1 (25.05.2018), chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del ma sando che il
Tribunale di Salerno con sentenza n. 4421/2024 aveva pronunciato la separazione dei coniugi.
In particolare, la ricorrente chiedeva la pronuncia di divorzio con la previsione dell'affidamento esclusivo del figlio minore con la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre e con un aumento della misura del mantenimento per il figlio, e del diritto di ricevere una somma a titolo di assegno divorzile.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_1
[...] il quale contestava quanto dedotto e richiesto dalla ricorrente e
,
enza del giudicato sulle domande avanzate in virtù della sentenza n.
4071/2025 pubblicata il 13.10.2025 del Tribunale di Salerno.
Comparse personalmente le parti dinanzi al Giudice delegato, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione 2. La domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Al riguardo, dall'esame della documentazione prodotta dal resistente, risulta che la materia del contendere è già stata integralmente definita con sentenza n. 4071/2025 pubblicata il 13.10.2025, tra le stesse parti, con identità di petitum e causa petendi;
particolare, il precedente giudizio ha già statuito sullo scioglimento del matrimonio, sull'affidamento del figlio minore, sulla determinazione dell'assegno di mantenimento, sull'attribuzione dell'assegno unico e sulla partecipazione alle spese straordinarie, nonché sull'assegno divorzile.
Pertanto, la riproposizione delle medesime domande nel presente giudizio si pone in violazione del principio del ne bis in idem e risulta preclusa dalla formazione del giudicato con conseguente pronuncia di inammissibilità.
Non sussistono i presupposti per la condanna del resistente ex art. 96 c.p.c., atteso che lo stesso, sebbene costituitosi tardivamente, ha unicamente eccepito l'esistenza del giudicato e non può ritenersi parte soccombente nel presente giudizio.
In considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciando in via definitiva nella Parte_1 così provvede: controversia civile come introdotta da
1) dichiara inammissibile la doma
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla resistente;
3) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Presidente1) dott.ssa Ilaria Bianchi
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4082/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio, vertente
TRA Parte_1 nata a [...] il [...], C.F.: C.F. 1
iciliata in Salerno, alla via B. Freda n.50,
[...]
v. NA IA FA dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
Controparte_1 , nato a [...] il [...], C.F.: Codice Fiscale_2 miciliato in Salerno, alla via Salvatore studio dell'avv. Antonio Cascone dal quale è rappresentato e difeso in virtù di memoria di costituzione
RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 3 giugno 2025, Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio civile con in data 22 agosto 2011 a Controparte_1
Cuba e che, dall' unione coniugale, era na Persona_1 (25.05.2018), chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del ma sando che il
Tribunale di Salerno con sentenza n. 4421/2024 aveva pronunciato la separazione dei coniugi.
In particolare, la ricorrente chiedeva la pronuncia di divorzio con la previsione dell'affidamento esclusivo del figlio minore con la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre e con un aumento della misura del mantenimento per il figlio, e del diritto di ricevere una somma a titolo di assegno divorzile.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_1
[...] il quale contestava quanto dedotto e richiesto dalla ricorrente e
,
enza del giudicato sulle domande avanzate in virtù della sentenza n.
4071/2025 pubblicata il 13.10.2025 del Tribunale di Salerno.
Comparse personalmente le parti dinanzi al Giudice delegato, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione 2. La domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Al riguardo, dall'esame della documentazione prodotta dal resistente, risulta che la materia del contendere è già stata integralmente definita con sentenza n. 4071/2025 pubblicata il 13.10.2025, tra le stesse parti, con identità di petitum e causa petendi;
particolare, il precedente giudizio ha già statuito sullo scioglimento del matrimonio, sull'affidamento del figlio minore, sulla determinazione dell'assegno di mantenimento, sull'attribuzione dell'assegno unico e sulla partecipazione alle spese straordinarie, nonché sull'assegno divorzile.
Pertanto, la riproposizione delle medesime domande nel presente giudizio si pone in violazione del principio del ne bis in idem e risulta preclusa dalla formazione del giudicato con conseguente pronuncia di inammissibilità.
Non sussistono i presupposti per la condanna del resistente ex art. 96 c.p.c., atteso che lo stesso, sebbene costituitosi tardivamente, ha unicamente eccepito l'esistenza del giudicato e non può ritenersi parte soccombente nel presente giudizio.
In considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciando in via definitiva nella Parte_1 così provvede: controversia civile come introdotta da
1) dichiara inammissibile la doma
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla resistente;
3) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi