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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/11/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 265/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Barcellona Pozzo di Gotto (Me), via Isonzo n. 31/D presso lo studio dell'Avv. Santa Bilardo che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mariantonietta Piras e
SA OA per procura in atti ed elettivamente domiciliato in
Messina, via Armeria n. 1, resistente,
Oggetto: Ripetizione di indebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9 febbraio 2024 ha impugnato Parte_1 la richiesta dell di restituzione della somma di € 9.789,72, CP_1 corrispondente al reddito di cittadinanza percepito nel periodo da dicembre 2021 a maggio 2022. L'ente previdenziale fondava tale richiesta sull'asserita non veridicità della composizione del nucleo familiare dichiarata dalla ricorrente nella DSU, ai sensi dell'art. 3 del
DPCM 159/2013.
La ricorrente, ritenendo infondata la pretesa dell , ha dapprima CP_1 esperito rimedi amministrativi, inoltrando istanza di riesame e richiesta di annullamento in autotutela, sostenendo la veridicità delle dichiarazioni rese e l'irripetibilità delle somme percepite per ragioni di buona fede e legittimo impedimento. L ha rigettato tali istanze, CP_1 motivando la revoca della prestazione con riferimento a un verbale della Guardia di Finanza, che sarebbe stato notificato all'ente per l'immediata esecuzione.
La ricorrente ha dedotto la correttezza della composizione del nucleo familiare, come risultante dai certificati storici di residenza e dalle
DSU prodotte, evidenziando che nel periodo oggetto di contestazione ella viveva da sola e, successivamente, con il figlio , nato il 5 Per_1 giugno 2022. Ha inoltre documentato i redditi percepiti, inferiori ai limiti previsti per la costituzione di un nucleo monocomponente, e ha contestato l'eccessività della somma richiesta, pari a € 9.789,72, rispetto a quanto effettivamente erogato, ovvero € 4.602,16.
La ricorrente ha infine invocato la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo la condotta dell temeraria e lesiva CP_1 dei principi di solidarietà e buona fede, per aver omesso il riesame amministrativo e aver agito sulla base di un verbale inesistente, generando uno stato di ansia e stress nella beneficiaria, già in condizioni di fragilità economica e familiare.
L costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
L ha ricostruito la vicenda a partire dalla segnalazione della CP_2
Guardia di Finanza di Milazzo, pervenuta il 29 novembre 2023, contenente il verbale che attestava l'indebita percezione del reddito di cittadinanza da parte della ricorrente, a seguito di accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella DSU.
Secondo quanto riferito, la ricorrente aveva presentato due DSU, nel
2021 e nel 2022, dichiarando di essere l'unica componente del nucleo familiare. Solo nel giugno 2022, con la nascita del figlio , veniva Per_1 indicata la presenza di un altro componente. Tuttavia, l ha CP_1 evidenziato che, in base alla normativa vigente, la ricorrente, all'epoca dei fatti, doveva essere considerata fiscalmente a carico del nucleo familiare di origine, non avendo raggiunto l'autosufficienza economica, come dimostrato dai redditi percepiti (inferiori alla soglia di € 4.000,00) e dalla sua età inferiore ai 26 anni. Pertanto, le DSU presentate non riflettevano correttamente la composizione del nucleo familiare, con conseguente indebita percezione del beneficio per il periodo da maggio 2021 a maggio 2022.
L ha sottolineato che l'azione amministrativa si è svolta in CP_2 modo vincolato, in applicazione dell'art. 7 del D.L. 4/2019, che impone la revoca automatica del beneficio in caso di dichiarazioni non veritiere. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di revoca, è l'assicurato a dover dimostrare la sussistenza dei requisiti per il beneficio, e non l'ente previdenziale a dover provare l'assenza degli stessi.
L ha ribadito che la ricorrente non ha dichiarato i redditi del CP_1 nucleo familiare di origine, che risultavano superiori alla soglia prevista per l'accesso al reddito di cittadinanza. Ha inoltre precisato che, solo a partire dalla nascita del figlio, la ricorrente poteva costituire un nucleo autonomo e accedere legittimamente al beneficio.
Quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria, l ha CP_2 eccepito l'assenza di qualsiasi elemento idoneo a configurare una responsabilità per danno, sottolineando di aver agito nell'ambito di un procedimento tipizzato, fondato su accertamenti documentali e normativi, e in assenza di discrezionalità. Ha infine concluso per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 6 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
È noto che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è consolidato il principio secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Ciò in ragione della garanzia costituzionale apprestata dall'art. 38
Cost. alle esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che sarebbe vanificata dal principio di indiscriminata ripetizione di prestazioni destinate ad esigenze alimentari proprie e della famiglia.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile, ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che
l già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. Controparte_3
30 Giugno 2020, n. 13223).
Ed ancora la Corte di Cassazione ha statuito che “la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n.
264/2004) (Cass. n. 13916/2021).
La Corte ha quindi richiamato la sentenza n. 12406 del 2003, la quale ha affermato che l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla [...] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale. Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Secondo tale orientamento, “una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole
e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o
a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale
(Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del
2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Ne consegue che in materia di indebito assistenziale non possa trovare applicazione né l'art. 2033 c.c. né la disciplina eccezionale prevista della l. n. 88/89, art. 52 per l'indebito pensionistico
Come statuito dalla Corte d'Appello di Messina (cfr. sent. n. 90/2023)
“il principio che deve orientare l'interprete è quello di salvaguardare, in via generale il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate, ma solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, mentre per il periodo precedente debbano prevalere le esigenze di tutela dell'accipiens a condizione che egli si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di buona fede e di legittimo affidamento circa il diritto soggettivo a percepire le somme”.
Tanto dedotto, alla luce degli atti di causa e della documentazione versata in giudizio, deve ritenersi fondata la domanda proposta dalla ricorrente, volta a ottenere l'annullamento del provvedimento dell con cui è stata disposta la revoca del beneficio del Reddito CP_1 di cittadinanza e la conseguente richiesta di restituzione delle somme percepite.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio è emerso che la ricorrente , nata il giugno 1999, ha Parte_1 percepito nell'anno 2021 un reddito complessivo ai fini IRPEF pari a euro 3.981,00, comprensivo anche della somma di euro 583,10 percepita a titolo di NASpI;
tale dato risulta dalla documentazione fiscale acquisita agli atti e dalla dichiarazione dei redditi Mod.
730/2022 relativa ai redditi 2021, come dettagliatamente ricostruito nella relazione del CTU.
Ai sensi dell'art. 4, comma 5, D.L. n. 4/2019, vigente nel 2021 e nel
2022, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli;
per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico dei genitori è pari a euro 4.000,00 annui.
L'art. 3 D.P.C.M. n. 159/2013 stabilisce che il nucleo familiare, ai fini
ISEE e delle prestazioni sociali agevolate, è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della
DSU, salvo le specifiche previsioni di legge.
Nel caso di specie, la ricorrente, nel 2021, aveva un'età inferiore a 24 anni e ha percepito un reddito inferiore alla soglia di euro 4.000,00 prevista dalla legge per non essere considerata fiscalmente a carico del nucleo familiare di origine;
pertanto, doveva essere Parte_1 inclusa nel nucleo familiare dei genitori ai fini della valutazione dei requisiti per il Reddito di cittadinanza.
Per quanto riguarda l'anno 2022 va poi rilevato che non vi sono dubbi sulla titolarità da parte di di un reddito inferiore al Parte_1 limite di euro 4.000,00; la stessa ricorrente riconosce di aver percepito nel 2022 a titolo di NASpI ha la somma di euro 68,60 la somma di euro 257,25.
Dalla documentazione acquisita e dagli accertamenti svolti risulta inoltre che il reddito complessivo del nucleo familiare di appartenenza della ricorrente era superiore al limite previsto dalla normativa per la concessione del Reddito di cittadinanza.
È, dunque, pacifico che la ricorrente non possedeva i requisiti reddituali e di composizione del nucleo familiare richiesti dalla legge per l'accesso al beneficio. La revoca del Reddito di cittadinanza e la richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2021 ed il mese di maggio
2022 risultano, pertanto, legittime e conformi al quadro normativo di riferimento.
Né può essere accolta la doglianza con la quale la ricorrente evidenzia l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite. La documentazione in atti attesta che al momento della presentazione della domanda la ricorrente risultava fiscalmente a carico del nucleo familiare di origine.
Inoltre, emerge che la ha costituito un nucleo familiare Pt_2 autonomo in data 15 marzo 2021 ovvero solo pochi giorni prima della presentazione della domanda (30 marzo 2021), in assenza di una situazione reddituale che consentisse la creazione di un nucleo familiare autonomo. Tali circostanze consentono di ritenere che la ricorrente abbia precostituito artificiosamente un nucleo familiare autonomo al solo fine di beneficiare indebitamente del Reddito di cittadinanza.
La ricorrente lamenta poi che l ha chiesto la restituzione della CP_1 somma di € 9.789,82, nonostante nel periodo compreso tra dicembre
2021 e maggio 2022 la somma erogata a titolo di Reddito di cittadinanza sia pari a € 4.602,16.
In effetti dalla stessa documentazione prodotta dall emerge che CP_1 le somme erogate a titolo di Reddito di cittadinanza da dicembre
2021 a maggio 2022 sono pari alla somma di € 4.602,16.
Dalla lettura degli atti si evince che con la nota dell'1 dicembre 2023
l ha chiesto la restituzione della somma di € 9.789,82 ricevuta CP_1 dalla ricorrente indebitamente “da dicembre 2021 a maggio 2022”.
L'importo di € 9.789,82 in realtà non corrisponde alla somma erogata a titolo di Reddito di cittadinanza nel periodo compreso tra dicembre
2021 a maggio 2022, corrispondendo piuttosto alla somma erogata nel periodo compreso tra maggio 2021 e maggio 2022.
L ha rilevato in comparsa la correttezza dell'importo, CP_1 richiamando del tutto impropriamente la necessità di operare un compenso al lordo delle ritenute IRPEF (che però nella fattispecie non hanno la minima pertinenza dal momento che il Reddito di cittadinanza è esente da IRPEF).
In sostanza l ha inviato la nota dell'1 dicembre 2023 CP_2 indicando la somma di € 9.789,82 (sia pur corretta per il periodo maggio 2021 – maggio 2022) non corrispondente al periodo per il quale è stato delimitata la pretesa restitutoria (dicembre 2021 – maggio 2022).
Ne consegue che in questa sede la pretesa restitutoria dell va CP_1 contenuta nei limiti dell'importo di €4.602,16 indebitamente erogato nel periodo compreso tra dicembre 2021 e maggio 2022. L'Istituto potrà comunque avanzare in seguito la pretesa restitutoria anche per il periodo maggio 2021 – novembre 2021.
In considerazione dell'accertata legittimità della procedura di recupero delle somme indebitamente erogate, va rigettata la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria proposta dalla ricorrente.
Le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione, da un lato, della legittimità della pretesa restitutoria avanzata dall , fondata sull'accertata CP_1 insussistenza dei requisiti reddituali e di composizione del nucleo familiare in capo alla ricorrente e, dall'altro, della rideterminazione dell'importo da restituire.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara legittima la pretesa restitutoria vantata dall nei confronti CP_1 di con la nota dell'1 dicembre 2023 limitatamente alla Parte_1 somma di € 4.602,16; compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 7 novembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino