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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente
AL LE, TO
SGAMBATI GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 340/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Direzione Generale - 06363391001
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIGETTO n. SU IST.RIMBORSO Ricorrente_1 M. IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
proposto da
Nominativo_1 - CF_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIGETTO n. SU IST.RIMBORSO Nominativo_1. IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
proposto da
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIGETTO n. SU IST.RIMBORSO Nominativo_2 P. IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
proposto da
Nominativo_3 - CF_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIGETTO n. SU IST.RIMBORSO Nominativo_3. IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
proposto da
Nominativo_4 - CF_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIGETTO n. SU IST.RIMBORSO Nominativo_4 D. IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
proposto da
Nominativo_5 - CF_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIGETTO n. SU IST.RIMBORSO Nominativo_5. IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
proposto da
Nominativo_6 - CF_6
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIGETTO n. SU IST.RIMBORSO Nominativo_6. IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
proposto da
Nominativo_7 - CF_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIGETTO n. SU IST.RIMBORSO Nominativo_7 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
proposto da
Nominativo_8 - CF_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIGETTO n. SU IST.RIMBORSO Nominativo_8 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
proposto da
Nominativo_9 - CF_9
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIGETTO n. SU IST.RIMBORSO Nominativo_9. IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
proposto da
Nominativo_10 - CF_10
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIGETTO n. SU IST.RIMBORSO Nominativo_10. IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
proposto da
Nominativo_11 - CF_11
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIGETTO n. SU IST.RIMBORSO Nominativo_11 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati, tutti ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, impugnano il silenzio-rigetto dell'Ufficio rispetto all'istanza di rimborso IRPEF per l'indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri (FAF).
Espongono che tale indennità, concessa in aggiunta a quella liquidata dal Fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato, è stata erroneamente assoggettata, sin dall'origine, a tassazione in base ai criteri di imposizione indicati nella circolare del Ministero delle Finanze del 5 febbraio 1986, n. 2, avendola ritenuta soggetta a tassazione separata, senza applicare alcuna riduzione della base imponibile. Ciò avrebbe generato un prelievo fiscale indebito a danno dei ricorrenti, i quali assumono, quindi, di avere subito una imposizione fiscale non dovuta.
I ricorrenti insistono, pertanto, per ottenere il rimborso richiesto.
Resiste l'Ufficio, concludendo per il rigetto della domanda nei confronti di alcuni ricorrenti per tardività della relativa istanza, mentre per altri comunica di avere già accolto l'istanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, non resta che prendere atto della cessata materia del contendere nei confronti dei ricorrenti
Nominativo_1, Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_7, Nominativo_8 e Nominativo_9 -
Per tali soggetti, infatti, dagli atti risulta già riconosciuto il richiesto rimborso.
Invero, nei confronti di Nominativo_1, Nominativo_7, Nominativo_8 e Nominativo_9 il rimborso è stato effettivamente liquidato ed erogato. Nei confronti di Nominativo_3 e Nominativo_4, le cui posizioni risultano collegate l'una alla Certificazione Unica 2022 e l'altra alla Certificazione Unica 2024,
l'Ufficio ha reso noto che procederà alla liquidazione automatica, ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, per cui le somme spettanti ai medesimi saranno erogate mediante procedure automatizzate con applicazione degli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 44-bis del d.P.R. n. 602 del 1973.
Il ricorso deve essere, invece, rigettato nei confronti di Ricorrente_1, Nominativo_2, Nominativo_5
, Nominativo_6, Nominativo_10 Nominativo_5 e Nominativo_11, le cui istanze di rimborso sono state pacificamente presentate oltre il termine di 48 mesi dalla data in cui sono state operate le (indebite) ritenute;
termine specificamente previsto dall'art. 38 del D.P.R. 602/1973, norma che, per quanto qui interessa, esplicitamente richiede che l'istanza di rimborso sia presentata “entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata”.
Al riguardo, si osserva che la previsione di un termine di decadenza entro il quale presentare il rimborso delle imposte ritenute indebitamente trova ragione nella esigenza di stabilità dei rapporti giuridici, particolarmente rilevante allorché tali rapporti incidono sulle risorse finanziarie dello Stato.
Quanto alla decorrenza di tale termine, si ritiene che esso debba essere computato esclusivamente dal momento della ritenuta indebita, a prescindere dai motivi che hanno indotto il contribuente a subirla senza formulare entro tale termine alcuna rimostranza.
Tale interpretazione, del resto, è coerente con il testo dell'art. 38 cit. che non lascia spazio a considerazioni di altra natura, e neanche al fatto che è stata la stessa Amministrazione Finanziaria ad indurre in errore i contribuenti sulla debenza dell'imposta ritenuta.
La tesi qui accolta trova suffragio nella giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. Sez. 5, 15/03/2019,
n. 7390, Rv. 653512 – 01: “La decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del
1973 per l'esercizio del diritto al rimborso delle imposte sui redditi dal momento del versamento opera anche qualora l'imposta sia pagata sulla base di una norma in seguito dichiarata in contrasto con il diritto unionale, incontrando l'efficacia retroattiva della relativa pronuncia il limite dei rapporti esauriti, senza che, in senso contrario, assuma rilievo la giurisprudenza sulla tutela del legittimo affidamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, atteso che la stessa Corte ha più volte precisato che la materia tributaria rientra nel cd. 'nucleo duro' delle prerogative della potestà pubblica, sicché predomina la natura autoritativa del rapporto tra il contribuente e la collettività ed i singoli Stati godono di ampia discrezionalità, sia pure entro i confini della riserva di legge sostanziale e del rispetto dei diritti fondamentali”).
La peculiarità della fattispecie e la obiettiva opinabilità della soluzione accolta giustifica la totale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara la cessata la materia del contendere nei confronti di Nominativo_1, Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_7, Nominativo_8 e Nominativo_9. Rigetta il ricorso nei confronti di Ricorrente_1, Nominativo_2, Nominativo_5, Nominativo_6, Nominativo_10 Nominativo_5 e Nominativo_11. Spese compensate. La Spezia, li 9.2.2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente
AL LE, TO
SGAMBATI GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 340/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Direzione Generale - 06363391001
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIGETTO n. SU IST.RIMBORSO Ricorrente_1 M. IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
proposto da
Nominativo_1 - CF_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIGETTO n. SU IST.RIMBORSO Nominativo_1. IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
proposto da
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIGETTO n. SU IST.RIMBORSO Nominativo_2 P. IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
proposto da
Nominativo_3 - CF_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIGETTO n. SU IST.RIMBORSO Nominativo_3. IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
proposto da
Nominativo_4 - CF_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIGETTO n. SU IST.RIMBORSO Nominativo_4 D. IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
proposto da
Nominativo_5 - CF_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIGETTO n. SU IST.RIMBORSO Nominativo_5. IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
proposto da
Nominativo_6 - CF_6
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIGETTO n. SU IST.RIMBORSO Nominativo_6. IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
proposto da
Nominativo_7 - CF_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIGETTO n. SU IST.RIMBORSO Nominativo_7 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
proposto da
Nominativo_8 - CF_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIGETTO n. SU IST.RIMBORSO Nominativo_8 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
proposto da
Nominativo_9 - CF_9
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIGETTO n. SU IST.RIMBORSO Nominativo_9. IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
proposto da
Nominativo_10 - CF_10
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIGETTO n. SU IST.RIMBORSO Nominativo_10. IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
proposto da
Nominativo_11 - CF_11
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIGETTO n. SU IST.RIMBORSO Nominativo_11 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati, tutti ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, impugnano il silenzio-rigetto dell'Ufficio rispetto all'istanza di rimborso IRPEF per l'indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri (FAF).
Espongono che tale indennità, concessa in aggiunta a quella liquidata dal Fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato, è stata erroneamente assoggettata, sin dall'origine, a tassazione in base ai criteri di imposizione indicati nella circolare del Ministero delle Finanze del 5 febbraio 1986, n. 2, avendola ritenuta soggetta a tassazione separata, senza applicare alcuna riduzione della base imponibile. Ciò avrebbe generato un prelievo fiscale indebito a danno dei ricorrenti, i quali assumono, quindi, di avere subito una imposizione fiscale non dovuta.
I ricorrenti insistono, pertanto, per ottenere il rimborso richiesto.
Resiste l'Ufficio, concludendo per il rigetto della domanda nei confronti di alcuni ricorrenti per tardività della relativa istanza, mentre per altri comunica di avere già accolto l'istanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, non resta che prendere atto della cessata materia del contendere nei confronti dei ricorrenti
Nominativo_1, Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_7, Nominativo_8 e Nominativo_9 -
Per tali soggetti, infatti, dagli atti risulta già riconosciuto il richiesto rimborso.
Invero, nei confronti di Nominativo_1, Nominativo_7, Nominativo_8 e Nominativo_9 il rimborso è stato effettivamente liquidato ed erogato. Nei confronti di Nominativo_3 e Nominativo_4, le cui posizioni risultano collegate l'una alla Certificazione Unica 2022 e l'altra alla Certificazione Unica 2024,
l'Ufficio ha reso noto che procederà alla liquidazione automatica, ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, per cui le somme spettanti ai medesimi saranno erogate mediante procedure automatizzate con applicazione degli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 44-bis del d.P.R. n. 602 del 1973.
Il ricorso deve essere, invece, rigettato nei confronti di Ricorrente_1, Nominativo_2, Nominativo_5
, Nominativo_6, Nominativo_10 Nominativo_5 e Nominativo_11, le cui istanze di rimborso sono state pacificamente presentate oltre il termine di 48 mesi dalla data in cui sono state operate le (indebite) ritenute;
termine specificamente previsto dall'art. 38 del D.P.R. 602/1973, norma che, per quanto qui interessa, esplicitamente richiede che l'istanza di rimborso sia presentata “entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata”.
Al riguardo, si osserva che la previsione di un termine di decadenza entro il quale presentare il rimborso delle imposte ritenute indebitamente trova ragione nella esigenza di stabilità dei rapporti giuridici, particolarmente rilevante allorché tali rapporti incidono sulle risorse finanziarie dello Stato.
Quanto alla decorrenza di tale termine, si ritiene che esso debba essere computato esclusivamente dal momento della ritenuta indebita, a prescindere dai motivi che hanno indotto il contribuente a subirla senza formulare entro tale termine alcuna rimostranza.
Tale interpretazione, del resto, è coerente con il testo dell'art. 38 cit. che non lascia spazio a considerazioni di altra natura, e neanche al fatto che è stata la stessa Amministrazione Finanziaria ad indurre in errore i contribuenti sulla debenza dell'imposta ritenuta.
La tesi qui accolta trova suffragio nella giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. Sez. 5, 15/03/2019,
n. 7390, Rv. 653512 – 01: “La decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del
1973 per l'esercizio del diritto al rimborso delle imposte sui redditi dal momento del versamento opera anche qualora l'imposta sia pagata sulla base di una norma in seguito dichiarata in contrasto con il diritto unionale, incontrando l'efficacia retroattiva della relativa pronuncia il limite dei rapporti esauriti, senza che, in senso contrario, assuma rilievo la giurisprudenza sulla tutela del legittimo affidamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, atteso che la stessa Corte ha più volte precisato che la materia tributaria rientra nel cd. 'nucleo duro' delle prerogative della potestà pubblica, sicché predomina la natura autoritativa del rapporto tra il contribuente e la collettività ed i singoli Stati godono di ampia discrezionalità, sia pure entro i confini della riserva di legge sostanziale e del rispetto dei diritti fondamentali”).
La peculiarità della fattispecie e la obiettiva opinabilità della soluzione accolta giustifica la totale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara la cessata la materia del contendere nei confronti di Nominativo_1, Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_7, Nominativo_8 e Nominativo_9. Rigetta il ricorso nei confronti di Ricorrente_1, Nominativo_2, Nominativo_5, Nominativo_6, Nominativo_10 Nominativo_5 e Nominativo_11. Spese compensate. La Spezia, li 9.2.2026