Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 35
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Tardività dell'istanza di rimborso

    Il termine di decadenza di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. 602/1973 per la presentazione dell'istanza di rimborso è perentorio e decorre dal momento della ritenuta indebita, indipendentemente dai motivi che hanno indotto il contribuente a subirla.

  • Accolto
    Cessata materia del contendere

    La materia del contendere è cessata in quanto il rimborso è stato effettivamente liquidato ed erogato.

  • Rigettato
    Tardività dell'istanza di rimborso

    Il termine di decadenza di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. 602/1973 per la presentazione dell'istanza di rimborso è perentorio e decorre dal momento della ritenuta indebita, indipendentemente dai motivi che hanno indotto il contribuente a subirla.

  • Accolto
    Cessata materia del contendere

    La materia del contendere è cessata in quanto l'Ufficio ha reso noto che procederà alla liquidazione automatica del rimborso.

  • Accolto
    Cessata materia del contendere

    La materia del contendere è cessata in quanto l'Ufficio ha reso noto che procederà alla liquidazione automatica del rimborso.

  • Rigettato
    Tardività dell'istanza di rimborso

    Il termine di decadenza di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. 602/1973 per la presentazione dell'istanza di rimborso è perentorio e decorre dal momento della ritenuta indebita, indipendentemente dai motivi che hanno indotto il contribuente a subirla.

  • Rigettato
    Tardività dell'istanza di rimborso

    Il termine di decadenza di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. 602/1973 per la presentazione dell'istanza di rimborso è perentorio e decorre dal momento della ritenuta indebita, indipendentemente dai motivi che hanno indotto il contribuente a subirla.

  • Accolto
    Cessata materia del contendere

    La materia del contendere è cessata in quanto il rimborso è stato effettivamente liquidato ed erogato.

  • Accolto
    Cessata materia del contendere

    La materia del contendere è cessata in quanto il rimborso è stato effettivamente liquidato ed erogato.

  • Accolto
    Cessata materia del contendere

    La materia del contendere è cessata in quanto il rimborso è stato effettivamente liquidato ed erogato.

  • Rigettato
    Tardività dell'istanza di rimborso

    Il termine di decadenza di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. 602/1973 per la presentazione dell'istanza di rimborso è perentorio e decorre dal momento della ritenuta indebita, indipendentemente dai motivi che hanno indotto il contribuente a subirla.

  • Rigettato
    Tardività dell'istanza di rimborso

    Il termine di decadenza di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. 602/1973 per la presentazione dell'istanza di rimborso è perentorio e decorre dal momento della ritenuta indebita, indipendentemente dai motivi che hanno indotto il contribuente a subirla.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 35
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia
    Numero : 35
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo