TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/12/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3732/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3732/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. IACCARINI Parte_1 C.F._1
ANDREA,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. TASSI Controparte_1 C.F._2
BARBARA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza n. 1646/2018, pubblicata in data 04/10/2018, resa nell'ambito della procedura per separazione giudiziale iscritta al n. 3803/2017
R.G.;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che è trascorso oltre un anno dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 3 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Santo Domingo in data 31.01.2006, e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Modena al numero 38, parte 2, Sez. C1, anno
2006;
2) L'ex casa familiare sita in Modena, Via Carlo Sigonio, n. 173/01, int. 22, rimarrà assegnata al Sig.
con tutti gli arredi, posto che la Sig.ra oramai da diversi anni Parte_1 Controparte_1 risiede in altra Regione;
3) stante l'assenza di prole e, in pari tempo, la sussistenza di autosufficienza economica in capo ad entrambi i coniugi, gli stessi reciprocamente rinunziano a pretendere il versamento di una qualsiasi forma di mantenimento da parte dell'altro coniuge, sia esso su base mensile, una tantum, o comunque secondo altre forme o modalità;
4) entrambe le parti dichiarano di aver già regolamentato tutti gli ulteriori ed eventuali aspetti patrimoniali, comunque derivanti dall'intercorso rapporto coniugale;
5) Le spese di patrocinio e di assistenza legale per il presente ricorso e correlate saranno sostenute in via esclusiva dal Sig. Parte_1
6) I ricorrenti, sin da ora, dichiarano di prestare totale acquiescenza all'emittenda sentenza di divorzio, rinunziando pertanto ad interporre, avverso la stessa, eventuali gravami avanti la locale
Corte D'Appello, ovvero avanti la Suprema Corte di Cassazione, ovvero ancora procedimenti per revocazione ex art. 395 c.p.c..”
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
pagina 2 di 3 il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a SANTO DOMINGO (DOM) il 31/01/2006 fra nato a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2006 - Atto n. 38 - Parte II -
Serie C1;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3732/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. IACCARINI Parte_1 C.F._1
ANDREA,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. TASSI Controparte_1 C.F._2
BARBARA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza n. 1646/2018, pubblicata in data 04/10/2018, resa nell'ambito della procedura per separazione giudiziale iscritta al n. 3803/2017
R.G.;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che è trascorso oltre un anno dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 3 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Santo Domingo in data 31.01.2006, e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Modena al numero 38, parte 2, Sez. C1, anno
2006;
2) L'ex casa familiare sita in Modena, Via Carlo Sigonio, n. 173/01, int. 22, rimarrà assegnata al Sig.
con tutti gli arredi, posto che la Sig.ra oramai da diversi anni Parte_1 Controparte_1 risiede in altra Regione;
3) stante l'assenza di prole e, in pari tempo, la sussistenza di autosufficienza economica in capo ad entrambi i coniugi, gli stessi reciprocamente rinunziano a pretendere il versamento di una qualsiasi forma di mantenimento da parte dell'altro coniuge, sia esso su base mensile, una tantum, o comunque secondo altre forme o modalità;
4) entrambe le parti dichiarano di aver già regolamentato tutti gli ulteriori ed eventuali aspetti patrimoniali, comunque derivanti dall'intercorso rapporto coniugale;
5) Le spese di patrocinio e di assistenza legale per il presente ricorso e correlate saranno sostenute in via esclusiva dal Sig. Parte_1
6) I ricorrenti, sin da ora, dichiarano di prestare totale acquiescenza all'emittenda sentenza di divorzio, rinunziando pertanto ad interporre, avverso la stessa, eventuali gravami avanti la locale
Corte D'Appello, ovvero avanti la Suprema Corte di Cassazione, ovvero ancora procedimenti per revocazione ex art. 395 c.p.c..”
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
pagina 2 di 3 il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a SANTO DOMINGO (DOM) il 31/01/2006 fra nato a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2006 - Atto n. 38 - Parte II -
Serie C1;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3