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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 22/07/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1071 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Mauro Pietro Bernardi Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2024 promossa da:
, assistito e difeso dall'avv. GENNARI Parte_1 C.F._1 MARCELLA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, , assistita e difesa dall'avv. ARIOLI RO C.F._2
DILETTA, giusta delega in atti;
RESISTENTE
con l'intervento di
AVV. quale curatrice speciale della NO;
Controparte_2 Persona_1
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni deduzione, eccezione e domanda avversaria, così giudicare:
NEL MERITO:
1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
, con addebito a quest'ultima, per le condotte di violenza domestica e per i
[...] maltrattamenti dalla medesima commessi ai danni del marito e della GL per tempo prolungato, come descritto in narrativa.
2. Dichiararsi la SI.ra decaduta dalla responsabilità genitoriale dalla RO Per_ GL NO , per le causali di cui in narrativa ovvero, in subordine, per la denegata ipotesi in cui le sue condotte non vengano ritenute di gravità idonea a dare luogo alla pronuncia di decadenza ex art. 330 c.c., adottarsi ogni diversa ed ulteriore misura limitativa della stessa responsabilità genitoriale, conveniente e idonea, ex art. 333 c.c. alla tutela della NO, in ogni caso con divieto di avvicinamento della alla GL. _1
3. Assegnarsi la casa coniugale, con i relativi mobili, arredi ed accessori, al marito.
Per_ 4. Disporsi l'affidamento super-esclusivo della GL NO al padre, il quale ne avrà, conseguentemente, l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, con potere di adozione anche delle decisioni di maggiore interesse.
5. Porsi a carico della SI.ra l'obbligo di corrispondere al marito, a RO titolo di contributo al mantenimento della GL, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00=, da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat, a decorrere dal 18.08.22, oltre al rimborso della quota, pari al 50%, delle spese straordinarie della medesima secondo il seguente schema. Senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); retta dell'asilo nido e delle scuole materne nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali. c) Spese per conseguimento della patente di guida (teoria e pratica). ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, pagina 2 di 15 per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta
6. Respingersi ogni domanda avversaria, compresa quella di assegno a favore della moglie, difettandone ogni presupposto di legge per le causali di cui in narrativa.
7. Condannarsi la SI.ra al risarcimento dei danni endofamiliari tutti, RO cagionati al ricorrente ed alla GL NO, per le causali di cui in narrativa, da liquidarsi nella somma minima di € 25.000,00= ovvero nella diversa ritenuta di giustizia dal Tribunale all'esito del procedimento.
8. Con vittoria di spese e compenso di giudizio.”
Per parte resistente: “IN VIA PRELIMINARE:
Confermarsi (in ossequio a quanto già statuito dal Tribunale con Ordinanza del 28.10.2023) l'inammissibilità di tutte le domande proposte dal ricorrente relative a questioni diverse dall'oggetto del presente giudizio (rif. sub.6, 7, dovendo escludersi la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dei giudizi di separazione o divorzio, soggetti al rito camerale, con altre domande di contenuto economico o patrimoniale soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincolo di connessione qualificata ex art. 40 III comma c.p.c.;
MEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e RO Parte_1
, e per l'effetto dichiarare lo scioglimento della comunione dei beni dei separandi;
[...]
2) Respingere la domanda di addebito della separazione alla SI.ra , RO proposta dal Ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto;
3) Respingere la domanda di decadenza della SI.ra dalla responsabilità RO genitoriale ex art.330 Cod. Civ., proposta in principalità dal Ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché in ragione di quanto emerso nel corso del giudizio;
pagina 3 di 15 4) Respingere la domanda di diversa e ulteriore misura limitativa della potestà genitoriale della SI.ra ex art. 333 Cod. Civ., proposta in via subordinata dal RO Ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché per le ragioni esposte in narrativa;
5) Valutarsi in ordine all'affido della NO , la soluzione più tutelante per Persona_1 la stessa - nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità - anche a seguito delle valutazioni del Servizio Tutela Minori incaricato;
6) Confermare l'incarico ai Servizi di promuovere il riavvicinamento graduale tra madre e GL, sempre nel rispetto della volontà della NO, con le modalità ritenute più consone al caso, mantenendo un percorso di supporto alla genitorialità in favore della SI.ra _1
, volto alla progressiva ripresa dei rapporti madre e GL.
[...]
7) Porre a carico della SI.ra un assegno di mantenimento in favore della GL _1 dell'importo di € 100,00 mensili, ovvero della minor somma che verrà ritenuta di giustizia in ragione dell'attuale stato di occupazione precaria della resistente, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
8) Disporre che siano poste nella misura del 70% a carico del SI. e 30% Parte_1 a carico della SI.ra , le spese straordinarie di mantenimento della RO NO , secondo lo schema in uso presso il Tribunale di OV. Con Persona_1 vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Si insiste in ordine a tutte le istanze istruttorie tutte già rassegnate dal precedente difensore, avv. Tania Marchini, in sede di memoria di costituzione del 30.05.2023.”
Per la curatrice speciale: Voglia il Tribunale adito,
1. confermare l'affidamento esclusivo della NO al padre, SI. , già Parte_1 disposto dal Tribunale con provvedimento del 28.10.2023, con attribuzione al medesimo del potere di adottare in via esclusiva le decisioni di maggior interesse per la GL relative alla istruzione, educazione, salute e scelta della residenza;
2. confermare il collocamento stabile della NO presso l'abitazione paterna;
3. disporre che la madre, SI.ra versi al padre una somma mensile non RO inferiore ad € 100,00.= a titolo di contributo nel mantenimento ordinario della GL, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa;
4. confermare l'incarico ai Servizi di promuovere il riavvicinamento graduale tra madre e GL se compatibile con la volontà della NO e con le modalità più consone al caso e Per_ benevise alla ragazza, atteso che nelle relazioni in atti viene riferito che , tuttora serena, in stato di benessere psicofisico e con andamento scolastico molto buono, desidera continuare come sta avvenendo ora, cioè avere/dare notizie alla madre tramite terzi perché così si sente tranquilla, e che in considerazione dell' età della giovane, che il 14.7 p.v. compirà 17 anni, la sua volontà non può non essere rispettata”.
pagina 4 di 15 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla coniuge, sposata a Pozzolengo (BS) in data 5.09.1998, unione dalla quale è nata la GL
, il 14.07.2008. Per_1
Parte ricorrente, dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, ha chiesto altresì l'addebito della separazione alla moglie, la decadenza dalla responsabilità genitoriale della stessa e ha formulato ulteriori domande accessorie.
2. Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione e ha chiesto il rigetto delle domande di addebito e di decadenza dalla responsabilità genitoriale, oltre a una diversa regolamentazione dei rapporti.
3. Considerate le domande ablative della responsabilità genitoriale della resistente, è stata nominata quale curatrice speciale della NO l'avv. Controparte_2
4. All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, acquisite le necessarie informazioni dai Servizi Sociali e dal P.M. in sede, sono stati adottati dalla Giudice Istruttrice i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. – disponendo l'affidamento c.d. super esclusivo della GL NO al padre, il suo collocamento presso lo stesso, con conseguente assegnazione della casa familiare, nonché l'intervento dei Servizi Sociali al fine di promuovere un riavvicinamento tra madre e GL, ponendo a carico della prima l'onere di contribuire al mantenimento della seconda corrispondendo la somma mensile di Euro 100,00, oltre al 50% delle spesse straordinarie – dunque, all'esito dell'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni indicate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
***
5. Sulla separazione personale dei coniugi
6. Le risultanze processuali e le stesse dichiarazioni delle parti attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (già peraltro pacificamente cessata tra le parti da diversi anni) e la conflittualità esistente tra i coniugi prova, in maniera chiara e non equivoca, l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
7. Sull'addebito della separazione
8. Preliminarmente, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 151 c. 2 c.c., il Giudice - pronunziando la separazione - dichiara, ove ricorrano le circostanze e sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Come noto, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente pagina 5 di 15 idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (tra le altre, si v.: Cass, civ., n. 8862/2012).
Il duplice accertamento che il giudice di merito deve compiere - valutando dapprima la violazione di obblighi matrimoniali e, in secondo luogo, la riferibilità della crisi familiare a detta violazione - trova tuttavia un'attenuazione qualora il comportamento addebitato al coniuge consista in atti di violenza, fisici o psichici.
In tal caso, il contegno aggressivo è ex se sufficiente a fondare l'addebitabilità della separazione, senza che si renda necessaria l'ulteriore indagine in merito all'incidenza causale di tale comportamento rispetto alla frattura del rapporto di coniugio (si vedano Cass. 3925/2019 e Cass. n. 11981/2013).
Tale principio, affermato costantemente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, non costituisce invero una deroga al normale procedimento di accertamento dell'addebitabilità della separazione, ma piuttosto si fonda sul postulato, difficilmente controvertibile, per cui l'atto di violenza è in re ipsa fatto idoneo a determinare o aggravare l'intollerabilità della convivenza, sicché esso consente in definitiva di ritenere provato il nesso causale tra la violazione del dovere coniugale di assistenza e solidarietà tra i coniugi (cfr. Tribunale di Milano, sez. IX,11 luglio 2013).
9. Nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie, allegando che la definitiva rottura dell'affectio coniugalis sia stata determinata dai comportamenti aggressivi e maltrattanti della resistente, perpetrati negli anni non solo nei confronti del marito, ma specialmente nei confronti della GL NO . Per_1
Il ricorrente ha infatti allegato come gli ultimi anni del matrimonio siano stati connotati da un'escalation di aggressività e di deliri da parte della resistente, legati prevalentemente alla gelosia nei confronti del marito e a questioni economiche, culminati il 9.08.2022 quando la madre giunse a minacciare la GL con un coltello da cucina, tanto da indurre il marito a denunciarla e a porre fine alla convivenza matrimoniale.
10. La resistente, costituendosi, ha negato ogni accusa, lamentando di essersi fatta carico per oltre dieci anni, a tempo pieno, della famiglia, senza alcun aiuto del marito, spesso fuori casa per lavoro o per svago, e che egli, nel corso del matrimonio, avrebbe effettuato ingenti spese, non giustificate da eSIenze familiari, ponendo la moglie in una costante situazione di stress per le difficoltà economiche in cui la famiglia versava.
11. Orbene, le condotte vessatorie e maltrattanti della madre nei confronti della GL appaiono ampiamente provate, tanto che, con ordinanza pronunciata in data 17.08.2022 il GIP del Tribunale di OV (doc. 7 fascicolo attoreo) ha emesso nei confronti della resistente – indagata per il reato di maltrattamenti in famiglia, ex art. 572 c.p., in relazione a fatti commessi sino al 16.08.2022 - la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dal marito e dalla GL NO , misura successivamente revocata con decreto del 7.08.2023, con cui il Per_1 GIP ha dato atto del fatto che non risultasse alcuna ulteriore violazione degli obblighi/divieti imposti all'odierna resistente, né la reiterazione delle condotte contestate (cfr. doc. n. 3 depositato in data 6 ottobre 2023 dalla resistente).
pagina 6 di 15 Sebbene il procedimento penale si sia concluso non già con sentenza di condanna, bensì con sentenza di applicazione della pena su richiesta della parte (sent. n. 561/2024 del 17.12.2024 del GIP presso il Tribunale di OV), dagli atti del procedimento penale – acquisiti nel corso del procedimento e liberamente valutabili dal Giudice civile - emerge chiaramente la responsabilità della resistente per le condotte ascrittele.
12. Ciò si evince, in primo luogo, dalle dichiarazioni rese a s.i.t. dalla stessa NO
[...]
, sentita dal PM nel corso del procedimento penale in data 16.08.2022 (doc. 21 Persona_1 fascicolo attoreo).
La NO ha infatti confermato come da un anno la madre avesse iniziato a porre in essere condotte aggressive, consistenti in insulti e offese (in un'occasione, la NO ha riferito che la madre le avrebbe finanche detto che avrebbe meritato di essere stuprata); accuse di complottare contro di lei col padre e altre persone, tra cui alcune sua amiche quattordicenni;
minacce di morte, anche con un coltello da cucina, tanto che la NO riferiva di aver preso l'abitudine a dormire chiusa a chiave nella sua stanza per paura.
13. Tali dichiarazioni hanno trovato almeno parziale riscontro nelle stesse spontanee dichiarazioni rese dalla odierna resistente il 9.08.2022, in merito a quanto occorso la notte precedente, avendo la stessa ammesso di aver minacciato la GL col coltello da cucina dicendole “smettila di dare soldi in giro o di far bere tuo padre” (pag. 13 doc. 13 A fascicolo attoreo).
14. Ulteriore riscontro alle dichiarazioni della NO è fornito dallo screeshots dei messaggi, del tutto deliranti, inviati dalla madre alla GL e prodotti in atti (doc. 18 fascicolo attoreo).
15. Infine, le dichiarazioni della NO risultano confermate dalle s.i.t. di vari conoscenti e parenti (cfr. docc. 13 e 19 fascicolo attoreo), in particolare di , Controparte_3 CP_4
e , rispettivamente zio, padre e madre di un'amica di , che di
[...] Controparte_5 Per_1 questa raccolsero le confidenze circa gli episodi di violenza verbale (con insulti come “sei una puttana, non dovevo metterti al mondo, non conti un cazzo”) e fisica (strattonamenti e schiaffi) che da mesi la NO subiva dalla madre;
di sorella della Controparte_6 resistente, che ha riferito di aver subito anch'essa aggressioni anche fisiche dalla sorella, tanto da aver rotto a lungo i rapporti con la stessa;
di , sorella del Persona_2 ricorrente, che raccolse anch'essa le confessioni della nipote circa il fatto di essere, Per_1 dalla madre, minacciata, picchiata e accusata di essere l'autrice di un complotto contro di lei.
Tutti gli informatori, sebbene non presenti agli episodi riferiti, de relato, dalla NO, ne hanno riferito l'evidente sofferenza e hanno evidenziato il palese isolamento della resistente, anche dalla famiglia di origine, sollevando dubbi sulla sua salute mentale.
16. Alla luce degli atti del procedimento penale indicati, dunque, correttamente la Giudice Istruttrice ha ritenuto superflue le prove orali formulate dal ricorrente in merito alla condotta tenuta in costanza di matrimonio dalla resistente, già rigettate e reiterate finanche in sede di precisazione delle conclusioni, così come le istanze istruttorie formulate dalla resistente in comparsa di costituzione.
17. Posto, dunque, che le condotte vessatorie e maltrattanti della resistente devono ritenersi ampiamente provate, il Collegio non ignora come sia emerso, nel corso del giudizio, che le pagina 7 di 15 stesse possano essere ricondotte a un quadro di più ampia e profonda fragilità psicologica della genitrice.
La stessa, infatti, presenta una diagnosi di disturbo delirante (cfr. relazione CPS del 7.10.2024 in atti) e manifesta “un piano ideico con tendenza all'interpretatività con spunti di autoriferimento circoscritti alla cornice familiare” (cfr. relazione CPS del 9.10.2023 in atti) e una “vulnerabilità paranoidea, acuita da sollecitazioni ambientali stressanti”, che si manifestano specialmente in relazione al marito e alla GL (cfr. relazione CPS del 13.12.2023).
18. In merito al rilievo della patologia psichiatrica o psicologica sulla pronuncia di addebito della separazione, il Collegio ritiene di aderire al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “In tema di separazione dei coniugi, ove uno di essi sia affetto da una patologia psichiatrica che non comporti un'effettiva incapacità di intendere e volere, il giudice, ai fini della pronunzia di addebito, non è esonerato dalla verifica e valutazione dei comportamenti coniugali allo scopo di accertare l'eventuale violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. e la loro efficacia causale nella crisi coniugale.” (Cass. 10711/2023)
19. Orbene, nel caso di specie, non c'è ragione per ritenere che le condotte maltrattanti e vessatorie dalla resistente non fossero volontarie, coscienti e che non siano dunque idonee a giustificare l'addebito della separazione.
Non sono infatti emersi elementi per ritenere che il disturbo delirante, diagnosticato dopo la cessazione della convivenza matrimoniale, impedisse alla moglie di rendersi conto della gravità dei propri comportamenti nei confronti del marito e della GL, che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Una simile circostanza, d'altronde, non è mai stata allegata dalla resistente, apparsa lucida e ben orientata nel presente procedimento e nel percorso effettuato presso il CPS, nel corso del quale, pur avendo sempre rifiutato la terapia farmacologica proposta, la stessa è apparsa collaborante, esente da perturbazioni maggiori, da turbe senso-percettive o da discontrollo comportamentale (cfr. relazione CPS 9.10.2023).
20. Per queste ragioni, va quindi pronunciato l'addebito della separazione alla moglie, considerato che le reiterate violenze fisiche e morali inflitte all'altro coniuge e alla GL costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autrice di esse, esonerando il Collegio dal dovere di procedere alla comparazione col comportamento del coniuge che è stato vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. 31351/2022; Cass. 3925/2018), mai in questo caso allegati.
21. Sulla domanda di risarcimento del danno endofamiliare
22. Pur essendo stata accertata la violazione dei doveri nati dal matrimonio da parte della resistente, la domanda di risarcimento del danno c.d. endofamiliare formulata da parte ricorrente deve essere rigettata sulla base della ragione più liquida.
pagina 8 di 15 23. Infatti, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità (cfr. da ultimo Cacc. 693/2024), è da ritenere che l'ordine di trattazione delle questioni, stabilito dall'art. 276, secondo comma, c.p.c., consente di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che il giudice di merito stesso ritenga "più liquida" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019; Cass. Sez.
5 - Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).
Ciò, in special modo, “con riferimento a scenari nei quali la “ragione più liquida”, pur essendo logicamente subordinata ad altri profili di merito, presenta, nondimeno, rispetto a questi ultimi eguale capacità “di assicurare la definizione del giudizio” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014), e cioè si caratterizza per un eguale “impatto operativo” (cfr. le massime di Cass. Sez.
5 - Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cass. Sez.
5 - Sentenza n. 11458 del 11/05/2018; Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014), in tal modo consentendo una più celere definizione del giudizio e non di uno solo dei profili che da quest'ultimo possono essere toccati. L'applicazione del principio, quindi, postula che ci si trovi di fronte ad un coacervo di profili di merito che - sebbene posti in un rapporto di subordinazione logica - risultino nondimeno ciascuno idoneo a condurre autonomamente alla definizione del giudizio, ben potendosi, a questo punto, optare per quella – tra le ragioni dotate di eguale potenzialità di definizione – che presenti aspetti di maggiore evidenza e/o linearità.” (di recente in termini Cass. 693/2024).
24. Orbene, nel caso di specie, pur essendo parte ricorrente onerata di allegare specificamente e dunque, ai sensi dell'art. 2043 c.c., di provare tutti gli elementi costitutivi della domanda - tanto il fatto illecito, quanto il danno risarcibile e il nesso causale tra fatto illecito e danno risarcibile - è evidente come la domanda attorea appaia generica e non contestualizzata e come manchi qualsivoglia allegazione specifica e prova del c.d. danno-conseguenza risarcibile, occorso al ricorrente e alla GL, del quale lo stesso ha chiesto il risarcimento, non potendosi ritenere risarcibile, per costante giurisprudenza.
Va, infatti, rammentato che il danno non patrimoniale di cui si invoca il risarcimento non può essere in re ipsa, tenuto conto che il danno risarcibile si identifica non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento (c.d. danno evento), ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza del danno c.d. conseguenza deve essere, anzitutto, allegato e, quindi, provato (ex multis: Cass. n. 25420/2017; Cass. n. 31537/2018; Cass. n. 6589/2023).
25. Sulla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale della madre nei confronti della NO.
26. Ancora, parte ricorrente, per tutte le condotte già descritte e allegando il persistente disinteresse della madre nei confronti della NO a seguito dell'allontanamento dalla casa familiare, ha chiesto, in via principale, la pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale della madre nei confronti della NO.
Tanto la resistente, quanto la curatrice speciale hanno chiesto il rigetto della domanda.
27. Va premesso che, ai sensi dell'art. 330 c.c., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore violi o trascuri i propri doveri ovvero abusi dei relativi poteri, ogniqualvolta tale violazione, omissione o abuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio.
pagina 9 di 15 La giurisprudenza di legittimità (cfr. di recente Cass. 24708/2024) ha chiarito che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è “adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il NO, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il NO, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237).”
Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce, dunque, l'extrema ratio, una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il NO e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass. 29814/2023).
Esso, infatti, è preordinato alla eSIenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio, non costituituendo una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto essendo fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass. 14145/2017).
Pertanto, “se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'eSIenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali. Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del NO, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'eSIenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (Cass., Sez. I, 3 agosto 2023, n. 23669).” (Cass. 24708/2024).
28. Orbene, il collegio ritiene che - nel caso di specie – la domanda attorea non sia fondata e non meriti, dunque, accoglimento.
29. Non vi è dubbio alcuno che la condotta tenuta dalla resistente fino all'estate 2022 sia stata grave e pregiudizievole per la NO.
D'altro canto, deve rilevarsi come le condotte materne siano risalenti e - come correttamente evidenziato dalla curatrice - riferite a un quadro fattuale superato.
Da allora, infatti, specie a seguito dell'intervento dell'Autorità Giudiziaria, la resistente ha sempre rispettato le misure cautelari, poi revocate, imposte dal Tribunale a tutela della NO;
si è mostrata collaborante con i Servizi Sociali e, pur manifestando ancora sintomi del disturbo delirante da cui è affetta (emblematiche in tal senso appaiono le dichiarazioni rilasciate a verbale del 3.10.2024 nel procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni, cfr. pagina 10 di 15 atti trasmessi il 10.01.2025 dal Tribunale specializzato), ha sostanzialmente rispettato la volontà della GL di non volere, per il momento, ristabilire contatti diretti, continuando ciononostante a tenere contatti regolari con gli assistenti sociali per ricevere informazioni della NO, compatibilmente con le proprie condizioni di grande fragilità psicologica e nonostante il persistente rifiuto di assumere la terapia psicofarmacologica indicata dai sanitari, a causa di riferiti effetti collaterali invalidanti.
30. Inoltre, osserva il Collegio come le misure di tutela della NO fin qui approntate, e in particolare l'adozione del regime dell'affido c.d. super esclusivo della NO al padre, con limitazione dei contatti diretti e liberi tra madre e GL, sono risultate idonee a garantire una crescita sana e serena della NO (come emerge da tutte le relazioni dei Servizi Sociali in atti).
Ciò induce a escludere la necessità di ricorrere allo strumento della decadenza ex art. 330 c.c. dalla responsabilità genitoriale, da intendersi, come visto, quale extrema ratio da attuare solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano idonei a tutelare l'interesse prevalente del NO a crescere sano nel contesto familiare d'origine.
31. Concludendo, non solo ulteriori condotte pregiudizievoli della madre non si sono verificate dal 2022 oggi, ma non vi sono neppure elementi per ritenere che esse possano tornare a verificarsi, considerato l'attuale assetto familiare e la condizione di equilibrio e stabilità raggiunta dalla NO.
32. La domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre deve essere dunque rigettata.
33. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita della NO
34. Ciò non toglie che risulti evidentemente necessaria la conferma dell'affido c.d. super esclusivo della NO al padre.
35. Occorre, infatti, rilevare che, in materia di affidamento della prole NOnne in situazioni di crisi familiare, il modello che meglio garantisce al NO il diritto alla cd. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 c. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le risultanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, piuttosto, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del NO, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
36. Nel caso di specie, la gravità delle condotte materne, il persistente rifiuto della madre di assumere la terapia farmacologica ritenuta necessaria dai sanitari che l'hanno in cura, la persistenza della sintomatologia delirante e complottista, che incide profondamente sulle sue capacità genitoriali, e l'ormai annosa assenza di contatti tra madre e GL, giustificano la pagina 11 di 15 concentrazione della responsabilità genitoriale sul padre, il quale potrà assumere, anche autonomamente, tutte le decisioni di maggior interesse della vita della NO.
D'altronde, il genitore ha sempre dimostrato di essere in grado di seguire idoneamente, curare e assicurare una vita sana ed equilibrata alla GL (cfr. relazioni dei Servizi Sociali del 27.09.2024 e del 24.01.2025), mentre tutte le allegazioni della resistente circa il presunto uso di alcool da parte del ricorrente sono state sconfessate dagli accertamenti tossicologici effettuati nel corso del procedimento (cfr. relazioni SERD del 9.10.2023 in atti).
37. Nulla quaestio in merito al collocamento della NO presso il padre e, conseguentemente, in merito all'assegnazione al padre della casa familiare.
38. Quanto poi alle visite tra madre e GL, non può non tenersi conto di come la NO, che ha ormai diciassette anni, abbia espresso reiteratamente, in modo consapevole, argomentato e volontario, la volontà di voler mantenere solo rapporti indiretti e occasionali con la madre e di voler riprendere contatti diretti con la stessa solo gradualmente e previo avvio di un serio percorso di presa in carico della madre stessa dai professionisti competenti, al fine di affrontare le fragilità psicologiche emerse.
Considerati i trascorsi e considerata l'età della NO, sempre apparsa estremamente matura e consapevole, il Collegio indispensabile rispettare la volontà di , evitando di forzare Per_1 un eventuale riavvicinamento e confermando i provvedimenti provvisori in essere.
39. Da ultimo, deve osservarsi come correttamente la Giudice Istruttrice non abbia proceduto all'ascolto diretto della NO, già sentita non solo nel corso del procedimento penale a carico della madre, ma anche dalla curatrice speciale e dai Servizi Sociali, reiteratamente, nel corso di tutto il procedimento, ciò rendendo evidentemente superfluo e potenzialmente pregiudizievole un ulteriore ascolto diretto della NO.
40. Sul mantenimento ordinario e straordinario della GL NO Per_1
41. Venendo alla questione relativa ai rapporti economici tra le parti, al fine di procedere a una corretta quantificazione del contributo al mantenimento della NO da parte della madre, si osserva quanto segue.
42. Il ricorrente lavora come operaio turnista presso la società Barilla Spa, con sede in Castiglione delle Stiviere, con contratto di lavoro full time, a tempo indeterminato, e ha dichiarato in ricorso di percepire redditi netti mensili di circa 2.800,00 Euro.
Egli ha prodotto documentazione da cui emergono i seguenti redditi:
CU 2024 (redditi 2023): reddito da lavoro di Euro 53.955,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo ai redditi le addizionali e le imposte e dividendo il risultato per dodici mensilità), di circa Euro 3.078,00;
730/2022 (redditi 2021): reddito imponibile di Euro 55.435,00, pur non essendo il reddito mensile netto calcolabile, essendo la documentazione prodotta solo parziale;
pagina 12 di 15 730/2021 (redditi 2020): reddito imponibile di Euro 58.032,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo ai redditi le addizionali e le imposte e dividendo il risultato per dodici mensilità), di circa Euro 3.256,00;
730/2020 (redditi 2019): reddito imponibile di Euro 58.452,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo ai redditi le addizionali e le imposte e dividendo il risultato per dodici mensilità), di circa Euro 3.291,00.
Dall'estratto conto prodotto in atti (cfr. docc. allegata alle note del 10.04.2024) emergono, anche nel corso del 2024, entrate sostanzialmente in linea con quelle dichiarate negli anni precedenti.
Il ricorrente risulta infine proprietario, in pari quota insieme alla moglie, della casa coniugale sita in DI, oltre che comproprietario pro quota di un immobile ad uso abitativo della propria famiglia d'origine, sito in Canna (CS), ricevuto in successione del padre.
Egli non risulta gravato da spese fisse.
43. La resistente ha invece dichiarato, in sede di comparsa, di essere disoccupata e di essere in cerca di attività lavorativa, trovandosi in una situazione prossima all'indigenza.
Nel corso del giudizio è emerso come la stessa abbia svolto varie attività lavorative, tutte precarie e di breve durata.
In particolate, la resistente ha dichiarato di aver lavorato, dopo l'allontanamento dalla casa familiare, presso l'azienda Amica Chips di Castiglione delle Stiviere, in forza di una serie di brevi contratti a termine, sino alla fine di gennaio 2023, quando subiva un infortunio sul lavoro, procurandosi una frattura del capitello del radio della mano destra (doc. 23 fascicolo resistente), dovendo dunque sospendere l'attività lavorativa.
Successivamente, ha dichiarato di aver reperito una nuova attività di lavoro come addetta alle pulizie, rilevatasi ingestibile a causa della distanza del luogo di lavoro dal proprio domicilio (circa 50 km a tratta).
Alla prima udienza del 11.07.2023 (cfr. verbale ud. cit.), ha dichiarato di aver intrapreso una nuova attività lavorativa in un agriturismo di Pozzolengo, percependo circa 200,00 Euro a settimana, mentre alla successiva all'udienza del 23.04.2024 (cfr. verbale ud. cit.) ha dichiarato di aver cessato il proprio rapporto di lavoro col predetto agriturismo a dicembre 2023, per mancato rinnovo del contratto, trovandosi nuovamente in stato di disoccupazione.
Infine, in sede di comparsa conclusionale, è emerso come la stessa abbia succesivamente reperito una nuova occupazione come aiuto cuoca in altro agriturismo, anch'essa cessata tuttavia a marzo 2025 per intervenuto licenziamento, trovandosi nuovamente in stato di disoccupazione.
La resistente ha prodotto la seguente documentazione reddituale:
CU 2024 (redditi 2023): redditi per Euro 3.736,00 totali dall'INAIL, oltre Euro 1.936,00 per lavoro dipendente presso l' Azienda Agricola Loda Umberto;
pagina 13 di 15 730/2023 (redditi 2022): redditi imponibili per Euro 7.594,00 complessivi.
La resistente, infine, risulta proprietaria pro quota dell'immobile adibito a casa familiare, assegnato al marito, e ha dichiarato di essere titolare di un buono da 40.000,00 Euro, cointestato con padre.
La stessa resistente risulta residente presso un immobile già messo a disposizione dal padre, nelle more deceduto, di cui ha dichiarato di sostenere le spese e i costi di piccola manutenzione, non risultando sostenere ulteriori spese fisse.
44. Il Collegio, considerato quanto emerso nel corso del giudizio, ritiene opportuno confermare le statuizioni assunte in sede di provvedimenti provvisori, tenuto conto della importante sperequazione reddituale tra i coniugi, della precarietà lavorativa e psicologica della resistente, dell'attuale stato dei rapporti tra la madre e la GL (da cui consegue l'assenza di qualsivoglia forma di mantenimento diretto da parte della resistente) e dell'assegnazione della casa familiare in favore del ricorrente (la quale costituisce comunque un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, di cui il giudice, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., deve tenere conto nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori).
45. Sulle spese di lite
46. Considerata la reciproca soccombenza tra le parti con riferimento alle domande svolte e considerata la circostanza che la curatrice è stata nominata nell'esclusivo interesse della NO, risulta opportuno compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 _1
(atto trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Pozzolengo,
[...] al n. 8, parte II, serie A, anno 1998);
2) dichiara l'addebito della separazione alla moglie;
3) rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno endofamiliare;
4) rigetta la domanda attorea di decadenza dalla responsabilità genitoriale della resistente
RO
5) dispone l'affidamento esclusivo della GL NO (nata a Brescia in [...] 14 luglio Per_1
2008) al padre , attribuendo a quest'ultimo il potere di adottare in Parte_1 via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la GL, tra cui, a titolo esemplificativo, quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza della NO e alla richiesta dei documenti validi per l'espatrio;
6) dispone il collocamento della GL presso l'abitazione paterna;
Per_1
pagina 14 di 15 7) assegna la casa familiare, sita in DI (MN) in via Lombardia n. 1, al padre
, quale genitore convivente con la GL NO;
Controparte_7 Per_1
8) conferma l'incarico al Servizio Tutela Minori di DI (in collaborazione con gli altri servizi sociali territorialmente competenti) di promuovere il riavvicinamento in forma graduale tra la madre e la GL , da attuarsi in una prima fase mediante l'utilizzo di Per_1 lettere, messaggi e videochiamate, mediate esclusivamente dagli operatori, e in seguito, compatibilmente con la volontà della NO, tramite incontri in forma protetta;
9) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a RO [...]
, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della GL , entro Parte_1 Per_1 il giorno cinque di ogni mese e con decorrenza dalla data della domanda (aprile 2023), un assegno mensile di 100,00 euro, da rivalutare annualmente e automaticamente a partire dal mese di aprile 2024, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
10) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di OV del 28.05.2024;
11) compensa integralmente le spese di lite;
12) manda al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pozzolengo (BS) per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Si comunichi ai Servizi Sociali di DI.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della Sezione Civile del Tribunale di OV, in data 17/07/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Massimo De Luca
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Mauro Pietro Bernardi Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2024 promossa da:
, assistito e difeso dall'avv. GENNARI Parte_1 C.F._1 MARCELLA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, , assistita e difesa dall'avv. ARIOLI RO C.F._2
DILETTA, giusta delega in atti;
RESISTENTE
con l'intervento di
AVV. quale curatrice speciale della NO;
Controparte_2 Persona_1
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni deduzione, eccezione e domanda avversaria, così giudicare:
NEL MERITO:
1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
, con addebito a quest'ultima, per le condotte di violenza domestica e per i
[...] maltrattamenti dalla medesima commessi ai danni del marito e della GL per tempo prolungato, come descritto in narrativa.
2. Dichiararsi la SI.ra decaduta dalla responsabilità genitoriale dalla RO Per_ GL NO , per le causali di cui in narrativa ovvero, in subordine, per la denegata ipotesi in cui le sue condotte non vengano ritenute di gravità idonea a dare luogo alla pronuncia di decadenza ex art. 330 c.c., adottarsi ogni diversa ed ulteriore misura limitativa della stessa responsabilità genitoriale, conveniente e idonea, ex art. 333 c.c. alla tutela della NO, in ogni caso con divieto di avvicinamento della alla GL. _1
3. Assegnarsi la casa coniugale, con i relativi mobili, arredi ed accessori, al marito.
Per_ 4. Disporsi l'affidamento super-esclusivo della GL NO al padre, il quale ne avrà, conseguentemente, l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, con potere di adozione anche delle decisioni di maggiore interesse.
5. Porsi a carico della SI.ra l'obbligo di corrispondere al marito, a RO titolo di contributo al mantenimento della GL, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00=, da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat, a decorrere dal 18.08.22, oltre al rimborso della quota, pari al 50%, delle spese straordinarie della medesima secondo il seguente schema. Senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); retta dell'asilo nido e delle scuole materne nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali. c) Spese per conseguimento della patente di guida (teoria e pratica). ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, pagina 2 di 15 per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta
6. Respingersi ogni domanda avversaria, compresa quella di assegno a favore della moglie, difettandone ogni presupposto di legge per le causali di cui in narrativa.
7. Condannarsi la SI.ra al risarcimento dei danni endofamiliari tutti, RO cagionati al ricorrente ed alla GL NO, per le causali di cui in narrativa, da liquidarsi nella somma minima di € 25.000,00= ovvero nella diversa ritenuta di giustizia dal Tribunale all'esito del procedimento.
8. Con vittoria di spese e compenso di giudizio.”
Per parte resistente: “IN VIA PRELIMINARE:
Confermarsi (in ossequio a quanto già statuito dal Tribunale con Ordinanza del 28.10.2023) l'inammissibilità di tutte le domande proposte dal ricorrente relative a questioni diverse dall'oggetto del presente giudizio (rif. sub.6, 7, dovendo escludersi la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dei giudizi di separazione o divorzio, soggetti al rito camerale, con altre domande di contenuto economico o patrimoniale soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincolo di connessione qualificata ex art. 40 III comma c.p.c.;
MEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e RO Parte_1
, e per l'effetto dichiarare lo scioglimento della comunione dei beni dei separandi;
[...]
2) Respingere la domanda di addebito della separazione alla SI.ra , RO proposta dal Ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto;
3) Respingere la domanda di decadenza della SI.ra dalla responsabilità RO genitoriale ex art.330 Cod. Civ., proposta in principalità dal Ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché in ragione di quanto emerso nel corso del giudizio;
pagina 3 di 15 4) Respingere la domanda di diversa e ulteriore misura limitativa della potestà genitoriale della SI.ra ex art. 333 Cod. Civ., proposta in via subordinata dal RO Ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché per le ragioni esposte in narrativa;
5) Valutarsi in ordine all'affido della NO , la soluzione più tutelante per Persona_1 la stessa - nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità - anche a seguito delle valutazioni del Servizio Tutela Minori incaricato;
6) Confermare l'incarico ai Servizi di promuovere il riavvicinamento graduale tra madre e GL, sempre nel rispetto della volontà della NO, con le modalità ritenute più consone al caso, mantenendo un percorso di supporto alla genitorialità in favore della SI.ra _1
, volto alla progressiva ripresa dei rapporti madre e GL.
[...]
7) Porre a carico della SI.ra un assegno di mantenimento in favore della GL _1 dell'importo di € 100,00 mensili, ovvero della minor somma che verrà ritenuta di giustizia in ragione dell'attuale stato di occupazione precaria della resistente, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
8) Disporre che siano poste nella misura del 70% a carico del SI. e 30% Parte_1 a carico della SI.ra , le spese straordinarie di mantenimento della RO NO , secondo lo schema in uso presso il Tribunale di OV. Con Persona_1 vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Si insiste in ordine a tutte le istanze istruttorie tutte già rassegnate dal precedente difensore, avv. Tania Marchini, in sede di memoria di costituzione del 30.05.2023.”
Per la curatrice speciale: Voglia il Tribunale adito,
1. confermare l'affidamento esclusivo della NO al padre, SI. , già Parte_1 disposto dal Tribunale con provvedimento del 28.10.2023, con attribuzione al medesimo del potere di adottare in via esclusiva le decisioni di maggior interesse per la GL relative alla istruzione, educazione, salute e scelta della residenza;
2. confermare il collocamento stabile della NO presso l'abitazione paterna;
3. disporre che la madre, SI.ra versi al padre una somma mensile non RO inferiore ad € 100,00.= a titolo di contributo nel mantenimento ordinario della GL, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa;
4. confermare l'incarico ai Servizi di promuovere il riavvicinamento graduale tra madre e GL se compatibile con la volontà della NO e con le modalità più consone al caso e Per_ benevise alla ragazza, atteso che nelle relazioni in atti viene riferito che , tuttora serena, in stato di benessere psicofisico e con andamento scolastico molto buono, desidera continuare come sta avvenendo ora, cioè avere/dare notizie alla madre tramite terzi perché così si sente tranquilla, e che in considerazione dell' età della giovane, che il 14.7 p.v. compirà 17 anni, la sua volontà non può non essere rispettata”.
pagina 4 di 15 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla coniuge, sposata a Pozzolengo (BS) in data 5.09.1998, unione dalla quale è nata la GL
, il 14.07.2008. Per_1
Parte ricorrente, dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, ha chiesto altresì l'addebito della separazione alla moglie, la decadenza dalla responsabilità genitoriale della stessa e ha formulato ulteriori domande accessorie.
2. Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione e ha chiesto il rigetto delle domande di addebito e di decadenza dalla responsabilità genitoriale, oltre a una diversa regolamentazione dei rapporti.
3. Considerate le domande ablative della responsabilità genitoriale della resistente, è stata nominata quale curatrice speciale della NO l'avv. Controparte_2
4. All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, acquisite le necessarie informazioni dai Servizi Sociali e dal P.M. in sede, sono stati adottati dalla Giudice Istruttrice i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. – disponendo l'affidamento c.d. super esclusivo della GL NO al padre, il suo collocamento presso lo stesso, con conseguente assegnazione della casa familiare, nonché l'intervento dei Servizi Sociali al fine di promuovere un riavvicinamento tra madre e GL, ponendo a carico della prima l'onere di contribuire al mantenimento della seconda corrispondendo la somma mensile di Euro 100,00, oltre al 50% delle spesse straordinarie – dunque, all'esito dell'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni indicate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
***
5. Sulla separazione personale dei coniugi
6. Le risultanze processuali e le stesse dichiarazioni delle parti attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (già peraltro pacificamente cessata tra le parti da diversi anni) e la conflittualità esistente tra i coniugi prova, in maniera chiara e non equivoca, l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
7. Sull'addebito della separazione
8. Preliminarmente, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 151 c. 2 c.c., il Giudice - pronunziando la separazione - dichiara, ove ricorrano le circostanze e sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Come noto, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente pagina 5 di 15 idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (tra le altre, si v.: Cass, civ., n. 8862/2012).
Il duplice accertamento che il giudice di merito deve compiere - valutando dapprima la violazione di obblighi matrimoniali e, in secondo luogo, la riferibilità della crisi familiare a detta violazione - trova tuttavia un'attenuazione qualora il comportamento addebitato al coniuge consista in atti di violenza, fisici o psichici.
In tal caso, il contegno aggressivo è ex se sufficiente a fondare l'addebitabilità della separazione, senza che si renda necessaria l'ulteriore indagine in merito all'incidenza causale di tale comportamento rispetto alla frattura del rapporto di coniugio (si vedano Cass. 3925/2019 e Cass. n. 11981/2013).
Tale principio, affermato costantemente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, non costituisce invero una deroga al normale procedimento di accertamento dell'addebitabilità della separazione, ma piuttosto si fonda sul postulato, difficilmente controvertibile, per cui l'atto di violenza è in re ipsa fatto idoneo a determinare o aggravare l'intollerabilità della convivenza, sicché esso consente in definitiva di ritenere provato il nesso causale tra la violazione del dovere coniugale di assistenza e solidarietà tra i coniugi (cfr. Tribunale di Milano, sez. IX,11 luglio 2013).
9. Nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie, allegando che la definitiva rottura dell'affectio coniugalis sia stata determinata dai comportamenti aggressivi e maltrattanti della resistente, perpetrati negli anni non solo nei confronti del marito, ma specialmente nei confronti della GL NO . Per_1
Il ricorrente ha infatti allegato come gli ultimi anni del matrimonio siano stati connotati da un'escalation di aggressività e di deliri da parte della resistente, legati prevalentemente alla gelosia nei confronti del marito e a questioni economiche, culminati il 9.08.2022 quando la madre giunse a minacciare la GL con un coltello da cucina, tanto da indurre il marito a denunciarla e a porre fine alla convivenza matrimoniale.
10. La resistente, costituendosi, ha negato ogni accusa, lamentando di essersi fatta carico per oltre dieci anni, a tempo pieno, della famiglia, senza alcun aiuto del marito, spesso fuori casa per lavoro o per svago, e che egli, nel corso del matrimonio, avrebbe effettuato ingenti spese, non giustificate da eSIenze familiari, ponendo la moglie in una costante situazione di stress per le difficoltà economiche in cui la famiglia versava.
11. Orbene, le condotte vessatorie e maltrattanti della madre nei confronti della GL appaiono ampiamente provate, tanto che, con ordinanza pronunciata in data 17.08.2022 il GIP del Tribunale di OV (doc. 7 fascicolo attoreo) ha emesso nei confronti della resistente – indagata per il reato di maltrattamenti in famiglia, ex art. 572 c.p., in relazione a fatti commessi sino al 16.08.2022 - la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dal marito e dalla GL NO , misura successivamente revocata con decreto del 7.08.2023, con cui il Per_1 GIP ha dato atto del fatto che non risultasse alcuna ulteriore violazione degli obblighi/divieti imposti all'odierna resistente, né la reiterazione delle condotte contestate (cfr. doc. n. 3 depositato in data 6 ottobre 2023 dalla resistente).
pagina 6 di 15 Sebbene il procedimento penale si sia concluso non già con sentenza di condanna, bensì con sentenza di applicazione della pena su richiesta della parte (sent. n. 561/2024 del 17.12.2024 del GIP presso il Tribunale di OV), dagli atti del procedimento penale – acquisiti nel corso del procedimento e liberamente valutabili dal Giudice civile - emerge chiaramente la responsabilità della resistente per le condotte ascrittele.
12. Ciò si evince, in primo luogo, dalle dichiarazioni rese a s.i.t. dalla stessa NO
[...]
, sentita dal PM nel corso del procedimento penale in data 16.08.2022 (doc. 21 Persona_1 fascicolo attoreo).
La NO ha infatti confermato come da un anno la madre avesse iniziato a porre in essere condotte aggressive, consistenti in insulti e offese (in un'occasione, la NO ha riferito che la madre le avrebbe finanche detto che avrebbe meritato di essere stuprata); accuse di complottare contro di lei col padre e altre persone, tra cui alcune sua amiche quattordicenni;
minacce di morte, anche con un coltello da cucina, tanto che la NO riferiva di aver preso l'abitudine a dormire chiusa a chiave nella sua stanza per paura.
13. Tali dichiarazioni hanno trovato almeno parziale riscontro nelle stesse spontanee dichiarazioni rese dalla odierna resistente il 9.08.2022, in merito a quanto occorso la notte precedente, avendo la stessa ammesso di aver minacciato la GL col coltello da cucina dicendole “smettila di dare soldi in giro o di far bere tuo padre” (pag. 13 doc. 13 A fascicolo attoreo).
14. Ulteriore riscontro alle dichiarazioni della NO è fornito dallo screeshots dei messaggi, del tutto deliranti, inviati dalla madre alla GL e prodotti in atti (doc. 18 fascicolo attoreo).
15. Infine, le dichiarazioni della NO risultano confermate dalle s.i.t. di vari conoscenti e parenti (cfr. docc. 13 e 19 fascicolo attoreo), in particolare di , Controparte_3 CP_4
e , rispettivamente zio, padre e madre di un'amica di , che di
[...] Controparte_5 Per_1 questa raccolsero le confidenze circa gli episodi di violenza verbale (con insulti come “sei una puttana, non dovevo metterti al mondo, non conti un cazzo”) e fisica (strattonamenti e schiaffi) che da mesi la NO subiva dalla madre;
di sorella della Controparte_6 resistente, che ha riferito di aver subito anch'essa aggressioni anche fisiche dalla sorella, tanto da aver rotto a lungo i rapporti con la stessa;
di , sorella del Persona_2 ricorrente, che raccolse anch'essa le confessioni della nipote circa il fatto di essere, Per_1 dalla madre, minacciata, picchiata e accusata di essere l'autrice di un complotto contro di lei.
Tutti gli informatori, sebbene non presenti agli episodi riferiti, de relato, dalla NO, ne hanno riferito l'evidente sofferenza e hanno evidenziato il palese isolamento della resistente, anche dalla famiglia di origine, sollevando dubbi sulla sua salute mentale.
16. Alla luce degli atti del procedimento penale indicati, dunque, correttamente la Giudice Istruttrice ha ritenuto superflue le prove orali formulate dal ricorrente in merito alla condotta tenuta in costanza di matrimonio dalla resistente, già rigettate e reiterate finanche in sede di precisazione delle conclusioni, così come le istanze istruttorie formulate dalla resistente in comparsa di costituzione.
17. Posto, dunque, che le condotte vessatorie e maltrattanti della resistente devono ritenersi ampiamente provate, il Collegio non ignora come sia emerso, nel corso del giudizio, che le pagina 7 di 15 stesse possano essere ricondotte a un quadro di più ampia e profonda fragilità psicologica della genitrice.
La stessa, infatti, presenta una diagnosi di disturbo delirante (cfr. relazione CPS del 7.10.2024 in atti) e manifesta “un piano ideico con tendenza all'interpretatività con spunti di autoriferimento circoscritti alla cornice familiare” (cfr. relazione CPS del 9.10.2023 in atti) e una “vulnerabilità paranoidea, acuita da sollecitazioni ambientali stressanti”, che si manifestano specialmente in relazione al marito e alla GL (cfr. relazione CPS del 13.12.2023).
18. In merito al rilievo della patologia psichiatrica o psicologica sulla pronuncia di addebito della separazione, il Collegio ritiene di aderire al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “In tema di separazione dei coniugi, ove uno di essi sia affetto da una patologia psichiatrica che non comporti un'effettiva incapacità di intendere e volere, il giudice, ai fini della pronunzia di addebito, non è esonerato dalla verifica e valutazione dei comportamenti coniugali allo scopo di accertare l'eventuale violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. e la loro efficacia causale nella crisi coniugale.” (Cass. 10711/2023)
19. Orbene, nel caso di specie, non c'è ragione per ritenere che le condotte maltrattanti e vessatorie dalla resistente non fossero volontarie, coscienti e che non siano dunque idonee a giustificare l'addebito della separazione.
Non sono infatti emersi elementi per ritenere che il disturbo delirante, diagnosticato dopo la cessazione della convivenza matrimoniale, impedisse alla moglie di rendersi conto della gravità dei propri comportamenti nei confronti del marito e della GL, che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Una simile circostanza, d'altronde, non è mai stata allegata dalla resistente, apparsa lucida e ben orientata nel presente procedimento e nel percorso effettuato presso il CPS, nel corso del quale, pur avendo sempre rifiutato la terapia farmacologica proposta, la stessa è apparsa collaborante, esente da perturbazioni maggiori, da turbe senso-percettive o da discontrollo comportamentale (cfr. relazione CPS 9.10.2023).
20. Per queste ragioni, va quindi pronunciato l'addebito della separazione alla moglie, considerato che le reiterate violenze fisiche e morali inflitte all'altro coniuge e alla GL costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autrice di esse, esonerando il Collegio dal dovere di procedere alla comparazione col comportamento del coniuge che è stato vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. 31351/2022; Cass. 3925/2018), mai in questo caso allegati.
21. Sulla domanda di risarcimento del danno endofamiliare
22. Pur essendo stata accertata la violazione dei doveri nati dal matrimonio da parte della resistente, la domanda di risarcimento del danno c.d. endofamiliare formulata da parte ricorrente deve essere rigettata sulla base della ragione più liquida.
pagina 8 di 15 23. Infatti, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità (cfr. da ultimo Cacc. 693/2024), è da ritenere che l'ordine di trattazione delle questioni, stabilito dall'art. 276, secondo comma, c.p.c., consente di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che il giudice di merito stesso ritenga "più liquida" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019; Cass. Sez.
5 - Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).
Ciò, in special modo, “con riferimento a scenari nei quali la “ragione più liquida”, pur essendo logicamente subordinata ad altri profili di merito, presenta, nondimeno, rispetto a questi ultimi eguale capacità “di assicurare la definizione del giudizio” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014), e cioè si caratterizza per un eguale “impatto operativo” (cfr. le massime di Cass. Sez.
5 - Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cass. Sez.
5 - Sentenza n. 11458 del 11/05/2018; Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014), in tal modo consentendo una più celere definizione del giudizio e non di uno solo dei profili che da quest'ultimo possono essere toccati. L'applicazione del principio, quindi, postula che ci si trovi di fronte ad un coacervo di profili di merito che - sebbene posti in un rapporto di subordinazione logica - risultino nondimeno ciascuno idoneo a condurre autonomamente alla definizione del giudizio, ben potendosi, a questo punto, optare per quella – tra le ragioni dotate di eguale potenzialità di definizione – che presenti aspetti di maggiore evidenza e/o linearità.” (di recente in termini Cass. 693/2024).
24. Orbene, nel caso di specie, pur essendo parte ricorrente onerata di allegare specificamente e dunque, ai sensi dell'art. 2043 c.c., di provare tutti gli elementi costitutivi della domanda - tanto il fatto illecito, quanto il danno risarcibile e il nesso causale tra fatto illecito e danno risarcibile - è evidente come la domanda attorea appaia generica e non contestualizzata e come manchi qualsivoglia allegazione specifica e prova del c.d. danno-conseguenza risarcibile, occorso al ricorrente e alla GL, del quale lo stesso ha chiesto il risarcimento, non potendosi ritenere risarcibile, per costante giurisprudenza.
Va, infatti, rammentato che il danno non patrimoniale di cui si invoca il risarcimento non può essere in re ipsa, tenuto conto che il danno risarcibile si identifica non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento (c.d. danno evento), ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza del danno c.d. conseguenza deve essere, anzitutto, allegato e, quindi, provato (ex multis: Cass. n. 25420/2017; Cass. n. 31537/2018; Cass. n. 6589/2023).
25. Sulla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale della madre nei confronti della NO.
26. Ancora, parte ricorrente, per tutte le condotte già descritte e allegando il persistente disinteresse della madre nei confronti della NO a seguito dell'allontanamento dalla casa familiare, ha chiesto, in via principale, la pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale della madre nei confronti della NO.
Tanto la resistente, quanto la curatrice speciale hanno chiesto il rigetto della domanda.
27. Va premesso che, ai sensi dell'art. 330 c.c., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore violi o trascuri i propri doveri ovvero abusi dei relativi poteri, ogniqualvolta tale violazione, omissione o abuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio.
pagina 9 di 15 La giurisprudenza di legittimità (cfr. di recente Cass. 24708/2024) ha chiarito che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è “adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il NO, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il NO, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237).”
Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce, dunque, l'extrema ratio, una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il NO e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass. 29814/2023).
Esso, infatti, è preordinato alla eSIenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio, non costituituendo una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto essendo fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass. 14145/2017).
Pertanto, “se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'eSIenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali. Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del NO, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'eSIenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (Cass., Sez. I, 3 agosto 2023, n. 23669).” (Cass. 24708/2024).
28. Orbene, il collegio ritiene che - nel caso di specie – la domanda attorea non sia fondata e non meriti, dunque, accoglimento.
29. Non vi è dubbio alcuno che la condotta tenuta dalla resistente fino all'estate 2022 sia stata grave e pregiudizievole per la NO.
D'altro canto, deve rilevarsi come le condotte materne siano risalenti e - come correttamente evidenziato dalla curatrice - riferite a un quadro fattuale superato.
Da allora, infatti, specie a seguito dell'intervento dell'Autorità Giudiziaria, la resistente ha sempre rispettato le misure cautelari, poi revocate, imposte dal Tribunale a tutela della NO;
si è mostrata collaborante con i Servizi Sociali e, pur manifestando ancora sintomi del disturbo delirante da cui è affetta (emblematiche in tal senso appaiono le dichiarazioni rilasciate a verbale del 3.10.2024 nel procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni, cfr. pagina 10 di 15 atti trasmessi il 10.01.2025 dal Tribunale specializzato), ha sostanzialmente rispettato la volontà della GL di non volere, per il momento, ristabilire contatti diretti, continuando ciononostante a tenere contatti regolari con gli assistenti sociali per ricevere informazioni della NO, compatibilmente con le proprie condizioni di grande fragilità psicologica e nonostante il persistente rifiuto di assumere la terapia psicofarmacologica indicata dai sanitari, a causa di riferiti effetti collaterali invalidanti.
30. Inoltre, osserva il Collegio come le misure di tutela della NO fin qui approntate, e in particolare l'adozione del regime dell'affido c.d. super esclusivo della NO al padre, con limitazione dei contatti diretti e liberi tra madre e GL, sono risultate idonee a garantire una crescita sana e serena della NO (come emerge da tutte le relazioni dei Servizi Sociali in atti).
Ciò induce a escludere la necessità di ricorrere allo strumento della decadenza ex art. 330 c.c. dalla responsabilità genitoriale, da intendersi, come visto, quale extrema ratio da attuare solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano idonei a tutelare l'interesse prevalente del NO a crescere sano nel contesto familiare d'origine.
31. Concludendo, non solo ulteriori condotte pregiudizievoli della madre non si sono verificate dal 2022 oggi, ma non vi sono neppure elementi per ritenere che esse possano tornare a verificarsi, considerato l'attuale assetto familiare e la condizione di equilibrio e stabilità raggiunta dalla NO.
32. La domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre deve essere dunque rigettata.
33. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita della NO
34. Ciò non toglie che risulti evidentemente necessaria la conferma dell'affido c.d. super esclusivo della NO al padre.
35. Occorre, infatti, rilevare che, in materia di affidamento della prole NOnne in situazioni di crisi familiare, il modello che meglio garantisce al NO il diritto alla cd. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 c. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le risultanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, piuttosto, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del NO, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
36. Nel caso di specie, la gravità delle condotte materne, il persistente rifiuto della madre di assumere la terapia farmacologica ritenuta necessaria dai sanitari che l'hanno in cura, la persistenza della sintomatologia delirante e complottista, che incide profondamente sulle sue capacità genitoriali, e l'ormai annosa assenza di contatti tra madre e GL, giustificano la pagina 11 di 15 concentrazione della responsabilità genitoriale sul padre, il quale potrà assumere, anche autonomamente, tutte le decisioni di maggior interesse della vita della NO.
D'altronde, il genitore ha sempre dimostrato di essere in grado di seguire idoneamente, curare e assicurare una vita sana ed equilibrata alla GL (cfr. relazioni dei Servizi Sociali del 27.09.2024 e del 24.01.2025), mentre tutte le allegazioni della resistente circa il presunto uso di alcool da parte del ricorrente sono state sconfessate dagli accertamenti tossicologici effettuati nel corso del procedimento (cfr. relazioni SERD del 9.10.2023 in atti).
37. Nulla quaestio in merito al collocamento della NO presso il padre e, conseguentemente, in merito all'assegnazione al padre della casa familiare.
38. Quanto poi alle visite tra madre e GL, non può non tenersi conto di come la NO, che ha ormai diciassette anni, abbia espresso reiteratamente, in modo consapevole, argomentato e volontario, la volontà di voler mantenere solo rapporti indiretti e occasionali con la madre e di voler riprendere contatti diretti con la stessa solo gradualmente e previo avvio di un serio percorso di presa in carico della madre stessa dai professionisti competenti, al fine di affrontare le fragilità psicologiche emerse.
Considerati i trascorsi e considerata l'età della NO, sempre apparsa estremamente matura e consapevole, il Collegio indispensabile rispettare la volontà di , evitando di forzare Per_1 un eventuale riavvicinamento e confermando i provvedimenti provvisori in essere.
39. Da ultimo, deve osservarsi come correttamente la Giudice Istruttrice non abbia proceduto all'ascolto diretto della NO, già sentita non solo nel corso del procedimento penale a carico della madre, ma anche dalla curatrice speciale e dai Servizi Sociali, reiteratamente, nel corso di tutto il procedimento, ciò rendendo evidentemente superfluo e potenzialmente pregiudizievole un ulteriore ascolto diretto della NO.
40. Sul mantenimento ordinario e straordinario della GL NO Per_1
41. Venendo alla questione relativa ai rapporti economici tra le parti, al fine di procedere a una corretta quantificazione del contributo al mantenimento della NO da parte della madre, si osserva quanto segue.
42. Il ricorrente lavora come operaio turnista presso la società Barilla Spa, con sede in Castiglione delle Stiviere, con contratto di lavoro full time, a tempo indeterminato, e ha dichiarato in ricorso di percepire redditi netti mensili di circa 2.800,00 Euro.
Egli ha prodotto documentazione da cui emergono i seguenti redditi:
CU 2024 (redditi 2023): reddito da lavoro di Euro 53.955,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo ai redditi le addizionali e le imposte e dividendo il risultato per dodici mensilità), di circa Euro 3.078,00;
730/2022 (redditi 2021): reddito imponibile di Euro 55.435,00, pur non essendo il reddito mensile netto calcolabile, essendo la documentazione prodotta solo parziale;
pagina 12 di 15 730/2021 (redditi 2020): reddito imponibile di Euro 58.032,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo ai redditi le addizionali e le imposte e dividendo il risultato per dodici mensilità), di circa Euro 3.256,00;
730/2020 (redditi 2019): reddito imponibile di Euro 58.452,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo ai redditi le addizionali e le imposte e dividendo il risultato per dodici mensilità), di circa Euro 3.291,00.
Dall'estratto conto prodotto in atti (cfr. docc. allegata alle note del 10.04.2024) emergono, anche nel corso del 2024, entrate sostanzialmente in linea con quelle dichiarate negli anni precedenti.
Il ricorrente risulta infine proprietario, in pari quota insieme alla moglie, della casa coniugale sita in DI, oltre che comproprietario pro quota di un immobile ad uso abitativo della propria famiglia d'origine, sito in Canna (CS), ricevuto in successione del padre.
Egli non risulta gravato da spese fisse.
43. La resistente ha invece dichiarato, in sede di comparsa, di essere disoccupata e di essere in cerca di attività lavorativa, trovandosi in una situazione prossima all'indigenza.
Nel corso del giudizio è emerso come la stessa abbia svolto varie attività lavorative, tutte precarie e di breve durata.
In particolate, la resistente ha dichiarato di aver lavorato, dopo l'allontanamento dalla casa familiare, presso l'azienda Amica Chips di Castiglione delle Stiviere, in forza di una serie di brevi contratti a termine, sino alla fine di gennaio 2023, quando subiva un infortunio sul lavoro, procurandosi una frattura del capitello del radio della mano destra (doc. 23 fascicolo resistente), dovendo dunque sospendere l'attività lavorativa.
Successivamente, ha dichiarato di aver reperito una nuova attività di lavoro come addetta alle pulizie, rilevatasi ingestibile a causa della distanza del luogo di lavoro dal proprio domicilio (circa 50 km a tratta).
Alla prima udienza del 11.07.2023 (cfr. verbale ud. cit.), ha dichiarato di aver intrapreso una nuova attività lavorativa in un agriturismo di Pozzolengo, percependo circa 200,00 Euro a settimana, mentre alla successiva all'udienza del 23.04.2024 (cfr. verbale ud. cit.) ha dichiarato di aver cessato il proprio rapporto di lavoro col predetto agriturismo a dicembre 2023, per mancato rinnovo del contratto, trovandosi nuovamente in stato di disoccupazione.
Infine, in sede di comparsa conclusionale, è emerso come la stessa abbia succesivamente reperito una nuova occupazione come aiuto cuoca in altro agriturismo, anch'essa cessata tuttavia a marzo 2025 per intervenuto licenziamento, trovandosi nuovamente in stato di disoccupazione.
La resistente ha prodotto la seguente documentazione reddituale:
CU 2024 (redditi 2023): redditi per Euro 3.736,00 totali dall'INAIL, oltre Euro 1.936,00 per lavoro dipendente presso l' Azienda Agricola Loda Umberto;
pagina 13 di 15 730/2023 (redditi 2022): redditi imponibili per Euro 7.594,00 complessivi.
La resistente, infine, risulta proprietaria pro quota dell'immobile adibito a casa familiare, assegnato al marito, e ha dichiarato di essere titolare di un buono da 40.000,00 Euro, cointestato con padre.
La stessa resistente risulta residente presso un immobile già messo a disposizione dal padre, nelle more deceduto, di cui ha dichiarato di sostenere le spese e i costi di piccola manutenzione, non risultando sostenere ulteriori spese fisse.
44. Il Collegio, considerato quanto emerso nel corso del giudizio, ritiene opportuno confermare le statuizioni assunte in sede di provvedimenti provvisori, tenuto conto della importante sperequazione reddituale tra i coniugi, della precarietà lavorativa e psicologica della resistente, dell'attuale stato dei rapporti tra la madre e la GL (da cui consegue l'assenza di qualsivoglia forma di mantenimento diretto da parte della resistente) e dell'assegnazione della casa familiare in favore del ricorrente (la quale costituisce comunque un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, di cui il giudice, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., deve tenere conto nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori).
45. Sulle spese di lite
46. Considerata la reciproca soccombenza tra le parti con riferimento alle domande svolte e considerata la circostanza che la curatrice è stata nominata nell'esclusivo interesse della NO, risulta opportuno compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 _1
(atto trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Pozzolengo,
[...] al n. 8, parte II, serie A, anno 1998);
2) dichiara l'addebito della separazione alla moglie;
3) rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno endofamiliare;
4) rigetta la domanda attorea di decadenza dalla responsabilità genitoriale della resistente
RO
5) dispone l'affidamento esclusivo della GL NO (nata a Brescia in [...] 14 luglio Per_1
2008) al padre , attribuendo a quest'ultimo il potere di adottare in Parte_1 via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la GL, tra cui, a titolo esemplificativo, quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza della NO e alla richiesta dei documenti validi per l'espatrio;
6) dispone il collocamento della GL presso l'abitazione paterna;
Per_1
pagina 14 di 15 7) assegna la casa familiare, sita in DI (MN) in via Lombardia n. 1, al padre
, quale genitore convivente con la GL NO;
Controparte_7 Per_1
8) conferma l'incarico al Servizio Tutela Minori di DI (in collaborazione con gli altri servizi sociali territorialmente competenti) di promuovere il riavvicinamento in forma graduale tra la madre e la GL , da attuarsi in una prima fase mediante l'utilizzo di Per_1 lettere, messaggi e videochiamate, mediate esclusivamente dagli operatori, e in seguito, compatibilmente con la volontà della NO, tramite incontri in forma protetta;
9) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a RO [...]
, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della GL , entro Parte_1 Per_1 il giorno cinque di ogni mese e con decorrenza dalla data della domanda (aprile 2023), un assegno mensile di 100,00 euro, da rivalutare annualmente e automaticamente a partire dal mese di aprile 2024, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
10) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di OV del 28.05.2024;
11) compensa integralmente le spese di lite;
12) manda al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pozzolengo (BS) per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Si comunichi ai Servizi Sociali di DI.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della Sezione Civile del Tribunale di OV, in data 17/07/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Massimo De Luca
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