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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/10/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1077/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA RE Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Paola Compagna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1077/2025 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e rappresentati e difesi dall'avv. ANTONELLA ZAMPERINI C.F._2
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
AVENTE AD OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti private: 1) il Signor si impegna a lasciare la casa coniugale di Via Giovanni Parte_1
XXIII n. 49, identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Calenzano al foglio 68, particella 594, sub 9, cat. A/2, classe 4, rendita euro 557,77, acquistata con rogito del
7.10.2003 Notaio Repertorio n. 54135, e nella quale continueranno a vivere Persona_1 la moglie e il figlio entro la fine dell'anno 2025. Lo stesso si impegna a trasferire Per_2 entro 30 giorni dall'omologa della separazione, senza corrispettivo, la quota di ½ di sua pagina 1 di 5 proprietà alla Signora che si impegna ad accettarlo. Quest'ultima assumerà su di sé il Pt_3 pagamento del residuo mutuo liberando il Sig. da qualsiasi obbligo nei confronti Parte_1 della AN (la quale ha già rilasciato parere favorevole all'accollo liberatorio, condizione essenziale per la cessione).Detto trasferimento, da effettuarsi a cure e spese anche tecniche a carico della Signora viene posto in essere onde dirimere ogni possibile contrasto di Pt_2 contenuto economico tra i coniugi, che non si sarebbero determinati all'accordo di separazione se non disponendo del bene immobile come sopra indicato, assolvendo dunque l'atto un ruolo indispensabile e funzionale alla soluzione della crisi coniugale;
Dal momento del trasferimento, tutte le utenze saranno intestate alla moglie;
2) riguardo l'obbligo di mantenimento del figlio fino al raggiungimento della completa autonomia Per_2 economica il Sig. contribuirà nella misura di euro 100,00 mensili rivalutabili Parte_1 annualmente come per legge, oltre a corrispondere le spese straordinarie documentate(scolastiche, sportive, ricreative, mediche ove non a carico del S.S.N.) nella misura del 50%; 3) la Signora non avanza alcuna richiesta in ordine al proprio Pt_3 mantenimento essendo stabilmente impiegata e così il Sig. 4) il veicolo Polo Parte_1 intestato alla Signora e il veicolo RENAULT CAPTURE intestato al Sig. Pt_3 Parte_1 resteranno ciscuno nella disponibilità del proprietario;
5) riguardo il conto corrente
CREDITE AGRICOLE, sul quale poggia il mutuo cointestato relativo all'immobile, i coniugi dichiarano che con l'accollo, lo stesso verrà mantenuto con intestazione al Sig. che Parte_1 rimarrà proprietario di tutte le somme lì depositate. Le somme depositate sul conto corrente
CREDITE AGRICOLE intestato alla Signora sul quale sarà spostato il mutuo, restano Pt_3 di esclusiva proprietà di quest'ultima; 6) i coniugi dichiarano di essere disponibili a prestare il loro assenso, ove necessario, per il rilascio o il rinnovo del passaporto, documenti ed altri atti amministrativi.
Il Pubblico Ministero: visto del 5.08.2025
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi hanno proposto domanda Parte_1 Parte_2 congiunta di separazione personale, dando atto di essersi sposati a Firenze, il 27.05.1991, con pagina 2 di 5 rito civile, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Dall'unione sono nati i figli 23.09.1991, maggiorenne ed economicamente Per_3 autosufficiente e il 17.02.2003 maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente.
Quanto all'accordo delle parti in ordine al mantenimento da parte del padre del figlio studente, che rimarrà con la madre presso la casa coniugale che viene assegnata a Per_2 quest'ultima, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-septies c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse del figlio a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale di genitori, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...] posati a Firenze il 27.05.1991, con atto trascritto nel registro degli atti Parte_2 di matrimonio del predetto Comune al n. 208, parte 1, anno 1991;
B) omologa l'accordo di seguito trascritto:
1) il Signor si impegna a lasciare la casa coniugale di Via Giovanni XXIII Parte_1
n. 49, identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Calenzano al foglio 68,
pagina 3 di 5 particella 594, sub 9, cat. A/2, classe 4, rendita euro 557,77, acquistata con rogito del
7.10.2003 Notaio Repertorio n. 54135, e nella quale continueranno a Persona_1 vivere la moglie e il figlio entro la fine dell'anno 2025. Per_2
Lo stesso si impegna a trasferire entro 30 giorni dall'omologa della separazione, senza corrispettivo, la quota di ½ di sua proprietà alla Signora che si impegna ad Pt_3 accettarlo. Quest'ultima assumerà su di sé il pagamento del residuo mutuo liberando il Sig. da qualsiasi obbligo nei confronti della AN (la quale ha già Parte_1 rilasciato parere favorevole all'accollo liberatorio, condizione essenziale per la cessione).
Detto trasferimento, da effettuarsi a cure e spese anche tecniche a carico della Signora viene posto in essere onde dirimere ogni possibile contrasto di contenuto Pt_2 economico tra i coniugi, che non si sarebbero determinati all'accordo di separazione se non disponendo del bene immobile come sopra indicato, assolvendo dunque l'atto un ruolo indispensabile e funzionale alla soluzione della crisi coniugale;
Dal momento del trasferimento, tutte le utenze saranno intestate alla moglie;
2) riguardo l'obbligo di mantenimento del figlio fino al raggiungimento Per_2 della completa autonomia economica il Sig. contribuirà nella misura di euro Parte_1
100,00 mensili rivalutabili annualmente come per legge, oltre a corrispondere le spese straordinarie documentate (scolastiche, sportive, ricreative, mediche ove non a carico del S.S.N.) nella misura del 50%;
C) prende atto delle seguenti condizioni:
3) la Signora non avanza alcuna richiesta in ordine al proprio mantenimento Pt_3 essendo stabilmente impiegata e così il Sig. Parte_1
4) il veicolo Polo intestato alla Signora e il veicolo RENAULT CAPTURE Pt_3 intestato al Sig. resteranno ciascuno nella disponibilità del proprietario;
Parte_1
5) riguardo il conto corrente CREDITE AGRICOLE, sul quale poggia il mutuo cointestato relativo all'immobile, i coniugi dichiarano che con l'accollo, lo stesso verrà mantenuto con intestazione al Sig. che rimarrà proprietario di tutte le Parte_1 somme lì depositate. Le somme depositate sul conto corrente CREDITE AGRICOLE intestato alla Signora sul quale sarà spostato il mutuo, restano di esclusiva Pt_3 proprietà di quest'ultima;
pagina 4 di 5 6) i coniugi dichiarano di essere disponibili a prestare il loro assenso, ove necessario, per il rilascio o il rinnovo del passaporto, documenti ed altri atti amministrativi.
D) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Firenze di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
E) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.10.2025 su relazione del Presidente, dott. IA
RE.
Il Presidente est.
IA RE
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA RE Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Paola Compagna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1077/2025 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e rappresentati e difesi dall'avv. ANTONELLA ZAMPERINI C.F._2
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
AVENTE AD OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti private: 1) il Signor si impegna a lasciare la casa coniugale di Via Giovanni Parte_1
XXIII n. 49, identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Calenzano al foglio 68, particella 594, sub 9, cat. A/2, classe 4, rendita euro 557,77, acquistata con rogito del
7.10.2003 Notaio Repertorio n. 54135, e nella quale continueranno a vivere Persona_1 la moglie e il figlio entro la fine dell'anno 2025. Lo stesso si impegna a trasferire Per_2 entro 30 giorni dall'omologa della separazione, senza corrispettivo, la quota di ½ di sua pagina 1 di 5 proprietà alla Signora che si impegna ad accettarlo. Quest'ultima assumerà su di sé il Pt_3 pagamento del residuo mutuo liberando il Sig. da qualsiasi obbligo nei confronti Parte_1 della AN (la quale ha già rilasciato parere favorevole all'accollo liberatorio, condizione essenziale per la cessione).Detto trasferimento, da effettuarsi a cure e spese anche tecniche a carico della Signora viene posto in essere onde dirimere ogni possibile contrasto di Pt_2 contenuto economico tra i coniugi, che non si sarebbero determinati all'accordo di separazione se non disponendo del bene immobile come sopra indicato, assolvendo dunque l'atto un ruolo indispensabile e funzionale alla soluzione della crisi coniugale;
Dal momento del trasferimento, tutte le utenze saranno intestate alla moglie;
2) riguardo l'obbligo di mantenimento del figlio fino al raggiungimento della completa autonomia Per_2 economica il Sig. contribuirà nella misura di euro 100,00 mensili rivalutabili Parte_1 annualmente come per legge, oltre a corrispondere le spese straordinarie documentate(scolastiche, sportive, ricreative, mediche ove non a carico del S.S.N.) nella misura del 50%; 3) la Signora non avanza alcuna richiesta in ordine al proprio Pt_3 mantenimento essendo stabilmente impiegata e così il Sig. 4) il veicolo Polo Parte_1 intestato alla Signora e il veicolo RENAULT CAPTURE intestato al Sig. Pt_3 Parte_1 resteranno ciscuno nella disponibilità del proprietario;
5) riguardo il conto corrente
CREDITE AGRICOLE, sul quale poggia il mutuo cointestato relativo all'immobile, i coniugi dichiarano che con l'accollo, lo stesso verrà mantenuto con intestazione al Sig. che Parte_1 rimarrà proprietario di tutte le somme lì depositate. Le somme depositate sul conto corrente
CREDITE AGRICOLE intestato alla Signora sul quale sarà spostato il mutuo, restano Pt_3 di esclusiva proprietà di quest'ultima; 6) i coniugi dichiarano di essere disponibili a prestare il loro assenso, ove necessario, per il rilascio o il rinnovo del passaporto, documenti ed altri atti amministrativi.
Il Pubblico Ministero: visto del 5.08.2025
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi hanno proposto domanda Parte_1 Parte_2 congiunta di separazione personale, dando atto di essersi sposati a Firenze, il 27.05.1991, con pagina 2 di 5 rito civile, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Dall'unione sono nati i figli 23.09.1991, maggiorenne ed economicamente Per_3 autosufficiente e il 17.02.2003 maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente.
Quanto all'accordo delle parti in ordine al mantenimento da parte del padre del figlio studente, che rimarrà con la madre presso la casa coniugale che viene assegnata a Per_2 quest'ultima, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-septies c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse del figlio a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale di genitori, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...] posati a Firenze il 27.05.1991, con atto trascritto nel registro degli atti Parte_2 di matrimonio del predetto Comune al n. 208, parte 1, anno 1991;
B) omologa l'accordo di seguito trascritto:
1) il Signor si impegna a lasciare la casa coniugale di Via Giovanni XXIII Parte_1
n. 49, identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Calenzano al foglio 68,
pagina 3 di 5 particella 594, sub 9, cat. A/2, classe 4, rendita euro 557,77, acquistata con rogito del
7.10.2003 Notaio Repertorio n. 54135, e nella quale continueranno a Persona_1 vivere la moglie e il figlio entro la fine dell'anno 2025. Per_2
Lo stesso si impegna a trasferire entro 30 giorni dall'omologa della separazione, senza corrispettivo, la quota di ½ di sua proprietà alla Signora che si impegna ad Pt_3 accettarlo. Quest'ultima assumerà su di sé il pagamento del residuo mutuo liberando il Sig. da qualsiasi obbligo nei confronti della AN (la quale ha già Parte_1 rilasciato parere favorevole all'accollo liberatorio, condizione essenziale per la cessione).
Detto trasferimento, da effettuarsi a cure e spese anche tecniche a carico della Signora viene posto in essere onde dirimere ogni possibile contrasto di contenuto Pt_2 economico tra i coniugi, che non si sarebbero determinati all'accordo di separazione se non disponendo del bene immobile come sopra indicato, assolvendo dunque l'atto un ruolo indispensabile e funzionale alla soluzione della crisi coniugale;
Dal momento del trasferimento, tutte le utenze saranno intestate alla moglie;
2) riguardo l'obbligo di mantenimento del figlio fino al raggiungimento Per_2 della completa autonomia economica il Sig. contribuirà nella misura di euro Parte_1
100,00 mensili rivalutabili annualmente come per legge, oltre a corrispondere le spese straordinarie documentate (scolastiche, sportive, ricreative, mediche ove non a carico del S.S.N.) nella misura del 50%;
C) prende atto delle seguenti condizioni:
3) la Signora non avanza alcuna richiesta in ordine al proprio mantenimento Pt_3 essendo stabilmente impiegata e così il Sig. Parte_1
4) il veicolo Polo intestato alla Signora e il veicolo RENAULT CAPTURE Pt_3 intestato al Sig. resteranno ciascuno nella disponibilità del proprietario;
Parte_1
5) riguardo il conto corrente CREDITE AGRICOLE, sul quale poggia il mutuo cointestato relativo all'immobile, i coniugi dichiarano che con l'accollo, lo stesso verrà mantenuto con intestazione al Sig. che rimarrà proprietario di tutte le Parte_1 somme lì depositate. Le somme depositate sul conto corrente CREDITE AGRICOLE intestato alla Signora sul quale sarà spostato il mutuo, restano di esclusiva Pt_3 proprietà di quest'ultima;
pagina 4 di 5 6) i coniugi dichiarano di essere disponibili a prestare il loro assenso, ove necessario, per il rilascio o il rinnovo del passaporto, documenti ed altri atti amministrativi.
D) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Firenze di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
E) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.10.2025 su relazione del Presidente, dott. IA
RE.
Il Presidente est.
IA RE
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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