Articolo 5 della Legge 9 aprile 1990, n. 99
Articolo 4Articolo 6
Versione
3 maggio 1990
Art. 5. 1. La somma prevista dall'articolo 4, comma terzo, dell'accordo di cui all'articolo 1, fissata in lire 6 miliardi annui, rideterminabile con legge finanziaria con le modalita' di cui all' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito dall' articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 , verra' versata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, alla Societa' italiana concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione con la quale, a tale scopo, sara' stipulata un'apposita convenzione.
2. Con detta convenzione, viene affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, la verifica dell'attivita' che la Societa' concessionaria svolgera' in applicazione dell'accordo di collaborazione di cui all'articolo 1 della presente legge.
Entrata in vigore il 3 maggio 1990