Art. 2. Eliminazione delle matrici preesistenti
Alla eliminazione delle matrici e delle contromatrici dei titoli al portatore e misti dei prestiti preesistenti alla entrata in vigore della presente legge provvedera', su motivata determinazione, la Commissione istituita con decreto del Ministro per le finanze 26 maggio 1941, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151, del 30 giugno 1941.
Alla eliminazione delle matrici e delle contromatrici dei titoli al portatore e misti dei prestiti preesistenti alla entrata in vigore della presente legge provvedera', su motivata determinazione, la Commissione istituita con decreto del Ministro per le finanze 26 maggio 1941, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151, del 30 giugno 1941.