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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/11/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. NI Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 983 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso come da Parte_1 C.F._1 mandato in calce al ricorso in appello dall'avv. Italia ARCURI, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato e
Controparte_1
appellato non costituito
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Indennità di disoccupazione NASpl
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < riconoscere che tra l'appellante Sig. e la Parte_1 [...]
, è intercorso per i periodi indicati in Ricorso, un regolare rapporto di Controparte_2 lavoro, 2)Conseguentemente riconoscere all'appellante, l'indennità di disoccupazione CP_ NaSpI 2022; 3) Condannare l' convenuto a corrispondere al ricorrente l'indennità di disoccupazione NASpI, oltre interessi al soddisfo;
4)condannare la convenuta alle spese competenze del primo e del presente giudizio con distrazione;
5)in caso di rigetto, dichiarare che il Sig. non è tenuto a pagare le spese di giudizio, già irripetibili Parte_1 nel giudizio di prime cure, attesa la dichiarazione in atti ex art.152 disp. att. c.p.c da cui emerge un reddito inferiore a quello previsto per legge ai fine della soccombenza>>
FATTO E DIRITTO § 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così descritta nella sentenza gravata:
< conveniva in Parte_1 CP_ giudizio l' e, premesso di aver lavorato in qualità di operaio alle dipendenze della nei periodi meglio indicati nell'atto introduttivo Controparte_3 svolgendo le mansioni di autista-muratore in forza di contratto a tempo pieno e indeterminato, esponeva di aver presentato all'Istituto in data 12.12.2022 domanda intesa ad ottenere l'indennità di disoccupazione NASPI e che la stessa era stata rigettata sul presupposto dell'esistenza del rapporto di parentela con il datore di lavoro. Rappresentava che il ricorso amministrativo al Comitato era stato respinto e, dopo aver dedotto la natura subordinata del rapporto di lavoro ed evidenziato di non far parte del nucleo familiare del datore di lavoro e di risiedere in diverso immobile, assumeva il diritto a beneficiare della prestazione richiesta e concludeva chiedendo “[..] accertare e dichiarare il diritto del ricorrente per tutti i motivi esposti in premessa, e conseguentemente riconoscere la liquidazione della prestazione di indennità di CP_ disoccupazione NASpl per l'anno 2022 - condannare l' [..] al pagamento in favore del ricorrente della prestazione di indennità di disoccupazione NASpl, oltre interessi legali e la rivalutazione come per legge […]”.
CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo l'improponibilità/inammissibilità della domanda per omesso esperimento dei rimedi precontenziosi, nonché la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970 e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza evidenziando l'insussistenza della onerosità del rapporto di lavoro e dei requisiti per la concessione della prestazione invocata>>.
§3
Il Tribunale, disattese le eccezioni preliminari, rigetta nel merito il ricorso alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<…il D. Lgs. n. 22/2015 ha istituito un nuovo ammortizzatore sociale con funzione di tutela di sostegno al reddito ai lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l'occupazione che, con decorrenza dall'1.3.2015, sostituisce l'ASPI (assegno sociale per l'impiego). L'accesso a tale ammortizzatore presuppone quali requisiti (oltre alla perdita involontaria dell'occupazione ed alla dichiarazione dell'interessato al Centro per l'impiego attestante l'attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa) il possesso di almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio
Pag. 2 di 6 del periodo di disoccupazione. Ora, nella specie, la domanda del ricorrente intesa ad ottenere la NASPI è stata rigettata sul presupposto del rapporto di parentela che avvince la parte al datore di lavoro e, quindi, della presunta gratuità del rapporto di lavoro. Parte ricorrente contesta la determinazione dell'Istituto assumendo la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la e, a riprova Controparte_3 dell'assunto, ha prodotto l'estratto contributivo attestanti i contributi versati, le buste paga rilasciate dal datore di lavoro e le ricevute dei bonifici attestanti il pagamento della retribuzione. La posizione di parte ricorrente non può essere condivisa. È noto l'orientamento di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 17992/2010) secondo cui ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera ipso iure una presunzione di contrario contenuto, indicativa cioè dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, cosicché, in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 8132/1999; 10923/2000; 7845/2003). Ebbene, nella specie, premesso che non assume valore decisivo la documentazione prodotta dal ricorrente (estratto contributivo, buste paga e ricevute bonifici) - siccome inidonea a disvelare il requisito della subordinazione inteso come assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro – si osserva che in ricorso la parte ricorrente non ha neppure allegato in ordine agli indici sintomatici della subordinazione, non avendo, infatti, svolto alcuna allegazione relativa al concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro (osservanza di specifici ordini/direttive, rispetto di un orario di lavoro predeterminato dal datore di lavoro, ecc.). La richiesta di prova testimoniale articolata in ricorso deve considerarsi inammissibile in quanto i capitoli di prova (miranti a provare le attività materiali svolte e l'orario di lavoro osservato) vertono su circostanze non esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio. Deve qui, invero, richiamarsi il principio affermato dalla giurisprudenza a Sezioni Unite per cui “i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio o in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità attestata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art. 416, 3^ comma, c.p.c. Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio” (cfr. Cass. Sez. Unite 17 giugno 2004, n. 11353). L'onere della prova gravante su parte ricorrente rimane, per quanto precede, disatteso e a tanto non può che conseguire il rigetto del ricorso>>.
Pag. 3 di 6 §4
La sentenza è gravata d'appello da , che ne lamenta l'erroneità per Parte_1 avere omesso il giudicante di esaminare la documentazione prodotta a sostegno della tesi della sussistenza del rapporto lavorativo subordinato sotteso al giudizio, segnatamente: < Giovanni in Fiore in data 27.11.2023, dal quale si evince chiaramente (l'esclusione della convivenza tra gli interessati) difatti vivono nello stesso stabile, ma ognuno con la propria famiglia in appartamenti diversi. Al 1°piano abita il Datore di Lavoro, ed al 3°piano il richiedente la prestazione (doc.022); Il Mod/C2 Storico avviamenti rilasciato dal Centro per l'Impiego di Cosenza in data 04.01.2024, dal quale si evince l'assunzione (avviamento), la trasformazione, proroga e cessazione del contratto di lavoro tra il sig.
e la Ditta di FE NI. (doc.016) La Certificazione Reddituale Parte_1 rilasciata dall'agenzia delle Entrate di Cosenza in data 17.11.2023, dal quale si evince il reddito percepito dall'appellante in virtù del lavoro subordinato svolto (doc.012); Le buste paga, ed (doc.013) i Bonifici relativi all'anno 2022, indicano in base alla quantità e qualità del lavoro svolto la retribuzione netta e lorda percepita dal sig. Parte_1 durante la sua attività lavorativa (doc.015)” l'Estratto contributivo”, atto proveniente CP_ dall' in cui sono riportati i contributi versati dalla , in favore Controparte_2 del lavoratore;
per non avere ammesso la prova testimoniale necessaria per accertare il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro e vincere la presunzione di gratuità derivante dal vincolo di parentela tra lavoratore e parte datoriale>>.
CP_ Nonostante la ritualità della notifica del ricorso in appello, l' non si è costituito in giudizio.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 2 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'appello si presta ad essere accolto.
Orbene, l'ente previdenziale ha negato al sig. l'accesso all'indennità Naspi per Parte_1 il 2022, pur in presenza dei prescritti requisiti di legge, peraltro puntualmente allegati nel ricorso di primo grado, avendo negato l'esistenza del rapporto lavorativo sotteso, in considerazione del vincolo di parentela esistente tra il medesimo istante e il datore di lavoro.
Ciò posto, come correttamente argomentato dall'appellante, è da escludere la convivenza tra e il datore di lavoro , i quali, pur Parte_1 Controparte_2 risiedendo nello stesso stabile, vivono in distinte unità abitative con i rispettivi nuclei familiari.
Ne discende che non può scattare quella presunzione di gratuità del rapporto di lavoro in virtù della quale, unicamente, l'ente previdenziale ne ha negato la sussistenza: <In
Pag. 4 di 6 tema di onere della prova relativo al rapporto di lavoro subordinato, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
ne consegue che la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione>> (Cass. Sez. lav., Ordinanza n. 19144 del 06/07/2021).
In sostanza, l'appellante, che dal rapporto lavorativo con vuole fare Controparte_2 discendere il diritto previdenziale qui azionato, deve comunque provare la sussistenza degli elementi costitutivi, sia pure tenuto conto del carattere elementare della prestazione a lui richiesta (dalle buste paga emerge che è stato assunto come operaio, con le mansioni di autista/muratore), tale da legittimare il ricorso a indici secondari della subordinazione: <I normali indici sintomatici di subordinazione, consistenti nell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, non sono applicabili allorquando la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata, cosicché, nel caso di attività di esecuzione di lavori edilizi in appartamento svolta da un singolo prestatore di opera a vantaggio di soggetto non imprenditore, consistente in semplici opere di demolizione interna, è corretto fare ricorso a criteri distintivi secondari, quali la remunerazione a giornata, le direttive impartite al prestatore sul lavoro da svolgere e l'assenza di organizzazione di mezzi>> (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24561 del 31/10/2013).
Ora, nel caso in esame, posto che l'onerosità del rapporto risulta provata dai documenti
– ossia i bonifici dei pagamenti mensili, le buste paga, l'estratto conto previdenziale;
- la subordinazione è desumibile dai caratteri della prestazione, che è ripetitiva, elementare, predeterminata, avuto riguardo – come già evidenziato - alle mansioni di assunzione.
§6
Pertanto, dovendo ritenere provata l'esistenza dei requisiti di legge prescritti per l'accesso alla prestazione – ché dedotti e documentati, non sono stati oggetto di espressa contestazione da parte dell'ente previdenziale nella memoria costitutiva di CP_ primo grado;
- l'appello va accolto, con conseguente condanna dell' all'erogazione della prestazione in oggetto. Sui singoli ratei vanno altresì conteggiati gli interessi legali maturati dal 121^ giorno successivo alla data della domanda, fino al soddisfo.
Non spetta il chiesto cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, stante la non cumulabilità prevista, per i crediti previdenziali, dall'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso in data 13 settembre 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1195/24 resa in data 5 giugno 2024, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello, dichiara che ha diritto al godimento Parte_1 dell'indennità di disoccupazione NASpl per l'anno 2022, richiesta con domanda CP_ amministrativa del 12.12.2022, e, per l'effetto, condanna l' a corrispondergli la suddetta prestazione, oltre interessi legali dal 121^ giorno successivo alla data della domanda fino al soddisfo;
CP_
2. condanna l' alla rifusione delle spese del doppio grado di lite, che liquida in euro 2697,00 quanto al primo grado, ed in euro 2906,00 quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 26 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 6 di 6
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. NI Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 983 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso come da Parte_1 C.F._1 mandato in calce al ricorso in appello dall'avv. Italia ARCURI, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato e
Controparte_1
appellato non costituito
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Indennità di disoccupazione NASpl
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < riconoscere che tra l'appellante Sig. e la Parte_1 [...]
, è intercorso per i periodi indicati in Ricorso, un regolare rapporto di Controparte_2 lavoro, 2)Conseguentemente riconoscere all'appellante, l'indennità di disoccupazione CP_ NaSpI 2022; 3) Condannare l' convenuto a corrispondere al ricorrente l'indennità di disoccupazione NASpI, oltre interessi al soddisfo;
4)condannare la convenuta alle spese competenze del primo e del presente giudizio con distrazione;
5)in caso di rigetto, dichiarare che il Sig. non è tenuto a pagare le spese di giudizio, già irripetibili Parte_1 nel giudizio di prime cure, attesa la dichiarazione in atti ex art.152 disp. att. c.p.c da cui emerge un reddito inferiore a quello previsto per legge ai fine della soccombenza>>
FATTO E DIRITTO § 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così descritta nella sentenza gravata:
< conveniva in Parte_1 CP_ giudizio l' e, premesso di aver lavorato in qualità di operaio alle dipendenze della nei periodi meglio indicati nell'atto introduttivo Controparte_3 svolgendo le mansioni di autista-muratore in forza di contratto a tempo pieno e indeterminato, esponeva di aver presentato all'Istituto in data 12.12.2022 domanda intesa ad ottenere l'indennità di disoccupazione NASPI e che la stessa era stata rigettata sul presupposto dell'esistenza del rapporto di parentela con il datore di lavoro. Rappresentava che il ricorso amministrativo al Comitato era stato respinto e, dopo aver dedotto la natura subordinata del rapporto di lavoro ed evidenziato di non far parte del nucleo familiare del datore di lavoro e di risiedere in diverso immobile, assumeva il diritto a beneficiare della prestazione richiesta e concludeva chiedendo “[..] accertare e dichiarare il diritto del ricorrente per tutti i motivi esposti in premessa, e conseguentemente riconoscere la liquidazione della prestazione di indennità di CP_ disoccupazione NASpl per l'anno 2022 - condannare l' [..] al pagamento in favore del ricorrente della prestazione di indennità di disoccupazione NASpl, oltre interessi legali e la rivalutazione come per legge […]”.
CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo l'improponibilità/inammissibilità della domanda per omesso esperimento dei rimedi precontenziosi, nonché la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970 e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza evidenziando l'insussistenza della onerosità del rapporto di lavoro e dei requisiti per la concessione della prestazione invocata>>.
§3
Il Tribunale, disattese le eccezioni preliminari, rigetta nel merito il ricorso alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<…il D. Lgs. n. 22/2015 ha istituito un nuovo ammortizzatore sociale con funzione di tutela di sostegno al reddito ai lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l'occupazione che, con decorrenza dall'1.3.2015, sostituisce l'ASPI (assegno sociale per l'impiego). L'accesso a tale ammortizzatore presuppone quali requisiti (oltre alla perdita involontaria dell'occupazione ed alla dichiarazione dell'interessato al Centro per l'impiego attestante l'attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa) il possesso di almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio
Pag. 2 di 6 del periodo di disoccupazione. Ora, nella specie, la domanda del ricorrente intesa ad ottenere la NASPI è stata rigettata sul presupposto del rapporto di parentela che avvince la parte al datore di lavoro e, quindi, della presunta gratuità del rapporto di lavoro. Parte ricorrente contesta la determinazione dell'Istituto assumendo la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la e, a riprova Controparte_3 dell'assunto, ha prodotto l'estratto contributivo attestanti i contributi versati, le buste paga rilasciate dal datore di lavoro e le ricevute dei bonifici attestanti il pagamento della retribuzione. La posizione di parte ricorrente non può essere condivisa. È noto l'orientamento di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 17992/2010) secondo cui ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera ipso iure una presunzione di contrario contenuto, indicativa cioè dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, cosicché, in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 8132/1999; 10923/2000; 7845/2003). Ebbene, nella specie, premesso che non assume valore decisivo la documentazione prodotta dal ricorrente (estratto contributivo, buste paga e ricevute bonifici) - siccome inidonea a disvelare il requisito della subordinazione inteso come assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro – si osserva che in ricorso la parte ricorrente non ha neppure allegato in ordine agli indici sintomatici della subordinazione, non avendo, infatti, svolto alcuna allegazione relativa al concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro (osservanza di specifici ordini/direttive, rispetto di un orario di lavoro predeterminato dal datore di lavoro, ecc.). La richiesta di prova testimoniale articolata in ricorso deve considerarsi inammissibile in quanto i capitoli di prova (miranti a provare le attività materiali svolte e l'orario di lavoro osservato) vertono su circostanze non esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio. Deve qui, invero, richiamarsi il principio affermato dalla giurisprudenza a Sezioni Unite per cui “i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio o in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità attestata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art. 416, 3^ comma, c.p.c. Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio” (cfr. Cass. Sez. Unite 17 giugno 2004, n. 11353). L'onere della prova gravante su parte ricorrente rimane, per quanto precede, disatteso e a tanto non può che conseguire il rigetto del ricorso>>.
Pag. 3 di 6 §4
La sentenza è gravata d'appello da , che ne lamenta l'erroneità per Parte_1 avere omesso il giudicante di esaminare la documentazione prodotta a sostegno della tesi della sussistenza del rapporto lavorativo subordinato sotteso al giudizio, segnatamente: < Giovanni in Fiore in data 27.11.2023, dal quale si evince chiaramente (l'esclusione della convivenza tra gli interessati) difatti vivono nello stesso stabile, ma ognuno con la propria famiglia in appartamenti diversi. Al 1°piano abita il Datore di Lavoro, ed al 3°piano il richiedente la prestazione (doc.022); Il Mod/C2 Storico avviamenti rilasciato dal Centro per l'Impiego di Cosenza in data 04.01.2024, dal quale si evince l'assunzione (avviamento), la trasformazione, proroga e cessazione del contratto di lavoro tra il sig.
e la Ditta di FE NI. (doc.016) La Certificazione Reddituale Parte_1 rilasciata dall'agenzia delle Entrate di Cosenza in data 17.11.2023, dal quale si evince il reddito percepito dall'appellante in virtù del lavoro subordinato svolto (doc.012); Le buste paga, ed (doc.013) i Bonifici relativi all'anno 2022, indicano in base alla quantità e qualità del lavoro svolto la retribuzione netta e lorda percepita dal sig. Parte_1 durante la sua attività lavorativa (doc.015)” l'Estratto contributivo”, atto proveniente CP_ dall' in cui sono riportati i contributi versati dalla , in favore Controparte_2 del lavoratore;
per non avere ammesso la prova testimoniale necessaria per accertare il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro e vincere la presunzione di gratuità derivante dal vincolo di parentela tra lavoratore e parte datoriale>>.
CP_ Nonostante la ritualità della notifica del ricorso in appello, l' non si è costituito in giudizio.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 2 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'appello si presta ad essere accolto.
Orbene, l'ente previdenziale ha negato al sig. l'accesso all'indennità Naspi per Parte_1 il 2022, pur in presenza dei prescritti requisiti di legge, peraltro puntualmente allegati nel ricorso di primo grado, avendo negato l'esistenza del rapporto lavorativo sotteso, in considerazione del vincolo di parentela esistente tra il medesimo istante e il datore di lavoro.
Ciò posto, come correttamente argomentato dall'appellante, è da escludere la convivenza tra e il datore di lavoro , i quali, pur Parte_1 Controparte_2 risiedendo nello stesso stabile, vivono in distinte unità abitative con i rispettivi nuclei familiari.
Ne discende che non può scattare quella presunzione di gratuità del rapporto di lavoro in virtù della quale, unicamente, l'ente previdenziale ne ha negato la sussistenza: <In
Pag. 4 di 6 tema di onere della prova relativo al rapporto di lavoro subordinato, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
ne consegue che la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione>> (Cass. Sez. lav., Ordinanza n. 19144 del 06/07/2021).
In sostanza, l'appellante, che dal rapporto lavorativo con vuole fare Controparte_2 discendere il diritto previdenziale qui azionato, deve comunque provare la sussistenza degli elementi costitutivi, sia pure tenuto conto del carattere elementare della prestazione a lui richiesta (dalle buste paga emerge che è stato assunto come operaio, con le mansioni di autista/muratore), tale da legittimare il ricorso a indici secondari della subordinazione: <I normali indici sintomatici di subordinazione, consistenti nell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, non sono applicabili allorquando la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata, cosicché, nel caso di attività di esecuzione di lavori edilizi in appartamento svolta da un singolo prestatore di opera a vantaggio di soggetto non imprenditore, consistente in semplici opere di demolizione interna, è corretto fare ricorso a criteri distintivi secondari, quali la remunerazione a giornata, le direttive impartite al prestatore sul lavoro da svolgere e l'assenza di organizzazione di mezzi>> (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24561 del 31/10/2013).
Ora, nel caso in esame, posto che l'onerosità del rapporto risulta provata dai documenti
– ossia i bonifici dei pagamenti mensili, le buste paga, l'estratto conto previdenziale;
- la subordinazione è desumibile dai caratteri della prestazione, che è ripetitiva, elementare, predeterminata, avuto riguardo – come già evidenziato - alle mansioni di assunzione.
§6
Pertanto, dovendo ritenere provata l'esistenza dei requisiti di legge prescritti per l'accesso alla prestazione – ché dedotti e documentati, non sono stati oggetto di espressa contestazione da parte dell'ente previdenziale nella memoria costitutiva di CP_ primo grado;
- l'appello va accolto, con conseguente condanna dell' all'erogazione della prestazione in oggetto. Sui singoli ratei vanno altresì conteggiati gli interessi legali maturati dal 121^ giorno successivo alla data della domanda, fino al soddisfo.
Non spetta il chiesto cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, stante la non cumulabilità prevista, per i crediti previdenziali, dall'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso in data 13 settembre 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1195/24 resa in data 5 giugno 2024, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello, dichiara che ha diritto al godimento Parte_1 dell'indennità di disoccupazione NASpl per l'anno 2022, richiesta con domanda CP_ amministrativa del 12.12.2022, e, per l'effetto, condanna l' a corrispondergli la suddetta prestazione, oltre interessi legali dal 121^ giorno successivo alla data della domanda fino al soddisfo;
CP_
2. condanna l' alla rifusione delle spese del doppio grado di lite, che liquida in euro 2697,00 quanto al primo grado, ed in euro 2906,00 quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 26 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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