Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 05/12/2025, n. 21985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21985 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21985/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12675/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12675 del 2025, proposto da
TE ER, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Battistelli e Paola Unger, con domicilio digitale in atti;
contro
AMA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Libretti ed Elisa D'Esposito, con domicilio digitale in atti;
per l'annullamento
del provvedimento di AMA s.p.a. del 10 settembre 2025 di diniego parziale all’accesso agli atti, nella parte in cui ha negato l’ostensione dei nominativi dei candidati immediatamente precedente e successivo al ricorrente nella graduatoria relativa alla procedura di selezione per 18 operai, pubblicata in data 14 luglio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AMA s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa EL NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il ricorrente avanza ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. volto a contestare la nota in epigrafe con cui AMA s.p.a. (d’ora innanzi “AMA”) - nel riscontrare l’istanza di accesso da costui avanzata ai sensi degli art. 22 e ss. della l. n. 241/1990 il 28 maggio 2025 e, poi, il 14 luglio 2025 – gli ha negato l’ostensione dei nominativi dei candidati collocati immediatamente prima e immediatamente dopo il ricorrente medesimo nella graduatoria relativa alla procedura di selezione, avviata dalla stessa AMA, per l’assunzione di 18 operai, pubblicata in data 14 luglio 2025.
AMA si costituiva in giudizio, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo nonché, comunque, diffusamente argomentando sull’infondatezza delle censure proposte.
Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene che l’eccezione formulata in rito da parte resistente sia meritevole di positivo apprezzamento, in ossequio all’orientamento già espresso dalla Sezione (da ultimo, la sentenza n. 20809/2025, peraltro resa nei confronti del medesimo ricorrente, nell’ambito del giudizio con cui costui ha contestato il punteggio da lui conseguito nella procedura concorsuale a cui si riferisce l’accesso di cui si discorre).
Il ricorso è, infatti, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia la cui giurisdizione appartiene al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
La procedura alla quale si riferisce la pretesa di parte ricorrente non è un concorso pubblico, ma una selezione per assunzioni presso una società a controllo pubblico, essendo AMA s.p.a. una società partecipata in via totalitaria da Roma Capitale, alla quale non sono affidati poteri autoritativi, con la conseguenza che anche il diniego di accesso deve essere inquadrato nell'esercizio di atti paritetici.
In generale, in tema di società a partecipazione pubblica, le procedure per l'assunzione del personale dipendente sono, peraltro, sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, in quanto dalla scelta del modello privatistico per il perseguimento delle finalità di tali società consegue l'esclusione dell'obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti (Cass., SS.UU. n. 7759 del 27.3.2017) trovando, invece, applicazione le regole di cui all’art. 19 del d. lgs. n. 175/2016, per cui “ resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale ” (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 22 dicembre 2011, n. 28329).
Peraltro, nel quadro generale sul riparto di giurisdizione delineato dall’art. 63 del d.lgs. n. 165/2002, il comma 4 chiarisce, specularmente, che restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo “ le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ” (e, quindi, non delle società da queste ultime partecipate), “ nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3 ” ovvero quelli in regime di diritto pubblico (in tal senso, T.A.R. Toscana, sez. I, 17/01/2022, n. 32).
La pretesa azionata in giudizio dal ricorrente involve, dunque, profili di diritto soggettivo nonché l'esercizio di un potere di selezione di carattere non pubblicistico ma privatistico, in quanto diretto a realizzare non un interesse pubblico ma un interesse privato alla corretta gestione delle risorse disponibili (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 10/09/2022, n. 2345).
Il Collegio ritiene, pertanto, conclusivamente, in ossequio al richiamato consolidato orientamento giurisprudenziale, di dover declinare la giurisdizione in favore del giudice ordinario del lavoro, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto, secondo quanto previsto all’art. 11 del c.p.a., con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
L’esito in rito del giudizio giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TR TO, Presidente
EL NI, Consigliere, Estensore
AN IG, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL NI | TR TO |
IL SEGRETARIO