CASS
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/08/2025, n. 28536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28536 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da PA OR - Presidente - Sent. n. sez. 870/2025 HE CU - Relatore - UP – 04/07/2025 DA CO R.G.N. 15203/2025 NN NI LE SI ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto dal Procuratore Della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento a carico di EL AL nato a [...]’Anastasia il 28 novembre 1956; avverso la sentenza del 25 marzo 2025 dal Tribunale di Torre Annunziata;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere HE CU;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale AL Serrao D’Aquino, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale il Tribunale di Torre Annunziata ha assolto AL EL dal reato a lui ascritto (artt. 495 cod. Penale Sent. Sez. 5 Num. 28536 Anno 2025 Presidente: BORRELLI PAOLA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 04/07/2025 2 pen., in riferimento agli artt. 46, 47 e 76 d.P.R. n. 445 del 2000) per non aver commesso il fatto. 2. Propone ricorso il Procuratore della Repubblica deducendo, con un unico motivo di censura, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui il Tribunale avrebbe escluso la responsabilità dell’imputato ritenendo la sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione non riconducibile al EL e ciò, sostiene il Procuratore, senza considerare le regole sul concorso morale e il vantaggio conseguito dall’imputato dalla falsità della dichiarazione. 1. Il ricorso è infondato. 2. Al EL è contestato di aver compilato e sottoscritto, il 18 gennaio 2021, depositandolo presso la Capitaneria di Porto di Torre del Greco, il modulo prestampato contenente l'autocertificazione art. 46 d.P.R. n. 445 del 2000, necessaria per l'ammissione agli esami della patente nautica, dichiarando ", ma sottacendo di aver riportato, in precedenza, due condanne a pena detentive non inferiori a tre anni, ostative, ai sensi della norma richiamata, al rilascio della patente. L'imputato, nel corso del suo esame, disconoscendo la firma apposta, ha negato di aver sottoscritto quel modulo, riferendo di essersi rivolto, per espletare le pratiche prodromiche all'ammissione agli esami, all'autoscuola Royal di Casandrino, alla quale aveva consegnato la sua precedente patente nautica. Gli esiti della consulenza disposta hanno confermato che sia la scrittura di riempimento del modulo contenente l'istanza, sia la firma apposta in calce allo stesso sono da ritenersi apocrife. Da ciò l’assoluzione per non aver commesso il fatto, ritenendo il Tribunale che non si potesse escludere, oltre ogni ragionevole dubbio, che, come affermato dall'imputato, egli si fosse affidato per il rinnovo ad un'autoscuola e che il modulo, poi, fosse stato redatto - previa compilazione e falsificazione della sua firma - dal personale della stessa. 3. Il Procuratore ricorrente deduce l’illogicità della motivazione offerta, nella parte in cui, si sostiene, il Tribunale non avrebbe considerato le regole sul concorso morale e il vantaggio conseguito dall’imputato dalla falsità della dichiarazione. 3 La deduzione è infondata. In linea di principio, effettivamente, ai fini della verifica della paternità di un documento, non è necessario che il suo autore sia individuato mediante la sottoscrizione apposta in calce all’atto, essendo sufficiente che egli sia identificabile in virtù di eventuali ulteriori elementi contenuti nel documento o in esso richiamati (Sez. 5, n. 26182 del 20/05/2010, Guercio, Rv. 247902; Sez. 5, n. 3310 del 11/02/1983, Ereddia, Rv. 158479). Cosicché, proprio in forza dei principi sul concorso morale invocati dal Procuratore ricorrente, è ben ipotizzabile una fraudolenta concertazione tra l’imputato e l’agenzia (per fornire la falsa attestazione) o, parallelamente, un’omessa informazione di circostanze rilevanti da parte del EL. Ma tanto, in assenza di specifica dimostrazione, rimane una mera possibile ipotesi, non suffragata da alcun riscontro probatorio, inidonea a superare quel ragionevole dubbio correttamente invocato dal Tribunale, rappresentando l’autonoma compilazione del modulo da parte dell’agenzia non una remota eventualità, astrattamente formulabile, ma una concreta possibile evenienza effettivamente riscontrata nelle emergenze processuali. Né, d’altronde, in assenza di ulteriori elementi di fatto, di sicuro valore indiziante, è possibile fondare l’accertamento della responsabilità alla luce del criterio del (Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Gobbo, Rv. 286792). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso il 4 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente HE CU PA OR
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere HE CU;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale AL Serrao D’Aquino, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale il Tribunale di Torre Annunziata ha assolto AL EL dal reato a lui ascritto (artt. 495 cod. Penale Sent. Sez. 5 Num. 28536 Anno 2025 Presidente: BORRELLI PAOLA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 04/07/2025 2 pen., in riferimento agli artt. 46, 47 e 76 d.P.R. n. 445 del 2000) per non aver commesso il fatto. 2. Propone ricorso il Procuratore della Repubblica deducendo, con un unico motivo di censura, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui il Tribunale avrebbe escluso la responsabilità dell’imputato ritenendo la sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione non riconducibile al EL e ciò, sostiene il Procuratore, senza considerare le regole sul concorso morale e il vantaggio conseguito dall’imputato dalla falsità della dichiarazione. 1. Il ricorso è infondato. 2. Al EL è contestato di aver compilato e sottoscritto, il 18 gennaio 2021, depositandolo presso la Capitaneria di Porto di Torre del Greco, il modulo prestampato contenente l'autocertificazione art. 46 d.P.R. n. 445 del 2000, necessaria per l'ammissione agli esami della patente nautica, dichiarando ", ma sottacendo di aver riportato, in precedenza, due condanne a pena detentive non inferiori a tre anni, ostative, ai sensi della norma richiamata, al rilascio della patente. L'imputato, nel corso del suo esame, disconoscendo la firma apposta, ha negato di aver sottoscritto quel modulo, riferendo di essersi rivolto, per espletare le pratiche prodromiche all'ammissione agli esami, all'autoscuola Royal di Casandrino, alla quale aveva consegnato la sua precedente patente nautica. Gli esiti della consulenza disposta hanno confermato che sia la scrittura di riempimento del modulo contenente l'istanza, sia la firma apposta in calce allo stesso sono da ritenersi apocrife. Da ciò l’assoluzione per non aver commesso il fatto, ritenendo il Tribunale che non si potesse escludere, oltre ogni ragionevole dubbio, che, come affermato dall'imputato, egli si fosse affidato per il rinnovo ad un'autoscuola e che il modulo, poi, fosse stato redatto - previa compilazione e falsificazione della sua firma - dal personale della stessa. 3. Il Procuratore ricorrente deduce l’illogicità della motivazione offerta, nella parte in cui, si sostiene, il Tribunale non avrebbe considerato le regole sul concorso morale e il vantaggio conseguito dall’imputato dalla falsità della dichiarazione. 3 La deduzione è infondata. In linea di principio, effettivamente, ai fini della verifica della paternità di un documento, non è necessario che il suo autore sia individuato mediante la sottoscrizione apposta in calce all’atto, essendo sufficiente che egli sia identificabile in virtù di eventuali ulteriori elementi contenuti nel documento o in esso richiamati (Sez. 5, n. 26182 del 20/05/2010, Guercio, Rv. 247902; Sez. 5, n. 3310 del 11/02/1983, Ereddia, Rv. 158479). Cosicché, proprio in forza dei principi sul concorso morale invocati dal Procuratore ricorrente, è ben ipotizzabile una fraudolenta concertazione tra l’imputato e l’agenzia (per fornire la falsa attestazione) o, parallelamente, un’omessa informazione di circostanze rilevanti da parte del EL. Ma tanto, in assenza di specifica dimostrazione, rimane una mera possibile ipotesi, non suffragata da alcun riscontro probatorio, inidonea a superare quel ragionevole dubbio correttamente invocato dal Tribunale, rappresentando l’autonoma compilazione del modulo da parte dell’agenzia non una remota eventualità, astrattamente formulabile, ma una concreta possibile evenienza effettivamente riscontrata nelle emergenze processuali. Né, d’altronde, in assenza di ulteriori elementi di fatto, di sicuro valore indiziante, è possibile fondare l’accertamento della responsabilità alla luce del criterio del (Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Gobbo, Rv. 286792). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso il 4 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente HE CU PA OR