Decreto presidenziale 17 giugno 2025
Ordinanza cautelare 4 luglio 2025
Ordinanza collegiale 11 novembre 2025
Accoglimento
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 08/05/2026, n. 3619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3619 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03619/2026REG.PROV.COLL.
N. 04860/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4860 del 2025, proposto da
Ditta Individuale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosanna Norcia e Nicola Pascarella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Laura Marras in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Industriale del Lazio, non costituito in giudizio;
AL – Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani e Francesca Sbrana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Edilcoop Sudpontino Società Cooperativa di Produzione e Lavoro fra Lavoratori dell’Edilizia e affini, non costituita in giudizio;
Soc. IO OL LL LA TE -OMISSIS-di -OMISSIS--OMISSIS-& C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Cupini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 6338/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di AL – Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A. e della Soc. IO OL LL LA TE -OMISSIS-di -OMISSIS--OMISSIS-& C. S.a.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il Cons. TH HÀ e uditi per le parti gli avvocati Nicola Pascarella, Norcia Rosanna, Daniele Archilletti per delega dell’avvocato Damiano Lipani e Francesca Sbrana;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
1. La ditta individuale -OMISSIS- aveva impugnato davanti al TAR Lazio la decisione di AL di revocare le agevolazioni finanziarie concesse nell’ambito del Decreto Direttoriale n. 344/2022 (come modificato dai decreti n. 460/2022, n. 616/2023 e n. 288/2024) per incentivi economici per investimenti volti al potenziamento e alla riqualificazione di insediamenti produttivi già esistenti, ovvero per l’insediamento di nuove unità produttive.
2. Dai documenti versati nel giudizio risulta che:
- il 24 gennaio 2023 la ditta aveva presentato domanda di agevolazione con un progetto di riqualificazione e ammodernamento (attraverso l’acquisto di macchinari) dell’immobile nel quale avviene l’attività manifatturiera di produzione e confezionamento di ortaggi IV Gamma e I Gamma evoluta, al fine di innovare il processo produttivo realizzando una filiera smart, replicabile e modulabile, con localizzazione di nuove unità operative all’interno del Comune di Cassino (FR), facente parte del consorzio Industriale del Lazio (piano di spesa previsto di 237.900 €);
- il 16 novembre 2023 AL concedeva il contributo;
- il 9 aprile 2024 la ditta chiedeva l’erogazione dell’anticipazione (97.500 €), presentando un nuovo modulo “DS” (Dichiarazione Sostitutiva Atto Notorietà). Nel nuovo modulo, per la prima volta, veniva dichiarato un procedimento penale pendente a carico del signor -OMISSIS-(RG -OMISSIS-/2020 – Tribunale di Roma);
- il 2 luglio 2024 AL avviava il procedimento di revoca, sostenendo che la precedente dichiarazione DS (del 23/1/2023) era falsa o comunque reticente, poiché:
a) il procedimento penale era già pendente al momento della domanda;
b) il beneficiario avrebbe artatamente modificato il modulo eliminando la parte che chiedeva l’indicazione del rinvio a giudizio;
- il 3 settembre 2024 AL disponeva la revoca totale delle agevolazioni;
- il rinvio a giudizio di -OMISSIS-era stato disposto dall’A.G.O. il 12 aprile 2023.
3. Dinanzi al TAR del Lazio la ditta -OMISSIS-deduceva:
- violazione delle norme procedimentali (artt. 3, 7, 8, 10, 10-bis L. 241/1990): le osservazioni presentate non sarebbero state valutate adeguatamente; la dichiarazione non sarebbe falsa poiché non vi era un obbligo normativo di dichiarare un rinvio a giudizio;
- violazione della disciplina dell’agevolazione: il decreto 344/2022 non richiederebbe l’assenza di procedimenti penali pendenti; AL avrebbe applicato in modo improprio principi simili a quelli dell’art. 80 del Codice Appalti di cui al d.lgs. 50/2016.
4. Il TAR adito ha respinto il ricorso, rilevando che:
- il modulo utilizzato nella domanda richiedeva espressamente la dichiarazione circa eventuali rinvii a giudizio;
- il ricorrente ha modificato il modulo eliminando la sezione dove avrebbe dovuto evidenziare il procedimento pendente. Ciò integra una reticenza idonea a minare l’affidabilità del beneficiario, soprattutto perché:
a) il reato ipotizzato riguarda contributi pubblici;
b) il procedimento nasce da una denuncia della stessa AL;
c) le indagini indicano un ruolo rilevante del sig. -OMISSIS-;
- l’obbligo dichiarativo discende dalla lex specialis , il decreto 344/2022 prevede che: le domande devono essere compilate secondo la modulistica ufficiale; la non conformità comporta improcedibilità. Il mancato inserimento del rinvio a giudizio costituisce una violazione sostanziale;
- anche applicando il Codice Appalti il risultato non cambierebbe: la giurisprudenza (Adunanza Plenaria n. 16/2020) ritiene la reticenza un elemento sufficiente a far venire meno l’affidabilità dell’operatore economico. AL ha correttamente valutato il comportamento reticente, la gravità della vicenda penale, la compromissione del rapporto fiduciario;
- la revoca non è automatica, ma frutto di valutazione motivata. Il TAR sottolinea che AL ha svolto un’istruttoria completa, ha esaminato anche le controdeduzioni, ha motivato puntualmente la rottura del rapporto fiduciario.
5. Di talché l’appello del signor -OMISSIS-con il quale vengono articolati tre motivi di censura nei confronti della sentenza.
5.1. Error in procedendo – omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità della memoria di AL (art. 112 c.p.c., art. 24 Cost.).
L’AN lamenta che il TAR non abbia affatto deciso sull’eccezione, sollevata in udienza, relativa alla tardività delle repliche depositate da AL.
5.2. Error in iudicando – rigetto del primo motivo: violazione norme sul procedimento (artt. 3, 7, 8, 10, 10‑bis L. 241/1990).
L’AN sostiene che il TAR abbia errato nel ritenere sufficiente la motivazione di AL, omettendo di rilevare che le osservazioni ex art. 10 L. 241/1990 non sono state realmente valutate. AL si sarebbe limitata a ribadire la contestazione iniziale senza spiegare perché la mancata indicazione del rinvio a giudizio costituirebbe falsa dichiarazione. Il decreto direttoriale n. 344/2022 non richiederebbe l’assenza di rinvio a giudizio tra i requisiti di ammissione al contributo. L’amministrazione dovrebbe esplicitare perché non ritiene rilevanti le osservazioni, non basterebbero formule di stile. Anche la CGUE richiede il rispetto effettivo del contraddittorio procedimentale. AL avrebbe dovuto motivare perché un requisito non previsto dalla legge potesse determinare la falsa dichiarazione e la rottura del rapporto fiduciario. Secondo l’AN, la motivazione è inidonea e priva dell’analisi delle osservazioni, in violazione degli artt. 3 e 10 L. 241/1990.
5.3. Error in iudicando sul secondo motivo – errata applicazione della lex specialis e dei principi sulle cause di esclusione .
a) Sulle clausole non previste dal decreto direttoriale.
Il TAR ha ritenuto che i modelli DS predisposti da AL contenessero legittimamente una clausola che obbligava a dichiarare l’assenza di rinvio a giudizio. L’appello sostiene che solo la lex specialis (decreto direttoriale n. 344/2022) può prevedere requisiti e cause di esclusione e la modulistica di AL non può introdurre nuovi obblighi. Nessuna norma del decreto richiede di rendere dichiarazioni su procedimenti penali pendenti.
b) Sulla violazione del principio di tassatività.
Il TAR avrebbe illegittimamente “creato” un requisito di partecipazione nuovo. Il decreto elenca tassativamente i requisiti dei beneficiari. Le dichiarazioni sulle pendenze penali non sono richieste né dal decreto né dalla normativa richiamata. La giurisprudenza consolidata escluderebbe l’eterointegrazione del bando salvo casi eccezionali.
c) Sull’irrilevanza dell’omissione.
Secondo l’AN non si può dichiarare improcedibile la domanda per mancato rispetto di un obbligo non previsto dalla legge. La mancata dichiarazione non aveva alcuna incidenza sulla concessione del contributo. Il TAR Lazio (ord. 4556/2023) ha stabilito che non si possono creare ovvero introdurre cause di esclusione tramite modulistica.
d) Sulla reticenza dichiarativa e codice appalti.
Il TAR ha richiamato l’art. 80 del (secondo) Codice appalti e la giurisprudenza su di esso formatasi (Ad. Plen. 2020), ma l’AN obietta che il rinvio a giudizio non rientra tra i motivi di esclusione dell’art. 80; non vi è stato alcun tentativo di occultare informazioni: nel primo modello DS -OMISSIS-ha eliminato la frase per non dichiarare il falso; nel secondo modello la pendenza è stata dichiarata integralmente. Mancherebbe qualsiasi intento decettivo. Secondo l’AN, dunque, il TAR ha travisato sia i fatti sia la disciplina applicabile.
e) Sull’irrilevanza del procedimento penale pendente.
La legge non prevede che un rinvio a giudizio sia causa ostativa. L’invocato “venir meno del rapporto fiduciario” non può sostituire un requisito mancante nella lex specialis . Il ruolo di -OMISSIS-nel procedimento penale sarebbe stato sovrastimato: non è tra i soggetti denunciati, non è autore di alcuna richiesta di incentivo nella vicenda penale, il suo coinvolgimento deriva unicamente dall’essere titolare di un ente formativo frequentato da terzi.
Infine l’AN ripropone integralmente la domanda risarcitoria per danno emergente e lucro cessante.
6. Si sono costituiti in resistenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, AL e l’impresa controinteressata Soc. IO OL LL LA TE -OMISSIS-di -OMISSIS--OMISSIS-& C. S.a.s.
7. Con l’ordinanza n. 2469/2025 è stata disposta la sollecita fissazione del merito.
8. Con la successiva ordinanza n. 8784/2025 la Sezione ha “ ritenuto necessario, al fine di una più completa comprensione dei fatti di causa, acquisire la richiesta di rinvio a giudizio ed il decreto che dispone il giudizio relativi al procedimento penale R.G.N.R. n. -OMISSIS-/2020 presso il Tribunale di Roma, in cui sarebbe imputato o comunque coinvolto il titolare della ditta AN .”
9. Sia l’AN che AL hanno risposto all’incombente istruttorio, depositando la documentazione richiesta.
10. In vista dell’udienza pubblica del 16 aprile 2026, parte AN ed AL si sono scambiati memorie e memorie di replica, insistendo nelle loro rispettive deduzioni.
11. Risulta dirimente per la soluzione di questa causa la fondatezza del terzo motivo dell’appello, potendosi quindi per economia processuale assorbire le ulteriori censure dedotte, dal cui eventuale accoglimento parte AN non ricaverebbe un vantaggio maggiore o ulteriore.
12. Giova premettere che nell’ambito dei programmi di sostegno aventi la finalità di trasferire risorse di natura pubblica a favore di soggetti privati, l’avviso pubblico che dà avvio alla procedura costituisce il principale parametro di riferimento del sindacato giurisdizionale. Esso, infatti, “ al pari del bando di gara nelle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di contratti, rappresenta l’atto amministrativo generale mediante il quale vengono stabilite le regole cui l’amministrazione procedente si autovincola nella selezione del soggetto privato destinatario del finanziamento; per tale ragione si configura come la lex specialis della procedura, destinata a integrare le disposizioni generali contenute nelle fonti normative ” (Cons. Stato, Sez. V, n. 5439/2022).
13. Nel predisporre gli avvisi pubblici per la concessione di contributi, l’amministrazione, attraverso la lex specialis e in attuazione del principio di autolimitazione della discrezionalità amministrativa predetermina le regole della propria futura azione, impegnandosi al loro rigoroso e inderogabile rispetto.
14. Le condizioni di partecipazione alle procedure di gara devono essere espressamente previste nel bando, mentre l’eterointegrazione del bando con obblighi derivanti da norme di legge è ammissibile solo in ipotesi eccezionali, poiché l’individuazione di cause di esclusione non espressamente previste o non agevolmente conoscibili dai concorrenti si pone in contrasto con i principi euro-unitari di certezza del diritto e di massima concorrenza (Cons. Stato, Sez. V, n. 4787/2025).
15. Orbene, nel caso di specie con il decreto direttoriale n. 344/2022 l’amministrazione ha definito il possesso dei requisiti richiesti e all’art. 8, comma 7, viene disposto che, nella domanda — sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante — il soggetto beneficiario deve dichiarare:
a) i dati anagrafici;
b) la tipologia degli investimenti programmati e l’ubicazione dell’unità operativa;
c) il costo complessivo degli interventi e l’ammontare totale delle spese ammissibili, con il dettaglio delle singole voci di spesa di cui all’art. 4, comma 3;
d) la data di avvio e quella di conclusione degli interventi;
e) la regolarità contributiva e fiscale;
f) l’assenza, nei propri confronti, di cause ostative ai sensi della normativa antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011;
g) l’assenza di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 231/2001;
h) la consapevolezza delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni mendaci o all’esibizione di atti falsi o contenenti dati non veritieri, ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 445/2000.
16. A ciò si deve aggiungere che all’art. 4 del decreto, che individua i soggetti beneficiari, si stabilisce che essi debbano, alla data di presentazione dell’istanza:
a) risultare regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese;
b) non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento, né essere assoggettati a procedure concorsuali quali il fallimento o il concordato preventivo.
17. Il predetto art. 4 riproduce integralmente il contenuto dell’art. 5 del d.P.C.M. 30 novembre 2021, recante la disciplina relativa alla ripartizione, ai termini, alle modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi destinati al sostegno delle attività economiche e al contrasto dei fenomeni di deindustrializzazione per gli anni 2021‑2023, e individua le imprese beneficiarie.
18. Dall’esame dell’art. 1 (“Definizioni”) del decreto n. 344/2022 emerge chiaramente che, alla lett. f), sono qualificate come imprese beneficiarie quelle di qualsiasi dimensione operanti nel settore manifatturiero (codice ATECO C), in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 5 del d.P.C.M. 30 novembre 2021.
19. Contestualmente viene in rilievo il dato per cui nel decreto n. 344/2022, come anche nella normativa da esso richiamata, non è previsto l’obbligo di rendere dichiarazioni in ordine alla pendenza di procedimenti penali.
20. Ne consegue che la modulistica predisposta da AL per gli adempimenti tecnici e amministrativi deve attenersi precisamente a quanto stabilito dalla lex specialis , non essendo consentita l’introduzione di ulteriori requisiti idonei a determinare l’esclusione dalla procedura. Ciò anche in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione.
21. Come ricordato supra , risulta principio consolidato che la lex specialis della procedura sia esclusivamente costituita dal decreto/avviso, mentre la modulistica ha funzione meramente strumentale ed esecutiva, non potendo innovare, integrare o alterare il contenuto precettivo della disciplina di gara o di concessione del beneficio. Nel caso di specie l’art. 8, comma 2, del decreto n. 344/2022 si limita a prevedere che le domande siano compilate “ secondo gli schemi che saranno resi disponibili ”, ma non attribuisce agli schemi alcun potere di introdurre requisiti sostanziali ulteriori, né obblighi dichiarativi diversi o più ampi rispetto a quelli espressamente previsti dal decreto stesso. Laddove la modulistica richieda dichiarazioni non previste dal decreto, essa esula dal perimetro della lex specialis e non può costituire parametro legittimo per dichiarare l’improcedibilità della domanda. Diversamente opinando, si finirebbe per conferire a un atto amministrativo secondario e privo di natura normativa il potere di modificare in via surrettizia la disciplina del procedimento e i requisiti richiesti per parteciparvi utilmente, in palese violazione del principio di legalità.
22. L’art. 8, comma 5, del decreto n. 344/2022 sanziona con l’improcedibilità le domande presentate “ secondo modalità non conformi a quanto indicato nel presente decreto ”. Tale previsione si riferisce alle modalità procedimentali e formali (termini, canali di presentazione, sottoscrizione, completezza documentale richiesta dal decreto), ma non può essere estesa fino a ricomprendere la mancata resa di informazioni che il decreto non richiede. Il riferimento testuale è inequivoco: l’improcedibilità consegue solo alla non conformità al decreto, non alla non conformità a istruzioni o modelli che si pongano in contrasto o in eccedenza rispetto al decreto stesso. Pertanto, la modulistica che imponga la dichiarazione circa l’assenza di rinvii a giudizio non trae fondamento dal decreto, introduce un nuovo obbligo sostanziale e non è idonea come base per sanzionare l’istanza con l’improcedibilità.
23. Nessuna disposizione del decreto n. 344/2022 — né della normativa richiamata — prevede che la pendenza di un procedimento penale o il rinvio a giudizio costituisca da solo causa ostativa alla concessione del beneficio o debba essere dichiarata a pena di esclusione o improcedibilità. I requisiti soggettivi sono tassativamente elencati negli artt. 4 e 8 del decreto e riguardano:
- la regolarità contributiva e fiscale,
- l’assenza di cause ostative antimafia,
- l’assenza di sanzioni interdittive ex d.lgs. n. 231/2001,
- la non sottoposizione a procedure concorsuali.
24. La tesi secondo cui la domanda sarebbe improcedibile presuppone che l’informazione omessa fosse dovuta in base al decreto e sia rilevante ai fini dell’accesso al beneficio. Orbene, entrambi i presupposti mancano nel caso di specie. La dichiarazione sul rinvio a giudizio non era dovuta, perché non prevista dalla lex specialis , e non era rilevante, poiché la pendenza del procedimento non incide di per sé sola, secondo la normativa applicabile, sulla concedibilità dell’agevolazione. Ne consegue che non può configurarsi alcuna “modalità non conforme” ai sensi dell’art. 8, comma 5, del decreto, e che l’improcedibilità dichiarata risulta priva di fondamento normativo.
25. Secondo il TAR Lazio, anche a voler ritenere applicabile ratione temporis la disciplina del d.lgs. n. 50/2016, il provvedimento impugnato sarebbe comunque legittimo, poiché AL non avrebbe fatto ricorso ad alcun automatismo espulsivo, ma avrebbe valutato la reticenza dichiarativa dell’istante quale elemento idoneo a incidere negativamente sul rapporto fiduciario, valorizzando:
a) la modifica del modulo DS “carichi pendenti”, volta — secondo il giudice — a occultare il rinvio a giudizio;
b) la circostanza che il procedimento penale trae origine da una denuncia presentata dalla stessa AL;
c) il ruolo determinante di -OMISSIS- emerso dalle indagini della Guardia di Finanza.
26. Tali conclusioni non sono però persuasive. In primo luogo, l’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 individua(va) le cause di esclusione facendo espresso riferimento esclusivamente a condanne definitive, decreti penali di condanna irrevocabili o sentenze di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per (particolari) reati incidenti sulla moralità professionale. In conformità ai principi fondamentali dell’ordinamento, il mero rinvio a giudizio non costituisce, dunque, motivo di esclusione. Inoltre, la causa escludente di cui al comma 5, lett. c‑bis, presuppone che l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale dell’amministrazione, abbia fornito informazioni false o fuorvianti o abbia omesso informazioni dovute e rilevanti per il corretto svolgimento della procedura. Nel caso di specie, tali presupposti non ricorrono. Risulta che l’AN non abbia influenzato il procedimento amministrativo, né ha reso dichiarazioni false o idonee a incidere sull’ammissione al beneficio, posto che la dichiarazione relativa al rinvio a giudizio non era prevista dal decreto istitutivo dell’incentivo. La sua indicazione, o la sua omissione, non era quindi rilevante ai fini della procedura. Nemmeno può configurarsi un intento fraudolento in capo ad -OMISSIS-. Egli non ha taciuto la pendenza del procedimento penale per finalità elusive. La pendenza è stata espressamente indicata nel secondo modello DS, con puntuale indicazione del numero di ruolo e del Tribunale competente, ed è stata successivamente oggetto di ulteriore dettagliata relazione su richiesta dell’amministrazione. Non è logico sostenere che l’AN abbia inteso ingannare AL, essendo stato egli stesso a comunicare spontaneamente la pendenza del procedimento.
27. Anche a voler prescindere da tali considerazioni, è opportuno osservare che l’eventuale dichiarazione relativa al procedimento penale non avrebbe potuto condurre alla decadenza dal beneficio, poiché l’istituto della decadenza per dichiarazione non veritiera non opera quando la dichiarazione contestata non sia necessaria ai fini dell’ottenimento del beneficio (Cons. Stato, Sez. V, n. 3446/2016). La stessa Adunanza Plenaria n. 16/2020, richiamata nella sentenza impugnata, ha chiarito che la valutazione di affidabilità dell’operatore economico presuppone la sussistenza di false dichiarazioni o di omissioni di informazioni dovute in base alla lex specialis , non potendo fondarsi su obblighi dichiarativi introdotti dalla modulistica.
28. Non risulta neanche – anche alla luce della produzione documentale in seguito all’ordinanza istruttoria della Sezione – fondato che sia cessato il “rapporto fiduciario” tra l’AN e AL. Una volta accertata, come nel caso di specie, la validità del progetto presentato e il possesso dei requisiti normativamente predeterminati, AL è tenuta a limitarsi all’ammissione del richiedente al beneficio, senza introdurre valutazioni discrezionali estranee al perimetro normativo della misura.
29. La documentazione relativa al procedimento penale n. RGNR 2020/-OMISSIS- – RG GIP 2022/-OMISSIS-, pendente dinanzi al Tribunale di Roma e prodotta in sede di adempimento istruttorio, non è idonea a confermare un coinvolgimento dell’AN nelle condotte oggetto di contestazione nel giudizio penale. Il procedimento ha origine da una denuncia-querela presentata da AL, in qualità di soggetto attuatore del “Fondo Rotativo Nazionale – Self Employment”, nei confronti dei signori -OMISSIS-. Secondo l’ipotesi accusatoria, tali soggetti avrebbero allegato alle domande di agevolazione documentazione non veritiera, segnatamente preventivi di spesa per l’acquisto di beni strumentali necessari all’avvio delle rispettive attività imprenditoriali. Orbene, nell’atto di denuncia il nominativo di -OMISSIS- non compare. L’AN è stato coinvolto nel procedimento in un momento successivo, ma non quale autore o concorrente delle condotte contestate, ma quale soggetto organizzatore di corsi di formazione seguiti da alcuni dei richiedenti l’agevolazione. Dalle trascrizioni delle udienze dibattimentali del 16 maggio 2025 e del 26 novembre 2025, tenutesi dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione IX Penale, si legge che i testi hanno confermato che -OMISSIS- è stato chiamato in causa esclusivamente quale titolare dell’ente di formazione Asseimprenditori, che aveva erogato un corso di formazione propedeutico ma non obbligatorio alla presentazione delle domande di agevolazione, limitandosi al rilascio del relativo attestato di partecipazione. Inoltre i testi hanno dichiarato di non conoscere l’AN o di non aver mai intrattenuto con lui qualsivoglia rapporto professionale o personale. La documentazione versata nel giudizio allo stato sembrerebbe indurre a ritenere che i fatti non siano ascrivibili alla sua sfera di responsabilità e che non abbiano alcun collegamento con la procedura di concessione del beneficio per cui è causa e rispetto al quale non sono emersi altri profili ostativi.
30. Tutto ciò considerato si può concludere che dalla documentazione in atti risulta che il richiedente ha sì apportato modifiche al modulo predisposto dall’Amministrazione ma che, tuttavia, tale circostanza non appare di per sé idonea a configurare una condotta contra legem . Il modulo in questione, infatti, è strutturato in formato editabile (WORD) e, come tale, suscettibile di adattamenti formali, senza che ciò implichi automaticamente un’elusione delle prescrizioni normative o regolamentari. Nel caso di specie, non emergono elementi idonei a dimostrare un intento fraudolento o una volontà di alterare il contenuto sostanziale delle dichiarazioni richieste, né risulta che le modifiche apportate abbiano inciso sulla veridicità dei dati dichiarati o sulla funzione amministrativa dell’atto. Pertanto, allo stato degli atti e sulla base delle risultanze istruttorie disponibili, non può ritenersi integrata un’attività illegittima o in violazione di legge. Conseguentemente, in assenza di elementi contrari, i requisiti richiesti devono ritenersi sussistenti e accertati. Resta fermo che tale valutazione è effettuata allo stato, fatti salvi eventuali e diversi esiti di futuri sviluppi del contenzioso penale, che potrebbero incidere sulla complessiva ricostruzione dei fatti e sulla permanenza dei presupposti valutati, giustificando misure di decadenza ovvero di risoluzione del rapporto (lato sensu) concessorio.
31. La domanda di risarcimento del danno è infondata e va respinta, attesa la sua assoluta genericità e la mancanza di specifiche allegazioni e prove idonee a dimostrare l’esistenza, l’entità e il nesso causale del pregiudizio dedotto.
32. Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VI, 2.9.2021, n. 6209; id., 13.9.2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
33. Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate stante la peculiarità della causa e il comportamento complessivo delle parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti ivi impugnati. Respinge la domanda risarcitoria.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’AN.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
DR TI, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
TH HÀ, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| TH HÀ | DR TI |
IL SEGRETARIO