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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 12/02/2026, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 564/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
UL GIUSEPPA, Presidente
AS MA, LA
DOLCI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4684/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B011103449/2025 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 355/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, si è opposto all'avviso di accertamento n. T9B011103449/2025, anno 2020, emesso ai sensi dell'articolo 41-bis del Decreto del Presidente della
Repubblica 29/09/1973, n. 600, con cui l'Ufficio ha richiesto la somma di € 8.264,00= pari al conguaglio dell'imposta dovuta sulla somma percepita nel 2020, detratta la ritenuta già operata, maggiorata di sanzioni per € 7.437,60= ed interessi fino al 31/10/2025 per € 1.434,54=, non avendo il contribuente indicato nella dichiarazione dei redditi la somma incassata e assoggettata a tassazione separata per € 67.573,00.
Parte ricorrente eccepisce:
I) Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 6 bis l. 212/200 e ss che prescrive che
“tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo” per consentire il quale, come prescritto dal successivo co. 3, “l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema dell'atto di cui al co. 1, assegnandogli un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni.” Nel caso l'Ufficio non si è attenuto a quanto prescritto dalla citata disposizione posto che l'avviso di accertamento di cui in premessa non è stato preceduto da alcuna comunicazione ai sensi dell'art. 6 bis co. 3 cit., ragione per cui deve essere annullato in quanto illegittimo per violazione di legge ai sensi dell'art. 7 bis l. 212/2000 e ss. m.i.. A parere del ricorrente, l'Ufficio non avrebbe comunicato lo schema d'atto di cui all'art. 6 bis co. 3, l. 212/2000, e il mancato annullamento dell'atto da parte dell'Ufficio, ha impedito di versare il conguaglio dovuto a titolo di imposta, che come noto deve essere effettuato mediante apposito modello F24 allegato alla comunicazione contenente la richiesta di pagamento senza sanzioni ed interessi, che l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto inviare a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
II) Illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza della violazione contestata.
Il Sig. Ricorrente_1, in quanto titolare esclusivamente di reddito da pensione, non era tenuto né alla presentazione del modello Redditi 2021 PF, né alla presentazione del quadro RM di tale modello, giuste le disposizioni dettate da Agenzia delle Entrate nelle Istruzioni per la compilazione del modello Redditi 2021. Il contribuente si è attenuto puntualmente alle istruzioni fornite da Agenzia delle Entrate relative ai redditi soggetti a tassazione, secondo le quali “Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte… i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti”. Nessuna omissione o infedeltà dichiarativa può pertanto imputarsi al Sig. Ricorrente_1, che ha correttamente dichiarato i redditi percepiti nell'anno di imposta 2020 seguendo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, che espressamente ed inequivocabilmente escludono dal novero dei redditi da dichiarare le somme percepite a titolo di indennità di fine rapporto o equipollenti (quali appunto le indennità per la cessazione del rapporto di agenzia delle persone fisiche) quando, come nel caso di specie, corrisposte da soggetti che rivestono la qualifica di sostituto di imposta.
III) Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione del principio di affidamento ex art. 10, co.2, l.
212/2000 e ss.
A parere del ricorrente, l'applicazione di sanzioni e interessi si pone in netto contrasto col principio di affidamento, stante la conformità dell'operato del ricorrente con le norme di legge, con la conseguenza che l'avviso di accertamento de quo dovrà essere annullato poiché illegittimo anche sotto questo specifico profilo.
IV) Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 1 co. 412 l. 311/2004.
A parere del ricorrente, «come indicato sul proprio sito dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui emergano somme da versare a seguito dell'attività di determinazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata per i quali sono state già versate somme a titolo di acconto (per esempio il trattamento di fine rapporto ed indennità equipollenti) effettuata sulla base dei redditi riportati, tra gli altri, dal sostituto di imposta nel modello 770, viene "direttamente al contribuente una comunicazione contenente la richiesta di pagamento senza sanzioni e interessi”».
Con condanna dell'Ufficio alle spese di lite.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che in merito alla prima eccezione evidenzia che, rientrando l'avviso di accertamento qui impugnato tra quelli di cui all'art. 41 bis DPR n. 600/1973, così come già indicato a pagina 3 dell'avviso di accertamento, non è previsto l'obbligo del contraddittorio preventivo. Inoltre, nel caso, la parte ha avuto modo di palesare le sue contestazioni (sostanzialmente analoghe a quelle esposte nel presente ricorso) in sede di istanza di annullamento in autotutela, istanza cui ha fatto seguito il diniego dell'Ufficio.
In relazione alla seconda eccezione evidenzia che come indicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate nella sezione “Istruzioni per la compilazione dei quadri aggiuntivi al modello base”, nel quadro RM alla sezione "
I" vanno indicate le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche. Tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente non solo non ha compilato il quadro RM, ma non ha neppure provveduto alla compilazione del modello redditi, ritenendo di non essere tenuto alla presentazione dello stesso. Come già esposto al contribuente in sede di diniego all'istanza di autotutela, l'Ufficio ribadisce che:
• soltanto la compilazione del quadro RM permette al contribuente di dichiarare gli importi percepiti a titolo di indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche (causale H nella CU), nonché le ritenute d'acconto subite;
• dalla compilazione del quadro RM scaturisce la possibilità per l'Amministrazione Finanziaria di quantificare l'imposta complessivamente dovuta applicando, all'ammontare percepito nel 2020, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione;
• la compilazione del quadro RM (con causale H nella CU) è possibile utilizzando unicamente il modello
Redditi e non il modello 730, così come operato dal Sig. Ricorrente_1 per l'anno d'imposta 2020.
La legittimità dell'operato dell'Ufficio trova altresì conferma nella circostanza che lo stesso contribuente per l'anno 2018 ha operato correttamente, compilando il quadro RM nella dichiarazione redditi, motivo per cui non ha in tale annualità ricevuto alcun avviso di accertamento.
Anche per l'anno 2019 il contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione tant'è vero che l'Ufficio ha emesso l'avviso di accertamento (n. T9B0133034242_2023), non impugnato.
In merito all'eccezione relativa alla violazione del principio di affidamento la stessa appare pretestuosa, tenuto conto che l'Ufficio non ha fatto altro che applicare le norme di legge in relazione alla necessità di compilare il quadro RM della dichiarazione dei redditi con l'indicazione dei redditi soggetti a tassazione separata
In relazione all'eccepita violazione dell'art. 1 co. 412 l. 311/2004, evidenzia che, nel caso, non è stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi da parte del ricorrente, con conseguente mancata indicazione dei redditi soggetti a tassazione separata da ciò scaturendo un avviso di accertamento senza previo contraddittorio. In ogni caso, l'Ufficio fa presente che risulta pacifico agli atti che il ricorrente ha percepito la somma di € 67.573,00 a titolo di indennità da cessazione del rapporto di agenzia e che su tale reddito non ha corrisposto le imposte dovute (ovverossia, la differenza tra le ritenute operate dal sostituto e quelle dovute in base alle disposizioni di legge). Ne consegue che illegittimamente il ricorrente chiede l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento, atteso che – ancorché si dovessero considerare fondate le doglianze di parte – l'illegittimità dell'avviso potrebbe attenere alle sole sanzioni e non all'imposta che è comunque dovuta.
L'Ufficio con atto depositato nel fascicolo ha comunicato che in data 03/02/2026 è stato sottoscritto un accordo conciliativo ex art. 48 d.lgs. 546/92 tra la Direzione Provinciale I di AN e il ricorrente, con conseguente cessazione integrale della materia del contendere. Chiede pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 546/92, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preso atto dell'accordo conciliativo ex art. 48 d.lgs. 546/92 intervenuto tra la Direzione Provinciale
I di AN e il ricorrente Ricorrente_1, prodotto in atti, e della richiesta congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 546/92, con compensazione delle spese di lite, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese di lite. AN, lì 09 febbraio 2026 Il LA Dott.ssa Margherita Degrassi Il Presidente Avv. Giuseppa
Crisafulli
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
UL GIUSEPPA, Presidente
AS MA, LA
DOLCI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4684/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B011103449/2025 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 355/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, si è opposto all'avviso di accertamento n. T9B011103449/2025, anno 2020, emesso ai sensi dell'articolo 41-bis del Decreto del Presidente della
Repubblica 29/09/1973, n. 600, con cui l'Ufficio ha richiesto la somma di € 8.264,00= pari al conguaglio dell'imposta dovuta sulla somma percepita nel 2020, detratta la ritenuta già operata, maggiorata di sanzioni per € 7.437,60= ed interessi fino al 31/10/2025 per € 1.434,54=, non avendo il contribuente indicato nella dichiarazione dei redditi la somma incassata e assoggettata a tassazione separata per € 67.573,00.
Parte ricorrente eccepisce:
I) Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 6 bis l. 212/200 e ss che prescrive che
“tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo” per consentire il quale, come prescritto dal successivo co. 3, “l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema dell'atto di cui al co. 1, assegnandogli un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni.” Nel caso l'Ufficio non si è attenuto a quanto prescritto dalla citata disposizione posto che l'avviso di accertamento di cui in premessa non è stato preceduto da alcuna comunicazione ai sensi dell'art. 6 bis co. 3 cit., ragione per cui deve essere annullato in quanto illegittimo per violazione di legge ai sensi dell'art. 7 bis l. 212/2000 e ss. m.i.. A parere del ricorrente, l'Ufficio non avrebbe comunicato lo schema d'atto di cui all'art. 6 bis co. 3, l. 212/2000, e il mancato annullamento dell'atto da parte dell'Ufficio, ha impedito di versare il conguaglio dovuto a titolo di imposta, che come noto deve essere effettuato mediante apposito modello F24 allegato alla comunicazione contenente la richiesta di pagamento senza sanzioni ed interessi, che l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto inviare a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
II) Illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza della violazione contestata.
Il Sig. Ricorrente_1, in quanto titolare esclusivamente di reddito da pensione, non era tenuto né alla presentazione del modello Redditi 2021 PF, né alla presentazione del quadro RM di tale modello, giuste le disposizioni dettate da Agenzia delle Entrate nelle Istruzioni per la compilazione del modello Redditi 2021. Il contribuente si è attenuto puntualmente alle istruzioni fornite da Agenzia delle Entrate relative ai redditi soggetti a tassazione, secondo le quali “Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte… i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti”. Nessuna omissione o infedeltà dichiarativa può pertanto imputarsi al Sig. Ricorrente_1, che ha correttamente dichiarato i redditi percepiti nell'anno di imposta 2020 seguendo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, che espressamente ed inequivocabilmente escludono dal novero dei redditi da dichiarare le somme percepite a titolo di indennità di fine rapporto o equipollenti (quali appunto le indennità per la cessazione del rapporto di agenzia delle persone fisiche) quando, come nel caso di specie, corrisposte da soggetti che rivestono la qualifica di sostituto di imposta.
III) Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione del principio di affidamento ex art. 10, co.2, l.
212/2000 e ss.
A parere del ricorrente, l'applicazione di sanzioni e interessi si pone in netto contrasto col principio di affidamento, stante la conformità dell'operato del ricorrente con le norme di legge, con la conseguenza che l'avviso di accertamento de quo dovrà essere annullato poiché illegittimo anche sotto questo specifico profilo.
IV) Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 1 co. 412 l. 311/2004.
A parere del ricorrente, «come indicato sul proprio sito dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui emergano somme da versare a seguito dell'attività di determinazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata per i quali sono state già versate somme a titolo di acconto (per esempio il trattamento di fine rapporto ed indennità equipollenti) effettuata sulla base dei redditi riportati, tra gli altri, dal sostituto di imposta nel modello 770, viene "direttamente al contribuente una comunicazione contenente la richiesta di pagamento senza sanzioni e interessi”».
Con condanna dell'Ufficio alle spese di lite.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che in merito alla prima eccezione evidenzia che, rientrando l'avviso di accertamento qui impugnato tra quelli di cui all'art. 41 bis DPR n. 600/1973, così come già indicato a pagina 3 dell'avviso di accertamento, non è previsto l'obbligo del contraddittorio preventivo. Inoltre, nel caso, la parte ha avuto modo di palesare le sue contestazioni (sostanzialmente analoghe a quelle esposte nel presente ricorso) in sede di istanza di annullamento in autotutela, istanza cui ha fatto seguito il diniego dell'Ufficio.
In relazione alla seconda eccezione evidenzia che come indicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate nella sezione “Istruzioni per la compilazione dei quadri aggiuntivi al modello base”, nel quadro RM alla sezione "
I" vanno indicate le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche. Tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente non solo non ha compilato il quadro RM, ma non ha neppure provveduto alla compilazione del modello redditi, ritenendo di non essere tenuto alla presentazione dello stesso. Come già esposto al contribuente in sede di diniego all'istanza di autotutela, l'Ufficio ribadisce che:
• soltanto la compilazione del quadro RM permette al contribuente di dichiarare gli importi percepiti a titolo di indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche (causale H nella CU), nonché le ritenute d'acconto subite;
• dalla compilazione del quadro RM scaturisce la possibilità per l'Amministrazione Finanziaria di quantificare l'imposta complessivamente dovuta applicando, all'ammontare percepito nel 2020, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione;
• la compilazione del quadro RM (con causale H nella CU) è possibile utilizzando unicamente il modello
Redditi e non il modello 730, così come operato dal Sig. Ricorrente_1 per l'anno d'imposta 2020.
La legittimità dell'operato dell'Ufficio trova altresì conferma nella circostanza che lo stesso contribuente per l'anno 2018 ha operato correttamente, compilando il quadro RM nella dichiarazione redditi, motivo per cui non ha in tale annualità ricevuto alcun avviso di accertamento.
Anche per l'anno 2019 il contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione tant'è vero che l'Ufficio ha emesso l'avviso di accertamento (n. T9B0133034242_2023), non impugnato.
In merito all'eccezione relativa alla violazione del principio di affidamento la stessa appare pretestuosa, tenuto conto che l'Ufficio non ha fatto altro che applicare le norme di legge in relazione alla necessità di compilare il quadro RM della dichiarazione dei redditi con l'indicazione dei redditi soggetti a tassazione separata
In relazione all'eccepita violazione dell'art. 1 co. 412 l. 311/2004, evidenzia che, nel caso, non è stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi da parte del ricorrente, con conseguente mancata indicazione dei redditi soggetti a tassazione separata da ciò scaturendo un avviso di accertamento senza previo contraddittorio. In ogni caso, l'Ufficio fa presente che risulta pacifico agli atti che il ricorrente ha percepito la somma di € 67.573,00 a titolo di indennità da cessazione del rapporto di agenzia e che su tale reddito non ha corrisposto le imposte dovute (ovverossia, la differenza tra le ritenute operate dal sostituto e quelle dovute in base alle disposizioni di legge). Ne consegue che illegittimamente il ricorrente chiede l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento, atteso che – ancorché si dovessero considerare fondate le doglianze di parte – l'illegittimità dell'avviso potrebbe attenere alle sole sanzioni e non all'imposta che è comunque dovuta.
L'Ufficio con atto depositato nel fascicolo ha comunicato che in data 03/02/2026 è stato sottoscritto un accordo conciliativo ex art. 48 d.lgs. 546/92 tra la Direzione Provinciale I di AN e il ricorrente, con conseguente cessazione integrale della materia del contendere. Chiede pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 546/92, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preso atto dell'accordo conciliativo ex art. 48 d.lgs. 546/92 intervenuto tra la Direzione Provinciale
I di AN e il ricorrente Ricorrente_1, prodotto in atti, e della richiesta congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 546/92, con compensazione delle spese di lite, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese di lite. AN, lì 09 febbraio 2026 Il LA Dott.ssa Margherita Degrassi Il Presidente Avv. Giuseppa
Crisafulli