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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 457/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIANFARINI ALBERTO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 509/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240031348985000 CONS BONIF
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7619/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, il 29 ottobre 2024, riceveva la cartella di pagamento n.09420240031348985000 con la quale l'Agenzia delle Entrate-riscossione esigeva l'esborso di 73,88 euro per l'assolvimento del contributo consortile del 2022 in favore del Consorzio_1. Il contributo consortile era richiesto dal Consorzio_1 per i terreni ricadenti nel Comune di Rizziconi (Reggio Calabria) di proprietà della parte ricorrente.
Il contribuente promuoveva ricorso avverso la cartella suindicata ed eccepiva l'illegittimità dell'atto intimato per l'inesistenza di un concreto beneficio del fondo, oggetto della richiesta di versamento del contributo consortile. Parte ricorrente evidenziava, nel caso di specie, l'assenza di un concreto beneficio a seguito dei lavori espletati dal Consorzio_1 di cui all'art.10 del R.D. n.215/1933. Peraltro, documentava la carenza del beneficio del fondo tramite consulenza tecnica del 23 gennaio 2025.
Inoltre, eccepiva il difetto di motivazione di cui all'art.7 della L. n.212/2000. La cartella di pagamento, sempre secondo l'opponente, non illustrava dettagliatamente il presupposto del contributo consortile e non forniva una motivazione della pretesa impositiva. Per tale motivo, chiedeva l'annullamento dell'atto intimato e soccombenza della parte resistente al pagamento delle spese di lite con distrazione.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate-Riscossione, la quale eccepiva la violazione dell'art. 14 comma 6 bis del D.Lgs. n. 546/1992 e il difetto di legittimazione passiva in quanto estranea alla formazione del ruolo.
Chiamava in causa, ai sensi dell'art.39 del D.lgs n.112/1999, il Consorzio_1. Il Concessionario, in via principale, chiedeva il riconoscimento del difetto di legittimazione passiva e, in subordine, l'estromissione dalle spese di lite. Il Consorzio_1 non si costituiva nonostante la chiamata in causa a mezzo pec effettuta dalla Agenzia il giorno 04/03/2025 indirizzata a "Email_3.
All'udienza del 18 dicembre 2025, la causa veniva posta in decisione come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto.
La parte ricorrente deduce, tra le altre, l'assenza dei concreti benefici sul fondo, asseritamente inserito nel
Piano di classifica. Com'è noto il contributo consortile è un corrispettivo che deve essere versato da ogni proprietario di un immobile rientrante nel comprensorio di competenza del Consorzio, a fronte delle spese sostenute da quest'ultimo per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica;
la quantificazione del contributo consortile dipende dall'indice di beneficio attribuito da un'apposita classifica (cosiddetto “piano di classifica”).
Nel caso di specie, il Consorzio della Bonifica, per i contribuenti situati in zone montane, può pretendere il contributo consortile a titolo di corrispettivo dei lavori concretamente effettuati.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n.188/2018, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della L.
R. Calabria n.11 del 2003, art. 23, comma 1 lett. a), “nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto
“indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio”.
La L.R. Calabria n. 13 del 2017, aveva posto rimedio a tale vulnus per il futuro. All'art.1 ha novellato l'art. 23 della L.R. Calabria n. 11 del 2003, statuendo al comma 1: All'articolo 23 della legge regionale 23 luglio
2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 sulla Proposta per l'attuazione dell'articolo
27 del decreto legge n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31
(Disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica), i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'articolo 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore”.
La giurisprudenza, conseguentemente, aveva affermato che (Cassazione civile sez. trib., 05/11/2021, ud.
20/01/2021, dep. 05/11/2021, n.31851 con riferimento all'atto impositivo consortile) “in tema di contributi di bonifica, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica comporta l'onere del contribuente, che voglia disconoscere il debito, di contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio_3, in difetto di specifica contestazione, in quanto dall'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro consortile deriva la presunzione del vantaggio fondiario, sia che si tratti di opere di bonifica propriamente detta sia che si tratti di opere di difesa idraulica” (Cass. sez. un. 26009 del 2008; Cass. sez. trib. n. 9099 del 2012; Cass. sez. trib. 4671 del 2012).
Tuttavia, il nuovo testo dell'art.7 comma 5bis del D.Lgs. n.546\1992 recita: “l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato”. L'inclusione del terreno nel Circondario, oggetto del Piano di classifica, da solo non può più costituire, nel nuovo onere probatorio, elemento inferenziale per ricavare in automatico la esistenza dei benefici. A seguito della specifica eccezione circa l'assenza concreta di opere, si doveva – ex art. 7 comma 5bis D.Lgs. n.546\1992 - fornire in giudizio la prova, almeno indiretta, della presenza di opere concretamente effettuate.
Tale prova avrebbe potuto essere fornita ad es., attraverso il riparto delle spese effettuate in relazione ai comuni interessati dai lavori e soggetti proprietari incisi dal contributo. D'altronde non può essere il soggetto inciso a provare un fatto negativo quanto piuttosto l'ente che ha realizzato i lavori presupposto per il pagamento del Contributo.
Alla luce della particolare natura corrispettiva del contributo, non appare più sufficiente indicare la semplice presenza del piano di classifica e desumerne, automaticamente, positive ricadute in termini di arricchimento dello specifico terreno, all'interno del relativo spazio consortile.
L'onere probatorio è oggi in capo alla Pubblica Amministrazione. L'onere posto dal comma 5 bis - ossia la effettuazione concreta ed oggettiva dei lavori di miglioramento del fondo - a fronte della specifica eccezione non è stato assolto dal Consorzio_1 , chiamato in causa dall'Agenzia entrate- Riscossione nei termini di cui all'art.23, comma 3, del D.lgs n.546/1992.
Compensa, dunque, le spese di lite sostenute con l'Agenzia delle entrate-Riscossione, estranea alla formazione del ruolo.
Condanna, invece, il Consorzio_1 al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in euro 100,00 con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna il Consorzio chiamato in giudizio dalla Agenzia al pagamento delle spese di lite per euro 100,00 oltre accessori di legge;
altre spese compensate.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIANFARINI ALBERTO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 509/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240031348985000 CONS BONIF
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7619/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, il 29 ottobre 2024, riceveva la cartella di pagamento n.09420240031348985000 con la quale l'Agenzia delle Entrate-riscossione esigeva l'esborso di 73,88 euro per l'assolvimento del contributo consortile del 2022 in favore del Consorzio_1. Il contributo consortile era richiesto dal Consorzio_1 per i terreni ricadenti nel Comune di Rizziconi (Reggio Calabria) di proprietà della parte ricorrente.
Il contribuente promuoveva ricorso avverso la cartella suindicata ed eccepiva l'illegittimità dell'atto intimato per l'inesistenza di un concreto beneficio del fondo, oggetto della richiesta di versamento del contributo consortile. Parte ricorrente evidenziava, nel caso di specie, l'assenza di un concreto beneficio a seguito dei lavori espletati dal Consorzio_1 di cui all'art.10 del R.D. n.215/1933. Peraltro, documentava la carenza del beneficio del fondo tramite consulenza tecnica del 23 gennaio 2025.
Inoltre, eccepiva il difetto di motivazione di cui all'art.7 della L. n.212/2000. La cartella di pagamento, sempre secondo l'opponente, non illustrava dettagliatamente il presupposto del contributo consortile e non forniva una motivazione della pretesa impositiva. Per tale motivo, chiedeva l'annullamento dell'atto intimato e soccombenza della parte resistente al pagamento delle spese di lite con distrazione.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate-Riscossione, la quale eccepiva la violazione dell'art. 14 comma 6 bis del D.Lgs. n. 546/1992 e il difetto di legittimazione passiva in quanto estranea alla formazione del ruolo.
Chiamava in causa, ai sensi dell'art.39 del D.lgs n.112/1999, il Consorzio_1. Il Concessionario, in via principale, chiedeva il riconoscimento del difetto di legittimazione passiva e, in subordine, l'estromissione dalle spese di lite. Il Consorzio_1 non si costituiva nonostante la chiamata in causa a mezzo pec effettuta dalla Agenzia il giorno 04/03/2025 indirizzata a "Email_3.
All'udienza del 18 dicembre 2025, la causa veniva posta in decisione come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto.
La parte ricorrente deduce, tra le altre, l'assenza dei concreti benefici sul fondo, asseritamente inserito nel
Piano di classifica. Com'è noto il contributo consortile è un corrispettivo che deve essere versato da ogni proprietario di un immobile rientrante nel comprensorio di competenza del Consorzio, a fronte delle spese sostenute da quest'ultimo per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica;
la quantificazione del contributo consortile dipende dall'indice di beneficio attribuito da un'apposita classifica (cosiddetto “piano di classifica”).
Nel caso di specie, il Consorzio della Bonifica, per i contribuenti situati in zone montane, può pretendere il contributo consortile a titolo di corrispettivo dei lavori concretamente effettuati.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n.188/2018, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della L.
R. Calabria n.11 del 2003, art. 23, comma 1 lett. a), “nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto
“indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio”.
La L.R. Calabria n. 13 del 2017, aveva posto rimedio a tale vulnus per il futuro. All'art.1 ha novellato l'art. 23 della L.R. Calabria n. 11 del 2003, statuendo al comma 1: All'articolo 23 della legge regionale 23 luglio
2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 sulla Proposta per l'attuazione dell'articolo
27 del decreto legge n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31
(Disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica), i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'articolo 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore”.
La giurisprudenza, conseguentemente, aveva affermato che (Cassazione civile sez. trib., 05/11/2021, ud.
20/01/2021, dep. 05/11/2021, n.31851 con riferimento all'atto impositivo consortile) “in tema di contributi di bonifica, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica comporta l'onere del contribuente, che voglia disconoscere il debito, di contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio_3, in difetto di specifica contestazione, in quanto dall'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro consortile deriva la presunzione del vantaggio fondiario, sia che si tratti di opere di bonifica propriamente detta sia che si tratti di opere di difesa idraulica” (Cass. sez. un. 26009 del 2008; Cass. sez. trib. n. 9099 del 2012; Cass. sez. trib. 4671 del 2012).
Tuttavia, il nuovo testo dell'art.7 comma 5bis del D.Lgs. n.546\1992 recita: “l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato”. L'inclusione del terreno nel Circondario, oggetto del Piano di classifica, da solo non può più costituire, nel nuovo onere probatorio, elemento inferenziale per ricavare in automatico la esistenza dei benefici. A seguito della specifica eccezione circa l'assenza concreta di opere, si doveva – ex art. 7 comma 5bis D.Lgs. n.546\1992 - fornire in giudizio la prova, almeno indiretta, della presenza di opere concretamente effettuate.
Tale prova avrebbe potuto essere fornita ad es., attraverso il riparto delle spese effettuate in relazione ai comuni interessati dai lavori e soggetti proprietari incisi dal contributo. D'altronde non può essere il soggetto inciso a provare un fatto negativo quanto piuttosto l'ente che ha realizzato i lavori presupposto per il pagamento del Contributo.
Alla luce della particolare natura corrispettiva del contributo, non appare più sufficiente indicare la semplice presenza del piano di classifica e desumerne, automaticamente, positive ricadute in termini di arricchimento dello specifico terreno, all'interno del relativo spazio consortile.
L'onere probatorio è oggi in capo alla Pubblica Amministrazione. L'onere posto dal comma 5 bis - ossia la effettuazione concreta ed oggettiva dei lavori di miglioramento del fondo - a fronte della specifica eccezione non è stato assolto dal Consorzio_1 , chiamato in causa dall'Agenzia entrate- Riscossione nei termini di cui all'art.23, comma 3, del D.lgs n.546/1992.
Compensa, dunque, le spese di lite sostenute con l'Agenzia delle entrate-Riscossione, estranea alla formazione del ruolo.
Condanna, invece, il Consorzio_1 al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in euro 100,00 con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna il Consorzio chiamato in giudizio dalla Agenzia al pagamento delle spese di lite per euro 100,00 oltre accessori di legge;
altre spese compensate.