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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/11/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3147/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3147/2023 promossa da:
, (C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04.12.1983 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
NA BATTAGLIA, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato in [...] il [...] e domiciliato a CP_1 C.F._2
Marina di Ragusa in via Maresciallo TO Scrofani
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 5 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.10.2023, dinnanzi al Tribunale di Ragusa, la ricorrente ha domandato la modifica delle condizioni stabilite nella pronuncia di Parte_1 divorzio resa in Thailandia nell'anno 2022, e, in particolare, con riguardo al figlio (10.1.2021) Per_1 ha chiesto di disporre “l'affidamento esclusivo del minore alla ricorrente;
- disporre che il minore sia collocato stabilmente presso il domicilio della madre, attualmente in Marina di Ragusa, in via
Portovenere n.69; - prevedere che il diritto di visita potrà essere esercitato dal resistente nei seguenti modi: dal lunedì al venerdì dalle ore 17.30 alle 20.00, il sabato dalle ore 9.00 alle 14.00 e la domenica dalle 15.30 alle ore 18.30. potrà trascorrere le festività ad anni alternati con i genitori, a titolo Per_1 esemplificativo: il 24 dicembre con la madre e il 25 dicembre con il padre, il 26 dicembre con la madre
e il 31 dicembre con il padre e il 1° gennaio con la madre;
così come per il 25 aprile, il 1° maggio e il
2 giugno. Per le vacanze estive, il padre eserciterà il diritto di visita nella stessa turnazione stabilita per il periodo scolastico. - prevedere la corresponsione a carico del sig. della somma di € CP_1
800,00, a titolo di mantenimento, ovvero lo stesso importo che attualmente corrisponde alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione, mediante bonifico bancario in valuta italiana. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del minore (a titolo esemplificativo, tasse di iscrizione scolastica, libri di testo e corredo di materiale d'inizio anno scolastico, lezioni private, gite
d'istruzione, attività sportive e ricreative, costi di cellulari, computer, ricorrenze quali Prima
Comunione e Cresima, feste di compleanno, spese mediche specialistiche, etc.) saranno suddivise tra le parti nella misura del 50% a carico del sig. e del 50 % a carico della sig.ra Salvo i casi CP_1 Pt_1 di particolare urgenza, comunque da comunicare senza ritardo, le spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori. - con vittoria di spese e compensi difensivi”.
All'uopo, la ricorrente ha esposto di aver subito violenza domestica da parte del resistente e che ciò
l'ha indotta a rivolgersi ad un centro antiviolenza in Thalandia (luogo in cui i due vivevano), il quale ha ritenuto di avviare una procedura di mediazione familiare tra le parti, che è culminata nella primavera del 2022 con una pronuncia di divorzio. Successivamente, nello specifico nel mese di settembre del
2022, la ricorrente, insieme al figlio è giunta in Italia, ove ora risiede stabilmente. Per_1
La ricorrente, inoltre, ha esposto che nell'ottobre del 2023 anche il resistente è arrivato CP_1 in Italia, stabilendosi a Ragusa -Frazione Marina di Ragusa- e che egli, oltre a vedere il figlio Per_1 non rispettando i termini stabiliti in sede di divorzio, non di rado assumerebbe dei comportamenti dispotici contrari all'interesse del minore.
Il P.M. in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto. pagina 2 di 5 *****
Innanzitutto, va dichiarata la contumacia di il quale, in seguito alla regolare CP_1 notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio avvenuta in data 26.11.2024, non si è costituito.
Venendo all'esame delle richieste fatte dalla ricorrente, occorre anzitutto precisare che, ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c., applicabile ratione temporis al presente procedimento, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici, qualora sopravvengano giustificati motivi. Ne deriva che è onere della parte che domandi la modifica dei provvedimenti, resi rebus sic stantibus, fornire la prova di sopravvenienze rilevanti e tali da giustificarne la modifica.
Con riguardo alla domanda di affido esclusivo del minore da parte della ricorrente, Per_1 occorre chiarire che, sotto il profilo dell'individuazione del regime più idoneo di affidamento del figlio minore, a norma dell'art. 337-ter, introdotto dal D. Lgs. n. 154/2013, “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”, per cui il principio dell'affidamento condiviso è espressione della volontà di offrire piena tutela al superiore interesse del minore e al suo diritto alla bigenitorialità.
L'affidamento esclusivo, invece, può essere disposto dal Giudice solo “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che i provvedimenti che dispongono l'affidamento esclusivo devono essere specificamente motivati dal Giudice che li adotta, sia in ordine al “pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso”, sia anche
“all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. fra le altre, Cass. Civ. n.
27/2017; Tribunale Torre Annunziata sez. I, 27/05/2022, n.1247). Inoltre, la Corte ha chiarito il contenuto del pregiudizio nei confronti del minore, ritenendo che esso è rinvenibile in tutte quelle situazioni idonee ad alterare o porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei minori.
Pertanto, va disposto l'affido esclusivo dei figli minori a un solo genitore qualora tale misura sia giustificata dall'evidente e persistente disinteresse mostrato dall'altro nei confronti della prole;
osservando sul punto che la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli e la discontinuità (se non addirittura la latitanza) nell'esercizio del diritto di visita rappresentano comportamenti altamente sintomatici della totale inidoneità del genitore ad affrontare un affidamento condiviso, con la conseguenza che in questi casi si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso (cfr. Tribunale Bari sez. I,
05/10/2021, n.3486). Dunque, l'affido esclusivo del minore può essere giustificato dalla carenza o inidoneità genitoriale dell'altro genitore, rappresentata dalla violazione sistematica degli obblighi di pagina 3 di 5 cura e sostegno materiale e morale, attuata attraverso il mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento del figlio (cfr. Tribunale Cosenza sez. II, 07/03/2020, n.516).
Nella specie, da una valutazione degli elementi acquisiti in giudizio non è invero emerso un totale disinteresse sia materiale che soprattutto morale e affettivo in capo a nei riguardi del CP_1 minore;
infatti, come tra l'altro rappresentato dalla ricorrente stessa, nell'ottobre del 2023 CP_1 si è trasferito in Italia, vede e tiene con sé il figlio e contribuisce al suo mantenimento
[...]
(affermato dalla ricorrente all'udienza del 20.06.2024). Né la ricorrente, che ha peraltro in parte narrato di episodi antecedenti alla pronuncia di cui ora domanda la parziale modifica, ha fornito allegazioni o prove specifiche in ordine ai dedotti comportamenti dispotici attribuibili al resistente.
Per tali ragioni, alla luce di quanto emerso nel giudizio, il Collegio ritiene, nell'interesse del minore, di confermare l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, con collocazione Persona_2 presso la madre essendo emerso anche dalla relazione del Servizio Sociale Parte_1 in atti che il padre e il minore stanno iniziando a trascorrere del tempo insieme e che la stessa madre ha riconosciuto la proficuità della figura paterna nella vita del minore.
Riguardo al diritto di visita del minore, tenuto conto dell'età dello stesso e compatibilmente con le sue esigenze di vita ed esigenze scolastiche, in parziale adesione all'amplissima regolamentazione proposta della stessa ricorrente, si ritiene congruo prevedere che il resistente possa CP_1 avere con sé il figlio tre pomeriggi a settimana, dalle ore 17:30 alle ore 20.00; a settimane alterne, o l'intera giornata del sabato o l'intera giornata della domenica;
in occasione delle festività natalizie ad anni alterni con i genitori, il 24 dicembre con la madre e il 25 dicembre con il padre, i 26 dicembre con la madre e il 31 dicembre con il padre e il 1 gennaio con la madre;
così come per il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno. Per le vacanze estive, il padre eserciterà nella stessa turnazione stabilita per il periodo scolastico, tale regime dovendo intendersi come regime minimo di visita, ampliabile su accordo di entrambe le parti.
A decorrere da un anno successivo alla pubblicazione della presente sentenza, essendo emerso anche dalla relazione del Servizio Sociale in atti che il padre sta principiando a trascorrere del tempo con il minore e non essendo emersi degli atti elementi ostativi ai pernottamenti, deve prevedersi che il minore trascorra con il padre due fine settimana al mese, dalle ore 9 del sabato alle 19.30 della domenica, oltre a quindici giorni, anche non continuativi, nel periodo estivo, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Va poi confermato l'importo del contributo di mantenimento dovuto da nella Parte_2 misura di € 800,00 mensili, ponendo poi a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50 % ciascuno le spese straordinarie. pagina 4 di 5 In considerazione della natura e degli esiti della controversia, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. RG.
3147/2023 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di CP_1
2) Conferma l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso la madre Persona_2
disponendo che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio nei Parte_1 termini di cui in motivazione;
3) Conferma a carico del resistente NI l'obbligo di provvedere al mantenimento del CP_1 minore versando in favore della ricorrente un assegno di € 800,00 mensili, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50 % delle spese straordinarie;
4) Ogni altra domanda assorbita e/o rigettata.
5) Spese irripetibili.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3147/2023 promossa da:
, (C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04.12.1983 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
NA BATTAGLIA, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato in [...] il [...] e domiciliato a CP_1 C.F._2
Marina di Ragusa in via Maresciallo TO Scrofani
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 5 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.10.2023, dinnanzi al Tribunale di Ragusa, la ricorrente ha domandato la modifica delle condizioni stabilite nella pronuncia di Parte_1 divorzio resa in Thailandia nell'anno 2022, e, in particolare, con riguardo al figlio (10.1.2021) Per_1 ha chiesto di disporre “l'affidamento esclusivo del minore alla ricorrente;
- disporre che il minore sia collocato stabilmente presso il domicilio della madre, attualmente in Marina di Ragusa, in via
Portovenere n.69; - prevedere che il diritto di visita potrà essere esercitato dal resistente nei seguenti modi: dal lunedì al venerdì dalle ore 17.30 alle 20.00, il sabato dalle ore 9.00 alle 14.00 e la domenica dalle 15.30 alle ore 18.30. potrà trascorrere le festività ad anni alternati con i genitori, a titolo Per_1 esemplificativo: il 24 dicembre con la madre e il 25 dicembre con il padre, il 26 dicembre con la madre
e il 31 dicembre con il padre e il 1° gennaio con la madre;
così come per il 25 aprile, il 1° maggio e il
2 giugno. Per le vacanze estive, il padre eserciterà il diritto di visita nella stessa turnazione stabilita per il periodo scolastico. - prevedere la corresponsione a carico del sig. della somma di € CP_1
800,00, a titolo di mantenimento, ovvero lo stesso importo che attualmente corrisponde alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione, mediante bonifico bancario in valuta italiana. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del minore (a titolo esemplificativo, tasse di iscrizione scolastica, libri di testo e corredo di materiale d'inizio anno scolastico, lezioni private, gite
d'istruzione, attività sportive e ricreative, costi di cellulari, computer, ricorrenze quali Prima
Comunione e Cresima, feste di compleanno, spese mediche specialistiche, etc.) saranno suddivise tra le parti nella misura del 50% a carico del sig. e del 50 % a carico della sig.ra Salvo i casi CP_1 Pt_1 di particolare urgenza, comunque da comunicare senza ritardo, le spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori. - con vittoria di spese e compensi difensivi”.
All'uopo, la ricorrente ha esposto di aver subito violenza domestica da parte del resistente e che ciò
l'ha indotta a rivolgersi ad un centro antiviolenza in Thalandia (luogo in cui i due vivevano), il quale ha ritenuto di avviare una procedura di mediazione familiare tra le parti, che è culminata nella primavera del 2022 con una pronuncia di divorzio. Successivamente, nello specifico nel mese di settembre del
2022, la ricorrente, insieme al figlio è giunta in Italia, ove ora risiede stabilmente. Per_1
La ricorrente, inoltre, ha esposto che nell'ottobre del 2023 anche il resistente è arrivato CP_1 in Italia, stabilendosi a Ragusa -Frazione Marina di Ragusa- e che egli, oltre a vedere il figlio Per_1 non rispettando i termini stabiliti in sede di divorzio, non di rado assumerebbe dei comportamenti dispotici contrari all'interesse del minore.
Il P.M. in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto. pagina 2 di 5 *****
Innanzitutto, va dichiarata la contumacia di il quale, in seguito alla regolare CP_1 notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio avvenuta in data 26.11.2024, non si è costituito.
Venendo all'esame delle richieste fatte dalla ricorrente, occorre anzitutto precisare che, ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c., applicabile ratione temporis al presente procedimento, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici, qualora sopravvengano giustificati motivi. Ne deriva che è onere della parte che domandi la modifica dei provvedimenti, resi rebus sic stantibus, fornire la prova di sopravvenienze rilevanti e tali da giustificarne la modifica.
Con riguardo alla domanda di affido esclusivo del minore da parte della ricorrente, Per_1 occorre chiarire che, sotto il profilo dell'individuazione del regime più idoneo di affidamento del figlio minore, a norma dell'art. 337-ter, introdotto dal D. Lgs. n. 154/2013, “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”, per cui il principio dell'affidamento condiviso è espressione della volontà di offrire piena tutela al superiore interesse del minore e al suo diritto alla bigenitorialità.
L'affidamento esclusivo, invece, può essere disposto dal Giudice solo “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che i provvedimenti che dispongono l'affidamento esclusivo devono essere specificamente motivati dal Giudice che li adotta, sia in ordine al “pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso”, sia anche
“all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. fra le altre, Cass. Civ. n.
27/2017; Tribunale Torre Annunziata sez. I, 27/05/2022, n.1247). Inoltre, la Corte ha chiarito il contenuto del pregiudizio nei confronti del minore, ritenendo che esso è rinvenibile in tutte quelle situazioni idonee ad alterare o porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei minori.
Pertanto, va disposto l'affido esclusivo dei figli minori a un solo genitore qualora tale misura sia giustificata dall'evidente e persistente disinteresse mostrato dall'altro nei confronti della prole;
osservando sul punto che la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli e la discontinuità (se non addirittura la latitanza) nell'esercizio del diritto di visita rappresentano comportamenti altamente sintomatici della totale inidoneità del genitore ad affrontare un affidamento condiviso, con la conseguenza che in questi casi si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso (cfr. Tribunale Bari sez. I,
05/10/2021, n.3486). Dunque, l'affido esclusivo del minore può essere giustificato dalla carenza o inidoneità genitoriale dell'altro genitore, rappresentata dalla violazione sistematica degli obblighi di pagina 3 di 5 cura e sostegno materiale e morale, attuata attraverso il mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento del figlio (cfr. Tribunale Cosenza sez. II, 07/03/2020, n.516).
Nella specie, da una valutazione degli elementi acquisiti in giudizio non è invero emerso un totale disinteresse sia materiale che soprattutto morale e affettivo in capo a nei riguardi del CP_1 minore;
infatti, come tra l'altro rappresentato dalla ricorrente stessa, nell'ottobre del 2023 CP_1 si è trasferito in Italia, vede e tiene con sé il figlio e contribuisce al suo mantenimento
[...]
(affermato dalla ricorrente all'udienza del 20.06.2024). Né la ricorrente, che ha peraltro in parte narrato di episodi antecedenti alla pronuncia di cui ora domanda la parziale modifica, ha fornito allegazioni o prove specifiche in ordine ai dedotti comportamenti dispotici attribuibili al resistente.
Per tali ragioni, alla luce di quanto emerso nel giudizio, il Collegio ritiene, nell'interesse del minore, di confermare l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, con collocazione Persona_2 presso la madre essendo emerso anche dalla relazione del Servizio Sociale Parte_1 in atti che il padre e il minore stanno iniziando a trascorrere del tempo insieme e che la stessa madre ha riconosciuto la proficuità della figura paterna nella vita del minore.
Riguardo al diritto di visita del minore, tenuto conto dell'età dello stesso e compatibilmente con le sue esigenze di vita ed esigenze scolastiche, in parziale adesione all'amplissima regolamentazione proposta della stessa ricorrente, si ritiene congruo prevedere che il resistente possa CP_1 avere con sé il figlio tre pomeriggi a settimana, dalle ore 17:30 alle ore 20.00; a settimane alterne, o l'intera giornata del sabato o l'intera giornata della domenica;
in occasione delle festività natalizie ad anni alterni con i genitori, il 24 dicembre con la madre e il 25 dicembre con il padre, i 26 dicembre con la madre e il 31 dicembre con il padre e il 1 gennaio con la madre;
così come per il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno. Per le vacanze estive, il padre eserciterà nella stessa turnazione stabilita per il periodo scolastico, tale regime dovendo intendersi come regime minimo di visita, ampliabile su accordo di entrambe le parti.
A decorrere da un anno successivo alla pubblicazione della presente sentenza, essendo emerso anche dalla relazione del Servizio Sociale in atti che il padre sta principiando a trascorrere del tempo con il minore e non essendo emersi degli atti elementi ostativi ai pernottamenti, deve prevedersi che il minore trascorra con il padre due fine settimana al mese, dalle ore 9 del sabato alle 19.30 della domenica, oltre a quindici giorni, anche non continuativi, nel periodo estivo, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Va poi confermato l'importo del contributo di mantenimento dovuto da nella Parte_2 misura di € 800,00 mensili, ponendo poi a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50 % ciascuno le spese straordinarie. pagina 4 di 5 In considerazione della natura e degli esiti della controversia, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. RG.
3147/2023 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di CP_1
2) Conferma l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso la madre Persona_2
disponendo che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio nei Parte_1 termini di cui in motivazione;
3) Conferma a carico del resistente NI l'obbligo di provvedere al mantenimento del CP_1 minore versando in favore della ricorrente un assegno di € 800,00 mensili, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50 % delle spese straordinarie;
4) Ogni altra domanda assorbita e/o rigettata.
5) Spese irripetibili.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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