Articolo 18 della Legge 16 luglio 1984, n. 326
Articolo 17Articolo 19
Versione
2 agosto 1984
Art. 18.
Per la copertura dei posti di insegnamento di scuola materna nei ruoli della regione Valle d'Aosta, da istituire in conseguenza della soppressione di scuole materne comunali da parte del comune di Aosta, la regione puo' indire un apposito concorso per titoli ed esami, riservato ai docenti in servizio nelle predette scuole comunali. Il concorso sara' espletato secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
La nomina in ruolo dei vincitori del concorso, di cui al precedente comma, decorrera' dalla data di istituzione dei posti; al personale medesimo il servizio di insegnamento prestato prima della nomina nel ruolo regionale sara' riconosciuto nei limiti e alle condizioni previsti dalle norme in vigore.
Entrata in vigore il 2 agosto 1984