Art. 5.
I benefici dipendenti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge avranno decorrenza dal 1 luglio 1964 e verranno corrisposti d'ufficio dalle Direzioni provinciali del tesoro.
I benefici dipendenti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge avranno decorrenza dal 1 luglio 1964 e verranno corrisposti d'ufficio dalle Direzioni provinciali del tesoro.