Decreto cautelare 9 gennaio 2026
Sentenza breve 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 04/02/2026, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02166/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00210/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 210 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS- -OMISSIS-, con domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, -OMISSIS-;
contro
Enea, non costituito in giudizio;
Enea Agenzia Naz Nuove Tecnologie Energia e Svil Economico Sostenibile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di non ammissione del ricorrente alla prova concorsuale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Enea Agenzia Naz Nuove Tecnologie Energia e Svil Economico Sostenibile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che parte ricorrente impugna il provvedimento con il quale, a seguito del mancato superamento di una prova orale, è stato dichiarato non idoneo nel concorso bandito da ENEA per coprire 59 posti di collaboratore tecnico presso enti di ricerca;
che all’esito della fase cautelare sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata (art. 60 cpa);
che fin dalla fase cautelare monocratica è stata segnalata a parte ricorrente la genericità della procura alle liti, atteso che essa si limitata a indicare il seguente oggetto: “ricorso contro ENEA”;
che, nelle more della trattazione collegiale della domanda cautelare, è stata depositata nuova procura alle liti, emendata dal vizio attraverso il necessario riferimento allo specifico contenzioso del quale si discute;
che, tuttavia, a seguito di Ad. Plen. n. 11 del 2025, deve intendersi superato l’orientamento, al quale aderiva la Sezione, in ordine alla applicabilità dell’art. 182 cpa alla procura speciale nel processo amministrativo;
che, di conseguenza, il vizio di genericità non è sanabile nel presente giudizio;
che ne consegue l’inammissibilità del ricorso, atteso che la procura alle liti, omettendo l’indicazione dello specifico contenzioso per il quale è stata rilasciata, è priva del carattere necessario della specialità;
che il recente mutamento di giurisprudenza sul punto della sanabilità dei vizi della procura alle liti giustifica la compensazione delle spese tra l’Avv. -OMISSIS-, parte sostanziale del giudizio, e l’amministrazione resistente
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti del giudizio, compreso l’Avv. -OMISSIS-.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.