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Articolo 2 della Legge 14 ottobre 1999, n. 376
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Legge 14 ottobre 1999, n. 376
Articolo 2 della Legge 14 ottobre 1999, n. 376
Versione
29 ottobre 1999
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 della stessa Convenzione.
Entrata in vigore il 29 ottobre 1999
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