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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/12/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1286/2025
Oggi 18 dicembre 2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA
in composizione monocratica, nella persona del giudice IA NO, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1286/2025 R.G., del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SA TI per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire dell'indennità
d'accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della L. 18/80 nonché dello stato di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
2 Resisteva in giudizio l contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va accolto nei termini di cui alla CTU in atti.
Va anzitutto rilevato che per quanto attiene all'indennità di accompagnamento, l'art. 1
della legge n. 18/1980, annovera tra le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, oltre alla qualifica di invalido civile, anche l'ulteriore condizione,
alternativa e prevista indistintamente per tutte le età, consistente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza;
mentre relativamente al riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità l'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992 definisce l'handicap in situazione di gravità
la condizione della persona la cui minorazione singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Invero, il CTU, in seno all'elaborato peritale si è così espresso: “(…) La deambulazione è
autonoma a piccoli passi e a base allargata, non si rilevano deficit di forza, la sensibilità risulta nella
norma. In considerazione del quadro clinico riscontrato, si può affermare che è in grado di deambulare
e di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita. In conclusione, non ha diritto all'indennità di accompagnamento.
Si configura invece una condizione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3
comma 3 della legge 104/92, a far data da gennaio 2025 (…)”.
Con riferimento alla data di decorrenza dello status di handicap grave ex art 3 comma 3
della legge 104/92 riconosciuto in capo alla ricorrente, analizzata la certificazione agli atti, il
CTU ha affermato che decorre da gennaio 2025.
Può, quindi, concludersi che la ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per beneficiare della indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, al
3 contrario, risulta in possesso dello stato di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma
3 della Legge 104/92 a partire da gennaio 2025.
Il ricorso deve essere, dunque, parzialmente accolto.
La reciproca soccombenza, che per l'ente convenuto deriva dal riconoscimento giudiziale in favore dell'istante dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ex art 3, comma 3, L. 104/92 e per il ricorrente del rigetto della domanda per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, legittima la totale compensazione delle spese di lite.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_1
separato provvedimento).
P.Q.M.
1. accoglie parzialmente il ricorso e dichiara parte ricorrente in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 da gennaio 2025;
2. dichiara parte ricorrente non in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
3. compensa integralmente le spese di lite;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1
con separato provvedimento.
Marsala, 18.12.2025
IL GIUDICE
-IA NO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
IA NO in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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