Cass. civ., sez. I, sentenza 07/09/1999, n. 9472
CASS
Sentenza 7 settembre 1999

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In tema di separazione personale dei coniugi, l'indagine sulla intollerabilità' della convivenza e sulla addebitabilità della separazione stessa - istituzionalmente riservata al giudice del merito ed incensurabile in Cassazione se sorretta da congrua motivazione - non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura (che possono essere anche successivi al verificarsi della situazione di intollerabilità della convivenza e possono incidere sul giudizio di addebitabilità quale causa concorrente alla definitiva rottura) ma deve derivare dalla valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo; ne consegue che la violazione del dovere di fedeltà può non giustificare, da sola, la pronuncia di separazione con addebito al coniuge adultero qualora la rottura dei rapporti coniugali sia stata determinata indipendentemente dalla successiva violazione dei doveri di fedeltà da parte di uno dei due coniugi (nella specie la S.C. ha, peraltro, riformato la sentenza del giudice di merito che aveva escluso l'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi, nonostante la acclarata violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del medesimo, ritenendo non sufficientemente motivata la esclusione della rilevanza di tale vicenda quale causa efficiente dell'avvenuta separazione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/09/1999, n. 9472
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9472
Data del deposito : 7 settembre 1999

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