CA
Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/12/2025, n. 7370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7370 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile composta dai magistrati
Cecilia DE SANTIS Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3828 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1
Avv. BRASCA LEONARDO
e GL IG Avv. CASTORI GIOVANNI Avv. MESIANO ANDREA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L' appellante in epigrafe impugna la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, n.560 del 2022, che ha deciso quanto segue: “Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. il signor ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto di pagamento notificato in data 17.12.2020 con il quale il Sig. CA ha intimato alla medesima opponente di pagare, in solido con la signora la complessiva somma di Parte_2
Euro 62.429,83 in forza di quanto disposto nel decreto del Pretore di Bracciano del 7.10.1986 munito di formula esecutiva in data 31.10.1986 e notificato in data 3.11.1986. All'esito della costituzione in giudizio operata dal signor IG CA e della trattazione scritta disposta per la udienza del 5.5.2021 questo Giudice respingeva la richiesta di sospensione della esecuzione avanzata dall'opponente e fissava la udienza del 4.5.2022 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con doppio termine per il deposito di note dirette ed in replica. A fondamento dell'atto di precetto il sig. CA ha posto il decreto del Pretore di Bracciano del 7.10.1986, munito di formula esecutiva in data 31.10.1986 e notificato al debitore in data 3.11.1986, il quale al punto 5 ha disposto la reintegrazione nel compossesso del canone di locazione annuo di Lire 5.400.000 costituente canone di locazione dei locali della disciolta discoteca Acquario e, per l'effetto, nel possesso del canone annuo di Lire 2.700,00 a decorrere dalla data dello spoglio accertata in sentenza nel giorno 7.9.1985 e fino al giorno in cui non fosse intervenuto un fatto giuridicamente rilevante all'effetto di modificare detto rapporto. Devono esaminarsi in primo luogo i due motivi di opposizione all'esecuzione che appaiono logicamente preliminari. L'assunta prescrizione dei crediti e l'intervenuta cessazione del rapporto societario di fatto tra dante causa dell'opponente, e l'attuale opposto. Persona_1
L'eccezione di prescrizione di parte dei crediti è parzialmente fondata in quanto per i crediti relativi alle annualità 2007 e 2008 non è stata dimostrata l'esistenza di alcun atto interruttivo della prescrizione e la controversia giudiziaria iniziata nel 2005 e chiusasi nel 2019 non poteva avere ad oggetto tali annualità essendo stata proposta precedentemente e non può avere efficacia interruttiva della prescrizione per un credito maturatosi successivamente. Riguardo alla annualità 2009 la prescrizione non si è maturata poiché la parte opposta ha notificato un atto di precetto in data 20 dicembre 2019 prima del decorso del termine decennale di maturazione del credito per l'annualità 2009. Con il secondo motivo di opposizione si è dedotta l'esistenza di un fatto, giuridicamente rilevante, modificativo delle statuizioni di cui al citato decreto del Pretore di Bracciano, costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 2771/95, depositata in data 17.2.1995 nel giudizio R.G. n. 19976/1986 promosso dall'odierno opposto contro con la Persona_1 quale si è posto definitivamente fine al rapporto societario di fatto tra i due. Tuttavia dalla documentazione in atti non emerge che il decreto posto a fondamento del precetto si basava sulla esistenza di un rapporto societario di fatto intercorrente tra e l'odierna parte opposta. Persona_1
Pertanto la cessazione di tale rapporto non incide sul titolo esecutivo e tale motivo deve essere rigettato. Dal punto di vista logico l'ultimo motivo di opposizione è quello con il quale si è dedotto che l'opponente in qualità di coerede Parte_1 di non era tenuto al pagamento dell'intero ma solo della sua Persona_1 quota del credito in forza del disposto di cui all'art. 752 c.c.
pag. 2/7 Questa disposizione stabilisce che “i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”. Tuttavia il debito posto a fondamento dell'atto di precetto costituisce un debito ereditario solo fino alla data del decesso di Persona_1 intervenuto in data 22 novembre 1998 mentre per il periodo successivo costituisce un debito della comunione che è solidalmente a carico delle parti. Conclusivamente l'opposizione deve essere accolta riducendo ad 1/3 il credito relativo alle annualità dal 1988 al 1997 e dichiarando prescritte le annualità 2007 e 2008. Pertanto CA IG ha diritto di agire esecutivamente nei confronti di per la somma di euro 31.142,27 (euro1.394,43/3*10 per Parte_1 il periodo 1988-1997; euro 1.394,43*9 per il periodo 1998-2006; euro 1.394,43*10 per il periodo 2009-2018) oltre interessi legali sulle singole annualità. La parziale soccombenza reciproca porta ad escludere la sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. ed a compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 199 del 2021 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede: accoglie l'opposizione, dichiara la parziale nullità del precetto e dichiara che CA IG ha diritto di agire esecutivamente nei confronti di per la somma di euro 31.142,27 oltre interessi legali Parte_1 sulle singole annualità; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.”. La parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è parzialmente fondato. Lo col primo motivo censura la sentenza deducendo che: “Erra, Per_1 pertanto, il primo Decidente nella parte in cui assume che dalla documentazione in atti non emergerebbe che il decreto posto a fondamento del precetto si basava sulla esistenza di un rapporto societario di fatto intercorrente tra e l'odierna parte opposta, essendo vero il Persona_1 contrario e la circostanza agevolmente la si può desumere anche
pag. 3/7 dall'esame del Decreto stesso, rispetto al quale era stata fatta richiesta di ordine di produzione ex art. 210 c.p.c., rimasta inottemperata, senza alcuna motivazione, così come la richiesta di concessione dei termini ex 183 c.p.c., entro i quali il deposito avrebbe potuto essere curato.” Il motivo va respinto. L'appellante intende ribadire che, per effetto di eventi sopravvenuti (la sentenza che ha sciolto la società di fatto tra il suo dante causa ed il CA), sarebbero mutate le circostanze sulle quali è fondato il titolo esecutivo giudiziale per cui è causa (il decreto del Pretore di Bracciano del 7.10.1986), che avrebbe, pertanto, cessato di avere efficacia. A tal fine, richiama alcuni passaggi della sentenza n. 28 del 2003 del Tribunale di Bracciano ed inoltre, poiché la sentenza gravata ha escluso che fosse stata fornita la prova che il decreto si basasse sul rapporto societario tra i due, l'appellante ha prodotto il decreto, dolendosi che non fosse stata accolta la sua istanza di esibizione di detto documento proposta in primo grado e che non gli fosse stato accordato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. Orbene, con riguardo alla sentenza n. 28 del 2003 è appena il caso di rilevare che il primo passaggio richiamato contiene l'esposizione delle posizioni delle parti e, conseguentemente, nessun accertamento da parte del Tribunale. Quanto al secondo passaggio che si riporta di seguito:
va rilevato che non contiene alcun riferimento alla società di fatto essendo evidente che la “reimmissione nel compossesso dei canoni” potesse fondarsi su varie causae petendi.
pag. 4/7 Sicchè nessuno dei due passi dimostra che il decreto in esame si è fondato sulla società di fatto in questione. Per quel che concerne il decreto, osserva la Corte che non è stato depositato in primo grado e, pertanto, non se ne può ammettere la produzione nel presente grado, ex art. 345 c.p.c, posto che non è stata fornita la prova da parte dell'appellante che, incolpevolmente, non avesse la disponibilità del decreto. Lo stesso è a dirsi per l'istanza relativa all'ordine di esibizione del decreto di cui sopra che non può essere accolta poiché non è stata fornita la prova dello smarrimento incolpevole del documento in possesso del dante causa. Né l'odierno appellante ha minimamente contestato che sia intervenuta la notifica dello stesso così come non ha sollevato eccezioni avverso l'atto di precetto direttamente o indirettamente connesse o conseguenti ad una possibile condizione di nullità della intimazione perché non sorretta da titolo esecutivo previamente notificato al debitore. Conseguentemente, non essendo esaminabile il decreto, resta fermo quanto accertato dal Tribunale che ha ritenuto irrilevante la circostanza che fosse cessato il rapporto societario. Quanto al termine ex art. 183 c.p.c. v'è da rilevare che qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il thema decidendum e il thema probandum, l'appellante che faccia valere tale nullità non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il thema decidendum sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183, comma 5, (poi comma 6) quali prove sarebbero state dedotte, poiché in questo caso il giudice d'appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l'esercizio delle attività istruttorie non potute svolgere in primo grado (Cass. ord.
2.9.2019 n. 21953; Cass. ord.
4.10.2018 n. 24402; Cass. 31.10.2014 n. 23162). Nella specie, lo indica alcuni documenti che avrebbe depositato Per_1 nel caso di concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., tra cui la sentenza del Pretore di Bracciano prodromica al decreto pretorile del 7.10.1986 ed il decreto stesso. Non allega, tuttavia, né, tanto meno, dimostra alcunchè con riferimento alla rilevanza del primo documento ai fini dell'accoglimento della sua domanda. Né dimostra, con riguardo al secondo, di averne la disponibilità (necessaria per poterlo produrre), tenuto conto che ne ha chiesto l'esibizione da parte dell'appellato.
pag. 5/7 Sicchè anche tale censura va respinta. Lamenta, inoltre, che il Tribunale avrebbe “omesso, altresì, di prendere in considerazione il fatto, rimasto anch'esso incontestato, anch'esso incidente in ordine alla verificazione di un fatto successivo idoneo a far venir meno le previsioni di cui al titolo posto a base dell'esecuzione, ovvero che a decorrere dal 30.5.2002, con l'approvazione del progetto di fusione del
i correlativi diritti sui beni di che trattasi erano transitati in Parte_3 capo a tale ultima Società; dacchè era stato risolto ogni pregresso rapporto, ivi incluso il rapporto di locazione di cui al contratto richiamato nel citato decreto, risoltosi per inadempimento dei conduttori.”. A dimostrazione delle circostanze dedotte, tuttavia, l'appellante non indica la prova del suo assunto. E, pertanto, ciò comporta il rigetto anche di questo motivo. Conseguentemente, non può ritenersi raggiunta la prova, il cui onere incombeva a parte opponente, relativamente alla sussistenza di una causa estintiva dell'obbligazione sulla stessa gravante in virtù del titolo esecutivo giudiziale costituito dal decreto del 7.10.1986 del Pretore di Bracciano.
Venendo alla doglianza che si riferisce alla mensilità di gennaio 1988 (asseritamente non richiesta) osserva la Corte che nell'atto di precetto per cui è causa è chiarito al punto sub 2) che il CA avesse percepito tutto quanto dovutogli sino all'anno 1987. E, conseguentemente la sua richiesta decorre dal mese di gennaio 1988.
L'appellante censura, inoltre, la sentenza “nella parte in cui ha ritenuto accoglibile la dedotta questione della natura ereditaria del credito solo sino all'annualità 1998, ovvero sino alla morte del compianto
[...]
ritenendo i successivi crediti quali posti a carico della comunione Per_1 ereditaria e, conseguentemente, avvinti dal vincolo della solidarietà.”. Il motivo va accolto. Posto che “Il principio generale di cui all'art. 1292 c.c., infatti si applica in caso di obbligazioni per loro natura indivisibili, là dove, se la prestazione è divisibile, la solidarietà deve essere prescritta da un'apposita disposizione normativa, in mancanza della quale il regime della parziarietà prende il sopravvento.” (Cass. SS.UU. 9148 del 2008), l'odierno appellante deve rispondere nei limiti della sua quota ereditaria pari al 50% essendo coerede con Parte_2
Quanto alla rinuncia all'eredità della madre nessun documento è stato indicato a sostegno dell'allegazione.
pag. 6/7 Sicchè la censura secondo la quale il Tribunale avrebbe dovuto tener conto della rinuncia all'eredità deve ritenersi inammissibile non essendo stato allegato in quale sede il documento sarebbe stato prodotto in primo grado. D'altro canto, premesso che il principio di non contestazione non trova applicazione nel presente grado d'appello, la parte appellata non ha neppure riconosciuto la fondatezza dell'allegazione in fatto relativa alla rinuncia. Conseguentemente l'appellante deve essere condannato al pagamento del minor importo pari ad euro 17.895,00, oltre accessori secondo il criterio già stabilito con la sentenza gravata che sul punto non è stata censurata. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e, pertanto devono porsi a carico dell'appellante nella misura di un terzo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza gravata;
fermo il resto, dichiara il diritto di CA IG di agire esecutivamente nei confronti di per l'importo di euro 17.895,00, oltre Parte_1 accessori secondo il criterio applicato con la sentenza gravata;
condanna alla rifusione di un terzo delle spese di lite in Parte_1 favore di CA IG nella misura che liquida per detta quota, quanto al primo grado, in euro 3.000,00 e, quanto al secondo grado, in euro 2.000,00, oltre C.U., spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.11.2025. Il Consigliere estensore
Il Presidente
pag. 7/7
Cecilia DE SANTIS Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3828 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1
Avv. BRASCA LEONARDO
e GL IG Avv. CASTORI GIOVANNI Avv. MESIANO ANDREA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L' appellante in epigrafe impugna la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, n.560 del 2022, che ha deciso quanto segue: “Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. il signor ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto di pagamento notificato in data 17.12.2020 con il quale il Sig. CA ha intimato alla medesima opponente di pagare, in solido con la signora la complessiva somma di Parte_2
Euro 62.429,83 in forza di quanto disposto nel decreto del Pretore di Bracciano del 7.10.1986 munito di formula esecutiva in data 31.10.1986 e notificato in data 3.11.1986. All'esito della costituzione in giudizio operata dal signor IG CA e della trattazione scritta disposta per la udienza del 5.5.2021 questo Giudice respingeva la richiesta di sospensione della esecuzione avanzata dall'opponente e fissava la udienza del 4.5.2022 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con doppio termine per il deposito di note dirette ed in replica. A fondamento dell'atto di precetto il sig. CA ha posto il decreto del Pretore di Bracciano del 7.10.1986, munito di formula esecutiva in data 31.10.1986 e notificato al debitore in data 3.11.1986, il quale al punto 5 ha disposto la reintegrazione nel compossesso del canone di locazione annuo di Lire 5.400.000 costituente canone di locazione dei locali della disciolta discoteca Acquario e, per l'effetto, nel possesso del canone annuo di Lire 2.700,00 a decorrere dalla data dello spoglio accertata in sentenza nel giorno 7.9.1985 e fino al giorno in cui non fosse intervenuto un fatto giuridicamente rilevante all'effetto di modificare detto rapporto. Devono esaminarsi in primo luogo i due motivi di opposizione all'esecuzione che appaiono logicamente preliminari. L'assunta prescrizione dei crediti e l'intervenuta cessazione del rapporto societario di fatto tra dante causa dell'opponente, e l'attuale opposto. Persona_1
L'eccezione di prescrizione di parte dei crediti è parzialmente fondata in quanto per i crediti relativi alle annualità 2007 e 2008 non è stata dimostrata l'esistenza di alcun atto interruttivo della prescrizione e la controversia giudiziaria iniziata nel 2005 e chiusasi nel 2019 non poteva avere ad oggetto tali annualità essendo stata proposta precedentemente e non può avere efficacia interruttiva della prescrizione per un credito maturatosi successivamente. Riguardo alla annualità 2009 la prescrizione non si è maturata poiché la parte opposta ha notificato un atto di precetto in data 20 dicembre 2019 prima del decorso del termine decennale di maturazione del credito per l'annualità 2009. Con il secondo motivo di opposizione si è dedotta l'esistenza di un fatto, giuridicamente rilevante, modificativo delle statuizioni di cui al citato decreto del Pretore di Bracciano, costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 2771/95, depositata in data 17.2.1995 nel giudizio R.G. n. 19976/1986 promosso dall'odierno opposto contro con la Persona_1 quale si è posto definitivamente fine al rapporto societario di fatto tra i due. Tuttavia dalla documentazione in atti non emerge che il decreto posto a fondamento del precetto si basava sulla esistenza di un rapporto societario di fatto intercorrente tra e l'odierna parte opposta. Persona_1
Pertanto la cessazione di tale rapporto non incide sul titolo esecutivo e tale motivo deve essere rigettato. Dal punto di vista logico l'ultimo motivo di opposizione è quello con il quale si è dedotto che l'opponente in qualità di coerede Parte_1 di non era tenuto al pagamento dell'intero ma solo della sua Persona_1 quota del credito in forza del disposto di cui all'art. 752 c.c.
pag. 2/7 Questa disposizione stabilisce che “i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”. Tuttavia il debito posto a fondamento dell'atto di precetto costituisce un debito ereditario solo fino alla data del decesso di Persona_1 intervenuto in data 22 novembre 1998 mentre per il periodo successivo costituisce un debito della comunione che è solidalmente a carico delle parti. Conclusivamente l'opposizione deve essere accolta riducendo ad 1/3 il credito relativo alle annualità dal 1988 al 1997 e dichiarando prescritte le annualità 2007 e 2008. Pertanto CA IG ha diritto di agire esecutivamente nei confronti di per la somma di euro 31.142,27 (euro1.394,43/3*10 per Parte_1 il periodo 1988-1997; euro 1.394,43*9 per il periodo 1998-2006; euro 1.394,43*10 per il periodo 2009-2018) oltre interessi legali sulle singole annualità. La parziale soccombenza reciproca porta ad escludere la sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. ed a compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 199 del 2021 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede: accoglie l'opposizione, dichiara la parziale nullità del precetto e dichiara che CA IG ha diritto di agire esecutivamente nei confronti di per la somma di euro 31.142,27 oltre interessi legali Parte_1 sulle singole annualità; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.”. La parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è parzialmente fondato. Lo col primo motivo censura la sentenza deducendo che: “Erra, Per_1 pertanto, il primo Decidente nella parte in cui assume che dalla documentazione in atti non emergerebbe che il decreto posto a fondamento del precetto si basava sulla esistenza di un rapporto societario di fatto intercorrente tra e l'odierna parte opposta, essendo vero il Persona_1 contrario e la circostanza agevolmente la si può desumere anche
pag. 3/7 dall'esame del Decreto stesso, rispetto al quale era stata fatta richiesta di ordine di produzione ex art. 210 c.p.c., rimasta inottemperata, senza alcuna motivazione, così come la richiesta di concessione dei termini ex 183 c.p.c., entro i quali il deposito avrebbe potuto essere curato.” Il motivo va respinto. L'appellante intende ribadire che, per effetto di eventi sopravvenuti (la sentenza che ha sciolto la società di fatto tra il suo dante causa ed il CA), sarebbero mutate le circostanze sulle quali è fondato il titolo esecutivo giudiziale per cui è causa (il decreto del Pretore di Bracciano del 7.10.1986), che avrebbe, pertanto, cessato di avere efficacia. A tal fine, richiama alcuni passaggi della sentenza n. 28 del 2003 del Tribunale di Bracciano ed inoltre, poiché la sentenza gravata ha escluso che fosse stata fornita la prova che il decreto si basasse sul rapporto societario tra i due, l'appellante ha prodotto il decreto, dolendosi che non fosse stata accolta la sua istanza di esibizione di detto documento proposta in primo grado e che non gli fosse stato accordato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. Orbene, con riguardo alla sentenza n. 28 del 2003 è appena il caso di rilevare che il primo passaggio richiamato contiene l'esposizione delle posizioni delle parti e, conseguentemente, nessun accertamento da parte del Tribunale. Quanto al secondo passaggio che si riporta di seguito:
va rilevato che non contiene alcun riferimento alla società di fatto essendo evidente che la “reimmissione nel compossesso dei canoni” potesse fondarsi su varie causae petendi.
pag. 4/7 Sicchè nessuno dei due passi dimostra che il decreto in esame si è fondato sulla società di fatto in questione. Per quel che concerne il decreto, osserva la Corte che non è stato depositato in primo grado e, pertanto, non se ne può ammettere la produzione nel presente grado, ex art. 345 c.p.c, posto che non è stata fornita la prova da parte dell'appellante che, incolpevolmente, non avesse la disponibilità del decreto. Lo stesso è a dirsi per l'istanza relativa all'ordine di esibizione del decreto di cui sopra che non può essere accolta poiché non è stata fornita la prova dello smarrimento incolpevole del documento in possesso del dante causa. Né l'odierno appellante ha minimamente contestato che sia intervenuta la notifica dello stesso così come non ha sollevato eccezioni avverso l'atto di precetto direttamente o indirettamente connesse o conseguenti ad una possibile condizione di nullità della intimazione perché non sorretta da titolo esecutivo previamente notificato al debitore. Conseguentemente, non essendo esaminabile il decreto, resta fermo quanto accertato dal Tribunale che ha ritenuto irrilevante la circostanza che fosse cessato il rapporto societario. Quanto al termine ex art. 183 c.p.c. v'è da rilevare che qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il thema decidendum e il thema probandum, l'appellante che faccia valere tale nullità non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il thema decidendum sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183, comma 5, (poi comma 6) quali prove sarebbero state dedotte, poiché in questo caso il giudice d'appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l'esercizio delle attività istruttorie non potute svolgere in primo grado (Cass. ord.
2.9.2019 n. 21953; Cass. ord.
4.10.2018 n. 24402; Cass. 31.10.2014 n. 23162). Nella specie, lo indica alcuni documenti che avrebbe depositato Per_1 nel caso di concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., tra cui la sentenza del Pretore di Bracciano prodromica al decreto pretorile del 7.10.1986 ed il decreto stesso. Non allega, tuttavia, né, tanto meno, dimostra alcunchè con riferimento alla rilevanza del primo documento ai fini dell'accoglimento della sua domanda. Né dimostra, con riguardo al secondo, di averne la disponibilità (necessaria per poterlo produrre), tenuto conto che ne ha chiesto l'esibizione da parte dell'appellato.
pag. 5/7 Sicchè anche tale censura va respinta. Lamenta, inoltre, che il Tribunale avrebbe “omesso, altresì, di prendere in considerazione il fatto, rimasto anch'esso incontestato, anch'esso incidente in ordine alla verificazione di un fatto successivo idoneo a far venir meno le previsioni di cui al titolo posto a base dell'esecuzione, ovvero che a decorrere dal 30.5.2002, con l'approvazione del progetto di fusione del
i correlativi diritti sui beni di che trattasi erano transitati in Parte_3 capo a tale ultima Società; dacchè era stato risolto ogni pregresso rapporto, ivi incluso il rapporto di locazione di cui al contratto richiamato nel citato decreto, risoltosi per inadempimento dei conduttori.”. A dimostrazione delle circostanze dedotte, tuttavia, l'appellante non indica la prova del suo assunto. E, pertanto, ciò comporta il rigetto anche di questo motivo. Conseguentemente, non può ritenersi raggiunta la prova, il cui onere incombeva a parte opponente, relativamente alla sussistenza di una causa estintiva dell'obbligazione sulla stessa gravante in virtù del titolo esecutivo giudiziale costituito dal decreto del 7.10.1986 del Pretore di Bracciano.
Venendo alla doglianza che si riferisce alla mensilità di gennaio 1988 (asseritamente non richiesta) osserva la Corte che nell'atto di precetto per cui è causa è chiarito al punto sub 2) che il CA avesse percepito tutto quanto dovutogli sino all'anno 1987. E, conseguentemente la sua richiesta decorre dal mese di gennaio 1988.
L'appellante censura, inoltre, la sentenza “nella parte in cui ha ritenuto accoglibile la dedotta questione della natura ereditaria del credito solo sino all'annualità 1998, ovvero sino alla morte del compianto
[...]
ritenendo i successivi crediti quali posti a carico della comunione Per_1 ereditaria e, conseguentemente, avvinti dal vincolo della solidarietà.”. Il motivo va accolto. Posto che “Il principio generale di cui all'art. 1292 c.c., infatti si applica in caso di obbligazioni per loro natura indivisibili, là dove, se la prestazione è divisibile, la solidarietà deve essere prescritta da un'apposita disposizione normativa, in mancanza della quale il regime della parziarietà prende il sopravvento.” (Cass. SS.UU. 9148 del 2008), l'odierno appellante deve rispondere nei limiti della sua quota ereditaria pari al 50% essendo coerede con Parte_2
Quanto alla rinuncia all'eredità della madre nessun documento è stato indicato a sostegno dell'allegazione.
pag. 6/7 Sicchè la censura secondo la quale il Tribunale avrebbe dovuto tener conto della rinuncia all'eredità deve ritenersi inammissibile non essendo stato allegato in quale sede il documento sarebbe stato prodotto in primo grado. D'altro canto, premesso che il principio di non contestazione non trova applicazione nel presente grado d'appello, la parte appellata non ha neppure riconosciuto la fondatezza dell'allegazione in fatto relativa alla rinuncia. Conseguentemente l'appellante deve essere condannato al pagamento del minor importo pari ad euro 17.895,00, oltre accessori secondo il criterio già stabilito con la sentenza gravata che sul punto non è stata censurata. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e, pertanto devono porsi a carico dell'appellante nella misura di un terzo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza gravata;
fermo il resto, dichiara il diritto di CA IG di agire esecutivamente nei confronti di per l'importo di euro 17.895,00, oltre Parte_1 accessori secondo il criterio applicato con la sentenza gravata;
condanna alla rifusione di un terzo delle spese di lite in Parte_1 favore di CA IG nella misura che liquida per detta quota, quanto al primo grado, in euro 3.000,00 e, quanto al secondo grado, in euro 2.000,00, oltre C.U., spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.11.2025. Il Consigliere estensore
Il Presidente
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