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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6674 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
1735/2023, depositata il 12 giugno 2023, iscritto al n. 95/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 21 ottobre
2025 e pendente
TRA la (c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Ettore De Rosa (c.f. ) C.F._1
- APPELLANTE -
E
(c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/3/1955, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Gargiulo (c.f.
) - APPELLATA - C.F._3
il (c.f. ), in persona del Sindaco Controparte_2 P.IVA_2
p.t - APPELLATO CONTUMACE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 22 maggio 2020, Parte_2
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata il
[...]
per chiedere di dichiarare la nullità, l'inefficacia e Controparte_2
l'illegittimità dall'intimazione di pagamento n. 0011910 del 20 febbraio 2017 e REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
della cartella n. 90020170000732774 000 0000, di cui l'attrice era venuta a conoscenza solo in data 18 maggio 2020, contenenti l'intimazione, a lei rivolta, di pagare complessivi 11.092,58 €, a titolo di canoni di locazione rimasti impagati, relativi agli anni 1996,2001 e 2012, a parere dell'attrice prescritti per decorso del termine di cui all'art. 2948, co. 1 e 3, c.c. oltre che nulli per inesistenza dei titoli esecutivi e dei precetti su cui tali atti si fondavano.
2. Con comparsa di costituzione del 22 giugno 2020 si costituiva in giudizio il , il quale chiedeva accertarsi la mancata Controparte_2 CP_2
integrazione del contraddittorio nei confronti della So. concessionario CP_3
per la riscossione tributi, nonché accertarsi la mancata maturazione della prescrizione per l'esistenza di atti interruttivi risalenti al 2015, ed infine, dichiarare l'inesistenza di altri atti esecutivi con cui far valere la pretesa relativa all'occupazione abusiva di immobili, assegnati con provvedimento sindacale n. 41 del 14 ottobre 1987.
3. Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di che si costituiva in giudizio con comparsa del 26 aprile 2021, CP_3
impugnando la domanda e chiedendone il rigetto.
4. Il Tribunale di Torre Annunziata, previa qualificazione dell'azione proposta come “opposizione all'esecuzione” ex art 615 co. 1 c.p.c., escluso che potesse individuarsi nella specie un'ingiunzione fiscale ai sensi dell'all'art 2 del
RD 639/1910, riteneva che nella specie si applicasse l'art. 21 del d.lgs n. 46/1999, secondo cui “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva” .
Ne conseguiva che, nella specie, in assenza di titolo esecutivo e di certezza, liquidità ed esigibilità del credito - derivanti anche dal fatto che nella diffida del prot. 957 del 1.2.2018, il credito preteso era definito come acconto di un CP_2
“canone annuo in corso di definizione”, e veniva quantificato mediante il riferimento alle banche dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle
Entrate, che esprimevano dati statistici e presuntivi inc6rti, con valori oscillanti tra un minimo ed un massimo, e che mutavano ogni semestre, e dunque, non
Proc. n. 95/2024 r.g. Pagina 2 di 5
c. +1 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
rappresentavano un dato specifico ed individuabile con certezza – doveva escludersi l'esistenza dei presupposti dell'azione proposta.
Pertanto, il Tribunale accoglieva l'opposizione ed annullava l'ingiunzione di pagamento n. 0011910 del 20/2/2017, in quanto non fondata su un titolo esecutivo;
condannava i convenuti, ed il Parte_1 [...]
, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite, che Controparte_2
liquidava in euro 600,00 oltre c.u., bollo, rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello la con atto Parte_1
di citazione notificato a ed al Parte_2 Controparte_2
in data 6 gennaio 2024 chiedendo la riforma della sentenza, l'accoglimento
[...]
delle conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, nonché l'accertamento della legittimità ed efficacia dell'atto opposto, dichiarando l'inammissibilità, nullità ed improcedibilità dell'opposizione per mancato rispetto del rito locatizio e, nel merito, il rigetto dell'opposizione perché illegittima, infondata e non provata, con conferma dell'atto impugnato e con conseguente condanna della parte appellata alle spese e competenze come per legge.
6. La non si è costituita in giudizio, apprendendosi poi, tramite Parte_2
l'istanza depositata dal suo difensore in data 24 maggio 2024, che quest'ultima era deceduta già in data 24 novembre 2021, ben prima dell'emanazione della sentenza impugnata del 12 giugno 2023, chiedendo alla Corte di dichiarare l'interruzione del giudizio, ai sensi dell'art. 299 c.p.c.
Interrotto il giudizio, poi riassunto con ricorso dell'8 settembre 2024 da parte della si è costituita in appello con comparsa del 26 febbraio Parte_1
2025, , erede di che ha chiesto di Controparte_1 Parte_2
dichiarare inammissibile il gravame, anche perché proposto fuori termine, o comunque, infondato, con conferma della sentenza impugnata e condanna delle controparti, in solido o per quanto di ragione, al pagamento delle spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario ed oneri di legge da attribuirsi all'avvocato, che si è dichiarato antistatario.
Nessuno si è costituito per il che è stato dichiarato contumace. CP_2
Proc. n. 95/2024 r.g. Pagina 3 di 5
c. +1 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
Non avendo potuto notificare la riassunzione a tutti gli altri eredi della con istanza del 9 giugno 2025 la a rinunziato agli atti del giudizio, Parte_2 Pt_1
chiedendo dichiararsi l'estinzione del processo, ma la Corte, in assenza dell'accettazione all'unica altra parte costituita, ha rinviato per la discussione all'udienza del 21 ottobre 2025, in cui la causa è stata assegnata a sentenza.
Con comparsa conclusionale dell'8 novembre 2025 la ha chiesto Pt_1
dichiararsi la nullità della sentenza impugnata perché in primo grado non era stato integrato il contraddittorio nei confronti degli eredi di il cui Parte_2
decesso risultava dagli atti di causa perché dichiarato dal Comune costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminare rispetto alla questione della nullità della sentenza sollevata dalla la questione della tempestività dell'impugnazione. Pt_1
Non è contestato che l'azione intrapresa dalla è un'opposizione Parte_2
esecutiva alla quale non si applica la sospensione feriale dei termini, sicché va dichiarata l'inammissibilità per tardività dell'appello, in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata il 12 giugno 2023, il termine lungo per proporre appello scadeva il 12 dicembre 2023, mentre la SO.G.E.T. S.p.A. ha notificato l'atto di citazione in appello il 6 gennaio 2024, computando la sospensione feriale
(dal 1° al 31 agosto), che nel caso di specie non opera per costante giurisprudenza
(Cass. 5058/2025; Cass. 15449/2020; Cass.10661/2020).
II. Segue, tenuto conto della declaratoria di inammissibilità dell'appello, la condanna della al pagamento a favore dell'unica parte appellata Parte_1
costituita delle spese di lite del grado, che vanno quantificate Controparte_1
alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo
2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n.
147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto del valore della controversia, da collocare nello scaglione tra 5.201,00 € e 26.000,00 €.
Esse si liquidano in complessivi 1.613,45 € di cui 1.403,00 € per compenso
(552,00 € per la fase introduttiva, 851,00 € per la fase di trattazione), 210,45 € per spese generali al 15%, oltre agli eventuali ulteriori accessori se dovuti, con
Proc. n. 95/2024 r.g. Pagina 4 di 5
c. +1 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
pagamento a favore del difensore avv. Francesco Gargiulo, che si è dichiarato anticipatario.
III. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. Parte_1
1735/2023, depositata il 12 giugno 2023, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere ad le spese Controparte_1
dell'appello, che si liquidano nel complessivo importo di 1.613,45 € di cui
1.403,00 € per compenso, 210,45 € per spese generali al 15%, oltre agli eventuali ulteriori accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore di quest'ultima, avv. Francesco Gargiulo, che si è dichiarato anticipatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 16 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
Proc. n. 95/2024 r.g. Pagina 5 di 5
c. +1 Parte_1 Controparte_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
1735/2023, depositata il 12 giugno 2023, iscritto al n. 95/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 21 ottobre
2025 e pendente
TRA la (c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Ettore De Rosa (c.f. ) C.F._1
- APPELLANTE -
E
(c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/3/1955, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Gargiulo (c.f.
) - APPELLATA - C.F._3
il (c.f. ), in persona del Sindaco Controparte_2 P.IVA_2
p.t - APPELLATO CONTUMACE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 22 maggio 2020, Parte_2
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata il
[...]
per chiedere di dichiarare la nullità, l'inefficacia e Controparte_2
l'illegittimità dall'intimazione di pagamento n. 0011910 del 20 febbraio 2017 e REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
della cartella n. 90020170000732774 000 0000, di cui l'attrice era venuta a conoscenza solo in data 18 maggio 2020, contenenti l'intimazione, a lei rivolta, di pagare complessivi 11.092,58 €, a titolo di canoni di locazione rimasti impagati, relativi agli anni 1996,2001 e 2012, a parere dell'attrice prescritti per decorso del termine di cui all'art. 2948, co. 1 e 3, c.c. oltre che nulli per inesistenza dei titoli esecutivi e dei precetti su cui tali atti si fondavano.
2. Con comparsa di costituzione del 22 giugno 2020 si costituiva in giudizio il , il quale chiedeva accertarsi la mancata Controparte_2 CP_2
integrazione del contraddittorio nei confronti della So. concessionario CP_3
per la riscossione tributi, nonché accertarsi la mancata maturazione della prescrizione per l'esistenza di atti interruttivi risalenti al 2015, ed infine, dichiarare l'inesistenza di altri atti esecutivi con cui far valere la pretesa relativa all'occupazione abusiva di immobili, assegnati con provvedimento sindacale n. 41 del 14 ottobre 1987.
3. Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di che si costituiva in giudizio con comparsa del 26 aprile 2021, CP_3
impugnando la domanda e chiedendone il rigetto.
4. Il Tribunale di Torre Annunziata, previa qualificazione dell'azione proposta come “opposizione all'esecuzione” ex art 615 co. 1 c.p.c., escluso che potesse individuarsi nella specie un'ingiunzione fiscale ai sensi dell'all'art 2 del
RD 639/1910, riteneva che nella specie si applicasse l'art. 21 del d.lgs n. 46/1999, secondo cui “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva” .
Ne conseguiva che, nella specie, in assenza di titolo esecutivo e di certezza, liquidità ed esigibilità del credito - derivanti anche dal fatto che nella diffida del prot. 957 del 1.2.2018, il credito preteso era definito come acconto di un CP_2
“canone annuo in corso di definizione”, e veniva quantificato mediante il riferimento alle banche dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle
Entrate, che esprimevano dati statistici e presuntivi inc6rti, con valori oscillanti tra un minimo ed un massimo, e che mutavano ogni semestre, e dunque, non
Proc. n. 95/2024 r.g. Pagina 2 di 5
c. +1 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
rappresentavano un dato specifico ed individuabile con certezza – doveva escludersi l'esistenza dei presupposti dell'azione proposta.
Pertanto, il Tribunale accoglieva l'opposizione ed annullava l'ingiunzione di pagamento n. 0011910 del 20/2/2017, in quanto non fondata su un titolo esecutivo;
condannava i convenuti, ed il Parte_1 [...]
, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite, che Controparte_2
liquidava in euro 600,00 oltre c.u., bollo, rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello la con atto Parte_1
di citazione notificato a ed al Parte_2 Controparte_2
in data 6 gennaio 2024 chiedendo la riforma della sentenza, l'accoglimento
[...]
delle conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, nonché l'accertamento della legittimità ed efficacia dell'atto opposto, dichiarando l'inammissibilità, nullità ed improcedibilità dell'opposizione per mancato rispetto del rito locatizio e, nel merito, il rigetto dell'opposizione perché illegittima, infondata e non provata, con conferma dell'atto impugnato e con conseguente condanna della parte appellata alle spese e competenze come per legge.
6. La non si è costituita in giudizio, apprendendosi poi, tramite Parte_2
l'istanza depositata dal suo difensore in data 24 maggio 2024, che quest'ultima era deceduta già in data 24 novembre 2021, ben prima dell'emanazione della sentenza impugnata del 12 giugno 2023, chiedendo alla Corte di dichiarare l'interruzione del giudizio, ai sensi dell'art. 299 c.p.c.
Interrotto il giudizio, poi riassunto con ricorso dell'8 settembre 2024 da parte della si è costituita in appello con comparsa del 26 febbraio Parte_1
2025, , erede di che ha chiesto di Controparte_1 Parte_2
dichiarare inammissibile il gravame, anche perché proposto fuori termine, o comunque, infondato, con conferma della sentenza impugnata e condanna delle controparti, in solido o per quanto di ragione, al pagamento delle spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario ed oneri di legge da attribuirsi all'avvocato, che si è dichiarato antistatario.
Nessuno si è costituito per il che è stato dichiarato contumace. CP_2
Proc. n. 95/2024 r.g. Pagina 3 di 5
c. +1 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
Non avendo potuto notificare la riassunzione a tutti gli altri eredi della con istanza del 9 giugno 2025 la a rinunziato agli atti del giudizio, Parte_2 Pt_1
chiedendo dichiararsi l'estinzione del processo, ma la Corte, in assenza dell'accettazione all'unica altra parte costituita, ha rinviato per la discussione all'udienza del 21 ottobre 2025, in cui la causa è stata assegnata a sentenza.
Con comparsa conclusionale dell'8 novembre 2025 la ha chiesto Pt_1
dichiararsi la nullità della sentenza impugnata perché in primo grado non era stato integrato il contraddittorio nei confronti degli eredi di il cui Parte_2
decesso risultava dagli atti di causa perché dichiarato dal Comune costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminare rispetto alla questione della nullità della sentenza sollevata dalla la questione della tempestività dell'impugnazione. Pt_1
Non è contestato che l'azione intrapresa dalla è un'opposizione Parte_2
esecutiva alla quale non si applica la sospensione feriale dei termini, sicché va dichiarata l'inammissibilità per tardività dell'appello, in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata il 12 giugno 2023, il termine lungo per proporre appello scadeva il 12 dicembre 2023, mentre la SO.G.E.T. S.p.A. ha notificato l'atto di citazione in appello il 6 gennaio 2024, computando la sospensione feriale
(dal 1° al 31 agosto), che nel caso di specie non opera per costante giurisprudenza
(Cass. 5058/2025; Cass. 15449/2020; Cass.10661/2020).
II. Segue, tenuto conto della declaratoria di inammissibilità dell'appello, la condanna della al pagamento a favore dell'unica parte appellata Parte_1
costituita delle spese di lite del grado, che vanno quantificate Controparte_1
alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo
2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n.
147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto del valore della controversia, da collocare nello scaglione tra 5.201,00 € e 26.000,00 €.
Esse si liquidano in complessivi 1.613,45 € di cui 1.403,00 € per compenso
(552,00 € per la fase introduttiva, 851,00 € per la fase di trattazione), 210,45 € per spese generali al 15%, oltre agli eventuali ulteriori accessori se dovuti, con
Proc. n. 95/2024 r.g. Pagina 4 di 5
c. +1 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
pagamento a favore del difensore avv. Francesco Gargiulo, che si è dichiarato anticipatario.
III. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. Parte_1
1735/2023, depositata il 12 giugno 2023, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere ad le spese Controparte_1
dell'appello, che si liquidano nel complessivo importo di 1.613,45 € di cui
1.403,00 € per compenso, 210,45 € per spese generali al 15%, oltre agli eventuali ulteriori accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore di quest'ultima, avv. Francesco Gargiulo, che si è dichiarato anticipatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 16 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
Proc. n. 95/2024 r.g. Pagina 5 di 5
c. +1 Parte_1 Controparte_1