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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/02/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 398/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente rel.
dott. Rosa Selvarolo Giudice
dott. Stefania Grasselli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 398-1/ /2024 P.U. CCI promosso da
Parte_1
RICORRENTE
per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata di
(CF. , Parte_2 C.F._1
DEBITRICE
letto il ricorso;
ritenuta la propria competenza ex art. 27, CCI, risiedendo parte debitrice nel circondario di questo tribunale;
rilevato che la debitrice si è costituita e ha dedotto di essere “sostanzialmente nulla tenente”;
pagina 1 di 4 rilevato che il ricorrente è creditore dell'importo di € 65.006,50 sulla base di sentenza penale n.
437/2018 del 24.04.2018 divenuta definitiva il 15.04.2021 a seguito di dichiarazione di inammissibilità
dell'appello
rilevato quindi parte debitrice è persona fisica che si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCI e ha debiti scaduti e non pagati superiori a € 50.000;
considerato, in particolare, che la stessa non è in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, come risulta dall'esito solo parzialmente satisfattivo dell'azione esecutiva intrapresa dal ricorrente nonché dall'esposizione debitoria per € 139.876,98 verso l'amministrazione finanziaria e l'INPS, come da elenco cartelle/avvisi acquisito presso l;
Controparte_1
rilevato, inoltre, che parte debitrice non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuto, infine, che non rilevi in questa sede la mancanza di patrimonio della debitrice poiché
l'impossibilità di acquisire attivo deve essere attestata dall'OCC e nella fattispecie neppure risulta che la debitrice abbia fatto richiesta di tale attestazione, cosicché non ricorrono i presupposti per la causa di esclusione dell'apertura della liquidazione controllata e neppure per concedere un termine per il deposito dell'attestazione come previsto dall'art. 268 comma 3 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 37 e ss, e 268 e ss., CCI,
dichiara
- l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di (CF. Parte_2
, C.F._1
e, per l'effetto,
nomina
pagina 2 di 4 giudice delegata la dott. Maria Novella Legnaioli e liquidatore il dott. , il quale farà CP_2
pervenire entro due giorni la propria accettazione;
ordina
al debitore il deposito entro sette giorni, se esercente l'attività d'impresa, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori il termine di sessanta giorni dalla notificazione entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo,
predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCI;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone
l'inserimento, a cura del liquidatore, della sentenza per estratto e previo oscuramento del nome e del codice fiscale del debitore nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;
nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
ordina
al liquidatore, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
Autorizza il liquidatore , con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.a.c.p.c.:
1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2)ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pagina 3 di 4 3)ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4)ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la parte debitrice anche se estinti;
5)nel caso di impresa ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cura del liquidatore;
qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere eseguita tramite ufficiale giudiziario.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 05/02/2025
La Presidente
Dott. Maria Novella Legnaioli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente rel.
dott. Rosa Selvarolo Giudice
dott. Stefania Grasselli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 398-1/ /2024 P.U. CCI promosso da
Parte_1
RICORRENTE
per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata di
(CF. , Parte_2 C.F._1
DEBITRICE
letto il ricorso;
ritenuta la propria competenza ex art. 27, CCI, risiedendo parte debitrice nel circondario di questo tribunale;
rilevato che la debitrice si è costituita e ha dedotto di essere “sostanzialmente nulla tenente”;
pagina 1 di 4 rilevato che il ricorrente è creditore dell'importo di € 65.006,50 sulla base di sentenza penale n.
437/2018 del 24.04.2018 divenuta definitiva il 15.04.2021 a seguito di dichiarazione di inammissibilità
dell'appello
rilevato quindi parte debitrice è persona fisica che si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCI e ha debiti scaduti e non pagati superiori a € 50.000;
considerato, in particolare, che la stessa non è in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, come risulta dall'esito solo parzialmente satisfattivo dell'azione esecutiva intrapresa dal ricorrente nonché dall'esposizione debitoria per € 139.876,98 verso l'amministrazione finanziaria e l'INPS, come da elenco cartelle/avvisi acquisito presso l;
Controparte_1
rilevato, inoltre, che parte debitrice non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuto, infine, che non rilevi in questa sede la mancanza di patrimonio della debitrice poiché
l'impossibilità di acquisire attivo deve essere attestata dall'OCC e nella fattispecie neppure risulta che la debitrice abbia fatto richiesta di tale attestazione, cosicché non ricorrono i presupposti per la causa di esclusione dell'apertura della liquidazione controllata e neppure per concedere un termine per il deposito dell'attestazione come previsto dall'art. 268 comma 3 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 37 e ss, e 268 e ss., CCI,
dichiara
- l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di (CF. Parte_2
, C.F._1
e, per l'effetto,
nomina
pagina 2 di 4 giudice delegata la dott. Maria Novella Legnaioli e liquidatore il dott. , il quale farà CP_2
pervenire entro due giorni la propria accettazione;
ordina
al debitore il deposito entro sette giorni, se esercente l'attività d'impresa, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori il termine di sessanta giorni dalla notificazione entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo,
predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCI;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone
l'inserimento, a cura del liquidatore, della sentenza per estratto e previo oscuramento del nome e del codice fiscale del debitore nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;
nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
ordina
al liquidatore, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
Autorizza il liquidatore , con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.a.c.p.c.:
1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2)ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pagina 3 di 4 3)ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4)ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la parte debitrice anche se estinti;
5)nel caso di impresa ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cura del liquidatore;
qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere eseguita tramite ufficiale giudiziario.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 05/02/2025
La Presidente
Dott. Maria Novella Legnaioli
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