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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 523/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4413/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carinola - Piazza O. Mazza 81030 Carinola CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250028586580000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250028586580000 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 202/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 nato a [...] il [...] Codice Fiscale CF_Ricorrente_1 e Residente in Carinola (CE) alla Indirizzo_1. Appia KM 180,00, elettivamente domiciliato in Carinola alla Fne Nocelleto Indirizzo_2, presso lo studio del Dott. Difensore_1 propone Ricorso avverso cartella di Pagamento n. 02820250028586580 notificata in data 08/07/2025 – Tari-Tefa periodi d'imposta 2015 e 2018 Ufficio Tributi del Comune di Carinola (CE), per complessivi € 817,88 a fondamento, per entrambi i periodi d'imposta, in due distinti avvisi di accertamento 1123 e 1124 del 17/11/2022.
Eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti, la cartella di pagamento , con riferimento agli anni ivi indicati , risulta notificata oltre i termini decadenziali previsti dall'art. 71 del Dlgs 507/93 come modificati dall'art.1 c. 161 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) la quale testualmente recita “gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui le denunce o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.”
Eccepisce la nullità dell'atto impugnato, l'illegittimità dell'addebito per carenza e/o assenza di motivazione
; Violazione e falsa applicazione di legge per mancata notifica dell'atto prodromico . Violazione e e falsa applicazione dell'art. 1 commi 161 e 163 della legge 296/2006 . Violazione dell'art.53 della costituzione -
Violazione Principi costituzionali di legalità Art. 23 e Buon Andamento ed Imparzialità della Pubblica
Amministrazione Art. 97.
Conclude con la richiesta In via principale di annullamento dell'atto impugnato. In via subordinata r iconoscere in ogni caso non dovute e/o inapplicabili e/o errate nel loro ammontare le sanzioni irrogate.
Il tutto con vittoria di spese e compensi in favore del difensore costituito dott. Difensore_1 che si dichiara antistatario.
Deposita ulteriore memorie in data 19 gennaio 2026 contestando le controdeduzioni del Comune.
Si costituisce il Comune di Carinola in persona del Sindaco pro tempore suo legale rapp.te, cod. fisc.
P.IVA_1, con sede alla Indirizzo_3, rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_2 per la conferma della cartella di pagamento n. 02820250028586580 almeno relativamente allaTARI annualità 2018 non prescritta per la quale è stata interrotta la prescrizione con notifica dell'avviso di accertamento n. 1123 del
19.04.2022 avvenuta in data 17/11/2022.
Conclude con la richiesta:
- Dichiarare inammissibile e comunque infondato il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1;
- Confermare la piena legittimità della cartella di pagamento n. 02820250028586580 con riconoscimento parziale degli importi dovuti almeno per l'annualità 2018 non prescritta .
- Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Si condivide la tesi del ricorrente in ordine alla mancata notifica degli arri presupposti.
La nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa
(Cass. n. 1144 del 2018; Cass. n. 33526 del 2019).
Ordinanza n. 7156 del 17 marzo 2025 (udienza 14 febbraio 2025) Cassazione civile, sezione V –
L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Le ricevute versate in atti non sono idonee a provare l'avvenuta notifica, per cui la mancanza della notifica degli atti presupposti rende nulla ogni atto successivo.
P.Q.M.
Il G. M. accoglie il ricorso annulla l'atto impugnato, liquida le spese a carico del Comune in € 250,00 oltre cap e iva in favore del difensore costituito dott. Difensore_1 che si dichiara antistatario.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4413/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carinola - Piazza O. Mazza 81030 Carinola CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250028586580000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250028586580000 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 202/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 nato a [...] il [...] Codice Fiscale CF_Ricorrente_1 e Residente in Carinola (CE) alla Indirizzo_1. Appia KM 180,00, elettivamente domiciliato in Carinola alla Fne Nocelleto Indirizzo_2, presso lo studio del Dott. Difensore_1 propone Ricorso avverso cartella di Pagamento n. 02820250028586580 notificata in data 08/07/2025 – Tari-Tefa periodi d'imposta 2015 e 2018 Ufficio Tributi del Comune di Carinola (CE), per complessivi € 817,88 a fondamento, per entrambi i periodi d'imposta, in due distinti avvisi di accertamento 1123 e 1124 del 17/11/2022.
Eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti, la cartella di pagamento , con riferimento agli anni ivi indicati , risulta notificata oltre i termini decadenziali previsti dall'art. 71 del Dlgs 507/93 come modificati dall'art.1 c. 161 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) la quale testualmente recita “gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui le denunce o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.”
Eccepisce la nullità dell'atto impugnato, l'illegittimità dell'addebito per carenza e/o assenza di motivazione
; Violazione e falsa applicazione di legge per mancata notifica dell'atto prodromico . Violazione e e falsa applicazione dell'art. 1 commi 161 e 163 della legge 296/2006 . Violazione dell'art.53 della costituzione -
Violazione Principi costituzionali di legalità Art. 23 e Buon Andamento ed Imparzialità della Pubblica
Amministrazione Art. 97.
Conclude con la richiesta In via principale di annullamento dell'atto impugnato. In via subordinata r iconoscere in ogni caso non dovute e/o inapplicabili e/o errate nel loro ammontare le sanzioni irrogate.
Il tutto con vittoria di spese e compensi in favore del difensore costituito dott. Difensore_1 che si dichiara antistatario.
Deposita ulteriore memorie in data 19 gennaio 2026 contestando le controdeduzioni del Comune.
Si costituisce il Comune di Carinola in persona del Sindaco pro tempore suo legale rapp.te, cod. fisc.
P.IVA_1, con sede alla Indirizzo_3, rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_2 per la conferma della cartella di pagamento n. 02820250028586580 almeno relativamente allaTARI annualità 2018 non prescritta per la quale è stata interrotta la prescrizione con notifica dell'avviso di accertamento n. 1123 del
19.04.2022 avvenuta in data 17/11/2022.
Conclude con la richiesta:
- Dichiarare inammissibile e comunque infondato il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1;
- Confermare la piena legittimità della cartella di pagamento n. 02820250028586580 con riconoscimento parziale degli importi dovuti almeno per l'annualità 2018 non prescritta .
- Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Si condivide la tesi del ricorrente in ordine alla mancata notifica degli arri presupposti.
La nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa
(Cass. n. 1144 del 2018; Cass. n. 33526 del 2019).
Ordinanza n. 7156 del 17 marzo 2025 (udienza 14 febbraio 2025) Cassazione civile, sezione V –
L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Le ricevute versate in atti non sono idonee a provare l'avvenuta notifica, per cui la mancanza della notifica degli atti presupposti rende nulla ogni atto successivo.
P.Q.M.
Il G. M. accoglie il ricorso annulla l'atto impugnato, liquida le spese a carico del Comune in € 250,00 oltre cap e iva in favore del difensore costituito dott. Difensore_1 che si dichiara antistatario.