Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 523
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata notifica atti presupposti

    Il giudice condivide la tesi del ricorrente, ritenendo che l'omessa notifica di un atto presupposto costituisca un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Le ricevute versate non sono idonee a provare l'avvenuta notifica.

  • Accolto
    Nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione

    La Corte ha accolto il ricorso sulla base della mancata notifica degli atti presupposti, assorbendo ogni altra questione.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione di legge per mancata notifica atto prodromico

    La Corte ha accolto il ricorso sulla base della mancata notifica degli atti presupposti, assorbendo ogni altra questione.

  • Accolto
    Violazione principi costituzionali

    La Corte ha accolto il ricorso sulla base della mancata notifica degli atti presupposti, assorbendo ogni altra questione.

  • Accolto
    Richiesta subordinata di riconoscimento non dovute/errate sanzioni

    La Corte ha accolto il ricorso annullando l'atto impugnato, il che implica l'accoglimento di questa domanda subordinata.

  • Rigettato
    Richiesta di conferma cartella di pagamento per TARI 2018

    Il ricorso è stato accolto e l'atto impugnato annullato integralmente, rigettando quindi la richiesta del Comune.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 523
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 523
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo