TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/12/2025, n. 3891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3891 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15343/2022
REPUBBLICA IANA
IN NOME DEL POPOLO IANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15343/2022 promossa da:
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. QUADRI DI CARDANO GIOACCHINO e C.F._2 dell'avv. RIVA DI SANSEVERINO CLEMENTE ATTORI contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DALLA VERITA' MARCO e dell'avv. DALLA VERITA' CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STANZIANI Controparte_2 PAOLO e dell'avv. DALLA VERITA' PIERGIULIO GU IA S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo GIANGIACOMO TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice, come da come da atto di citazione, nel merito;
in via istruttoria come da terza memoria ex art. 183 c.6 c.p.c..
- , nel merito, come da memoria n.1 ex Controparte_3 art. 183 c.6 c.p.c. (in cui “conferma le conclusioni rassegnate in comparsa di risposta”); in via istruttoria, come da memorie ex art. 183 c.6 nn.2 e 3 c.p.c..
- come da comparsa di costituzione, nel merito;
in Controparte_2 via istruttoria, come da memorie ex art. 183 c.6 nn.2 e 3 c.p.c..
- GU IA PA come da comparsa di costituzione “e insiste nelle istanze istruttorie Cont formulate nella seconda memoria e si oppone alla richiesta della e in quanto CP_5 inammissibile e perché in ogni caso il documento (da cui risulta riapertura del processo penale) è irrilevante nel presente giudizio”.
pagina 1 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, la Parte_2 Parte_1 [...]
(d'ora innanzi per brevità anche
Controparte_1 solo “ ) al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni, nel merito: <voglia l'ill.mo cp_6 tribunale, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, contraria diversa istanza ed eccezione, disattesa respinta anche in via incidentale istruttoria, nel merito accertare dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 1839 c.c. o 2051
Controparte_1 c.c. e/o di ogni altra norma comunque applicabile, nonché a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, per i motivi di cui in atti, in ordine alla indebita appropriazione da parte di terzi dei beni tutti di ragione del Dott. e della Dott.ssa contenuti Parte_1 Parte_2 nella cassetta di sicurezza concessa in uso dalla convenuta e in ogni caso per
Controparte_1 omessa e/o insufficiente diligenza e custodia, per non aver essa banca adottato le misure di sicurezza idonee ad evitare il furto scoperto il 12 febbraio 2022; nonché ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia, ai sensi degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo, e/o dell'art. 1229 c.c. e/o comunque di ogni altra norma applicabile alla fattispecie, delle clausole contrattuali limitative del risarcimento dovuto e della responsabilità di risultanti dal contratto stipulato
Controparte_1 fra l'istituto bancario e la Dott.ssa ; e per l'effetto CONDANNARE, con ogni Parte_2 miglior formula, a risarcire al Dott. e la Dott.ssa
Controparte_1 Parte_1 [...]
tutti i danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali, in conseguenza del furto scoperto il Parte_2 12 febbraio 2022 da liquidarsi: a) a favore del Dott. nella somma di €313.500,00 Parte_1 a titolo di danno patrimoniale oltre ad €47.025,00 a titolo di danno non patrimoniale e così nel complessivo importo di €360.525,00; b) a favore della Dott.ssa nella somma di Parte_2
€104.800,00 a titolo di danno patrimoniale oltre ad €20.960,00 a titolo di danno non patrimoniale e così nel complessivo importo di €125.760,00 e quindi in totale €486.285,00 ovvero nella diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta a ciascuno di loro, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre a rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dal dì del dovuto sino al saldo effettivo . Con vittoria di esborsi, eventuali spese di CTP e CTU, compensi professionali, spese generali e accessori tutti di legge>>.
2. In particolare, parte attrice agisce nella presente sede per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di asserito furto dei beni custoditi presso la cassetta di sicurezza di cui al servizio offerto dalla convenuta, avvenuto tra il 30.12.2021 e il 12.2.22, segnatamente e presumibilmente il 5.2.22. Invoca, infatti, responsabilità contrattuale ed extracontrattale per colpa grave della convenuta nello svolgimento del rapporto di cui agli artt. 1839 ss. c.c., nonché ex art. 2051 c.c.. Lamenta, nello specifico, che <<…nel pomeriggio di sabato 5 febbraio 2022 il sistema informatico aveva registrato una serie ripetuta di accessi, tutti probabilmente avvenuti mediante l'utilizzo della medesima chiave elettronica, ciò che chiaramente costituisce una anomalia che il sistema stesso avrebbe dovuto immediatamente segnalare al personale preposto alla sorveglianza del caveau che sarebbe dovuto intervenire immediatamente. 3.
…forse già a novembre 2021 gli autori del furto dovevano essere riusciti a posizionare all'interno dei locali della per carpire i codici (di soli quattro numeri!) Parte_3 che gli utenti –una volta entrati nel caveau utilizzando la propria chiave a tessera– dovevano digitare per richiamare la propria cassetta di sicurezza. ….che le telecamere della hanno ripreso più volte CP_1 un soggetto non identificato, con il volto coperto da un cappello, che è entrato numerose volte nel caveau… evidentemente non c'era nessuno preposto al controllo in tempo reale di quei filmati, che quindi sono risultati totalmente inutili.
5. Peraltro dopo il furto la Dott.ssa ha scoperto Parte_2 che già nel marzo 2018 la Banca Raiffeisen di Basilea che offre un servizio di cassette di sicurezza automatizzato identico a quello offerto da di aveva subito un furto compiuto CP_1 CP_1 secondo modalità analoghe;
e che lo stesso si era ripetuto nel dicembre 2020 a danno di due banche austriache, Unicredit Bank Austria e Raiffeisenbank Niederösterreich Wien. 6. È difficile pensare che non abbia avuto conoscenza di questi due precedenti che avrebbero dovuto CP_1 CP_1 pagina 2 di 12 indurla ad adeguare le proprie misure di sicurezza. Ciò che invece non è avvenuto.
7. Nel caso di specie, il caveau cioè il locale della filiale di all'interno del quale è possibile Controparte_1 richiamare le cassette di sicurezza si trova al piano terra. Vi si accede dalla strada pubblica attraversando prima la porta automatica che dà nell'atrio, dove sono presenti anche i terminali Bancomat e l'ingresso della filiale. Qui si trova la porta per il caveau, che si apre semplicemente inserendo la chiave a tessera fornita dalla banca.
8. Non c'è una «bussola», non è richiesto l'inserimento di un PIN, non ci sono strumenti di accesso biometrico, non è presente una guardia, vi è una sola telecamera puntata verso l'ingresso del caveau.
9. Una volta entrati nel caveau si inserisce nel terminale informatico la medesima tessera, si inserisce un PIN di sole quattro cifre e dopo alcuni secondi si apre uno sportello dal quale fuoriesce la cassetta di sicurezza che il cliente apre utilizzando una semplice chiave , analoga a quella che si usa per aprire le buchette delle lettere (cfr. foto di tessera e chiave, DOC . 1 6 ) . 10. Già il fatto di associare alla tessera un PIN di sole quattro cifre rappresenta una evidente FALLA DI SICUREZZA se si pensa che non solo per il Bancomat ma anche solo per sbloccare il telefono cellulare è da tempo necessario inserire un codice di almeno sei cifre! 11. Trattandosi poi di un servizio erogato tutti i giorni, ventiquattro ore al giorno, senza la presenza del personale della filiale, sarebbe stato opportuno adottare ben altre misure di sicurezza>>.
3. Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni, nel merito: <❖ IN VIA PRELIMINARE, CP_6 autorizzare ex art. 269 c.p.c. la qui costituita alla chiamata a chiamata in causa di (i) Controparte_1 (ii) ❖ NEL MERITO, rigettare le Controparte_7 Controparte_8 domande avanzate dalla Dr.ssa e dal Dr. nei confronti della Parte_2 Parte_1 convenuta e qui costituita , siccome infondate in fatto e in diritto;
❖ SEMPRE NEL Controparte_1
MERITO, IN VIA SUBORDINATA E , per la denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo CP_9 Tribunale intestato dovesse accogliere, anche solo in parte, le domande formulate dagli attori nei confronti di , condannare, già con la sentenza che definirà il presente giudizio, (i) Controparte_1 UN IA S.p.A., e (ii) a tenere, ciascuna, Controparte_2 Controparte_1 integralmente mallevata e indenne dalla predetta propria soccombenza verso gli attori;
con condanna dell'una e dell'altra le suddette terze chiamate al pagamento diretto verso gli attori del denegato quantum di condanna, o altrimenti, in subordine, con loro condanna al pagamento in favore della loro chiamante del medesimo quantum. ❖ Con vittoria di compensi e spese del giudizio, Controparte_1 compreso il 15% ex art. 2, D.M. n° 55/2014>>.
4. Si è costituita (previa autorizzazione alla relativa chiamata in causa) Controparte_2 (d'ora innanzi per brevità anche solo “ ), rassegnando le seguenti conclusioni <➢ in via
[...] CP_5 preliminare e in limine, autorizzare ai sensi degli artt. 269 e 271 Controparte_2
c.p.c., alla chiamata in causa di .➢ nel merito, per la denegata ipotesi in cui Controparte_10
l'Ecc.mo Tribunale intestato dovesse accogliere, anche solo in parte, sia la domanda formulata dagli attori nei confronti di sia la domanda formulata da quest'ultima nei confronti Controparte_1 [...]
(rispetto alla quale, ci si rimette a giustizia), condannare, con la sentenza Controparte_2 che definirà il presente giudizio, UN IA S.p.A. a tenere Controparte_2 mallevata e indenne dal pagamento di qualunque somma che venisse condannata a pagare (agli attori o a ) in accoglimento – anche parziale – della domanda giudiziale azionata, comprese le Controparte_1 spese del giudizio, con condanna della stessa UN IA S.p.A. al pagamento diretto in vece della comparente del denegato quantum di condanna. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di causa, compreso il 15% a titolo di ristoro delle spese generali…>>.
5. Si è costituita UN IA PA (d'ora innanzi per brevità anche solo “UN”) rassegnando le seguenti conclusioni, nel merito: <voglia l'ill.mo cp_6 tribunale, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, contraria diversa istanza ed eccezione, disattesa respinta anche in via incidentale istruttoria, nel merito accertare dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 1839 c.c. o 2051
[...] Controparte_2 nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia proposta da CP_1 pagina 3 di 12 e nei confronti di Parte_4 Controparte_2 GU IA S.p.A. In via principale, nel merito c) accertare e dichiarare l'infondatezza e il difetto di prova e, per l'effetto, rigettare integralmente tutte le domande proposte, a titolo a qualsiasi titolo (contrattuale da contratto e da “contatto” ed extracontrattuale ex art. 2043 c.c.), dalla convenuta chiamante e dalla terza chiamata Parte_4 Controparte_2 nei confronti di GU IA S.p.A., per i motivi esposti in narrativa;
d) in ogni
[...] caso, condannare la convenuta chiamante e la terza Parte_4 chiamata in via solidale tra loro, al pagamento delle spese e dei Controparte_2 compensi professionali del presente giudizio, comprese le spese di registrazione della sentenza, le spese generali, I.V.A. e C.P.A. previsti per legge, in favore della terza chiamata . Controparte_10
6. La causa è stata istruita non solo documentalmente e mediante assunzione di prove orali, ma anche mediante CTU estimativa.
7. Preliminarmente deve ricordarsi che affinché una condotta commissiva o omissiva possa essere fonte di responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., è necessario che sia configurabile in capo al responsabile un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, che può nascere, oltre che da una norma di legge o da una previsione contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui (ex multis, cfr. Cass. 12/03/2012,n.n.3876;Cass.15/03/2019, n.7362;Cass.03/02/2022,n.3294). Nel caso in esame, per stessa ammissione di non vi era alcun rapporto contrattuale inter partes ex Parte_1 artt. 1839 ss. c.c., né altra situazione ex lege da cui dovesse derivare un dovere di custodia nei confronti del primo da parte della incontestatamente ignara del contenuto specifico CP_11 della cassetta di sicurezza de qua agitur. Dalle considerazioni che precedono deriva la mancata prova degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della invocata da CP_11 parte (non può inferirsi la permanenza dei beni del marito e relativa continuità di Parte_1 obbligo di custodia verso di essi in capo alla per il solo fatto che la cassetta era stata CP_11 sino al 2015 intestata anche al marito;
tale indizio, infatti, è tutt'altro che univoco, ben potendo essere sintomatico proprio di volontà contraria, ovverosia della decisione di dividere la custodia dei beni di famiglia in diversi luoghi e/o cassette di sicurezza, con relativa ripartizione di rischi o per altre motivazioni ed utilità concrete): la circostanza è assorbente rispetto ad ogni profilo relativo al quantum del danno oggetto di richiesta risarcitoria da parte di quest'ultimo.
8. Parte ha provato il titolo, ovverosia il contratto ex artt. 1839 ss.c.c., e dedotto Parte_2
l'inadempimento; invoca, dunque, la responsabilità contrattuale della e si avvale del CP_11 relativo regime probatorio ex artt. 1218/2697 c.c. (“Nelle azioni di adempimento, di risoluzione e risarcitoria - che hanno come elemento comune il mancato adempimento – il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza di tale inadempimento, mentre incombe all'obbligato l'onere di provare di avere adempiuto, salvo che non opponga una eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod.civ..” Cass. 8615/2006), ma non chiede (consapevole di non averne titolo) il risarcimento del danno relativo ai beni che allega essere stati posti nella cassetta oggetto di causa ma appartenenti al marito, ammettendo che il quantum a lei risarcibile è da circoscrivere nei limiti dei beni di cui sia in grado di dimostrare la propria titolarità.
9. Così circoscritto il thema probandum, dalle stesse difese di parte convenuta e della terza chiamata in punto di an emerge ammissione della possibilità di un sistema di sicurezza CP_5 maggiore, non adottato/fatto adottare nel caso di specie (i furti sono avvenuti solo nelle cassette per le quali non era stato attivato anche il riconoscimento biometrico;
molto probabilmente, inoltre, le carte magnetiche associate a PIN in uso all'utenza erano suscettibili di clonazione in quanto non dotati di dispositivi anti-skimming), con conseguente mancato soddisfacimento pagina 4 di 12 dell'onere probatorio su di esse incombente della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento (ovverosia la prova contraria della colpa, elemento soggettivo che nella responsabilità contrattuale è presunto). Queste ultime neppure possono invocare a propria discolpa la circostanza del non avere UN loro evidenziato che l'associazione del riconoscimento biometrico al meccanismo di identificazione mediante carta magnetica e PIN avrebbe aumentato il livello di sicurezza, in quanto tale circostanza appartiene a fatto notorio soprattutto con riferimento alla sfera riconducibile al bonus argentarius ed ai rapporti esterni con la clientela. Per quanto attiene ai rapporti interni tra (e per sua tramite anche CP_5
con UN, risulta non contestata la circostanza che quest'ultima avrebbe CP_11 pubblicizzato sul proprio sito l'uso di dispositivi anti-skimming (nonché che si sia limitata a generiche raccomandazioni dell'uso associato anche del riconoscimento biometrico o di altri meccanismi di sicurezza alternativi -il cui effettivo invio e ricezione non è, però, stato provato- laddove, in ogni caso, secondo doveri di salvaguardia e protezione dell'altrui interesse nei limiti di un apprezzabile sacrificio e doveri di correttezza e buona fede integrativi avrebbe secondo buona fede dovuto maggiormente evidenziare la opportunità del predetto uso congiunto;
v. anche la clausola 1.3 del doc.6 di parte , con conseguente mancata prova da parte di CP_6 quest'ultima di avere fatto tutto il possibile, ex art.1218 c.c., per evitare l'evento di cui all'allegato inadempimento, ovverosia verificazione di una falla (in concreto) nel sistema di sicurezza oggetto di causa. 10. Alla luce delle superiori considerazioni, rilevato che parte agisce unicamente in via Parte_2 contrattuale nei confronti di quest'ultima deve essere ritenuta responsabile in toto nei CP_6 confronti della prima ex artt. 2055 e 1218-1839 ss c.c., mentre nei rapporti interni, in ragione delle corresponsabilità come sopra individuate, potrà rivalersi nei confronti dei corresponsabili (tenuto conto che si rinviene una pari corresponsabilità in capo alle tre società). L'odierno giudicante rinviene, peraltro, in punto di an, anche una seppur minima percentuale di corresponsabilità (10%) in capo alla stessa parte attrice , che ha rinunciato ad Parte_2 avvalersi dell'ulteriore dispositivo di sicurezza consistente nel riconoscimento biometrico, nonostante la particolarità del servizio di cui si avvaleva, ovverosia un sistema di cassette sicurezza automatico, privo dell'accompagnamento di personale dipendente della Banca, aperto 24 ore su 24, dunque presumibilmente maggiormente esposto alla clientela/personale non dipendente rispetto a quello tradizionale ed, in quanto tale, presumibilmente più vulnerabile e necessitante di maggiori livelli di riconoscimento;
aggiungasi che anche l'uomo medio è in grado di comprendere come l'associazione di riconoscimento biometrico a carte magnetiche e PIN avrebbe aumentato il livello di sicurezza, in maniera quanto più opportuna considerando non solo il suddetto meccanismo di accesso ed esposizione alla clientela, ma anche l'allegato ingente valore del contenuto della cassetta (che in tesi attorea avrebbe dovuto custodire, quale unico luogo sicuro, praticamente, tutti i preziosi dei coniugi, mentre cautela del buon padre di famiglia, a fronte di simili valori, avrebbe potuto suggerire la custodia in più luoghi diversi, come forse, peraltro non è da escludersi che la coppia abbia scelto di fare nel 2015 quando ha deciso di recedere dal rapporto ex art. 1839 ss c.c. cointestato e concludere quello oggetto di causa intestato esclusivamente alla sig.ra ). Parte_2
11. Per quanto attiene alla prova del quantum del danno subito dalla sig. , in base alla Parte_2 documentazione in atti, ai testi escussi ed all'espletata CTU, si rileva quanto segue. I legali dell'attrice, nelle memorie conclusive riassumono le evidenze istruttorie in parte qua come di seguito: era proprietaria dei seguenti gioielli che si trovavano nella Parte_2 cassetta di sicurezza automatizzata n°56 presso la di quando questa fu CP_1 CP_1 pagina 5 di 12 svaligiata ad opera di ignoti il 5 febbraio 2022: 1. un anello in oro bianco 18 kt con diamante taglio brillante ct.
1.11 colore J – Purezza VS1 di cui al certificato n. 01075 del 26/11/1993 di cui alla fotografia DOC. 22 rif. 06 (nr. 6 nell'elenco del CTU) il cui valore è stimato dal CTU in €4.017,00. Si tratta dell'anello di fidanzamento regalatole da che Parte_1 portava incastonato un diamante che questi aveva ricevuto dal proprio nonno Ing.
[...]
Questa circostanza, oggetto del capitolo 21, è stata confermata all'udienza del Per_1
22/5/2024 dai testi (madre dell'Attrice) e (amica Testimone_1 Persona_2 degli Attori fin dai tempi dell'Università).
2. diamante taglio brillante di forma rotonda ct.
2.10 colore G – Purezza VVS2 montato su anello in oro bianco 18 kt. di cui alle fotografie DOC. 22 rif 07 (nr. 7 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €34.000,00. Questo anello le era stato regalato in occasione della nascita del primo figlio dal marito Per_3
, che si recò personalmente in Africa per acquistare la pietra grezza di Parte_1
7.31 carati con certificato 004096 del 13/9/2013 che fece poi tagliare in Belgio e montare su un anello. Questa circostanza è stata confermata dalla teste , che –interrogata Persona_2 sul capitolo 32– ha chiarito di esserne a conoscenza a motivo del particolare rapporto di amicizia corrente fra ed il marito della teste, a cui l'Attore aveva Parte_1 spedito dall'Africa tramite messaggio una foto della pietra grezza acquistata. Così come dalla teste , che ha riferito che il viaggio in Africa avvenne dopo che ad agosto del Testimone_2
2012 era nato il bambino .
3. anello in oro bianco 18 kt. mod. con Per_3 CP_12 CP_13 taglio brill. ct.
1.20 J – VS1 di cui alle fotografie doc. 22 rif. 10 (nr. 10 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €5.000,00. Questo anello fu regalato all'Attrice dai propri genitori in occasione della laurea in farmacia, come confermato rispondendo al capitolo 34 dalla teste (madre dell'Attrice, cioè proprio colei che glielo ha Testimone_1 regalato); e dalla teste (sorella dell'Attrice) che ha precisato che Testimone_3
“abbinati vi era un paio di orecchini” cioè quelli di cui al successivo nr. 16 del presente elenco.
4. anello 3 fedi oro bianco, giallo e rosa 18kt con n. 3 diamanti Pomellato di cui alle fotografie doc. 22 rif. 11 (nr. 11 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €2.000,00. Si tratta di un regalo che l'Attrice aveva ricevuto dal padre, , in occasione Persona_4 di un compleanno, come confermato rispondendo al capitolo 35 dalla teste Tes_1 che ha ricordato che l'Attrice “li indossava sempre/spesso”, circostanza
[...] confermata anche dalla teste .
5. anello a forma di serpente in oro bianco Testimone_3
e brillanti ct.
1.60 circa di cui alle fotografie DOC. 22 rif. 12 (n. 12 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €3.200,00. La teste ha confermato Testimone_1 che la figlia aveva quell'anello mentre la teste ha Parte_2 Testimone_4 aggiunto che “fu un regalo da parte dei miei zii, prozii di , per la sua laurea”.
6. Pt_2 bracciale a settori in oro bianco 18kt e n. 4 fili di perle coltivate in acqua salata mm. 6 di cui alle fotografie doc. 22 rif. 17 (n. 17 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €1.500,00. Regalo fatto all'Attrice in occasione della laurea dalla zia Testimone_4 che rispondendo al capitolo 37 ha confermato la circostanza, confermata altresì dalla teste
.
7. bracciale in oro bianco 18kt gr. 32 struttura intrecciata di cui alle Testimone_1 fotografie doc. 22 rif. 19 (nr. 19 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in
€1.790,00. Regalo fatto all'Attrice per il suo 18mo compleanno da “un amico”, come confermato rispondendo al capitolo 38 dalle testi e Testimone_3 Tes_1
Sebbene non risulti nel verbale, quest'ultima in udienza ha mostrato di ricordare
[...] benissimo chi fosse questo “amico” che all'epoca era particolarmente vicino all'Attrice e nel rispondere alla domanda di chiarimenti la teste ha confermato che “il 19 Testimone_3 pagina 6 di 12 dovrebbe essere quello che le era stato regalato da un ex fidanzato per i 18 anni”.
8. bracciale «tennis» in oro bianco 18 kt. e diamanti taglio brillante ct.
3.70 di cui alle fotografie DOC. 22 rif. 20 (nr. 20 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €4.000,00. Il braccialetto era stato acquistato presso la gioielleria «Zucchi» di Riccione e regalato all'Attrice dal marito in occasione di un anniversario di matrimonio, Parte_1 circostanza confermato rispondendo sul capitolo 39 dalle testi e Testimone_1 [...]
le quali dopo avere visto la fotografia in cui il bracciale in questione è portato Tes_3 dall'Attrice accanto ad un altro più piccolo hanno spontaneamente precisato che quello regalato da alla moglie era il bracciale più grosso.
9. bracciale Hermès Parte_1 in smalto bianco e finitura placcata palladio modello «Clic H» dicui alle fotografie doc. 22 rif. 26 (nr. 26 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €500,00. Il bracciale, acquistato a presso il negozio Hermès, era stato regalato dal Dott. CP_2 Parte_1 in occasione di un anniversario di matrimonio. Rispondendo al capitolo 40 le
[...] teste ha confermato la circostanza di cui è a conoscenza “perché ne Testimone_3 avevo parlato con , che voleva sentire il mio parere prima di farselo regalare”. La teste Pt_2
a domanda ha risposto “lo so perché anche dietro questo braccialetto c'è una Testimone_2 storia, in quanto glielo aveva regalato lui ma se lo era andato a comprare lei in negozio, mi aveva mandato una foto. ADR. Non ricordo in occasione di quale anniversario”. 10. collana in oro giallo 18 t con ciondolo a forma di goccia e diamante di cui alle fotografie DOC. 22 rif. 32 (nr. 39 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €550,00. La teste
[...]
, rispondendo al capitolo 41, ha confermato di ricordare bene di aver regalato Tes_4 la collana alla nipote in occasione del suo 18mo compleanno, Parte_2 circostanza ugualmente confermata dalla teste , sorella dell'Attrice. 11. Testimone_3 collana costituita da un filo di perle coltivate di acqua salata mm. 8 con fermaglio in oro bianco 18kt di cui alle fotografie doc. 22 rif 34 (nr. 41 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €1.600,00. Il gioiello era stato regalato all'Attrice per il suo 18 mo compleanno dai suoi genitori, come confermato rispondendo al capitolo 42 dalle testi e . 12. parure costituita da una collana in oro Testimone_1 Testimone_3 bianco 18 kt. e perle coltivata dei mari del sud di mm. 12 di cui alle fotografie DOC. 22 rif. 35 (nr. 42 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €1.200,00; e dalla coppia di orecchini in oro bianco 18 kt. con piccoli Diamanti taglio brillante n. 2 e Perle coltivate sferiche dei mari del sud mm. 12 del valore di cui alle fotografie DOC. 22 rif. 47 (nr. 33 dell'elenco del CTU) il vui valore è stimato dal CTU in €1.500,00. La parure era stata regalata all'Attrice in occasione delle nozze dalla suocera come confermato Persona_5 rispondendo al capitolo 43 dai testi e . 13. Testimone_1 Testimone_3 collana di vari fili di perle di acqua dolce di cui alle fotografie DOC. 22 rif. 36 (nr. 43 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €300,00. L'Attrice aveva ricevuto questa collana dalla zia come confermato rispondendo al capitolo 44 Persona_6 dalla teste e soprattutto dalla teste (zia paterna Testimone_1 Testimone_4 dell'Attrice) che richiesta di un chiarimento ha risposto “ è la mia zia, Persona_6 prozia di . riconosco che [la collana] è quella che ha regalato ad . Tra mia zia e me Pt_2 Pt_2 ci sono stati sempre rapporti affettuosissimi e riconosco la collana che ha regalato ad ”. Pt_2
14. collana in oro bianco 18 kt. con diamante taglio brillante ct. 1 color F – purezza VVS 2 con contorno di diamanti taglio brillante, di cui alle fotografie DOC. 22 rif. 37 (nr. 44 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €10.500,00. Il Dott. in CP_14 vista del matrimonio del figlio con la Dott.ssa le Parte_1 Parte_2 pagina 7 di 12 regalò il diamante, come confermato dallo stesso rispondendo come teste CP_14 al capitolo 45. La teste ha spontaneamente dichiarato che “il diamante Testimone_1 in oggetto era stato acquistato dal mio consuocero perché venisse montato sull'anello di fidanzamento per mia figlia, poiché preferì, per motivi affettivi, regalarle l'anello del Pt_1 nonno, alla fine il mio consuocero fece fare quella montatura di cui al capitolo e lo regalò così a mia figlia. Anzi credo che regalò il brillante a mio genero e poi lui fece fare per la moglie la montatura”. 15. orecchini in oro bianco 18 kt. con diamanti taglio brillante a forma di cuore di ct.
1.20 di cui alle fotografie doc. 22 rif. 41 (nr. 27 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €2.200,00. Questi orecchini furono regalati all'Attrice dai suoceri
[...]
e in occasione del Natale del 2018, come chiarito dalla CP_14 Persona_5 teste rispondendo sul capitolo 46. La teste ha Testimone_1 Testimone_3 precisato che lei e la madre ricevettero dall'Attrice una foto di questi orecchini dopo che le erano stati regalati dai suoceri. 16. orecchini in oro bianco 18 kt. con diamanti CP_15 taglio brillante ct.
1.20 cad. colore J – Purezza VS1 e VS2 di cui alle fotografie DOC. 22 rif. 43 (nr. 29 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €9.100,00. Questi orecchini, assieme all'anello di cui al nr. 3 del presene elenco, fanno parte del regalo che l'Attrice aveva ricevuto dai genitori in occasione della laurea, come confermato rispondendo al capitolo 47 dalla teste che a domanda ha risposto “sì per la laurea le Testimone_1 abbiamo regalato un paio di orecchini e un anello (quello modello Bulgari)”; e dalla teste
, che ha risposto “sì, sono quelli abbinati all'anello di cui sopra” Testimone_3 riferendosi alla propria risposta al capitolo 34. 17. orecchini in oro bianco 18 kt. con piccoli brillanti di ct. 1 di cui alle fotografie DOC. 22 rif. 44 (nr. 30 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €500,00. Questi orecchini, il cui valore venale appare francamente sottostimato dal CTU, avevano un grande valore affettivo per l'Attrice perché le furono regalati dal padre che li acquistò presso la gioielleria «Veronesi» di il Persona_4 CP_2 primo giorno in cui l'Attrice si trasferì a per iniziare l'Università. La circostanza, CP_2 oggetto del capitolo 48, è stata confermata sia dalla teste (che ne era a Testimone_1 conoscenza evidentemente de relato) che dalla teste che quel Testimone_5 giorno era presente con il padre e la sorella e ha risposto “sì li abbiamo comprati insieme”. 18. orecchini in oro bianco 18 kt. con piccoli Diamanti e n. 2 perle coltivate scaramazze dei mari del sud di cui alle fotografie DOC. 22 rif. 49 (nr. 49 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €700,00. Questi orecchini furono comprati dall'Attrice nel 2010 presso la gioielleria «Stefania Gioielli» di Castellammare del Golfo (TP) con i soldi del primo stipendio da farmacista: circostanza confermata dalla madre dell'Attrice, , Testimone_1 rispondendo al capitolo 49 quando ha spontaneamente detto “andammo insieme presso la gioielleria di Castellammare”. All'acquisto era presente anche che Testimone_3 richiesta di chiarimenti sul medesimo capitolo di prova ha precisato “ADR lo so perché io ero a Castellammare del Golfo, conosco la gioielleria e lì ] ha comprato anche con Pt_2
l'occasione un regalo a mia madre. Ho visto mia sorella che comprava sia gli orecchini che il regalo a mia madre”. 19. orecchini in oro bianco 18 kt. e 2 berilli naturali varietà smeraldi taglio a gradini ct.
1.80 e diamanti taglio brillante ct.
0.80 di cui alle fotografie DOC. 22 rif. 52 (nr. 52 dell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €2.500,00. Gli orecchini furono regalati all'Attrice in occasione di un Natale dalla suocera La Persona_5 sorella rispondendo al capitolo 50 nel rispondere affermativamente al Testimone_3 quesito e commentando una delle fotografie ha commentato “li ha indossati al mio matrimonio” e a domanda ha risposto “ADR non ricordo in che Natale anche perché i suoceri pagina 8 di 12 le facevano spesso dei regali”. In definitiva l'oro e le pietre preziose di cui erano fatti i gioielli di proprietà della Dott.ssa che sono stati rubati dalla cassetta di Parte_2 sicurezza 56 presso la di secondo la stima del CTU hanno un valore di CP_1 CP_1
€90.157,00 e– pertanto il valore venale dei gioielli, considerando una maggiorazione a copertura di manodopera e utile di impresa, ammonta ad €131.950,00 oltre IVA che con l'aggiunta dell'IVA diventano €160.979,00. Come abbiamo dedotto e ampiamente provato, ciascuno di questi gioielli rappresentava per l'Attrice il ricordo di una persona amata, …(in particolare il padre ), di un momento felice, di una occasione speciale. Persona_4
Avevano cioè un valore affettivo di cui l'Attrice è stata ingiustamente privata e questo danno non patrimoniale, che riteniamo meritevole di tutela, non potrà che essere liquidato in via equitativa in misura di una percentuale sul valore degli stessi. Nell'atto introduttivo abbiamo proposto il 15% con conseguente quantificazione del danno non patrimoniale in €19.792,50.>>.
12. L'odierno giudicante aderisce all'impostazione della c.d. (per la quale, ai fini del CP_16 risarcimento del danno, deve ripristinarsi unicamente il patrimonio del danneggiato nel medesimo stato in cui si trovava prima dell'evento illecito, evitando ingiuste locupletazioni) e non ritiene idoneamente provata l'acquisizione dei suddetti preziosi per atto oneroso, né la qualità ed il costo della manodopera, tenuto conto che, per stessa ammissione di parte, alcuni di essi sono stati acquistati in paesi in via di sviluppo e fatti montare, per scelte di vario tipo, in ulteriori stati terzi, o ricevuti per donazione. Inoltre, applicare l'invocata maggiorazione corrisponde ad una quantificazione del danno basata su inammissibile una doppia presunzione, quella del valore dei preziosi (il cui possesso risulta provato per testi, quale fatto storico) secondo una ipotetica qualità media, vista la descrizione di essi fatta nell'atto di citazione, nella perizia di parte e nelle fotografie a mero supporto di esse, cui applicare criteri di stima il Pt_5 più possibili oggettivi, da cui a sua volta desumere (a questo punto arbitrariamente o, comunque, con uno spettro valutativo eccessivamente discrezionale) una maggiorazione ulteriore per una lavorazione a titolo oneroso (e soggetta a iva) di valore commerciale medio. Alla luce delle superiori considerazioni, visto l'art. 1226 c.c., si ritiene di non potere maggiorare l'importo stimato dal CTU, anche ricorrendo a criteri equitativi. Alla luce, inoltre, della succitata corresponsabilità dell'attrice, si ritiene di decurtare il suddetto importo del 10% (giustificabile anche per una presumibile utilizzazione -dunque non presenza in cassetta, secondo l'id quod plerumque accidit, al di là delle allegazioni, non provate, di parte-, in occasione delle festività di Capodanno presso la località turistica di NA , di una -seppur minima- parte dei preziosi in possesso dell'attrice, trattandosi di liquidazione si equitativa del danno, ma non arbitraria).
13. Gli importi liquidati all'attualità devono essere maggiorati di interessi da una data intermedia tra fatto ed odierna liquidazione che si rinviene nel 15.1.24 sino alla data della presente decisione;
l'importo così calcolato (divenuto debito di valuta per effetto dell'odierna liquidazione) deve essere maggiorato di interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo effettivo [v. Cass. 7267/18, secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”. V. anche Cass. 19063/23 pagina 9 di 12 secondo cui "…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…" e che massimata ha chiarito che "L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)"].
14. Secondo la convenuta, peraltro, il CTU avrebbe invece stimato i beni riferibili a parte CP_1
in non più di euro 79.350,00 (mentre in tesi attorea la somma dei cespiti riferibili a Parte_2 parte , come da stima del perito d'ufficio sarebbe pari a €90.157,00) secondo criteri Parte_2 che comunque contesta ritenendo che non possano tali beni (laddove si ritenesse -circostanza che la convenuta e le terze chiamate contestano- sufficientemente provata la loro presenza in cassetta al momento del furto) essere valorizzati in non più di circa 67.000,00 euro (oltre maggiorazione per interessi come sopra da effettuarsi).
15. L'odierno giudicante -vista la necessaria valutazione equitativa del danno in esame, per le oggettive difficoltà di prova sia del contenuto della cassetta, sia del valore di tale contenuto- tenuto conto degli atti e delle difese delle parti, dell'esito della CTU e delle prove orali assunte, ritiene di valorizzare il danno risarcibile a favore di parte in euro 67.000,00, rilevato Parte_2 che i maggiori superiori importi di cui alla CTU (ed alle osservazioni delle parti) sarebbero, comunque, da decurtarsi della suddetta percentuale di corresponsabilità della stessa danneggiata, nonché l'ulteriore percentuale connessa alla presunzione che una parte (seppur minima) dei beni non fosse comunque in cassetta, considerato che secondo l'id quod plerumque accidit non tutti i preziosi in possesso di una persona/famiglia sono custoditi in una (unica) cassetta e luogo, ma almeno per una piccola quota tenuti presso di sé per una loro effettiva utilizzazione (soprattutto in occasione di festività in località frequentate notoriamente da persone dello stesso rango sociale delle odierne parti in causa, il cui stile di vita agiato è presupposto e ben descritto sin dalle difese introduttive).
16. Non avendo parte convenuta compiuto alcun reato, né concretizzando l'inadempimento del rapporto obbligatorio oggetto di causa un'offesa grave di un bene (nel caso in esame un credito) di rilievo costituzionale (v. l'insegnamento delle note sentenze gemelle c.d. di San Martino del 2008), non ritiene l'odierno giudicante che sussistano i presupposti per alcun risarcimento del danno non patrimoniale. Trattandosi in ogni caso di danno da stimarsi equitativamente e, considerata la sopra sottolineata difficoltà di prova e stima dei danni tutti oggetto di causa, l'odierno giudicante ritiene che la somma come sopra liquidata sia di importo tale da comprendere anche la voce non patrimoniale de qua, in una liquidazione omnicomprensiva dei danni oggetto di causa ex art. 1226 c.c..
pagina 10 di 12 17. Parte convenuta, pertanto, in parziale accoglimento delle domande attoree deve essere condannata al pagamento ex artt. 1218, 1299, 1839 ss., 2055, 1226 c.c., a favore di parte di euro 67.000,00, oltre interessi di legge dal 15.1.24 sino alla data dell'odierna Parte_2 decisione;
l'importo così calcolato deve essere maggiorato di interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data odierna al saldo effettivo. 18. In accoglimento delle domande riconvenzionali trasversali, condanna ex artt. 1218, 2055 e 1299 c.c. (prendendo atto della circostanza che la convenuta era titolare del contratto di cessione delle
, concluso nel 2007 con UN, ma anche dell'eccezione di Parte_6 prescrizione ex art. 1495 c.c. di quest'ultima): a) a manlevare (in ragione del CP_5 CP_6 rapporto di locazione e contrattuale inter partes) del 66% di quanto quest'ultima abbia corrisposto a parte attrice per effetto dell'odierna sentenza;
b) UN a manlevare, sulla base del contratto c.d. di (ex art.
1.3 doc.6 di parte essendo stato il rapporto Parte_7 CP_6 contrattuale de quo ceduto nel 2014 alla terza chiamata società ) del 33% di CP_2 CP_5 quanto quest'ultima abbia corrisposto a parte convenuta per effetto dell'odierna sentenza.
19. Alla luce delle superiori considerazioni e dell'esito della CTU, si ritiene equo porre i costi di quest'ultima a carico di tutte le parti in causa in solido tra loro, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
20. Visto l'esito della causa si ritiene di compensare parzialmente per il 50% le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta, ponendo a carico di quest'ultima, pertanto, il restante 50% liquidato, per l'intero, come in dispositivo, ex DM 55/14 ss.mm., sulla base del valore degli importi riconosciuti, secondo i parametri medi per le quattro fasi di giudizio e per quella di mediazione, tenuto anche conto delle anticipazioni per bolli e CU. Pone, inoltre, (nei rapporti tra parte convenuta e a carico di il 50% delle spese di lite liquidato, per l'intero, CP_5 CP_5 come in dispositivo, ex DM 55/14 ss.mm., sulla base del valore degli importi riconosciuti a parte attrice, secondo i parametri medi per le quattro fasi di giudizio. Pone, infine, (nei rapporti tra e UN) a carico di quest'ultima il 50% delle spese di lite liquidato, per l'intero, CP_5 come in dispositivo, ex DM 55/14 ss.mm., sulla base del valore degli importi riconosciuti a parte attrice, secondo i parametri medi per le quattro fasi di giudizio.
21. Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Accoglie parzialmente le domande attoree, nei termini di cui alla parte motiva e, per l'effetto, condanna
, in persona del l.r.p.t., al pagamento ex artt. Controparte_1
1218, 1299, 1839 ss., 2055, 1226 c.c., a favore di di euro 67.000,00, oltre interessi di Parte_2 legge dal 15.1.24 sino alla data dell'odierna decisione;
l'importo così calcolato deve essere maggiorato di interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data odierna al saldo effettivo. In accoglimento delle domande riconvenzionali trasversali, condanna ex artt. 1218, 2055 e 1299 c.c. a)
in persona del l.r.p.t., a manlevare Controparte_2 [...]
, in persona del l.r.p.t., del 66% di quanto quest'ultima abbia Controparte_1 corrisposto a parte attrice per effetto dell'odierna sentenza;
b) GU IA S.p.A., in persona del l.r.p.t., a manlevare in persona del l.r.p.t., del 33% di quanto Controparte_2 quest'ultima abbia corrisposto a parte convenuta per effetto dell'odierna sentenza.
pagina 11 di 12 Pone i costi di CTU a carico di tutte le parti in causa in solido tra loro, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
Condanna in persona del l.r.p.t. alla Controparte_1 rifusione del 50% delle spese di lite a favore di parte che liquida, per l'intero, in euro Parte_2 1241,00 per anticipazioni, euro 15.111,00 per compensi, oltre iva e cpa se ed in quanto dovuti, oltre al 15% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Condanna in persona del l.r.p.t., alla rifusione a favore di Controparte_2 [...]
, in persona del l.r.p.t., del 50% delle spese di lite che Controparte_1 liquida, per l'intero, in euro 15.111,00 per compensi, oltre iva e cpa se ed in quanto dovuti, oltre al 15% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm.
Condanna GU IA S.p.A., in persona del l.r.p.t., il 50% delle spese di lite liquidato, come in dispositivo, ex DM 55/14 ss.mm., che liquida, per l'intero, in euro 15.111,00 per compensi, oltre iva e cpa se ed in quanto dovuti, oltre al 15% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm.
Bologna, 29 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA IANA
IN NOME DEL POPOLO IANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15343/2022 promossa da:
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. QUADRI DI CARDANO GIOACCHINO e C.F._2 dell'avv. RIVA DI SANSEVERINO CLEMENTE ATTORI contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DALLA VERITA' MARCO e dell'avv. DALLA VERITA' CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STANZIANI Controparte_2 PAOLO e dell'avv. DALLA VERITA' PIERGIULIO GU IA S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo GIANGIACOMO TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice, come da come da atto di citazione, nel merito;
in via istruttoria come da terza memoria ex art. 183 c.6 c.p.c..
- , nel merito, come da memoria n.1 ex Controparte_3 art. 183 c.6 c.p.c. (in cui “conferma le conclusioni rassegnate in comparsa di risposta”); in via istruttoria, come da memorie ex art. 183 c.6 nn.2 e 3 c.p.c..
- come da comparsa di costituzione, nel merito;
in Controparte_2 via istruttoria, come da memorie ex art. 183 c.6 nn.2 e 3 c.p.c..
- GU IA PA come da comparsa di costituzione “e insiste nelle istanze istruttorie Cont formulate nella seconda memoria e si oppone alla richiesta della e in quanto CP_5 inammissibile e perché in ogni caso il documento (da cui risulta riapertura del processo penale) è irrilevante nel presente giudizio”.
pagina 1 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, la Parte_2 Parte_1 [...]
(d'ora innanzi per brevità anche
Controparte_1 solo “ ) al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni, nel merito: <voglia l'ill.mo cp_6 tribunale, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, contraria diversa istanza ed eccezione, disattesa respinta anche in via incidentale istruttoria, nel merito accertare dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 1839 c.c. o 2051
Controparte_1 c.c. e/o di ogni altra norma comunque applicabile, nonché a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, per i motivi di cui in atti, in ordine alla indebita appropriazione da parte di terzi dei beni tutti di ragione del Dott. e della Dott.ssa contenuti Parte_1 Parte_2 nella cassetta di sicurezza concessa in uso dalla convenuta e in ogni caso per
Controparte_1 omessa e/o insufficiente diligenza e custodia, per non aver essa banca adottato le misure di sicurezza idonee ad evitare il furto scoperto il 12 febbraio 2022; nonché ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia, ai sensi degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo, e/o dell'art. 1229 c.c. e/o comunque di ogni altra norma applicabile alla fattispecie, delle clausole contrattuali limitative del risarcimento dovuto e della responsabilità di risultanti dal contratto stipulato
Controparte_1 fra l'istituto bancario e la Dott.ssa ; e per l'effetto CONDANNARE, con ogni Parte_2 miglior formula, a risarcire al Dott. e la Dott.ssa
Controparte_1 Parte_1 [...]
tutti i danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali, in conseguenza del furto scoperto il Parte_2 12 febbraio 2022 da liquidarsi: a) a favore del Dott. nella somma di €313.500,00 Parte_1 a titolo di danno patrimoniale oltre ad €47.025,00 a titolo di danno non patrimoniale e così nel complessivo importo di €360.525,00; b) a favore della Dott.ssa nella somma di Parte_2
€104.800,00 a titolo di danno patrimoniale oltre ad €20.960,00 a titolo di danno non patrimoniale e così nel complessivo importo di €125.760,00 e quindi in totale €486.285,00 ovvero nella diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta a ciascuno di loro, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre a rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dal dì del dovuto sino al saldo effettivo . Con vittoria di esborsi, eventuali spese di CTP e CTU, compensi professionali, spese generali e accessori tutti di legge>>.
2. In particolare, parte attrice agisce nella presente sede per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di asserito furto dei beni custoditi presso la cassetta di sicurezza di cui al servizio offerto dalla convenuta, avvenuto tra il 30.12.2021 e il 12.2.22, segnatamente e presumibilmente il 5.2.22. Invoca, infatti, responsabilità contrattuale ed extracontrattale per colpa grave della convenuta nello svolgimento del rapporto di cui agli artt. 1839 ss. c.c., nonché ex art. 2051 c.c.. Lamenta, nello specifico, che <<…nel pomeriggio di sabato 5 febbraio 2022 il sistema informatico aveva registrato una serie ripetuta di accessi, tutti probabilmente avvenuti mediante l'utilizzo della medesima chiave elettronica, ciò che chiaramente costituisce una anomalia che il sistema stesso avrebbe dovuto immediatamente segnalare al personale preposto alla sorveglianza del caveau che sarebbe dovuto intervenire immediatamente. 3.
…forse già a novembre 2021 gli autori del furto dovevano essere riusciti a posizionare all'interno dei locali della per carpire i codici (di soli quattro numeri!) Parte_3 che gli utenti –una volta entrati nel caveau utilizzando la propria chiave a tessera– dovevano digitare per richiamare la propria cassetta di sicurezza. ….che le telecamere della hanno ripreso più volte CP_1 un soggetto non identificato, con il volto coperto da un cappello, che è entrato numerose volte nel caveau… evidentemente non c'era nessuno preposto al controllo in tempo reale di quei filmati, che quindi sono risultati totalmente inutili.
5. Peraltro dopo il furto la Dott.ssa ha scoperto Parte_2 che già nel marzo 2018 la Banca Raiffeisen di Basilea che offre un servizio di cassette di sicurezza automatizzato identico a quello offerto da di aveva subito un furto compiuto CP_1 CP_1 secondo modalità analoghe;
e che lo stesso si era ripetuto nel dicembre 2020 a danno di due banche austriache, Unicredit Bank Austria e Raiffeisenbank Niederösterreich Wien. 6. È difficile pensare che non abbia avuto conoscenza di questi due precedenti che avrebbero dovuto CP_1 CP_1 pagina 2 di 12 indurla ad adeguare le proprie misure di sicurezza. Ciò che invece non è avvenuto.
7. Nel caso di specie, il caveau cioè il locale della filiale di all'interno del quale è possibile Controparte_1 richiamare le cassette di sicurezza si trova al piano terra. Vi si accede dalla strada pubblica attraversando prima la porta automatica che dà nell'atrio, dove sono presenti anche i terminali Bancomat e l'ingresso della filiale. Qui si trova la porta per il caveau, che si apre semplicemente inserendo la chiave a tessera fornita dalla banca.
8. Non c'è una «bussola», non è richiesto l'inserimento di un PIN, non ci sono strumenti di accesso biometrico, non è presente una guardia, vi è una sola telecamera puntata verso l'ingresso del caveau.
9. Una volta entrati nel caveau si inserisce nel terminale informatico la medesima tessera, si inserisce un PIN di sole quattro cifre e dopo alcuni secondi si apre uno sportello dal quale fuoriesce la cassetta di sicurezza che il cliente apre utilizzando una semplice chiave , analoga a quella che si usa per aprire le buchette delle lettere (cfr. foto di tessera e chiave, DOC . 1 6 ) . 10. Già il fatto di associare alla tessera un PIN di sole quattro cifre rappresenta una evidente FALLA DI SICUREZZA se si pensa che non solo per il Bancomat ma anche solo per sbloccare il telefono cellulare è da tempo necessario inserire un codice di almeno sei cifre! 11. Trattandosi poi di un servizio erogato tutti i giorni, ventiquattro ore al giorno, senza la presenza del personale della filiale, sarebbe stato opportuno adottare ben altre misure di sicurezza>>.
3. Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni, nel merito: <❖ IN VIA PRELIMINARE, CP_6 autorizzare ex art. 269 c.p.c. la qui costituita alla chiamata a chiamata in causa di (i) Controparte_1 (ii) ❖ NEL MERITO, rigettare le Controparte_7 Controparte_8 domande avanzate dalla Dr.ssa e dal Dr. nei confronti della Parte_2 Parte_1 convenuta e qui costituita , siccome infondate in fatto e in diritto;
❖ SEMPRE NEL Controparte_1
MERITO, IN VIA SUBORDINATA E , per la denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo CP_9 Tribunale intestato dovesse accogliere, anche solo in parte, le domande formulate dagli attori nei confronti di , condannare, già con la sentenza che definirà il presente giudizio, (i) Controparte_1 UN IA S.p.A., e (ii) a tenere, ciascuna, Controparte_2 Controparte_1 integralmente mallevata e indenne dalla predetta propria soccombenza verso gli attori;
con condanna dell'una e dell'altra le suddette terze chiamate al pagamento diretto verso gli attori del denegato quantum di condanna, o altrimenti, in subordine, con loro condanna al pagamento in favore della loro chiamante del medesimo quantum. ❖ Con vittoria di compensi e spese del giudizio, Controparte_1 compreso il 15% ex art. 2, D.M. n° 55/2014>>.
4. Si è costituita (previa autorizzazione alla relativa chiamata in causa) Controparte_2 (d'ora innanzi per brevità anche solo “ ), rassegnando le seguenti conclusioni <➢ in via
[...] CP_5 preliminare e in limine, autorizzare ai sensi degli artt. 269 e 271 Controparte_2
c.p.c., alla chiamata in causa di .➢ nel merito, per la denegata ipotesi in cui Controparte_10
l'Ecc.mo Tribunale intestato dovesse accogliere, anche solo in parte, sia la domanda formulata dagli attori nei confronti di sia la domanda formulata da quest'ultima nei confronti Controparte_1 [...]
(rispetto alla quale, ci si rimette a giustizia), condannare, con la sentenza Controparte_2 che definirà il presente giudizio, UN IA S.p.A. a tenere Controparte_2 mallevata e indenne dal pagamento di qualunque somma che venisse condannata a pagare (agli attori o a ) in accoglimento – anche parziale – della domanda giudiziale azionata, comprese le Controparte_1 spese del giudizio, con condanna della stessa UN IA S.p.A. al pagamento diretto in vece della comparente del denegato quantum di condanna. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di causa, compreso il 15% a titolo di ristoro delle spese generali…>>.
5. Si è costituita UN IA PA (d'ora innanzi per brevità anche solo “UN”) rassegnando le seguenti conclusioni, nel merito: <voglia l'ill.mo cp_6 tribunale, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, contraria diversa istanza ed eccezione, disattesa respinta anche in via incidentale istruttoria, nel merito accertare dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 1839 c.c. o 2051
[...] Controparte_2 nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia proposta da CP_1 pagina 3 di 12 e nei confronti di Parte_4 Controparte_2 GU IA S.p.A. In via principale, nel merito c) accertare e dichiarare l'infondatezza e il difetto di prova e, per l'effetto, rigettare integralmente tutte le domande proposte, a titolo a qualsiasi titolo (contrattuale da contratto e da “contatto” ed extracontrattuale ex art. 2043 c.c.), dalla convenuta chiamante e dalla terza chiamata Parte_4 Controparte_2 nei confronti di GU IA S.p.A., per i motivi esposti in narrativa;
d) in ogni
[...] caso, condannare la convenuta chiamante e la terza Parte_4 chiamata in via solidale tra loro, al pagamento delle spese e dei Controparte_2 compensi professionali del presente giudizio, comprese le spese di registrazione della sentenza, le spese generali, I.V.A. e C.P.A. previsti per legge, in favore della terza chiamata . Controparte_10
6. La causa è stata istruita non solo documentalmente e mediante assunzione di prove orali, ma anche mediante CTU estimativa.
7. Preliminarmente deve ricordarsi che affinché una condotta commissiva o omissiva possa essere fonte di responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., è necessario che sia configurabile in capo al responsabile un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, che può nascere, oltre che da una norma di legge o da una previsione contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui (ex multis, cfr. Cass. 12/03/2012,n.n.3876;Cass.15/03/2019, n.7362;Cass.03/02/2022,n.3294). Nel caso in esame, per stessa ammissione di non vi era alcun rapporto contrattuale inter partes ex Parte_1 artt. 1839 ss. c.c., né altra situazione ex lege da cui dovesse derivare un dovere di custodia nei confronti del primo da parte della incontestatamente ignara del contenuto specifico CP_11 della cassetta di sicurezza de qua agitur. Dalle considerazioni che precedono deriva la mancata prova degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della invocata da CP_11 parte (non può inferirsi la permanenza dei beni del marito e relativa continuità di Parte_1 obbligo di custodia verso di essi in capo alla per il solo fatto che la cassetta era stata CP_11 sino al 2015 intestata anche al marito;
tale indizio, infatti, è tutt'altro che univoco, ben potendo essere sintomatico proprio di volontà contraria, ovverosia della decisione di dividere la custodia dei beni di famiglia in diversi luoghi e/o cassette di sicurezza, con relativa ripartizione di rischi o per altre motivazioni ed utilità concrete): la circostanza è assorbente rispetto ad ogni profilo relativo al quantum del danno oggetto di richiesta risarcitoria da parte di quest'ultimo.
8. Parte ha provato il titolo, ovverosia il contratto ex artt. 1839 ss.c.c., e dedotto Parte_2
l'inadempimento; invoca, dunque, la responsabilità contrattuale della e si avvale del CP_11 relativo regime probatorio ex artt. 1218/2697 c.c. (“Nelle azioni di adempimento, di risoluzione e risarcitoria - che hanno come elemento comune il mancato adempimento – il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza di tale inadempimento, mentre incombe all'obbligato l'onere di provare di avere adempiuto, salvo che non opponga una eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod.civ..” Cass. 8615/2006), ma non chiede (consapevole di non averne titolo) il risarcimento del danno relativo ai beni che allega essere stati posti nella cassetta oggetto di causa ma appartenenti al marito, ammettendo che il quantum a lei risarcibile è da circoscrivere nei limiti dei beni di cui sia in grado di dimostrare la propria titolarità.
9. Così circoscritto il thema probandum, dalle stesse difese di parte convenuta e della terza chiamata in punto di an emerge ammissione della possibilità di un sistema di sicurezza CP_5 maggiore, non adottato/fatto adottare nel caso di specie (i furti sono avvenuti solo nelle cassette per le quali non era stato attivato anche il riconoscimento biometrico;
molto probabilmente, inoltre, le carte magnetiche associate a PIN in uso all'utenza erano suscettibili di clonazione in quanto non dotati di dispositivi anti-skimming), con conseguente mancato soddisfacimento pagina 4 di 12 dell'onere probatorio su di esse incombente della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento (ovverosia la prova contraria della colpa, elemento soggettivo che nella responsabilità contrattuale è presunto). Queste ultime neppure possono invocare a propria discolpa la circostanza del non avere UN loro evidenziato che l'associazione del riconoscimento biometrico al meccanismo di identificazione mediante carta magnetica e PIN avrebbe aumentato il livello di sicurezza, in quanto tale circostanza appartiene a fatto notorio soprattutto con riferimento alla sfera riconducibile al bonus argentarius ed ai rapporti esterni con la clientela. Per quanto attiene ai rapporti interni tra (e per sua tramite anche CP_5
con UN, risulta non contestata la circostanza che quest'ultima avrebbe CP_11 pubblicizzato sul proprio sito l'uso di dispositivi anti-skimming (nonché che si sia limitata a generiche raccomandazioni dell'uso associato anche del riconoscimento biometrico o di altri meccanismi di sicurezza alternativi -il cui effettivo invio e ricezione non è, però, stato provato- laddove, in ogni caso, secondo doveri di salvaguardia e protezione dell'altrui interesse nei limiti di un apprezzabile sacrificio e doveri di correttezza e buona fede integrativi avrebbe secondo buona fede dovuto maggiormente evidenziare la opportunità del predetto uso congiunto;
v. anche la clausola 1.3 del doc.6 di parte , con conseguente mancata prova da parte di CP_6 quest'ultima di avere fatto tutto il possibile, ex art.1218 c.c., per evitare l'evento di cui all'allegato inadempimento, ovverosia verificazione di una falla (in concreto) nel sistema di sicurezza oggetto di causa. 10. Alla luce delle superiori considerazioni, rilevato che parte agisce unicamente in via Parte_2 contrattuale nei confronti di quest'ultima deve essere ritenuta responsabile in toto nei CP_6 confronti della prima ex artt. 2055 e 1218-1839 ss c.c., mentre nei rapporti interni, in ragione delle corresponsabilità come sopra individuate, potrà rivalersi nei confronti dei corresponsabili (tenuto conto che si rinviene una pari corresponsabilità in capo alle tre società). L'odierno giudicante rinviene, peraltro, in punto di an, anche una seppur minima percentuale di corresponsabilità (10%) in capo alla stessa parte attrice , che ha rinunciato ad Parte_2 avvalersi dell'ulteriore dispositivo di sicurezza consistente nel riconoscimento biometrico, nonostante la particolarità del servizio di cui si avvaleva, ovverosia un sistema di cassette sicurezza automatico, privo dell'accompagnamento di personale dipendente della Banca, aperto 24 ore su 24, dunque presumibilmente maggiormente esposto alla clientela/personale non dipendente rispetto a quello tradizionale ed, in quanto tale, presumibilmente più vulnerabile e necessitante di maggiori livelli di riconoscimento;
aggiungasi che anche l'uomo medio è in grado di comprendere come l'associazione di riconoscimento biometrico a carte magnetiche e PIN avrebbe aumentato il livello di sicurezza, in maniera quanto più opportuna considerando non solo il suddetto meccanismo di accesso ed esposizione alla clientela, ma anche l'allegato ingente valore del contenuto della cassetta (che in tesi attorea avrebbe dovuto custodire, quale unico luogo sicuro, praticamente, tutti i preziosi dei coniugi, mentre cautela del buon padre di famiglia, a fronte di simili valori, avrebbe potuto suggerire la custodia in più luoghi diversi, come forse, peraltro non è da escludersi che la coppia abbia scelto di fare nel 2015 quando ha deciso di recedere dal rapporto ex art. 1839 ss c.c. cointestato e concludere quello oggetto di causa intestato esclusivamente alla sig.ra ). Parte_2
11. Per quanto attiene alla prova del quantum del danno subito dalla sig. , in base alla Parte_2 documentazione in atti, ai testi escussi ed all'espletata CTU, si rileva quanto segue. I legali dell'attrice, nelle memorie conclusive riassumono le evidenze istruttorie in parte qua come di seguito: era proprietaria dei seguenti gioielli che si trovavano nella Parte_2 cassetta di sicurezza automatizzata n°56 presso la di quando questa fu CP_1 CP_1 pagina 5 di 12 svaligiata ad opera di ignoti il 5 febbraio 2022: 1. un anello in oro bianco 18 kt con diamante taglio brillante ct.
1.11 colore J – Purezza VS1 di cui al certificato n. 01075 del 26/11/1993 di cui alla fotografia DOC. 22 rif. 06 (nr. 6 nell'elenco del CTU) il cui valore è stimato dal CTU in €4.017,00. Si tratta dell'anello di fidanzamento regalatole da che Parte_1 portava incastonato un diamante che questi aveva ricevuto dal proprio nonno Ing.
[...]
Questa circostanza, oggetto del capitolo 21, è stata confermata all'udienza del Per_1
22/5/2024 dai testi (madre dell'Attrice) e (amica Testimone_1 Persona_2 degli Attori fin dai tempi dell'Università).
2. diamante taglio brillante di forma rotonda ct.
2.10 colore G – Purezza VVS2 montato su anello in oro bianco 18 kt. di cui alle fotografie DOC. 22 rif 07 (nr. 7 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €34.000,00. Questo anello le era stato regalato in occasione della nascita del primo figlio dal marito Per_3
, che si recò personalmente in Africa per acquistare la pietra grezza di Parte_1
7.31 carati con certificato 004096 del 13/9/2013 che fece poi tagliare in Belgio e montare su un anello. Questa circostanza è stata confermata dalla teste , che –interrogata Persona_2 sul capitolo 32– ha chiarito di esserne a conoscenza a motivo del particolare rapporto di amicizia corrente fra ed il marito della teste, a cui l'Attore aveva Parte_1 spedito dall'Africa tramite messaggio una foto della pietra grezza acquistata. Così come dalla teste , che ha riferito che il viaggio in Africa avvenne dopo che ad agosto del Testimone_2
2012 era nato il bambino .
3. anello in oro bianco 18 kt. mod. con Per_3 CP_12 CP_13 taglio brill. ct.
1.20 J – VS1 di cui alle fotografie doc. 22 rif. 10 (nr. 10 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €5.000,00. Questo anello fu regalato all'Attrice dai propri genitori in occasione della laurea in farmacia, come confermato rispondendo al capitolo 34 dalla teste (madre dell'Attrice, cioè proprio colei che glielo ha Testimone_1 regalato); e dalla teste (sorella dell'Attrice) che ha precisato che Testimone_3
“abbinati vi era un paio di orecchini” cioè quelli di cui al successivo nr. 16 del presente elenco.
4. anello 3 fedi oro bianco, giallo e rosa 18kt con n. 3 diamanti Pomellato di cui alle fotografie doc. 22 rif. 11 (nr. 11 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €2.000,00. Si tratta di un regalo che l'Attrice aveva ricevuto dal padre, , in occasione Persona_4 di un compleanno, come confermato rispondendo al capitolo 35 dalla teste Tes_1 che ha ricordato che l'Attrice “li indossava sempre/spesso”, circostanza
[...] confermata anche dalla teste .
5. anello a forma di serpente in oro bianco Testimone_3
e brillanti ct.
1.60 circa di cui alle fotografie DOC. 22 rif. 12 (n. 12 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €3.200,00. La teste ha confermato Testimone_1 che la figlia aveva quell'anello mentre la teste ha Parte_2 Testimone_4 aggiunto che “fu un regalo da parte dei miei zii, prozii di , per la sua laurea”.
6. Pt_2 bracciale a settori in oro bianco 18kt e n. 4 fili di perle coltivate in acqua salata mm. 6 di cui alle fotografie doc. 22 rif. 17 (n. 17 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €1.500,00. Regalo fatto all'Attrice in occasione della laurea dalla zia Testimone_4 che rispondendo al capitolo 37 ha confermato la circostanza, confermata altresì dalla teste
.
7. bracciale in oro bianco 18kt gr. 32 struttura intrecciata di cui alle Testimone_1 fotografie doc. 22 rif. 19 (nr. 19 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in
€1.790,00. Regalo fatto all'Attrice per il suo 18mo compleanno da “un amico”, come confermato rispondendo al capitolo 38 dalle testi e Testimone_3 Tes_1
Sebbene non risulti nel verbale, quest'ultima in udienza ha mostrato di ricordare
[...] benissimo chi fosse questo “amico” che all'epoca era particolarmente vicino all'Attrice e nel rispondere alla domanda di chiarimenti la teste ha confermato che “il 19 Testimone_3 pagina 6 di 12 dovrebbe essere quello che le era stato regalato da un ex fidanzato per i 18 anni”.
8. bracciale «tennis» in oro bianco 18 kt. e diamanti taglio brillante ct.
3.70 di cui alle fotografie DOC. 22 rif. 20 (nr. 20 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €4.000,00. Il braccialetto era stato acquistato presso la gioielleria «Zucchi» di Riccione e regalato all'Attrice dal marito in occasione di un anniversario di matrimonio, Parte_1 circostanza confermato rispondendo sul capitolo 39 dalle testi e Testimone_1 [...]
le quali dopo avere visto la fotografia in cui il bracciale in questione è portato Tes_3 dall'Attrice accanto ad un altro più piccolo hanno spontaneamente precisato che quello regalato da alla moglie era il bracciale più grosso.
9. bracciale Hermès Parte_1 in smalto bianco e finitura placcata palladio modello «Clic H» dicui alle fotografie doc. 22 rif. 26 (nr. 26 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €500,00. Il bracciale, acquistato a presso il negozio Hermès, era stato regalato dal Dott. CP_2 Parte_1 in occasione di un anniversario di matrimonio. Rispondendo al capitolo 40 le
[...] teste ha confermato la circostanza di cui è a conoscenza “perché ne Testimone_3 avevo parlato con , che voleva sentire il mio parere prima di farselo regalare”. La teste Pt_2
a domanda ha risposto “lo so perché anche dietro questo braccialetto c'è una Testimone_2 storia, in quanto glielo aveva regalato lui ma se lo era andato a comprare lei in negozio, mi aveva mandato una foto. ADR. Non ricordo in occasione di quale anniversario”. 10. collana in oro giallo 18 t con ciondolo a forma di goccia e diamante di cui alle fotografie DOC. 22 rif. 32 (nr. 39 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €550,00. La teste
[...]
, rispondendo al capitolo 41, ha confermato di ricordare bene di aver regalato Tes_4 la collana alla nipote in occasione del suo 18mo compleanno, Parte_2 circostanza ugualmente confermata dalla teste , sorella dell'Attrice. 11. Testimone_3 collana costituita da un filo di perle coltivate di acqua salata mm. 8 con fermaglio in oro bianco 18kt di cui alle fotografie doc. 22 rif 34 (nr. 41 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €1.600,00. Il gioiello era stato regalato all'Attrice per il suo 18 mo compleanno dai suoi genitori, come confermato rispondendo al capitolo 42 dalle testi e . 12. parure costituita da una collana in oro Testimone_1 Testimone_3 bianco 18 kt. e perle coltivata dei mari del sud di mm. 12 di cui alle fotografie DOC. 22 rif. 35 (nr. 42 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €1.200,00; e dalla coppia di orecchini in oro bianco 18 kt. con piccoli Diamanti taglio brillante n. 2 e Perle coltivate sferiche dei mari del sud mm. 12 del valore di cui alle fotografie DOC. 22 rif. 47 (nr. 33 dell'elenco del CTU) il vui valore è stimato dal CTU in €1.500,00. La parure era stata regalata all'Attrice in occasione delle nozze dalla suocera come confermato Persona_5 rispondendo al capitolo 43 dai testi e . 13. Testimone_1 Testimone_3 collana di vari fili di perle di acqua dolce di cui alle fotografie DOC. 22 rif. 36 (nr. 43 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €300,00. L'Attrice aveva ricevuto questa collana dalla zia come confermato rispondendo al capitolo 44 Persona_6 dalla teste e soprattutto dalla teste (zia paterna Testimone_1 Testimone_4 dell'Attrice) che richiesta di un chiarimento ha risposto “ è la mia zia, Persona_6 prozia di . riconosco che [la collana] è quella che ha regalato ad . Tra mia zia e me Pt_2 Pt_2 ci sono stati sempre rapporti affettuosissimi e riconosco la collana che ha regalato ad ”. Pt_2
14. collana in oro bianco 18 kt. con diamante taglio brillante ct. 1 color F – purezza VVS 2 con contorno di diamanti taglio brillante, di cui alle fotografie DOC. 22 rif. 37 (nr. 44 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €10.500,00. Il Dott. in CP_14 vista del matrimonio del figlio con la Dott.ssa le Parte_1 Parte_2 pagina 7 di 12 regalò il diamante, come confermato dallo stesso rispondendo come teste CP_14 al capitolo 45. La teste ha spontaneamente dichiarato che “il diamante Testimone_1 in oggetto era stato acquistato dal mio consuocero perché venisse montato sull'anello di fidanzamento per mia figlia, poiché preferì, per motivi affettivi, regalarle l'anello del Pt_1 nonno, alla fine il mio consuocero fece fare quella montatura di cui al capitolo e lo regalò così a mia figlia. Anzi credo che regalò il brillante a mio genero e poi lui fece fare per la moglie la montatura”. 15. orecchini in oro bianco 18 kt. con diamanti taglio brillante a forma di cuore di ct.
1.20 di cui alle fotografie doc. 22 rif. 41 (nr. 27 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €2.200,00. Questi orecchini furono regalati all'Attrice dai suoceri
[...]
e in occasione del Natale del 2018, come chiarito dalla CP_14 Persona_5 teste rispondendo sul capitolo 46. La teste ha Testimone_1 Testimone_3 precisato che lei e la madre ricevettero dall'Attrice una foto di questi orecchini dopo che le erano stati regalati dai suoceri. 16. orecchini in oro bianco 18 kt. con diamanti CP_15 taglio brillante ct.
1.20 cad. colore J – Purezza VS1 e VS2 di cui alle fotografie DOC. 22 rif. 43 (nr. 29 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €9.100,00. Questi orecchini, assieme all'anello di cui al nr. 3 del presene elenco, fanno parte del regalo che l'Attrice aveva ricevuto dai genitori in occasione della laurea, come confermato rispondendo al capitolo 47 dalla teste che a domanda ha risposto “sì per la laurea le Testimone_1 abbiamo regalato un paio di orecchini e un anello (quello modello Bulgari)”; e dalla teste
, che ha risposto “sì, sono quelli abbinati all'anello di cui sopra” Testimone_3 riferendosi alla propria risposta al capitolo 34. 17. orecchini in oro bianco 18 kt. con piccoli brillanti di ct. 1 di cui alle fotografie DOC. 22 rif. 44 (nr. 30 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €500,00. Questi orecchini, il cui valore venale appare francamente sottostimato dal CTU, avevano un grande valore affettivo per l'Attrice perché le furono regalati dal padre che li acquistò presso la gioielleria «Veronesi» di il Persona_4 CP_2 primo giorno in cui l'Attrice si trasferì a per iniziare l'Università. La circostanza, CP_2 oggetto del capitolo 48, è stata confermata sia dalla teste (che ne era a Testimone_1 conoscenza evidentemente de relato) che dalla teste che quel Testimone_5 giorno era presente con il padre e la sorella e ha risposto “sì li abbiamo comprati insieme”. 18. orecchini in oro bianco 18 kt. con piccoli Diamanti e n. 2 perle coltivate scaramazze dei mari del sud di cui alle fotografie DOC. 22 rif. 49 (nr. 49 nell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €700,00. Questi orecchini furono comprati dall'Attrice nel 2010 presso la gioielleria «Stefania Gioielli» di Castellammare del Golfo (TP) con i soldi del primo stipendio da farmacista: circostanza confermata dalla madre dell'Attrice, , Testimone_1 rispondendo al capitolo 49 quando ha spontaneamente detto “andammo insieme presso la gioielleria di Castellammare”. All'acquisto era presente anche che Testimone_3 richiesta di chiarimenti sul medesimo capitolo di prova ha precisato “ADR lo so perché io ero a Castellammare del Golfo, conosco la gioielleria e lì ] ha comprato anche con Pt_2
l'occasione un regalo a mia madre. Ho visto mia sorella che comprava sia gli orecchini che il regalo a mia madre”. 19. orecchini in oro bianco 18 kt. e 2 berilli naturali varietà smeraldi taglio a gradini ct.
1.80 e diamanti taglio brillante ct.
0.80 di cui alle fotografie DOC. 22 rif. 52 (nr. 52 dell'elenco del CTU) il cui valore è stato stimato dal CTU in €2.500,00. Gli orecchini furono regalati all'Attrice in occasione di un Natale dalla suocera La Persona_5 sorella rispondendo al capitolo 50 nel rispondere affermativamente al Testimone_3 quesito e commentando una delle fotografie ha commentato “li ha indossati al mio matrimonio” e a domanda ha risposto “ADR non ricordo in che Natale anche perché i suoceri pagina 8 di 12 le facevano spesso dei regali”. In definitiva l'oro e le pietre preziose di cui erano fatti i gioielli di proprietà della Dott.ssa che sono stati rubati dalla cassetta di Parte_2 sicurezza 56 presso la di secondo la stima del CTU hanno un valore di CP_1 CP_1
€90.157,00 e– pertanto il valore venale dei gioielli, considerando una maggiorazione a copertura di manodopera e utile di impresa, ammonta ad €131.950,00 oltre IVA che con l'aggiunta dell'IVA diventano €160.979,00. Come abbiamo dedotto e ampiamente provato, ciascuno di questi gioielli rappresentava per l'Attrice il ricordo di una persona amata, …(in particolare il padre ), di un momento felice, di una occasione speciale. Persona_4
Avevano cioè un valore affettivo di cui l'Attrice è stata ingiustamente privata e questo danno non patrimoniale, che riteniamo meritevole di tutela, non potrà che essere liquidato in via equitativa in misura di una percentuale sul valore degli stessi. Nell'atto introduttivo abbiamo proposto il 15% con conseguente quantificazione del danno non patrimoniale in €19.792,50.>>.
12. L'odierno giudicante aderisce all'impostazione della c.d. (per la quale, ai fini del CP_16 risarcimento del danno, deve ripristinarsi unicamente il patrimonio del danneggiato nel medesimo stato in cui si trovava prima dell'evento illecito, evitando ingiuste locupletazioni) e non ritiene idoneamente provata l'acquisizione dei suddetti preziosi per atto oneroso, né la qualità ed il costo della manodopera, tenuto conto che, per stessa ammissione di parte, alcuni di essi sono stati acquistati in paesi in via di sviluppo e fatti montare, per scelte di vario tipo, in ulteriori stati terzi, o ricevuti per donazione. Inoltre, applicare l'invocata maggiorazione corrisponde ad una quantificazione del danno basata su inammissibile una doppia presunzione, quella del valore dei preziosi (il cui possesso risulta provato per testi, quale fatto storico) secondo una ipotetica qualità media, vista la descrizione di essi fatta nell'atto di citazione, nella perizia di parte e nelle fotografie a mero supporto di esse, cui applicare criteri di stima il Pt_5 più possibili oggettivi, da cui a sua volta desumere (a questo punto arbitrariamente o, comunque, con uno spettro valutativo eccessivamente discrezionale) una maggiorazione ulteriore per una lavorazione a titolo oneroso (e soggetta a iva) di valore commerciale medio. Alla luce delle superiori considerazioni, visto l'art. 1226 c.c., si ritiene di non potere maggiorare l'importo stimato dal CTU, anche ricorrendo a criteri equitativi. Alla luce, inoltre, della succitata corresponsabilità dell'attrice, si ritiene di decurtare il suddetto importo del 10% (giustificabile anche per una presumibile utilizzazione -dunque non presenza in cassetta, secondo l'id quod plerumque accidit, al di là delle allegazioni, non provate, di parte-, in occasione delle festività di Capodanno presso la località turistica di NA , di una -seppur minima- parte dei preziosi in possesso dell'attrice, trattandosi di liquidazione si equitativa del danno, ma non arbitraria).
13. Gli importi liquidati all'attualità devono essere maggiorati di interessi da una data intermedia tra fatto ed odierna liquidazione che si rinviene nel 15.1.24 sino alla data della presente decisione;
l'importo così calcolato (divenuto debito di valuta per effetto dell'odierna liquidazione) deve essere maggiorato di interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo effettivo [v. Cass. 7267/18, secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”. V. anche Cass. 19063/23 pagina 9 di 12 secondo cui "…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…" e che massimata ha chiarito che "L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)"].
14. Secondo la convenuta, peraltro, il CTU avrebbe invece stimato i beni riferibili a parte CP_1
in non più di euro 79.350,00 (mentre in tesi attorea la somma dei cespiti riferibili a Parte_2 parte , come da stima del perito d'ufficio sarebbe pari a €90.157,00) secondo criteri Parte_2 che comunque contesta ritenendo che non possano tali beni (laddove si ritenesse -circostanza che la convenuta e le terze chiamate contestano- sufficientemente provata la loro presenza in cassetta al momento del furto) essere valorizzati in non più di circa 67.000,00 euro (oltre maggiorazione per interessi come sopra da effettuarsi).
15. L'odierno giudicante -vista la necessaria valutazione equitativa del danno in esame, per le oggettive difficoltà di prova sia del contenuto della cassetta, sia del valore di tale contenuto- tenuto conto degli atti e delle difese delle parti, dell'esito della CTU e delle prove orali assunte, ritiene di valorizzare il danno risarcibile a favore di parte in euro 67.000,00, rilevato Parte_2 che i maggiori superiori importi di cui alla CTU (ed alle osservazioni delle parti) sarebbero, comunque, da decurtarsi della suddetta percentuale di corresponsabilità della stessa danneggiata, nonché l'ulteriore percentuale connessa alla presunzione che una parte (seppur minima) dei beni non fosse comunque in cassetta, considerato che secondo l'id quod plerumque accidit non tutti i preziosi in possesso di una persona/famiglia sono custoditi in una (unica) cassetta e luogo, ma almeno per una piccola quota tenuti presso di sé per una loro effettiva utilizzazione (soprattutto in occasione di festività in località frequentate notoriamente da persone dello stesso rango sociale delle odierne parti in causa, il cui stile di vita agiato è presupposto e ben descritto sin dalle difese introduttive).
16. Non avendo parte convenuta compiuto alcun reato, né concretizzando l'inadempimento del rapporto obbligatorio oggetto di causa un'offesa grave di un bene (nel caso in esame un credito) di rilievo costituzionale (v. l'insegnamento delle note sentenze gemelle c.d. di San Martino del 2008), non ritiene l'odierno giudicante che sussistano i presupposti per alcun risarcimento del danno non patrimoniale. Trattandosi in ogni caso di danno da stimarsi equitativamente e, considerata la sopra sottolineata difficoltà di prova e stima dei danni tutti oggetto di causa, l'odierno giudicante ritiene che la somma come sopra liquidata sia di importo tale da comprendere anche la voce non patrimoniale de qua, in una liquidazione omnicomprensiva dei danni oggetto di causa ex art. 1226 c.c..
pagina 10 di 12 17. Parte convenuta, pertanto, in parziale accoglimento delle domande attoree deve essere condannata al pagamento ex artt. 1218, 1299, 1839 ss., 2055, 1226 c.c., a favore di parte di euro 67.000,00, oltre interessi di legge dal 15.1.24 sino alla data dell'odierna Parte_2 decisione;
l'importo così calcolato deve essere maggiorato di interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data odierna al saldo effettivo. 18. In accoglimento delle domande riconvenzionali trasversali, condanna ex artt. 1218, 2055 e 1299 c.c. (prendendo atto della circostanza che la convenuta era titolare del contratto di cessione delle
, concluso nel 2007 con UN, ma anche dell'eccezione di Parte_6 prescrizione ex art. 1495 c.c. di quest'ultima): a) a manlevare (in ragione del CP_5 CP_6 rapporto di locazione e contrattuale inter partes) del 66% di quanto quest'ultima abbia corrisposto a parte attrice per effetto dell'odierna sentenza;
b) UN a manlevare, sulla base del contratto c.d. di (ex art.
1.3 doc.6 di parte essendo stato il rapporto Parte_7 CP_6 contrattuale de quo ceduto nel 2014 alla terza chiamata società ) del 33% di CP_2 CP_5 quanto quest'ultima abbia corrisposto a parte convenuta per effetto dell'odierna sentenza.
19. Alla luce delle superiori considerazioni e dell'esito della CTU, si ritiene equo porre i costi di quest'ultima a carico di tutte le parti in causa in solido tra loro, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
20. Visto l'esito della causa si ritiene di compensare parzialmente per il 50% le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta, ponendo a carico di quest'ultima, pertanto, il restante 50% liquidato, per l'intero, come in dispositivo, ex DM 55/14 ss.mm., sulla base del valore degli importi riconosciuti, secondo i parametri medi per le quattro fasi di giudizio e per quella di mediazione, tenuto anche conto delle anticipazioni per bolli e CU. Pone, inoltre, (nei rapporti tra parte convenuta e a carico di il 50% delle spese di lite liquidato, per l'intero, CP_5 CP_5 come in dispositivo, ex DM 55/14 ss.mm., sulla base del valore degli importi riconosciuti a parte attrice, secondo i parametri medi per le quattro fasi di giudizio. Pone, infine, (nei rapporti tra e UN) a carico di quest'ultima il 50% delle spese di lite liquidato, per l'intero, CP_5 come in dispositivo, ex DM 55/14 ss.mm., sulla base del valore degli importi riconosciuti a parte attrice, secondo i parametri medi per le quattro fasi di giudizio.
21. Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Accoglie parzialmente le domande attoree, nei termini di cui alla parte motiva e, per l'effetto, condanna
, in persona del l.r.p.t., al pagamento ex artt. Controparte_1
1218, 1299, 1839 ss., 2055, 1226 c.c., a favore di di euro 67.000,00, oltre interessi di Parte_2 legge dal 15.1.24 sino alla data dell'odierna decisione;
l'importo così calcolato deve essere maggiorato di interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data odierna al saldo effettivo. In accoglimento delle domande riconvenzionali trasversali, condanna ex artt. 1218, 2055 e 1299 c.c. a)
in persona del l.r.p.t., a manlevare Controparte_2 [...]
, in persona del l.r.p.t., del 66% di quanto quest'ultima abbia Controparte_1 corrisposto a parte attrice per effetto dell'odierna sentenza;
b) GU IA S.p.A., in persona del l.r.p.t., a manlevare in persona del l.r.p.t., del 33% di quanto Controparte_2 quest'ultima abbia corrisposto a parte convenuta per effetto dell'odierna sentenza.
pagina 11 di 12 Pone i costi di CTU a carico di tutte le parti in causa in solido tra loro, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
Condanna in persona del l.r.p.t. alla Controparte_1 rifusione del 50% delle spese di lite a favore di parte che liquida, per l'intero, in euro Parte_2 1241,00 per anticipazioni, euro 15.111,00 per compensi, oltre iva e cpa se ed in quanto dovuti, oltre al 15% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Condanna in persona del l.r.p.t., alla rifusione a favore di Controparte_2 [...]
, in persona del l.r.p.t., del 50% delle spese di lite che Controparte_1 liquida, per l'intero, in euro 15.111,00 per compensi, oltre iva e cpa se ed in quanto dovuti, oltre al 15% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm.
Condanna GU IA S.p.A., in persona del l.r.p.t., il 50% delle spese di lite liquidato, come in dispositivo, ex DM 55/14 ss.mm., che liquida, per l'intero, in euro 15.111,00 per compensi, oltre iva e cpa se ed in quanto dovuti, oltre al 15% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm.
Bologna, 29 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 12 di 12