CASS
Sentenza 12 dicembre 2023
Sentenza 12 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/12/2023, n. 34668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34668 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 373/2018 R.G. proposto da: KH EE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BENZONI MARTINO
- ricorrente -
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TRIESTE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - resistente - avverso l’ORDINANZA di TRIBUNALE TRIESTE n. 2121/2017, depositata il 15/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO;
lette le conclusioni scritte del sostituto Procuratore Generale, dott. LD CO. Civile Sent. Sez. 2 Num. 34668 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: AMATO CRISTINA Data pubblicazione: 12/12/2023 2 di 5 FATTI DI CAUSA 1. Chiamato a decidere sull’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato promossa dal KH AS, ex art. 126 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – per essere stato rifiutato, detto beneficio, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste - il Tribunale di Trieste rigettava l’istanza con ordinanza dell’08.06.2017, ritenendola manifestamente infondata ex artt. 74 e 136 D.P.R. n. 115/2002. Lo stesso Tribunale – pur ritenendo in motivazione che non sussistessero le condizioni per nessuna delle tutele richieste (status di rifugiato, protezione sussidiaria di cui all’art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, protezione umanitaria) - riconosceva all’istante, in dispositivo, la protezione umanitaria di cui all'art. 5 d.lgs. 12 giugno 1998, n. 289. 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio presentava opposizione KH AS, ex artt. 99 D.P.R. n. 115/2002, 15 d.l.gs. 1 settembre 2011, n. 150 e 702- bis cod. proc. civ. dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, chiedendo l’annullamento del provvedimento. 2.1. Il Tribunale di Trieste, in persona del giudice delegato dal Presidente, rigettava l’opposizione con l’ordinanza qui impugnata, affermando la manifesta infondatezza della domanda spiegata. Osservava il giudice che: - a prescindere dalla decisione assunta dal giudice del primo procedimento (affetta da insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo) occorre verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dall’art. 126 comma 1, D.P.R. n. 115/2002 compiendo una valutazione ex ante di non manifesta infondatezza della domanda;
- l’omesso deposito del provvedimento emesso dalla commissione territoriale e del verbale di audizione non consentono di compiere 3 di 5 alcuna prognosi relativa alla fondatezza della domanda di concessione della protezione sussidiaria;
- la ricostruzione dei fatti svolta nel ricorso introduttivo per la concessione della protezione umanitaria induce ad escludere l’esistenza dei requisiti per il riconoscimento della tutela de qua. 3. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione KH AS affidandolo a due motivi. Restava intimata l’Agenzia delle Entrate, che presentava atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Mancando l’evidenza decisoria che avrebbe dovuto consentire la decisione, il Collegio rimetteva la causa alla Pubblica Udienza. In prossimità della Pubblica Udienza, il ricorrente presentava memoria ex art. 378 cod. proc. civ., chiedendo la distrazione delle spese. Il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 74, 76, 122 e 126 D.P.R. n. 115/2002 e 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui non tiene in considerazione il giudicato formale e sostanziale formatosi sul provvedimento reso dal Tribunale di Trieste con ordinanza dell’08.06.2017 (non impugnata dal Ministero dell’Interno) con cui si concedeva la protezione umanitaria KH AS. Il ricorrente contesta, altresì, l’assunto della decisione impugnata, laddove non ha ritenuto possibile procedere ad un giudizio prognostico di non manifesta infondatezza della richiesta di 4 di 5 ammissione, in quanto l’opponente avrebbe omesso di depositare le opportune risultanze probatorie (il provvedimento della commissione territoriale e il verbale di audizione). 2. Con il secondo motivo si lamenta erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 74, 76, 122 e 126 D.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. Il ricorrente censura l’errata valutazione di manifesta infondatezza della domanda di ammissione al gratuito patrocinio, in quanto viziata da erronea interpretazione dell’art. 126 D.P.R. n. 115/2002. Lo stesso giudice che nel proprio provvedimento oggetto del gravame afferma doversi decidere sulla non manifesta infondatezza della domanda con giudizio ex ante (quindi in un momento antecedente alla decisione nel merito) opera lo stesso giudizio ex post per rigettare il beneficio, peraltro sulla scorta di una valutazione errata, infondata e contra legem della domanda nel merito. 3. Il Collegio rileva che nel giudizio innanzi al Tribunale di Trieste, adíto dall’odierno ricorrente con domanda di protezione internazionale, contestualmente chiamato a decidere sull’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (ex art. 26, D.P.R. n. 115/2002), il contraddittorio sia stato erroneamente instaurato nei soli confronti del Ministero dell’Interno. Il medesimo difetto nell’instaurazione del contraddittorio è riscontrabile nel giudizio dinanzi allo stesso Tribunale in fase di ricorso in opposizione ex art. 15, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, al quale rinvia l’art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: nel provvedimento qui impugnato, infatti, l’Agenzia delle Entrate si costituisce quale «parte necessaria». Orbene: questa Corte ha già avuto modo di affermare che il procedimento di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 155 del 2002 presenta carattere di autonomo giudizio contenzioso, avente ad oggetto controversia di 5 di 5 natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale;
ne deriva che parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento, con la conseguenza, che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili (e penali) suscettibili di restare a carico dell'«erario», anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia nel caso di specie, è litisconsorte necessario (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8516 del 29/05/2012, Rv. 622818 – 01, conf. da: Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4291 del 10/02/2022, Rv. 663969 – 01; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5314 del 06/03/2018, Rv. 647989 – 01; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24423 del 17/10/2017, Rv. 646753 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4266 del 04/03/2016 (Rv. 639215 - 01). 3.1. Pertanto il Collegio, decidendo sul ricorso, rileva d'ufficio la carenza di contraddittorio, nel primo giudizio, e la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate, nel giudizio di opposizione, cassa l’ordinanza n. 2121/2017 del Tribunale di Trieste perché emessa in difetto di contraddittorio con la parte necessaria e, per l’effetto, rinvia la causa al medesimo Tribunale, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, decidendo sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Trieste, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
- ricorrente -
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TRIESTE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - resistente - avverso l’ORDINANZA di TRIBUNALE TRIESTE n. 2121/2017, depositata il 15/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO;
lette le conclusioni scritte del sostituto Procuratore Generale, dott. LD CO. Civile Sent. Sez. 2 Num. 34668 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: AMATO CRISTINA Data pubblicazione: 12/12/2023 2 di 5 FATTI DI CAUSA 1. Chiamato a decidere sull’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato promossa dal KH AS, ex art. 126 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – per essere stato rifiutato, detto beneficio, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste - il Tribunale di Trieste rigettava l’istanza con ordinanza dell’08.06.2017, ritenendola manifestamente infondata ex artt. 74 e 136 D.P.R. n. 115/2002. Lo stesso Tribunale – pur ritenendo in motivazione che non sussistessero le condizioni per nessuna delle tutele richieste (status di rifugiato, protezione sussidiaria di cui all’art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, protezione umanitaria) - riconosceva all’istante, in dispositivo, la protezione umanitaria di cui all'art. 5 d.lgs. 12 giugno 1998, n. 289. 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio presentava opposizione KH AS, ex artt. 99 D.P.R. n. 115/2002, 15 d.l.gs. 1 settembre 2011, n. 150 e 702- bis cod. proc. civ. dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, chiedendo l’annullamento del provvedimento. 2.1. Il Tribunale di Trieste, in persona del giudice delegato dal Presidente, rigettava l’opposizione con l’ordinanza qui impugnata, affermando la manifesta infondatezza della domanda spiegata. Osservava il giudice che: - a prescindere dalla decisione assunta dal giudice del primo procedimento (affetta da insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo) occorre verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dall’art. 126 comma 1, D.P.R. n. 115/2002 compiendo una valutazione ex ante di non manifesta infondatezza della domanda;
- l’omesso deposito del provvedimento emesso dalla commissione territoriale e del verbale di audizione non consentono di compiere 3 di 5 alcuna prognosi relativa alla fondatezza della domanda di concessione della protezione sussidiaria;
- la ricostruzione dei fatti svolta nel ricorso introduttivo per la concessione della protezione umanitaria induce ad escludere l’esistenza dei requisiti per il riconoscimento della tutela de qua. 3. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione KH AS affidandolo a due motivi. Restava intimata l’Agenzia delle Entrate, che presentava atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Mancando l’evidenza decisoria che avrebbe dovuto consentire la decisione, il Collegio rimetteva la causa alla Pubblica Udienza. In prossimità della Pubblica Udienza, il ricorrente presentava memoria ex art. 378 cod. proc. civ., chiedendo la distrazione delle spese. Il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 74, 76, 122 e 126 D.P.R. n. 115/2002 e 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui non tiene in considerazione il giudicato formale e sostanziale formatosi sul provvedimento reso dal Tribunale di Trieste con ordinanza dell’08.06.2017 (non impugnata dal Ministero dell’Interno) con cui si concedeva la protezione umanitaria KH AS. Il ricorrente contesta, altresì, l’assunto della decisione impugnata, laddove non ha ritenuto possibile procedere ad un giudizio prognostico di non manifesta infondatezza della richiesta di 4 di 5 ammissione, in quanto l’opponente avrebbe omesso di depositare le opportune risultanze probatorie (il provvedimento della commissione territoriale e il verbale di audizione). 2. Con il secondo motivo si lamenta erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 74, 76, 122 e 126 D.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. Il ricorrente censura l’errata valutazione di manifesta infondatezza della domanda di ammissione al gratuito patrocinio, in quanto viziata da erronea interpretazione dell’art. 126 D.P.R. n. 115/2002. Lo stesso giudice che nel proprio provvedimento oggetto del gravame afferma doversi decidere sulla non manifesta infondatezza della domanda con giudizio ex ante (quindi in un momento antecedente alla decisione nel merito) opera lo stesso giudizio ex post per rigettare il beneficio, peraltro sulla scorta di una valutazione errata, infondata e contra legem della domanda nel merito. 3. Il Collegio rileva che nel giudizio innanzi al Tribunale di Trieste, adíto dall’odierno ricorrente con domanda di protezione internazionale, contestualmente chiamato a decidere sull’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (ex art. 26, D.P.R. n. 115/2002), il contraddittorio sia stato erroneamente instaurato nei soli confronti del Ministero dell’Interno. Il medesimo difetto nell’instaurazione del contraddittorio è riscontrabile nel giudizio dinanzi allo stesso Tribunale in fase di ricorso in opposizione ex art. 15, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, al quale rinvia l’art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: nel provvedimento qui impugnato, infatti, l’Agenzia delle Entrate si costituisce quale «parte necessaria». Orbene: questa Corte ha già avuto modo di affermare che il procedimento di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 155 del 2002 presenta carattere di autonomo giudizio contenzioso, avente ad oggetto controversia di 5 di 5 natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale;
ne deriva che parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento, con la conseguenza, che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili (e penali) suscettibili di restare a carico dell'«erario», anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia nel caso di specie, è litisconsorte necessario (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8516 del 29/05/2012, Rv. 622818 – 01, conf. da: Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4291 del 10/02/2022, Rv. 663969 – 01; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5314 del 06/03/2018, Rv. 647989 – 01; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24423 del 17/10/2017, Rv. 646753 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4266 del 04/03/2016 (Rv. 639215 - 01). 3.1. Pertanto il Collegio, decidendo sul ricorso, rileva d'ufficio la carenza di contraddittorio, nel primo giudizio, e la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate, nel giudizio di opposizione, cassa l’ordinanza n. 2121/2017 del Tribunale di Trieste perché emessa in difetto di contraddittorio con la parte necessaria e, per l’effetto, rinvia la causa al medesimo Tribunale, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, decidendo sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Trieste, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda