Articolo 6 della Legge 30 settembre 1993, n. 388
Articolo 5Articolo 7
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3 ottobre 1993
Art. 6. 1. Nei casi in cui venga proposta o ricevuta una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, della Convenzione, l'autorita' giudiziaria italiana deve darne notizia senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia
Entrata in vigore il 3 ottobre 1993