TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 18/12/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1581/2019, promossa da:
(C.F. elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Grosseto, Via Isarco n. 8, presso lo studio degli Avv.ti VITTORIO PERONACI e ALDO
PERONACI che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
contro
C.F. ), in persona del procuratore, rappresentata CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dagli Avv.ti ANNALISA PARENTI e GIOVANNI SALVATORE giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale
Email_1
CONVENUTA
Oggetto: somministrazione.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 28.1.2025 e ribadite a verbale del 16.9.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato, , quale titolare della , ha Parte_1 Parte_1
convenuto in giudizio per sentirla condannare al pagamento di una somma di Controparte_2
euro 20.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale della convenuta, di cui ha chiesto l'accertamento, in riferimento a due utenze telefoniche fisse. A sostegno della propria pretesa l'attrice premetteva di essere titolare del Parte_1
Co in Magliano in Toscana ove sin dal 2010 aveva utilizzato due utenze telefoniche , con i numeri
0564.589049 (per le comunicazioni telefoniche) e 0564.589563 (per fax e POS), rispetto alle quali lamentava di aver riscontrato diversi disservizi, guasti e malfunzionamenti che avevano provocato assenza del collegamento sia della linea telefonica che della linea del fax e del POS.
In particolare, a fronte del regolare versamento del canone previsto, rappresentava che fin dalla data di attivazione dei servizi (dal 2010) e per tutta la durata del contratto (n. 5 segnalazioni nel 2010; n.
3 nel 2011; n. 4 nel 2013; n. 2 nel 2014 e n. 2 nel 2015), si erano verificati gravi malfunzionamenti su entrambe le linee. Inoltre, deduceva di aver registrato un aumento dei disservizi sulle linee dal 2018
con una media di oltre sei disservizi al mese, in conseguenza dei quali aveva subito diversi danni anche di natura non patrimoniale non potendo fare ricorso al Pos, spesso utilizzato dai clienti,
nonché non potendo assicurare una linea telefonica stabile per le prenotazioni dei clienti.
Deduceva, inoltre, che tali guasti erano stati oggetto di diversi interventi tecnici, alcuni dei quali eseguiti in ritardo e, comunque, non idonei a risolvere le problematiche riscontrate.
Ciò premesso in fatto chiedeva “Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, dichiarare la convenuta responsabile
dei denunciati inadempimenti o inesatti adempimenti dei contratti relativi alle utenze telefoniche fisse
0564.589049 e 0564.589563, e per l'effetto condannarla a) a rimborsare i canoni corrisposti e non dovuti in
relazione ai predetti inadempimenti, nonché b) a risarcire i danni dedotti in atto introduttivo e quelli che la
protrazione dei disservizi produrrà, anche non patrimoniali, liquidandoli nelle misure accertate, e così
complessivamente in ragione di € 20.000,00, e comunque nella diversa misura di ragione e giustizia come
emersi all'esito dell'istruttoria espletata, con ogni spettante accessorio. Con vittoria di spese, competenze ed
onorari processuali”.
Si costituiva , chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto CP_1
ed in diritto. In particolare, deduceva che:
- diversamente da quanto indicato da parte attrice, le utenze telefoniche in oggetto (nn.
0564/589049 e 0564/589563) erano relative ad impianti telefonici ad uso del pubblico;
- in ragione della destinazione delle utenze ad uso pubblico e del diverso utilizzo da parte dell'attrice (l'una impiegata per comunicazioni telefoniche, l'altra per fax e POS) sussisteva una grave violazione all'obbligo di utilizzo dell'impianto telefonico di cui all' art. 6 delle indicate Condizioni Generali Offerta (cfr. doc 2); Pt_2
- contrariamene a quanto indicato da controparte, per le annualità antecedenti al 2014 non risultavano registrate segnalazioni di disservizi e che per i malfunzionamenti segnalati per le annualità successive, in alcuni casi si era trattato di disservizi risolti nonostante la complessità tecnica dell'intervento e in altri il disservizio non era stato riscontrato;
- alcun inadempimento era ravvisabile nel caso di specie atteso che nelle condizioni generali non era previsto un termine per la risoluzione del disservizio;
- parte attrice non forniva la prova del pagamento dei canoni di cui ha chiesto il rimborso,
nonché dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
All'udienza del 29.10.2019 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 7.10.2020 venivano rigettate le prove orali formulate da parte attrice e ammessa CTU.
All'udienza del 26.1.2021, parte convenuta contestava la produzione documentale effettuata da parte attrice nella memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. e nella memoria depositata in data
13.1.2021 e parte attrice chiedeva che fosse conferito incarico al CTU anche per i disservizi successivamente verificatisi. Il giudice, all'epoca assegnatario del fascicolo, conferiva incarico al
CTU per “ricostruire, sulla base dei documenti in atti, quanto si sia prolungato il disservizio nel periodo delle
festività di fine 2018-inizio 2019, le ragioni dello stesso e se intervenne tempestivamente, nonché volta CP_2
a tentare la conciliazione della lite” (come da ordinanza del 7.10.2020) e disponeva che l'incarico fosse esteso anche ai disservizi dedotti da parte attrice e sopravvenuti, verificatisi in corso di causa.
Con ordinanza del 26.4.2021, sull'istanza formulata dal CTU, veniva concesso alle parti termine per repliche, nonché sollecitata la soluzione conciliativa della lite.
Con ordinanza del 19.5.2021 veniva disposta l'acquisizione da parte del CTU dei “log” in luogo dell'elaborazione fornita dalla convenuta.
All'udienza del 7.6.2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 15.7.2022 parte attrice formulava ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo, alla luce di ulteriori disservizi registrati sulle linee, “disposta preliminarmente la produzione da parte della convenuta dei DTT
(dettagli trouble ticket) relativi alle segnalazioni di non funzionamento successive a quelle descritte nella
relazione di CTU, voglia ordinare a di effettuare sollecitamente ogni occorrente intervento Controparte_2
sugli impianti idoneo ad evitare ulteriori inadempimenti e pregiudizi non riparabili”.
All'udienza del 18.10.2022, nell'ambito del sub- procedimento cautelare, parte attrice rinunciava al ricorso formulato ex art. 700 c.p.c. All'udienza del 14.11.2023, assegnato il fascicolo alla scrivente, veniva disposta la mediazione demandata della controversia ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010.
All'udienza del 28.1.2025 la causa, dopo un rinvio disposto ex officio per il carico del ruolo, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 18.7.2025, preso atto dell'assenza del fascicolo di parte attrice, la causa veniva rimessa sul ruolo.
All'udienza del 16.9.2025, ricostruito il fascicolo di parte attrice in assenza di osservazioni da parte della convenuta, la causa veniva riservata in decisione.
*****
La domanda attorea è infondata e va rigettata per quanto di seguito motivato.
Parte attrice a sostegno della propria domanda ha addotto di aver subito interruzioni e disservizi sulle utenze telefoniche gestite da sin dal 2010, rappresentando, inoltre, come Controparte_2
tali malfunzionamenti si fossero intensificati nel 2018, nonché proseguiti anche in data successiva all'introduzione del presente giudizio.
Tanto premesso, occorre richiamare, in diritto, i principi generali che regolano la ripartizione degli oneri probatori in materia di inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive – così come enunciati dalla S.U., in funzione nomofilattica, con sentenza n. 13533/2001 – secondo cui “In tema di
prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto
estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della
prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il
risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di Controparte_1 [...] CP_1 inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare
l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora
intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento
dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione
dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando
ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Ne consegue che l'utente, al fine di vedere soddisfatta la propria pretesa, deve solo dimostrare la fonte negoziale o legale del suo diritto, potendosi limitare a dedurre la circostanza dell'inadempimento della compagnia telefonica;
quest'ultima, a sua volta, sarà gravata dall'onere di dimostrare di aver esattamente adempiuto le obbligazioni assunte, ovvero che l'inesatto adempimento sia dovuto a cause oggettivamente a lei non imputabili.
Ebbene, parte convenuta, nella propria comparsa di costituzione, sebbene abbia fornito una diversa ricostruzione di fatto, ha, tuttavia, indicato, con riferimento ad entrambe le utenze oggetto del presente giudizio i disservizi, divisi per anno, che hanno nel tempo interessato le linee telefoniche dell'attrice. La ricorrenza di disservizi sull'utenza nell'arco temporale de quo è stata, dunque,
ammessa dalla stessa compagnia telefonica, quantunque essa affermi d'essersi prontamente attivata per risolverli attraverso plurimi interventi.
Stante l'ammissione della stessa convenuta sulla sussistenza di disservizi nei periodi sopra indicati,
si ritiene pacifica e non contestata la circostanza che parte attrice abbia subito interruzioni e malfunzionamenti.
Tale elemento risulta confermato dal CTU, effettuata con riferimento alle annualità 2018-2019 e 2020
che ha riferito “i guasti siano stati numerosi negli anni 2018-2020 rendendo le linee voci e dati di fatto
inutilizzabili e/o malfunzionanti per l'intervallo temporale Ottobre 2018-Gennaio(voce)/Marzo 2019 (dati),
nell'Estate 2020 (68 giorni di guasto per la linea voce e 21 per la linea dati), nonché nelle festività natalizie
2020 (per tutto il periodo per circa 25 giorni continuativi di guasto) per le ragioni indicate nelle tabelle
precedenti […]”.
Ciò detto, tuttavia, non può trovare accoglimento la domanda attorea volta a conseguire la restituzione dei corrispettivi versati (canone bimestrale) per le prestazioni mai godute, giacché parte attrice avrebbe dovuto allegare e documentare quanto effettivamente pagato nel corso del rapporto.
Tale difetto di allegazione, rendendo indeterminato l'oggetto della domanda, non può che determinarne il rigetto.
Al riguardo, deve, invero, rilevarsi l'inammissibilità della documentazione allegata alla memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c., giacché trattasi di documenti non sopravvenuti e, dunque, da depositare entro la memoria ex art. 183 comma VI n.
2. Inoltre, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali – formulata da parte attrice in ragione delle predette interruzioni/sospensioni della linea telefonica. Ciò perché l'evento di danno non è necessariamente implicato dai disservizi lamentati, in quanto costituisce una conseguenza di tali disservizi, che deve essere causalmente collegata agli stessi.
Parte attrice, invero, ha affermato di aver subito un pregiudizio economico, a titolo di danno emergente e di lucro cessante–, in ragione della contrazione degli incassi e dei ricavi e un danno non patrimoniale in ragione dell'avvenuta “menomazione della libertà di comunicazione”.
Ebbene, tali voci di danno risultano integralmente sfornite di prova, in assenza di circostanze da cui poter dedurre l'effettivo pregiudizio subito in ragione del lamentato inadempimento.
In primo luogo, deve ribadirsi l'inammissibilità delle prove orali articolate da parte attrice, come rilevato con provvedimento del 7.10.2020, giacché i capitoli ivi indicati risultano in parte generici,
sia sotto il profilo temporale che in ordine alla circostanza dedotta (cap. 1), in parte desumibili dalla documentazione inatti (cap. 2, 3, 4) e in parte valutativi (cap. 5).
Inoltre, sotto il profilo del danno patito, parte attrice non ha neppure articolato prove volte a comprovare la perdita di occasioni lavorative a causa del disservizio della linea, così come gli eventuali minori incassi durante i periodi di malfunzionamento.
Deve rilevarsi, altresì, che la documentazione depositata da parte attrice (doc 26-29 atto di citazione,
nonché alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.) risulta priva di rilevanza probatoria in ordine ad un'effettiva diminuzione dei ricavi dell'esercizio. Trattasi, invero, di registri corrispettivi di formazione unilaterale privi di certificazione alcuna.
Neppure l'ulteriore voce di danno – invero articolata in maniera generica dalla difesa di parte attrice– conseguente ai costi sostenuti per l'attivazione di un nuovo POS appare fondata, poiché
totalmente priva di riscontro probatorio. Parte attrice si è limitata, invero, a depositare una mail inviatale avente il seguente contenuto “confermo che la signora deve sostenere per il nuovo pos gsm un
costo mensile di 17,11 euro rispetto alla gratuità del pos precedente” (cfr. doc. 25 atto di citazione), senza tuttavia documentare i costi in concreto sostenuti per procurarsi l'analogo servizio in via alternativa.
Inoltre, solo in comparsa conclusionale, parte attrice ha allegato nuove circostanze relative a voci di danno non oggetto di tempestiva domanda (“-poi i costi dei fax e relative trasferte a Montiano, circa 85 nel periodo fine 2018-2023, in ragione di € (85*2) 170 per i fax, e di € (85*10) 850 per le trasferte in auto, e
così € 1.020,00; -infine per i costi pubblicitari sull'elenco e su Pagine bianche (non rinvenuta la relativa
documentazione; ma essendo notoria per un ristorante la relativa necessità, se ne richiede liquidazione
equitativa” cfr. comparsa conclusionale di parte attrice) che, pertanto, devono ritenersi inammissibili.
Pertanto, non essendo stato assolto l'onere probatorio del danno patrimoniale lamentato, non si può
ricorrere alla liquidazione equitativa dello stesso (art. 1226 c.c.), forma di liquidazione che tali elementi presuppone.
Infine, quanto al lamentato danno non patrimoniale, sofferto in conseguenza dei disservizi delle utenze, deve rilevarsi che la Suprema Corte ha precisato che il disservizio alla linea telefonica, quale ne sia la durata, non costituisce violazione di alcun diritto della persona costituzionalmente garantito e il suo avverarsi non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali (cfr. Cass. n. 17894/2020).
Nel caso di specie, pertanto, in disparte le insuperabili carenze assertive, prima che probatorie, della domanda risarcitoria formulata- essendosi l'attrice limitata ad allegare una “menomazione della libertà
di comunicazione”, non può dunque ritenersi che il disservizio lamentato dall'utente abbia integrato la violazione di un diritto della persona costituzionalmente garantito e determinato uno sconvolgimento esistenziale, e comunque non vi è alcuna prova in tal senso, di talché non compete l'invocato risarcimento del danno non patrimoniale.
Per tali motivi, devono rigettarsi integralmente le domande di risarcimento dei danni nei confronti della convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice e vengono liquidate in favore di parte convenuta, come in dispositivo ex DM 55/2014 avuto riguardo alla somma domandata con l'atto introduttivo, in ragione del rigetto della domanda, secondo i parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese in favore di parte convenuta che liquida in
€ 5.077,00 a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti;
3) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU. Così deciso in Grosseto, lì 17/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1581/2019, promossa da:
(C.F. elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Grosseto, Via Isarco n. 8, presso lo studio degli Avv.ti VITTORIO PERONACI e ALDO
PERONACI che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
contro
C.F. ), in persona del procuratore, rappresentata CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dagli Avv.ti ANNALISA PARENTI e GIOVANNI SALVATORE giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale
Email_1
CONVENUTA
Oggetto: somministrazione.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 28.1.2025 e ribadite a verbale del 16.9.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato, , quale titolare della , ha Parte_1 Parte_1
convenuto in giudizio per sentirla condannare al pagamento di una somma di Controparte_2
euro 20.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale della convenuta, di cui ha chiesto l'accertamento, in riferimento a due utenze telefoniche fisse. A sostegno della propria pretesa l'attrice premetteva di essere titolare del Parte_1
Co in Magliano in Toscana ove sin dal 2010 aveva utilizzato due utenze telefoniche , con i numeri
0564.589049 (per le comunicazioni telefoniche) e 0564.589563 (per fax e POS), rispetto alle quali lamentava di aver riscontrato diversi disservizi, guasti e malfunzionamenti che avevano provocato assenza del collegamento sia della linea telefonica che della linea del fax e del POS.
In particolare, a fronte del regolare versamento del canone previsto, rappresentava che fin dalla data di attivazione dei servizi (dal 2010) e per tutta la durata del contratto (n. 5 segnalazioni nel 2010; n.
3 nel 2011; n. 4 nel 2013; n. 2 nel 2014 e n. 2 nel 2015), si erano verificati gravi malfunzionamenti su entrambe le linee. Inoltre, deduceva di aver registrato un aumento dei disservizi sulle linee dal 2018
con una media di oltre sei disservizi al mese, in conseguenza dei quali aveva subito diversi danni anche di natura non patrimoniale non potendo fare ricorso al Pos, spesso utilizzato dai clienti,
nonché non potendo assicurare una linea telefonica stabile per le prenotazioni dei clienti.
Deduceva, inoltre, che tali guasti erano stati oggetto di diversi interventi tecnici, alcuni dei quali eseguiti in ritardo e, comunque, non idonei a risolvere le problematiche riscontrate.
Ciò premesso in fatto chiedeva “Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, dichiarare la convenuta responsabile
dei denunciati inadempimenti o inesatti adempimenti dei contratti relativi alle utenze telefoniche fisse
0564.589049 e 0564.589563, e per l'effetto condannarla a) a rimborsare i canoni corrisposti e non dovuti in
relazione ai predetti inadempimenti, nonché b) a risarcire i danni dedotti in atto introduttivo e quelli che la
protrazione dei disservizi produrrà, anche non patrimoniali, liquidandoli nelle misure accertate, e così
complessivamente in ragione di € 20.000,00, e comunque nella diversa misura di ragione e giustizia come
emersi all'esito dell'istruttoria espletata, con ogni spettante accessorio. Con vittoria di spese, competenze ed
onorari processuali”.
Si costituiva , chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto CP_1
ed in diritto. In particolare, deduceva che:
- diversamente da quanto indicato da parte attrice, le utenze telefoniche in oggetto (nn.
0564/589049 e 0564/589563) erano relative ad impianti telefonici ad uso del pubblico;
- in ragione della destinazione delle utenze ad uso pubblico e del diverso utilizzo da parte dell'attrice (l'una impiegata per comunicazioni telefoniche, l'altra per fax e POS) sussisteva una grave violazione all'obbligo di utilizzo dell'impianto telefonico di cui all' art. 6 delle indicate Condizioni Generali Offerta (cfr. doc 2); Pt_2
- contrariamene a quanto indicato da controparte, per le annualità antecedenti al 2014 non risultavano registrate segnalazioni di disservizi e che per i malfunzionamenti segnalati per le annualità successive, in alcuni casi si era trattato di disservizi risolti nonostante la complessità tecnica dell'intervento e in altri il disservizio non era stato riscontrato;
- alcun inadempimento era ravvisabile nel caso di specie atteso che nelle condizioni generali non era previsto un termine per la risoluzione del disservizio;
- parte attrice non forniva la prova del pagamento dei canoni di cui ha chiesto il rimborso,
nonché dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
All'udienza del 29.10.2019 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 7.10.2020 venivano rigettate le prove orali formulate da parte attrice e ammessa CTU.
All'udienza del 26.1.2021, parte convenuta contestava la produzione documentale effettuata da parte attrice nella memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. e nella memoria depositata in data
13.1.2021 e parte attrice chiedeva che fosse conferito incarico al CTU anche per i disservizi successivamente verificatisi. Il giudice, all'epoca assegnatario del fascicolo, conferiva incarico al
CTU per “ricostruire, sulla base dei documenti in atti, quanto si sia prolungato il disservizio nel periodo delle
festività di fine 2018-inizio 2019, le ragioni dello stesso e se intervenne tempestivamente, nonché volta CP_2
a tentare la conciliazione della lite” (come da ordinanza del 7.10.2020) e disponeva che l'incarico fosse esteso anche ai disservizi dedotti da parte attrice e sopravvenuti, verificatisi in corso di causa.
Con ordinanza del 26.4.2021, sull'istanza formulata dal CTU, veniva concesso alle parti termine per repliche, nonché sollecitata la soluzione conciliativa della lite.
Con ordinanza del 19.5.2021 veniva disposta l'acquisizione da parte del CTU dei “log” in luogo dell'elaborazione fornita dalla convenuta.
All'udienza del 7.6.2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 15.7.2022 parte attrice formulava ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo, alla luce di ulteriori disservizi registrati sulle linee, “disposta preliminarmente la produzione da parte della convenuta dei DTT
(dettagli trouble ticket) relativi alle segnalazioni di non funzionamento successive a quelle descritte nella
relazione di CTU, voglia ordinare a di effettuare sollecitamente ogni occorrente intervento Controparte_2
sugli impianti idoneo ad evitare ulteriori inadempimenti e pregiudizi non riparabili”.
All'udienza del 18.10.2022, nell'ambito del sub- procedimento cautelare, parte attrice rinunciava al ricorso formulato ex art. 700 c.p.c. All'udienza del 14.11.2023, assegnato il fascicolo alla scrivente, veniva disposta la mediazione demandata della controversia ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010.
All'udienza del 28.1.2025 la causa, dopo un rinvio disposto ex officio per il carico del ruolo, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 18.7.2025, preso atto dell'assenza del fascicolo di parte attrice, la causa veniva rimessa sul ruolo.
All'udienza del 16.9.2025, ricostruito il fascicolo di parte attrice in assenza di osservazioni da parte della convenuta, la causa veniva riservata in decisione.
*****
La domanda attorea è infondata e va rigettata per quanto di seguito motivato.
Parte attrice a sostegno della propria domanda ha addotto di aver subito interruzioni e disservizi sulle utenze telefoniche gestite da sin dal 2010, rappresentando, inoltre, come Controparte_2
tali malfunzionamenti si fossero intensificati nel 2018, nonché proseguiti anche in data successiva all'introduzione del presente giudizio.
Tanto premesso, occorre richiamare, in diritto, i principi generali che regolano la ripartizione degli oneri probatori in materia di inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive – così come enunciati dalla S.U., in funzione nomofilattica, con sentenza n. 13533/2001 – secondo cui “In tema di
prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto
estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della
prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il
risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di Controparte_1 [...] CP_1 inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare
l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora
intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento
dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione
dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando
ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Ne consegue che l'utente, al fine di vedere soddisfatta la propria pretesa, deve solo dimostrare la fonte negoziale o legale del suo diritto, potendosi limitare a dedurre la circostanza dell'inadempimento della compagnia telefonica;
quest'ultima, a sua volta, sarà gravata dall'onere di dimostrare di aver esattamente adempiuto le obbligazioni assunte, ovvero che l'inesatto adempimento sia dovuto a cause oggettivamente a lei non imputabili.
Ebbene, parte convenuta, nella propria comparsa di costituzione, sebbene abbia fornito una diversa ricostruzione di fatto, ha, tuttavia, indicato, con riferimento ad entrambe le utenze oggetto del presente giudizio i disservizi, divisi per anno, che hanno nel tempo interessato le linee telefoniche dell'attrice. La ricorrenza di disservizi sull'utenza nell'arco temporale de quo è stata, dunque,
ammessa dalla stessa compagnia telefonica, quantunque essa affermi d'essersi prontamente attivata per risolverli attraverso plurimi interventi.
Stante l'ammissione della stessa convenuta sulla sussistenza di disservizi nei periodi sopra indicati,
si ritiene pacifica e non contestata la circostanza che parte attrice abbia subito interruzioni e malfunzionamenti.
Tale elemento risulta confermato dal CTU, effettuata con riferimento alle annualità 2018-2019 e 2020
che ha riferito “i guasti siano stati numerosi negli anni 2018-2020 rendendo le linee voci e dati di fatto
inutilizzabili e/o malfunzionanti per l'intervallo temporale Ottobre 2018-Gennaio(voce)/Marzo 2019 (dati),
nell'Estate 2020 (68 giorni di guasto per la linea voce e 21 per la linea dati), nonché nelle festività natalizie
2020 (per tutto il periodo per circa 25 giorni continuativi di guasto) per le ragioni indicate nelle tabelle
precedenti […]”.
Ciò detto, tuttavia, non può trovare accoglimento la domanda attorea volta a conseguire la restituzione dei corrispettivi versati (canone bimestrale) per le prestazioni mai godute, giacché parte attrice avrebbe dovuto allegare e documentare quanto effettivamente pagato nel corso del rapporto.
Tale difetto di allegazione, rendendo indeterminato l'oggetto della domanda, non può che determinarne il rigetto.
Al riguardo, deve, invero, rilevarsi l'inammissibilità della documentazione allegata alla memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c., giacché trattasi di documenti non sopravvenuti e, dunque, da depositare entro la memoria ex art. 183 comma VI n.
2. Inoltre, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali – formulata da parte attrice in ragione delle predette interruzioni/sospensioni della linea telefonica. Ciò perché l'evento di danno non è necessariamente implicato dai disservizi lamentati, in quanto costituisce una conseguenza di tali disservizi, che deve essere causalmente collegata agli stessi.
Parte attrice, invero, ha affermato di aver subito un pregiudizio economico, a titolo di danno emergente e di lucro cessante–, in ragione della contrazione degli incassi e dei ricavi e un danno non patrimoniale in ragione dell'avvenuta “menomazione della libertà di comunicazione”.
Ebbene, tali voci di danno risultano integralmente sfornite di prova, in assenza di circostanze da cui poter dedurre l'effettivo pregiudizio subito in ragione del lamentato inadempimento.
In primo luogo, deve ribadirsi l'inammissibilità delle prove orali articolate da parte attrice, come rilevato con provvedimento del 7.10.2020, giacché i capitoli ivi indicati risultano in parte generici,
sia sotto il profilo temporale che in ordine alla circostanza dedotta (cap. 1), in parte desumibili dalla documentazione inatti (cap. 2, 3, 4) e in parte valutativi (cap. 5).
Inoltre, sotto il profilo del danno patito, parte attrice non ha neppure articolato prove volte a comprovare la perdita di occasioni lavorative a causa del disservizio della linea, così come gli eventuali minori incassi durante i periodi di malfunzionamento.
Deve rilevarsi, altresì, che la documentazione depositata da parte attrice (doc 26-29 atto di citazione,
nonché alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.) risulta priva di rilevanza probatoria in ordine ad un'effettiva diminuzione dei ricavi dell'esercizio. Trattasi, invero, di registri corrispettivi di formazione unilaterale privi di certificazione alcuna.
Neppure l'ulteriore voce di danno – invero articolata in maniera generica dalla difesa di parte attrice– conseguente ai costi sostenuti per l'attivazione di un nuovo POS appare fondata, poiché
totalmente priva di riscontro probatorio. Parte attrice si è limitata, invero, a depositare una mail inviatale avente il seguente contenuto “confermo che la signora deve sostenere per il nuovo pos gsm un
costo mensile di 17,11 euro rispetto alla gratuità del pos precedente” (cfr. doc. 25 atto di citazione), senza tuttavia documentare i costi in concreto sostenuti per procurarsi l'analogo servizio in via alternativa.
Inoltre, solo in comparsa conclusionale, parte attrice ha allegato nuove circostanze relative a voci di danno non oggetto di tempestiva domanda (“-poi i costi dei fax e relative trasferte a Montiano, circa 85 nel periodo fine 2018-2023, in ragione di € (85*2) 170 per i fax, e di € (85*10) 850 per le trasferte in auto, e
così € 1.020,00; -infine per i costi pubblicitari sull'elenco e su Pagine bianche (non rinvenuta la relativa
documentazione; ma essendo notoria per un ristorante la relativa necessità, se ne richiede liquidazione
equitativa” cfr. comparsa conclusionale di parte attrice) che, pertanto, devono ritenersi inammissibili.
Pertanto, non essendo stato assolto l'onere probatorio del danno patrimoniale lamentato, non si può
ricorrere alla liquidazione equitativa dello stesso (art. 1226 c.c.), forma di liquidazione che tali elementi presuppone.
Infine, quanto al lamentato danno non patrimoniale, sofferto in conseguenza dei disservizi delle utenze, deve rilevarsi che la Suprema Corte ha precisato che il disservizio alla linea telefonica, quale ne sia la durata, non costituisce violazione di alcun diritto della persona costituzionalmente garantito e il suo avverarsi non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali (cfr. Cass. n. 17894/2020).
Nel caso di specie, pertanto, in disparte le insuperabili carenze assertive, prima che probatorie, della domanda risarcitoria formulata- essendosi l'attrice limitata ad allegare una “menomazione della libertà
di comunicazione”, non può dunque ritenersi che il disservizio lamentato dall'utente abbia integrato la violazione di un diritto della persona costituzionalmente garantito e determinato uno sconvolgimento esistenziale, e comunque non vi è alcuna prova in tal senso, di talché non compete l'invocato risarcimento del danno non patrimoniale.
Per tali motivi, devono rigettarsi integralmente le domande di risarcimento dei danni nei confronti della convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice e vengono liquidate in favore di parte convenuta, come in dispositivo ex DM 55/2014 avuto riguardo alla somma domandata con l'atto introduttivo, in ragione del rigetto della domanda, secondo i parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese in favore di parte convenuta che liquida in
€ 5.077,00 a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti;
3) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU. Così deciso in Grosseto, lì 17/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò