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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/12/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 22.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 771/2020 R.G., avente ad oggetto “maternità a rischio”;
promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1 C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Fiorellini del Foro di C.F._1 Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 19.03.2020 lavoratrice Parte_1 dipendente, ha chiesto volersi condannare l' “a riconoscere maternità a rischio ex art. 17 CP_2 comma 3 D.Lgs. 151/2001” in relazione alla gravidanza portata a termine il 02.09.2018, con la nascita del figlio , e connotata da ripetute minacce d'aborto certificatele alla Persona_1
12ma, alla 15ma e alla 28ma settimana di gestazione, con prescrizione di rispettivi nn. 20, 90 e 25 giorni di interdizione dal lavoro. A fondamento della domanda la ricorrente ha deplorato l'immotivato e illegittimo rigetto, da parte dell' delle fondate istanze di congedo per maternità a rischio presentate il 22.03.2018 CP_2 e il 18.06.2018, l'ISTITUTO avendo unicamente accolto la domanda presentata il 24.09.2018. Costituitosi in lite, l' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per decadenza annuale CP_2 dalla proposizione dell'azione giudiziaria ex art. 47, u.c. d.P.R. n. 639/1970 - termine decorrente dalla data in cui il rigetto della prima domanda del 22.03.2018 era divenuto definitivo, ovvero dal decorso del complessivo termine di 300 giorni per lo svolgimento del procedimento amministrativo, nella specie compiutosi il 16.01.2019 - e per decadenza annuale ex art. 47, u.c. d.P.R. n. 639/1970 a far data dal primo pagamento parziale del 17.01.2019; ha inoltre eccepito il compiuto decorso della prescrizione annuale della reclamata indennità, termine decorrente dalla fine del periodo indennizzabile come maternità a rischio, ovvero dal 12.07.2018, data a partire dalla quale la ricorrente avrebbe comunque avuto diritto al riconoscimento del periodo di astensione obbligatoria per la fine del periodo di gravidanza a rischio certificato dall'A.S.P. di Ragusa, e cioè due mesi prima della data presunta del parto del 10.09.2018. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 22.10.2025.
***
Il merito dell'odierno ricorso è precluso dal doveroso accoglimento della fondata eccezione di decadenza formulata dall' ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, i cui commi secondo, CP_1 terzo e sesto dispongono che “per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. (…) Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Come infatti dedotto dall'ISTITUTO e chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3, nel testo sostituito dal d.l. n. 384 del 1992 convertito nella legge n. 438 del 1992, va interpretato nel senso che il superamento dei termini complessivamente previsti per la definizione del procedimento amministrativo, in caso di assenza o di tardiva presentazione del ricorso amministrativo, determina l'inammissibilità della domanda e l'estinzione dei ratei della prestazione nel frattempo maturati” (cfr. CASS. n. 22110/2009, ma vedi anche, ex plurimis, CASS. n. 3592/2006; CASS. n. 13276/2007; CASS. n. 12878/2014), per modo che il termine annuale di cui all'art. 47, comma secondo, d.P.R. n. 639/1970 per la proposizione della domanda giudiziale, decorrente “dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” del 23.03.2018 (e cioè dal 17.01.2019, dovendosi computare giorni 120 per la formazione del silenzio rigetto sulla domanda ex art. 7 L. n. 533/1973 + giorni 90+90 per la presentazione e la decisione del ricorso amministrativo ex art. 46, commi quinto e sesto, L. n. 88/1989 = giorni 300) è nella specie spirato il 17.01.2020, ovvero oltre due mesi prima del deposito dell'odierno ricorso;
a identica conclusione si perviene peraltro, per coincidenza del dies a quo, valorizzando ex art. 47, u.c., d.P.R. n. 639/1970 il pagamento parziale eseguito dall' in data CP_2 17.01.2019. Ritenuta per quanto sopra la maturata decadenza, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata dalla ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 771/2020 R.G.; dichiara il ricorso inammissibile e irripetibili le spese. Così deciso in Ragusa il 13 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 22.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 771/2020 R.G., avente ad oggetto “maternità a rischio”;
promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1 C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Fiorellini del Foro di C.F._1 Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 19.03.2020 lavoratrice Parte_1 dipendente, ha chiesto volersi condannare l' “a riconoscere maternità a rischio ex art. 17 CP_2 comma 3 D.Lgs. 151/2001” in relazione alla gravidanza portata a termine il 02.09.2018, con la nascita del figlio , e connotata da ripetute minacce d'aborto certificatele alla Persona_1
12ma, alla 15ma e alla 28ma settimana di gestazione, con prescrizione di rispettivi nn. 20, 90 e 25 giorni di interdizione dal lavoro. A fondamento della domanda la ricorrente ha deplorato l'immotivato e illegittimo rigetto, da parte dell' delle fondate istanze di congedo per maternità a rischio presentate il 22.03.2018 CP_2 e il 18.06.2018, l'ISTITUTO avendo unicamente accolto la domanda presentata il 24.09.2018. Costituitosi in lite, l' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per decadenza annuale CP_2 dalla proposizione dell'azione giudiziaria ex art. 47, u.c. d.P.R. n. 639/1970 - termine decorrente dalla data in cui il rigetto della prima domanda del 22.03.2018 era divenuto definitivo, ovvero dal decorso del complessivo termine di 300 giorni per lo svolgimento del procedimento amministrativo, nella specie compiutosi il 16.01.2019 - e per decadenza annuale ex art. 47, u.c. d.P.R. n. 639/1970 a far data dal primo pagamento parziale del 17.01.2019; ha inoltre eccepito il compiuto decorso della prescrizione annuale della reclamata indennità, termine decorrente dalla fine del periodo indennizzabile come maternità a rischio, ovvero dal 12.07.2018, data a partire dalla quale la ricorrente avrebbe comunque avuto diritto al riconoscimento del periodo di astensione obbligatoria per la fine del periodo di gravidanza a rischio certificato dall'A.S.P. di Ragusa, e cioè due mesi prima della data presunta del parto del 10.09.2018. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 22.10.2025.
***
Il merito dell'odierno ricorso è precluso dal doveroso accoglimento della fondata eccezione di decadenza formulata dall' ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, i cui commi secondo, CP_1 terzo e sesto dispongono che “per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. (…) Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Come infatti dedotto dall'ISTITUTO e chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3, nel testo sostituito dal d.l. n. 384 del 1992 convertito nella legge n. 438 del 1992, va interpretato nel senso che il superamento dei termini complessivamente previsti per la definizione del procedimento amministrativo, in caso di assenza o di tardiva presentazione del ricorso amministrativo, determina l'inammissibilità della domanda e l'estinzione dei ratei della prestazione nel frattempo maturati” (cfr. CASS. n. 22110/2009, ma vedi anche, ex plurimis, CASS. n. 3592/2006; CASS. n. 13276/2007; CASS. n. 12878/2014), per modo che il termine annuale di cui all'art. 47, comma secondo, d.P.R. n. 639/1970 per la proposizione della domanda giudiziale, decorrente “dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” del 23.03.2018 (e cioè dal 17.01.2019, dovendosi computare giorni 120 per la formazione del silenzio rigetto sulla domanda ex art. 7 L. n. 533/1973 + giorni 90+90 per la presentazione e la decisione del ricorso amministrativo ex art. 46, commi quinto e sesto, L. n. 88/1989 = giorni 300) è nella specie spirato il 17.01.2020, ovvero oltre due mesi prima del deposito dell'odierno ricorso;
a identica conclusione si perviene peraltro, per coincidenza del dies a quo, valorizzando ex art. 47, u.c., d.P.R. n. 639/1970 il pagamento parziale eseguito dall' in data CP_2 17.01.2019. Ritenuta per quanto sopra la maturata decadenza, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata dalla ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 771/2020 R.G.; dichiara il ricorso inammissibile e irripetibili le spese. Così deciso in Ragusa il 13 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella