CASS
Sentenza 2 agosto 2024
Sentenza 2 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/08/2024, n. 31782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31782 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IO IG nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 20 febbraio 2024 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RO Aniello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. IG IO propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza della Tribunale di Roma che ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari per il reato di cui all'articolo 346-bis cod. pen. Con un unico motivo di ricorso, deduce vizi cumulativi di violazione di legge processuale e di motivazione in relazione alla valutazione di sussistenza delle Penale Sent. Sez. 6 Num. 31782 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 11/06/2024 esigenze cautelari. Deduce il ricorrente che il Tribunale ha dedotto il pericolo di reiterazione del reato dalla volontà manifestata dagli indagati di utilizzare schede telefoniche intestate a terzi. Si rileva, tuttavia, che si tratta di un fatto meramente ipotetico a cui non è stato dato seguito e, comunque, riferibile ai soli indagati SC e VE. Il Tribunale, inoltre, ha reputato irrilevante che il ricorrente fosse stato revocato dalle cariche di amministratore che ricopriva all'epoca dei fatti, desumendo il pericolo di recidiva da tutta la rete di relazioni a lui facente capo. Così facendo, ha omesso di considerare la personalità dell'indagato, soggetto ultrasessantenne, privo di precedenti penali e di carichi pendenti. In buona sostanza, ad avviso del ricorrente, la prognosi di pericolosità si fonda su elementi parzialmente valutati e meramente ipotetici che potrebbero giustificare una possibilità e non una probabilità di reiterazione del reato. Il Tribunale, infine, ha omesso di considerare l'aspetto relativo alla possibile concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto inviato ad un indirizzo p.e.c. (riesame.tribunale.roma@giustiziacert.it ,) diverso da quello indicato nell'apposito provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati pubblicato nel portale dei servizi del Ministero della Giustizia. Ai sensi dell'art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'impugnazione è inammissibile quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello. Invero, come già chiarito da questa Corte, la ratio sottesa alla citata disposizione, di semplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici giudiziari e di accelerazione degli adempimenti di cancelleria non ammette interpretazioni che attenuino il rigore delle cause di inammissibilità previste dalla legge, nemmeno valorizzando l'idoneità della notifica al "raggiungimento dello scopo" (Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, Martorano, Rv. 286141; Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Ciattaglia, Rv. 285399). 2 ensore 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 giugno 2024 Il Pr' sidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RO Aniello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. IG IO propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza della Tribunale di Roma che ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari per il reato di cui all'articolo 346-bis cod. pen. Con un unico motivo di ricorso, deduce vizi cumulativi di violazione di legge processuale e di motivazione in relazione alla valutazione di sussistenza delle Penale Sent. Sez. 6 Num. 31782 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 11/06/2024 esigenze cautelari. Deduce il ricorrente che il Tribunale ha dedotto il pericolo di reiterazione del reato dalla volontà manifestata dagli indagati di utilizzare schede telefoniche intestate a terzi. Si rileva, tuttavia, che si tratta di un fatto meramente ipotetico a cui non è stato dato seguito e, comunque, riferibile ai soli indagati SC e VE. Il Tribunale, inoltre, ha reputato irrilevante che il ricorrente fosse stato revocato dalle cariche di amministratore che ricopriva all'epoca dei fatti, desumendo il pericolo di recidiva da tutta la rete di relazioni a lui facente capo. Così facendo, ha omesso di considerare la personalità dell'indagato, soggetto ultrasessantenne, privo di precedenti penali e di carichi pendenti. In buona sostanza, ad avviso del ricorrente, la prognosi di pericolosità si fonda su elementi parzialmente valutati e meramente ipotetici che potrebbero giustificare una possibilità e non una probabilità di reiterazione del reato. Il Tribunale, infine, ha omesso di considerare l'aspetto relativo alla possibile concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto inviato ad un indirizzo p.e.c. (riesame.tribunale.roma@giustiziacert.it ,) diverso da quello indicato nell'apposito provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati pubblicato nel portale dei servizi del Ministero della Giustizia. Ai sensi dell'art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'impugnazione è inammissibile quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello. Invero, come già chiarito da questa Corte, la ratio sottesa alla citata disposizione, di semplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici giudiziari e di accelerazione degli adempimenti di cancelleria non ammette interpretazioni che attenuino il rigore delle cause di inammissibilità previste dalla legge, nemmeno valorizzando l'idoneità della notifica al "raggiungimento dello scopo" (Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, Martorano, Rv. 286141; Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Ciattaglia, Rv. 285399). 2 ensore 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 giugno 2024 Il Pr' sidente