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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 867/2024 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Luigina Maria
Caruso per parte opponente e dall'avv. Domenico Rizzotti per parte opposta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 867 del R.G.A.C. 2024 (cui è stato riunito il procedimento n. 1136-2024 R.G.A.C.), promossa da:
(c.f./p.i. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigina Maria Caruso;
- opponente - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Domenico Rizzotti;
- opposto - Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 111/2024, emesso dal Tribunale di
Castrovillari in data 15.3.2024, depositato in pari data e notificato il 21.3.2024.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato l'ente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 111/2024, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 15.3.2024 e notificato il
21.3.2024, con il quale - su istanza dell'odierno opposto - gli era stato intimato il pagamento della somma di € 2.357,60, oltre interessi e spese della procedura monitoria, invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I) IN VIA PRELIMINARE: non concedere la provvisoria esecuzione del
D.I. n.111 del 2024 II) IN VIA PREGIUDIZIALE: Dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o irregolarità e/o inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo. III) IN VIA PRINCIPALE: a) Dichiarare Part la cessata materia del contendere con compensazione delle spese legali poiché l'opposto veniva pagato;
b) Revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 111/2024 della somma di € 2.357,60# oltre interessi e spese, varie, per tutti i motivi esposti nella presente opposizione;
c) Revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace l'atto di precetto relativo al Decreto
Ingiuntivo n. 111/2024 oltre interessi e spese, varie, per tutti i motivi esposti nella presente opposizione;
d) Dichiarare che nulla è dovuto al Sig. dal CP_1 Parte_1 per le ragioni esposte in narrativa;
e) Condannare l'opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari della procedura, in favore del . IV) IN GRADATA Nella Parte_1
denegata ipotesi in cui venissero disattese le difese di parte opponente, si chiede di rideterminare
l'importo preteso dal Sig. alla luce delle argomentazioni e della documentazione prodotta CP_1 nel presente ricorso che prova il pagamento della somma ingiunta.”.
Con ordinanza dell'11.11.2024 al presente procedimento è stato riunito quello rubricato al n.
1136/2024 R.G.A.C., con il quale il ha proposto opposizione avverso Parte_1
il medesimo decreto ingiuntivo n. 111/2024, notificato nuovamente in data 2.5.2024, ed ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I) IN VIA PRELIMINARE: non concedere la provvisoria esecuzione del D.I. n.111 del 2024 II) IN VIA PRINCIPALE a) Dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese legali poiché l'opposto DI. veniva pagato;
b) Revocare
e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 111/2024 della somma di €2.357,60# oltre interessi e spese, varie, per tutti i motivi esposti nella presente opposizione;
c) Dichiarare che nulla è dovuto al Sig. dal per le ragioni esposte in CP_1 Parte_1
narrativa; d) Condannare l'opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari della procedura, in favore del;
e) Condannare l'opposta ex art. 96 cpc;
III) IN Parte_1
GRADATA Nella denegata ipotesi in cui venissero disattese le difese di parte opponente, si chiede di rideterminare l'importo preteso dal Sig. alla luce delle argomentazioni e della CP_1 documentazione prodotta nel presente ricorso che prova il pagamento della somma ingiunta.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata per via telematica in data 28.10.2024 si è costituito nel giudizio n. 1136/2024 , il quale ha concluso Controparte_1 per la declaratoria di cessata materia del contendere e “la condanna alle spese di lite dell'amministrazione resistente, poiché solo dopo l'esperimento dell'azione giudiziale, a proprie spese, il suo credito è stato soddisfatto”, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È noto come la cessazione della materia del contendere costituisca un'ipotesi di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dalla parte convenuta.
Rileva questo Tribunale come - in ragione dell'avvenuto pagamento da parte dell'ente opponente delle somme ingiunte con il decreto opposto e della richiesta di ambo le parti di dichiararsi la cessazione della materia del contendere - sia da ritenere venuto meno ogni motivo di contrasto sul merito della pretesa dedotta in lite, così difettando in capo agli odierni contendenti l'interesse al conseguimento di una pronuncia sul merito della res controversa, dovendo, pertanto, questo
Giudice limitarsi a dichiarare la cessazione della materia del contendere.
2. Ad ogni buon conto, non meritevole di accoglimento risulta l'eccezione con cui il ha Pt_1
dedotto la “nullità e/o inesistenza e/o irregolarità e/o inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo poiché al veniva notificato solo il provvedimento di emissione del Parte_1
D.I. senza il relativo ricorso”; ed infatti, l'opponente medesimo ha comunque preso specifica e puntuale posizione sulla pretesa creditoria oggetto di ingiunzione, sicché la censurata omissione non ha causato alcun vulnus al concreto esercizio del diritto di difesa dello stesso.
3. Quanto, poi, alla disciplina delle spese e competenze di lite, costituisce approdo giurisprudenziale consolidato il principio secondo cui “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza
virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge” (Cassazione civile, sez. II,
29/11/2016, n. 24234).
In tal senso è anche la sentenza n. 274/2005 della Corte Costituzionale, la quale - ritenendo che nel caso di cessazione della materia del contendere non sia legittima la compensazione ope legis delle spese (circostanza, questa, che renderebbe inoperante il principio generale di responsabilità per le spese del giudizio cui è ispirato il processo) - ha correttamente riportato la condanna al rimborso delle spese di giudizio al suo sostanziale fondamento. Detto altrimenti, essa non ha natura sanzionatoria, né avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale), ferma restando, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, la possibilità di non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse purché ricorrano i presupposti di legge secondo quanto disposto dall'art. 92 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile.
Va, poi, osservato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo “se il debitore esegue il
pagamento ingiunto dopo la notifica del decreto ingiuntivo la causa di opposizione va definita con una statuizione di cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato, ma
l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al suo complessivo svolgimento e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria.
In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex articolo
615 del Cpc, sicché il creditore opposto, che veda riconosciuto conclusivamente il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto per effetto del pagamento
ottenuto in corso di opposizione non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità; il giudice può però addivenire a una parziale compensazione, eventualmente valutando la fondatezza dei motivi di opposizione, giacché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza”
(Cassazione civile, sez. III, 13/09/2022, n. 26922).
Ebbene, valutate le peculiarità in fatto che valgono a connotare la presente vicenda - e, nello specifico, la circostanza che il ricorso monitorio sia stato iscritto a ruolo in data 8.3.2024, che la prima notifica del decreto ingiuntivo de quo sia stata eseguita in data 21.3.2024 e la seconda in data 2.5.2024, e che il opponente abbia documentato il pagamento di quanto dovuto tramite Pt_1
l'allegazione di n. 2 mandati di pagamento datati rispettivamente 15.3.2024 e 16.4.2024, senza però dimostrare la data in cui è avvenuto l'effettivo incameramento delle somme da parte del creditore e,
quindi, se ciò sia avvenuto in data antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, nonché
l'assenza di un accordo stragiudiziale tra le odierne parti in causa - ritiene questo Tribunale che le spese di lite del giudizio rubricato al n. 1136-24 R.G. (l'unico in cui l'opposto risulta costituito) debbano essere poste a carico dell'odierno opponente e liquidate secondo le disposizioni di cui al
D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del basso livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 220,00 per la fase di studio;
€ 220,00 per la fase introduttiva;
€ 430,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 430,00 per la fase decisionale).
Per completezza d'analisi si osserva, poi, che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, sicché la relativa decisione - salvo che non si tratti di sentenza di rigetto totale della opposizione - è
destinata a sostituirsi all'originario provvedimento, che viene automaticamente meno. Ne consegue che anche la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, emessa in relazione al giudizio di cui si tratta, comporta la caducazione del decreto ingiuntivo, senza che sia necessario disporre "expressis verbis" in tal senso” (Cassazione civile, sez. II, 1.12.2000, n. 15378).
4. Non meritevole di accoglimento, infine, risulta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla difesa di parte opponente, costituendo presupposto ineludibile per l'applicazione della predetta disposizione la condizione di "soccombente" della parte nei cui confronti la sanzione per responsabilità aggravata è invocata;
la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra, infatti, una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca o, addirittura, l'accoglimento della domanda azionata dalla parte nei cui confronti si invoca la statuizione sanzionatoria (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez. II, ordinanza 09/02/2022,
n. 4212).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
867/2024, a cui è stato riunito il procedimento n. 1136/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere, con conseguente automatica caducazione del decreto ingiuntivo opposto. 2) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente.
3) Condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
rifondere - in favore di - le spese di lite del giudizio n. 1136-24 R.G. che liquida Controparte_1 in complessivi € 1.300,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi a beneficio del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari, il 25 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Antonella De
Marco.
Proc. n. 867/2024 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Luigina Maria
Caruso per parte opponente e dall'avv. Domenico Rizzotti per parte opposta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 867 del R.G.A.C. 2024 (cui è stato riunito il procedimento n. 1136-2024 R.G.A.C.), promossa da:
(c.f./p.i. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigina Maria Caruso;
- opponente - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Domenico Rizzotti;
- opposto - Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 111/2024, emesso dal Tribunale di
Castrovillari in data 15.3.2024, depositato in pari data e notificato il 21.3.2024.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato l'ente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 111/2024, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 15.3.2024 e notificato il
21.3.2024, con il quale - su istanza dell'odierno opposto - gli era stato intimato il pagamento della somma di € 2.357,60, oltre interessi e spese della procedura monitoria, invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I) IN VIA PRELIMINARE: non concedere la provvisoria esecuzione del
D.I. n.111 del 2024 II) IN VIA PREGIUDIZIALE: Dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o irregolarità e/o inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo. III) IN VIA PRINCIPALE: a) Dichiarare Part la cessata materia del contendere con compensazione delle spese legali poiché l'opposto veniva pagato;
b) Revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 111/2024 della somma di € 2.357,60# oltre interessi e spese, varie, per tutti i motivi esposti nella presente opposizione;
c) Revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace l'atto di precetto relativo al Decreto
Ingiuntivo n. 111/2024 oltre interessi e spese, varie, per tutti i motivi esposti nella presente opposizione;
d) Dichiarare che nulla è dovuto al Sig. dal CP_1 Parte_1 per le ragioni esposte in narrativa;
e) Condannare l'opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari della procedura, in favore del . IV) IN GRADATA Nella Parte_1
denegata ipotesi in cui venissero disattese le difese di parte opponente, si chiede di rideterminare
l'importo preteso dal Sig. alla luce delle argomentazioni e della documentazione prodotta CP_1 nel presente ricorso che prova il pagamento della somma ingiunta.”.
Con ordinanza dell'11.11.2024 al presente procedimento è stato riunito quello rubricato al n.
1136/2024 R.G.A.C., con il quale il ha proposto opposizione avverso Parte_1
il medesimo decreto ingiuntivo n. 111/2024, notificato nuovamente in data 2.5.2024, ed ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I) IN VIA PRELIMINARE: non concedere la provvisoria esecuzione del D.I. n.111 del 2024 II) IN VIA PRINCIPALE a) Dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese legali poiché l'opposto DI. veniva pagato;
b) Revocare
e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 111/2024 della somma di €2.357,60# oltre interessi e spese, varie, per tutti i motivi esposti nella presente opposizione;
c) Dichiarare che nulla è dovuto al Sig. dal per le ragioni esposte in CP_1 Parte_1
narrativa; d) Condannare l'opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari della procedura, in favore del;
e) Condannare l'opposta ex art. 96 cpc;
III) IN Parte_1
GRADATA Nella denegata ipotesi in cui venissero disattese le difese di parte opponente, si chiede di rideterminare l'importo preteso dal Sig. alla luce delle argomentazioni e della CP_1 documentazione prodotta nel presente ricorso che prova il pagamento della somma ingiunta.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata per via telematica in data 28.10.2024 si è costituito nel giudizio n. 1136/2024 , il quale ha concluso Controparte_1 per la declaratoria di cessata materia del contendere e “la condanna alle spese di lite dell'amministrazione resistente, poiché solo dopo l'esperimento dell'azione giudiziale, a proprie spese, il suo credito è stato soddisfatto”, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È noto come la cessazione della materia del contendere costituisca un'ipotesi di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dalla parte convenuta.
Rileva questo Tribunale come - in ragione dell'avvenuto pagamento da parte dell'ente opponente delle somme ingiunte con il decreto opposto e della richiesta di ambo le parti di dichiararsi la cessazione della materia del contendere - sia da ritenere venuto meno ogni motivo di contrasto sul merito della pretesa dedotta in lite, così difettando in capo agli odierni contendenti l'interesse al conseguimento di una pronuncia sul merito della res controversa, dovendo, pertanto, questo
Giudice limitarsi a dichiarare la cessazione della materia del contendere.
2. Ad ogni buon conto, non meritevole di accoglimento risulta l'eccezione con cui il ha Pt_1
dedotto la “nullità e/o inesistenza e/o irregolarità e/o inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo poiché al veniva notificato solo il provvedimento di emissione del Parte_1
D.I. senza il relativo ricorso”; ed infatti, l'opponente medesimo ha comunque preso specifica e puntuale posizione sulla pretesa creditoria oggetto di ingiunzione, sicché la censurata omissione non ha causato alcun vulnus al concreto esercizio del diritto di difesa dello stesso.
3. Quanto, poi, alla disciplina delle spese e competenze di lite, costituisce approdo giurisprudenziale consolidato il principio secondo cui “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza
virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge” (Cassazione civile, sez. II,
29/11/2016, n. 24234).
In tal senso è anche la sentenza n. 274/2005 della Corte Costituzionale, la quale - ritenendo che nel caso di cessazione della materia del contendere non sia legittima la compensazione ope legis delle spese (circostanza, questa, che renderebbe inoperante il principio generale di responsabilità per le spese del giudizio cui è ispirato il processo) - ha correttamente riportato la condanna al rimborso delle spese di giudizio al suo sostanziale fondamento. Detto altrimenti, essa non ha natura sanzionatoria, né avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale), ferma restando, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, la possibilità di non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse purché ricorrano i presupposti di legge secondo quanto disposto dall'art. 92 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile.
Va, poi, osservato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo “se il debitore esegue il
pagamento ingiunto dopo la notifica del decreto ingiuntivo la causa di opposizione va definita con una statuizione di cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato, ma
l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al suo complessivo svolgimento e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria.
In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex articolo
615 del Cpc, sicché il creditore opposto, che veda riconosciuto conclusivamente il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto per effetto del pagamento
ottenuto in corso di opposizione non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità; il giudice può però addivenire a una parziale compensazione, eventualmente valutando la fondatezza dei motivi di opposizione, giacché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza”
(Cassazione civile, sez. III, 13/09/2022, n. 26922).
Ebbene, valutate le peculiarità in fatto che valgono a connotare la presente vicenda - e, nello specifico, la circostanza che il ricorso monitorio sia stato iscritto a ruolo in data 8.3.2024, che la prima notifica del decreto ingiuntivo de quo sia stata eseguita in data 21.3.2024 e la seconda in data 2.5.2024, e che il opponente abbia documentato il pagamento di quanto dovuto tramite Pt_1
l'allegazione di n. 2 mandati di pagamento datati rispettivamente 15.3.2024 e 16.4.2024, senza però dimostrare la data in cui è avvenuto l'effettivo incameramento delle somme da parte del creditore e,
quindi, se ciò sia avvenuto in data antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, nonché
l'assenza di un accordo stragiudiziale tra le odierne parti in causa - ritiene questo Tribunale che le spese di lite del giudizio rubricato al n. 1136-24 R.G. (l'unico in cui l'opposto risulta costituito) debbano essere poste a carico dell'odierno opponente e liquidate secondo le disposizioni di cui al
D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del basso livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 220,00 per la fase di studio;
€ 220,00 per la fase introduttiva;
€ 430,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 430,00 per la fase decisionale).
Per completezza d'analisi si osserva, poi, che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, sicché la relativa decisione - salvo che non si tratti di sentenza di rigetto totale della opposizione - è
destinata a sostituirsi all'originario provvedimento, che viene automaticamente meno. Ne consegue che anche la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, emessa in relazione al giudizio di cui si tratta, comporta la caducazione del decreto ingiuntivo, senza che sia necessario disporre "expressis verbis" in tal senso” (Cassazione civile, sez. II, 1.12.2000, n. 15378).
4. Non meritevole di accoglimento, infine, risulta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla difesa di parte opponente, costituendo presupposto ineludibile per l'applicazione della predetta disposizione la condizione di "soccombente" della parte nei cui confronti la sanzione per responsabilità aggravata è invocata;
la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra, infatti, una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca o, addirittura, l'accoglimento della domanda azionata dalla parte nei cui confronti si invoca la statuizione sanzionatoria (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez. II, ordinanza 09/02/2022,
n. 4212).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
867/2024, a cui è stato riunito il procedimento n. 1136/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere, con conseguente automatica caducazione del decreto ingiuntivo opposto. 2) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente.
3) Condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
rifondere - in favore di - le spese di lite del giudizio n. 1136-24 R.G. che liquida Controparte_1 in complessivi € 1.300,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi a beneficio del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari, il 25 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Antonella De
Marco.