CA
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/03/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
I SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE in persona dei magistrati:
- dr. Guido Rosa - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 20.3.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2478 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata Parte_1 telematicamente insieme al ricorso in appello, dall'avvocato Carlo Federico De
Marco, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E Contr
rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti depositata te- Pt_2 lematicamente insieme alla costituzione in appello, dall'avvocato Valentino Vescio di Martirano, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 348/2022, pronunciata dal Tribunale di
Velletri sezione lavoro e pubblicata in data 29.3.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio appello e come da verbale di udienza del 20.3.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. interpone appello contro la sentenza in epigrafe indicata, Parte_1 con la quale il Tribunale di Velletri ha respinto il ricorso da lui proposto al fine di veder accertato che dal marzo 2006 egli svolgeva mansioni superiori di assistente amministrativo (categoria C5 CCNL o in subordine B5 super o B5) e conseguente- mente condannata la datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive, come meglio quantificate nell'atto introduttivo della lite di primo grado.
L'appellante, in sintesi, addebita alla sentenza impugnata di non aver com- piuto un adeguato raffronto tra le mansioni da lui svolte e le declaratorie contrat- tuali, di aver quindi erratamente ritenuto che i compiti a lui affidati fossero proprio della categoria A di inquadramento, di non aver valutato che l' non Parte_3 aveva contestato le allegazioni in fatto esposte nel ricorso ex art. 414 c.p.c. né in documenti con esso prodotti e di aver implicitamente ed erroneamente respinto la domanda volta a conseguire l'inquadramento nell'area amministrativa anziché in quella sanitaria. Chiede la riforma della decisione impugnata, nel senso dell'ac- coglimento delle originarie conclusioni.
resiste all'impugnazione, argomentando sulla sua inammissibi- Parte_3 lità ed infondatezza e concludendo quindi in conformità.
Ricostituito il contraddittorio nel giudizio di impugnazione e acquisito telema- ticamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 20.3.2025 l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. L'appello, come peraltro palesato dalla sopra riportata sintesi dei motivi di impugnazione, da un lato, consente chiaramente l'individuazione dei capi della sentenza che si assumono erronei, delle ragioni di detta erroneità e della diversa soluzione, in fatto e in diritto, che l'appellante assume corretta e, dall'altro, con- trasta la motivazione della sentenza appellata con adeguate argomentazioni astrattamente idonee a contraddirne il fondamento logico giuridico.
L'impugnazione, pertanto, è pienamente rispettosa del precetto dell'art. 434
c.p.c., per come interpretato dal giudice di legittimità (ex multis Cass. 30.5.2018
n. 13535; Cass., ss.uu., 16.11.2017 n. 27199), sicché l'eccezione di inammissibi- lità non ha pregio.
3. La motivazione della sentenza appellata può compendiarsi nei seguenti passaggi argomentativi: (a) il lavoratore ha dedotto di aver svolto compiti di «por- tiere, di addetto alla portineria e al centralino, di responsabile della consegna dei referti delle analisi, e di responsabile della Camera Mortuaria»; (b) l'invocata ca- tegoria C è propria di quei prestatori d'opera che svolgono mansioni caratterizzate
«conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'esple-
Pag. 2 a 6
tamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie defi- nite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordi- namento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti»; (c) i compiti svolti da per contro, avevano natura pret- Parte_1 tamente esecutiva, così essendo pienamente riconducibili alla categoria A di in- quadramento, che ricomprende i lavoratori che attendono a mansioni che richie- dono «capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed auto- nomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al cor- retto svolgimento della propria attività».
Detta motivazione si sottare, all'evidenza, alle censure che le rivolge l'appel- lante nel primo motivo di appello, ossia di non aver effettuato il raffronto tra “fatto”
(vale a dire tra compiti svolti) e declaratorie contrattuali, poiché, seppur in ma- niera sintetica, la decisione impugnata ha effettivamente operato siffatto raf- fronto.
4. Il secondo e il terzo motivo contestano la ricostruzione dei compiti in fatto svolti e dei relativi profili di responsabilità operata dalla sentenza appellata, sicché essi possono essere congiuntamente esaminati.
nel proprio atto introduttivo della lite di primo grado, ha de- Parte_1 scritto le mansioni da lui svolte dal marzo 2006 e secondo lui sussumibili nella categoria C o in subordine nella B nel modo che segue.
In particolare, egli ha dedotto che: (a) egli è stato assegnato alla portineria e al centralino telefonico, svolgendo promiscuamente entrambe le mansioni (§ 19 del ricorso); (b) dal 2008 la datrice di lavoro operava un netta distinzione tra personale addetto al centralino e personale addetto alla portineria (§ 20); (c) dal
2014 agli operatori di portineria erano affidati i compiti di «apertura, chiusura e vigilanza a distanza della stessa Camera Mortuaria, nonché la custodia, nelle ore di chiusura, di documenti e certificati tutti relativi alle salme» (§ 21); (d) agli addetti alla portineria si chiedeva anche di consegnare brevi manu i referti degli esami di laboratorio agli interessati o alle persone da loro delegate, previa identi- ficazione dei medesimi (§ 24) e quello di custodire e consegnare agli interessati i certificati di morte delle persone defunte in ospedale (§ 26).
Tali compiti sono all'evidenza manuali ed esecutivi, tali che il loro corretto assolvimento non richiede da parte del lavoratore né conoscenze teoriche specia- listiche di base o capacità tecniche elevate, che invece connotano le mansioni di categoria C e neppure quelle conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento
Pag. 3 a 6
dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali, che connotano la categoria B.
A ciò si aggiunga che i lavoratori inquadrati nella categoria C hanno la re- sponsabilità non della mera corretta esecuzione della prestazione, ma dei risultati conseguiti, laddove quelli inquadrati nella categoria B operano con autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima, sicché hanno discrezionalità esecutiva.
L'uno e l'atro requisito difettano nei compiti assegnati all'appellante, poiché, da un lato, non si vede (né egli la deduce) quale discrezionalità esecutiva potesse avere nell'adempimento di compiti sostanzialmente predeterminati Parte_1 persino nel loro quommodo dalla stessa datrice di lavoro con plurime comunica- zione e con il regolamento sul servizio della camera mortuaria (doc. 7, 8, 9 e 10 fasc. I grado app.te) e, dall'altro, i profili di responsabilità che l'appellante assume
(§§ 22 e 25 ricorso di I grado) connotare il proprio lavoro (generica responsabilità di quanto possa accadere nella camera mortuaria e corretta consegna dei referti agli aventi diritto e loro corretta identificazione) null'altro rappresentano se non quella «responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgi- mento della propria attività», propria della categoria A di inquadramento.
La documentazione prodotta dall'appellante, della cui omessa valutazione egli si duole, conferma e non contraddice detta conclusione, poiché sia le missive del 21.2.2017, del 6.10.2015 e del 23.7.2013 (doc. 7, 9 e 10 fasc. I grado app.te)
e sia il regolamento del servizio di camera mortuaria (doc. 8 fasc. I grado app.te) confermano le mansioni sopra descritte ed il loro contenuto di professionalità come qui accertato.
L'appello non potrebbe essere accolto neppure valorizzando i compiti di ve- rifica delle giacenze del magazzino economale che l'appellante assume da lui svolti dal 31.10.2018 (§ 33 del ricorso di primo grado) e che effettivamente la sentenza impugnata appare non avere considerato.
Il lavoratore, infatti, non ha descritto in primo grado (né descrive in appello)
l'esatto contenuto di siffatti compiti, così rendendo impossibile ogni raffronto tra tali mansioni e le declaratorie contrattuali delle rivendicate categorie B e C, mentre gli unici elementi probatori che si ricavano dalla missiva di assegnazione del
31.10.2018 (doc. 15 fasc. I grado app.te) - ossia che al dipendente si richiedeva la mera verifica delle giacenze e l'indicazione ad altra collega delle “necessità”
Pag. 4 a 6
(ossia di ciò che mancava) per le conseguenti ordinazioni – descrivo un'attività essenzialmente elementare, propria della categoria A.
Resta, poi, irrilevante, ai fini dell'accoglimento dell'appello, la circostanza per cui l'impugnante, nell'espletamento di detti ultimi compiti, era affiancato da altra collega inquadrata nella categoria C, poiché dalla già citata missiva di assegna- zione (che come detto, in difetto di diverse allegazioni del lavoratore, rappresenta l'unico dato istruttorio fruibile) emerge che quest'ultima aveva un ruolo sovraor- dinato (e dei compiti più ampi e più professionalmente qualificati) rispetto a quello dell'appellante, competendo solo alla prima di effettuare le ordinazioni di quanto segnalato dal come necessità del magazzino. Parte_1
Il secondo ed il terzo motivo di appello sono dunque respinti.
4. L'ultimo motivo di impugnazione censura la sentenza gravata per non es- sersi pronunciata sul capo di domanda volto ad ottenere l'inquadramento nell'area funzionale amministrativa, in luogo di quella sanitaria di originaria assunzione.
La censura non merita accoglimento.
In primo luogo, infatti, la Corte osserva, da un lato, che l'appellante ha chie- sto in primo grado (e continua a chiedere in appello) non il generico inquadra- mento nell'area funzionale amministrativa, ma di «ordinare alla di in- Pt_4 quadrare il nei profili professionali di Assistente Amministrativo della ca- Parte_1 tegoria a lui riconosciuta» (pag. 25 ricorso primo grado e pag. 40 dell'appello) e, dall'altro, che il profilo di assistente amministrativo è proprio della categoria C, alla quale, per le considerazioni sin qui svolte, l'impugnante non appartiene.
In ogni caso, anche a voler prescindere da siffatte considerazioni ed anche a voler prescindere dal rilievo – comunque già in sé idoneo alla reiezione della pre- tesa - per cui l'allegazione dell'interesse giuridicamente rilevante sotteso a tale domanda appare del tutto generico ed indimostrato (l'appellante richiama vaga- mente «chances lavorative e di opportunità di carriera», senza ulteriori specifica- zioni), è assorbente il rilievo per cui l'art. 52 comma 1 d.lgs. 165/2001 attribuisce rilevanza, ai fini dell'inquadramento del lavoratore pubblico, soltanto alle mansioni per le quali egli è stato assunto ed a quelle eventualmente acquisite per effetto delle procedure selettive di cui all'art. 35, con il corollario per cui lo svolgimento in fatto di compiti diversi da questi ultimi resta irrilevante ai fini dell'inquadra- mento del prestatore d'opera, al quale potrà al più essere riconosciuta, ove le
Pag. 5 a 6
mansioni affidategli siano propria di una categoria superiore a quella di apparte- nenza, la più limitata tutela meramente economica di cui al comma 4 del mede- simo art. 52.
Anche l'ultimo motivo di appello è respinto.
5. L'appello è quindi interamente respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
La Corte, infine, dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte così provvede:
A) respinge l'appello;
B) condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado, che liquida in
€ 3.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
C) dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma il 20.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr. Gudo Rosa
Pag. 6 a 6