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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 231/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
BA AN, RE
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2729/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Regione Calabria - 02205340793
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AUTOTUTELA n. 63024018636278006000 SANZIONI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 728/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Regione Calabria, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ha impugnato il provvedimento di autotutela parziale emesso da Agenzia Entrate in relazione all'avviso di accertamento n.
TDY07T300976/2023 a mezzo del quale è stato contestato l'omesso versamento di ritenute per € 48.164,53.
A sostegno del proposto ricorso ha dedotto l'infondatezza della pretesa e la contraddittorietà della motivazione.
Agenzia Entrate SC ed Agenzia delle Entrate si sono regolarmente costituite contestando le deduzioni avversarie ed instando per l'inammissibilità o il rigetto del proposto ricorso.
All'udienza del 18.9.2025, il collegio ha assunto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va premesso, in punto di fatto, che, come esplicitato dallo stesso ricorrente la vicenda origina dalla notifica in data 20.12.2024, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'avviso di accertamento n. TDY07T300976/2023 relativo all'omesso versamento di ritenute per € 48.164,53.
A seguito di tale notifica, la regione non ha impugnato l'atto impositivo ed ha successivamente presentato istanza in autotutela, rispetto alla quale l'Agenzia procedeva alla rideterminazione degli importi delle ritenute riprese a tassazione, riducendo l'importo originariamente richiesto, rigettando nel resto.
L'odierno ricorrente, pertanto, oggi impugna, non già l'avviso di accertamento, ma il provvedimento di rideterminazione degli importi dovuti da parte della regione.
Si tratta, quindi, di verificare l'impugnabilità del provvedimento da ultimo emesso dall'Agenzia, a fronte di un avviso di accertamento definitivo in quanto mai impugnato.
E' noto che in presenza di un provvedimento amministrativo tributario inoppugnabile per decorrenza dei termini, ma di cui si contesta la legittimità si può presentare un'istanza di autotutela all'Amministrazione Finanziaria affinché riesamini la questione e corregga, ad esempio, errori ed omissioni.
Resta da verificare, tuttavia, quali siano i limiti e le potenzialità dell'impugnabilità del diniego di autotutela, la cui possibilità di impugnazione è stata acclarata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16778/2005, nonostante la mancata inclusione dello stesso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Sintetizzando, secondo le indicazioni della Corte, si potrà adire il giudice tributario esclusivamente per vizi propri di illegittimità del diniego e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria, in quanto “ …. omissis… il sindacato deve riguardare….il corretto esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, nei limiti e nei modi in cui esso è suscettibile di controllo giurisdizionale, che non può mai comportare la sostituzione del giudice all'Amministrazione in valutazioni discrezionali, né l'adozione dell'atto di autotutela da parte del giudice tributario, ma solo la verifica della legittimità del rifiuto dell'autotutela…omissis…” (cfr.
Cass. n. 7388/07) e “…omissis…il potere di annullamento o di revoca in funzione della riconosciuta illegittimità dell'atto…ovvero infondatezza della pretesa, si esplica nei limiti di un controllo inteso a verificare che l'esercizio di detto potere sia avvenuto correttamente…omissis…”(cfr. Cass. n. 23765/15)
Si tenga poi presente che l'ammissibilità all'impugnativa del diniego deve evidenziare anche la sussistenza di un interesse pubblico.
La Cassazione con la sentenza n.24652 del 2021, precisa che “l'esercizio del potere di autotutela non costituisce un mezzo di tutela del contribuente, sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non sono stati esperiti, anche se comunque finisce con l'incidere sul rapporto tributario, e quindi, sulla posizione giuridica del contribuente”, ( cfr. anche in tal senso Corte Costituzionale n. 181 del 2017).
Quindi, l'annullamento in autotutela è discrezionale da parte dell'Ufficio e non costituisce un mezzo di tutela del contribuente. Occorre infatti che sussista l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto che potrebbe anche essere convergente con quello del contribuente. Nella valutazione ha rilevanza la stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico.
Secondo la Suprema Corte quindi, il sindacato sull'atto di diniego dell'amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di interesse generale. Quindi, contro il diniego dell'Ufficio di annullare in autotutela non può essere proposta impugnazione per contestare la fondatezza della pretesa tributaria.
L'annullamento parziale, poi, non comporta la notificazione di un successivo avviso di accertamento ovvero di avviso bonario, ma solo la comunicazione al contribuente di quanto disposto in autotutela.
Evidenziano, infatti, i giudici di legittimità che la giurisprudenza di Cassazione si è già espressa sull'argomento, statuendo che “in tema di contenzioso tributario, l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela, o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa” (cfr Cassazione, nn. 7511/2016, 25673/2016 e
29595/2018).
L'autoannullamento non comporta, infatti, una nuova imposizione, bensì un semplice ridimensionamento unilaterale del credito tributario, così da ingenerare una situazione non dissimile da quella che si definisce – in ambito processuale – di mera riduzione del petitum (sempre ammissibile senza violazione del contraddittorio né dei divieti di mutatio e novità). In tal caso, sottolinea la Corte, la necessità di un nuovo avviso, con conseguente possibilità di impugnazione da parte del contribuente, sortirebbe del resto un effetto eccedente rispetto al fine.
Questo tipo di annullamento parziale non richiede, pertanto, la notificazione di un successivo avviso di accertamento, ovvero di avviso bonario, ma solo la comunicazione al contribuente di quanto disposto in autotutela (articolo 4, comma 2, Dpr n. 37/1997).
L'avviso di accertamento emesso, con efficacia ex nunc, in sostituzione di uno precedente, viziato da un errore materiale evidente, non costituisce infatti espressione del potere di autotutela integrativa (ex articolo
43, comma 4, Dpr n. 600/1973) ma, piuttosto, del potere di autotutela sostitutivo, esperibile anche in assenza di sopravvenute conoscenze.
Mentre l'autotutela parziale, per la quale non rileva neppure il termine decadenziale, intervenendo semplicemente a riduzione della pretesa già contenuta nell'avviso notificato, è espressione, infine, del rapporto di lealtà e collaborazione tra contribuente e amministrazione.
In conclusione, solo l'integrazione o la modifica in aumento dell'originario avviso determina una "nuova" pretesa tributaria rispetto a quella originaria, dovendo formalizzarsi nell'adozione di un nuovo avviso di accertamento, che, aggiungendosi o sostituendosi a quello originario, indichi gli elementi di fatto di cui è sopravvenuta la conoscenza, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Dpr n. 600/1973.
In caso invece di modifica in diminuzione, questa non necessita di forme o motivazioni particolari, in quanto non integra una nuova pretesa tributaria.
Nel caso di specie, pertanto, a seguito dell'emissione dell'avviso non impugnato nei termini dal contribuente,
l'ufficio si è limitata ad effettuare un discarico parziale dell'importo, rideterminando le ritenute riprese a tassazione.
E' evidente, quindi, che tale riduzione della pretesa tributaria non equivale ad un diverso ed autonomo accertamento e non cancella l'originaria richiesta, in quanto, limitandosi a ridurre solo il quantum, non può, pertanto, essere considerato un nuovo atto sottoposto al termine di decadenza.
Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, mentre la particolarità della questione, costituisce giusta causa per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Spese Compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
BA AN, RE
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2729/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Regione Calabria - 02205340793
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AUTOTUTELA n. 63024018636278006000 SANZIONI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 728/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Regione Calabria, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ha impugnato il provvedimento di autotutela parziale emesso da Agenzia Entrate in relazione all'avviso di accertamento n.
TDY07T300976/2023 a mezzo del quale è stato contestato l'omesso versamento di ritenute per € 48.164,53.
A sostegno del proposto ricorso ha dedotto l'infondatezza della pretesa e la contraddittorietà della motivazione.
Agenzia Entrate SC ed Agenzia delle Entrate si sono regolarmente costituite contestando le deduzioni avversarie ed instando per l'inammissibilità o il rigetto del proposto ricorso.
All'udienza del 18.9.2025, il collegio ha assunto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va premesso, in punto di fatto, che, come esplicitato dallo stesso ricorrente la vicenda origina dalla notifica in data 20.12.2024, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'avviso di accertamento n. TDY07T300976/2023 relativo all'omesso versamento di ritenute per € 48.164,53.
A seguito di tale notifica, la regione non ha impugnato l'atto impositivo ed ha successivamente presentato istanza in autotutela, rispetto alla quale l'Agenzia procedeva alla rideterminazione degli importi delle ritenute riprese a tassazione, riducendo l'importo originariamente richiesto, rigettando nel resto.
L'odierno ricorrente, pertanto, oggi impugna, non già l'avviso di accertamento, ma il provvedimento di rideterminazione degli importi dovuti da parte della regione.
Si tratta, quindi, di verificare l'impugnabilità del provvedimento da ultimo emesso dall'Agenzia, a fronte di un avviso di accertamento definitivo in quanto mai impugnato.
E' noto che in presenza di un provvedimento amministrativo tributario inoppugnabile per decorrenza dei termini, ma di cui si contesta la legittimità si può presentare un'istanza di autotutela all'Amministrazione Finanziaria affinché riesamini la questione e corregga, ad esempio, errori ed omissioni.
Resta da verificare, tuttavia, quali siano i limiti e le potenzialità dell'impugnabilità del diniego di autotutela, la cui possibilità di impugnazione è stata acclarata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16778/2005, nonostante la mancata inclusione dello stesso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Sintetizzando, secondo le indicazioni della Corte, si potrà adire il giudice tributario esclusivamente per vizi propri di illegittimità del diniego e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria, in quanto “ …. omissis… il sindacato deve riguardare….il corretto esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, nei limiti e nei modi in cui esso è suscettibile di controllo giurisdizionale, che non può mai comportare la sostituzione del giudice all'Amministrazione in valutazioni discrezionali, né l'adozione dell'atto di autotutela da parte del giudice tributario, ma solo la verifica della legittimità del rifiuto dell'autotutela…omissis…” (cfr.
Cass. n. 7388/07) e “…omissis…il potere di annullamento o di revoca in funzione della riconosciuta illegittimità dell'atto…ovvero infondatezza della pretesa, si esplica nei limiti di un controllo inteso a verificare che l'esercizio di detto potere sia avvenuto correttamente…omissis…”(cfr. Cass. n. 23765/15)
Si tenga poi presente che l'ammissibilità all'impugnativa del diniego deve evidenziare anche la sussistenza di un interesse pubblico.
La Cassazione con la sentenza n.24652 del 2021, precisa che “l'esercizio del potere di autotutela non costituisce un mezzo di tutela del contribuente, sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non sono stati esperiti, anche se comunque finisce con l'incidere sul rapporto tributario, e quindi, sulla posizione giuridica del contribuente”, ( cfr. anche in tal senso Corte Costituzionale n. 181 del 2017).
Quindi, l'annullamento in autotutela è discrezionale da parte dell'Ufficio e non costituisce un mezzo di tutela del contribuente. Occorre infatti che sussista l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto che potrebbe anche essere convergente con quello del contribuente. Nella valutazione ha rilevanza la stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico.
Secondo la Suprema Corte quindi, il sindacato sull'atto di diniego dell'amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di interesse generale. Quindi, contro il diniego dell'Ufficio di annullare in autotutela non può essere proposta impugnazione per contestare la fondatezza della pretesa tributaria.
L'annullamento parziale, poi, non comporta la notificazione di un successivo avviso di accertamento ovvero di avviso bonario, ma solo la comunicazione al contribuente di quanto disposto in autotutela.
Evidenziano, infatti, i giudici di legittimità che la giurisprudenza di Cassazione si è già espressa sull'argomento, statuendo che “in tema di contenzioso tributario, l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela, o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa” (cfr Cassazione, nn. 7511/2016, 25673/2016 e
29595/2018).
L'autoannullamento non comporta, infatti, una nuova imposizione, bensì un semplice ridimensionamento unilaterale del credito tributario, così da ingenerare una situazione non dissimile da quella che si definisce – in ambito processuale – di mera riduzione del petitum (sempre ammissibile senza violazione del contraddittorio né dei divieti di mutatio e novità). In tal caso, sottolinea la Corte, la necessità di un nuovo avviso, con conseguente possibilità di impugnazione da parte del contribuente, sortirebbe del resto un effetto eccedente rispetto al fine.
Questo tipo di annullamento parziale non richiede, pertanto, la notificazione di un successivo avviso di accertamento, ovvero di avviso bonario, ma solo la comunicazione al contribuente di quanto disposto in autotutela (articolo 4, comma 2, Dpr n. 37/1997).
L'avviso di accertamento emesso, con efficacia ex nunc, in sostituzione di uno precedente, viziato da un errore materiale evidente, non costituisce infatti espressione del potere di autotutela integrativa (ex articolo
43, comma 4, Dpr n. 600/1973) ma, piuttosto, del potere di autotutela sostitutivo, esperibile anche in assenza di sopravvenute conoscenze.
Mentre l'autotutela parziale, per la quale non rileva neppure il termine decadenziale, intervenendo semplicemente a riduzione della pretesa già contenuta nell'avviso notificato, è espressione, infine, del rapporto di lealtà e collaborazione tra contribuente e amministrazione.
In conclusione, solo l'integrazione o la modifica in aumento dell'originario avviso determina una "nuova" pretesa tributaria rispetto a quella originaria, dovendo formalizzarsi nell'adozione di un nuovo avviso di accertamento, che, aggiungendosi o sostituendosi a quello originario, indichi gli elementi di fatto di cui è sopravvenuta la conoscenza, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Dpr n. 600/1973.
In caso invece di modifica in diminuzione, questa non necessita di forme o motivazioni particolari, in quanto non integra una nuova pretesa tributaria.
Nel caso di specie, pertanto, a seguito dell'emissione dell'avviso non impugnato nei termini dal contribuente,
l'ufficio si è limitata ad effettuare un discarico parziale dell'importo, rideterminando le ritenute riprese a tassazione.
E' evidente, quindi, che tale riduzione della pretesa tributaria non equivale ad un diverso ed autonomo accertamento e non cancella l'originaria richiesta, in quanto, limitandosi a ridurre solo il quantum, non può, pertanto, essere considerato un nuovo atto sottoposto al termine di decadenza.
Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, mentre la particolarità della questione, costituisce giusta causa per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Spese Compensate.