Versione
23 agosto 1985
23 agosto 1985
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 17 della convenzione stessa.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 17 della convenzione stessa.