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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 03/10/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1720/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale telematico della causa n. R.G. 1720/2024 tra
Parte_1
ATTRICE/OPPONENTE contro
COroparte_1
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggi 3 ottobre 2025 ad ore 11,15 innanzi al dott. Francesco Tonon, sono comparsi: la dott.ssa Alissa Vendrame in sost. avvocato Francesco Santini per la convenuta/opposta, l'avvocato Valentina Dissegna in sost. avvocato Francesco
Stilo e avv.to Fabrizio Calesso.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
Le parti si richiamano all'istanza congiunta depositata il 29 settembre '25 con cui hanno chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di pronunciare la cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 11:24
pagina 1 di 6 Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1720/2024 promossa da:
Parte_2
(C.F.
[...]
), con il patrocinio dell'avv. STILO SC e dell'avv. P.IVA_1
CALESSO FABRIZIO, giusto mandato in atti
ATTRICE/OPPONENTE contro
COroparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
IN SC, giusto mandato in atti
CONVENUTA/OPPOSTA
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE COr
In data 4 luglio 2024 depositava innanzi all'intestato Tribunale ricorso per d.i. chiedendo di voler ingiungere a il pagamento della Parte_1 somma capitale di € 75.109,50, oltre agli interessi di mora dalla scadenza del pagina 3 di 6 termine per il pagamento al saldo, alle spese di diffida ex art. 6 D.Lgs.
231/2002, pari ad € 1.860,00, oltre 15% per spese generali ai sensi del D.M. n.
55/2014, oltre alle spese e competenze del procedimento e successive occorrente, derivante dal mancato pagamento delle fatture n. 71 del 30.12.2023 per €
35.865,50, scaduta il 20.12.2023 e n. 72 del 31.12.2023 per € 79.244,00, scaduta il 31.12.2023 e pagata per € 40.000,00 (doc. 4).
In data 12 luglio 2024 veniva emesso il d.i. n. 51/2024 (R.G. 1281/2024) con cui si ingiungeva a di pagare alla ricorrente, entro quaranta Parte_1 giorni dalla notifica del d.i., per le causali di cui al ricorso:
1. la somma di €
75.109,50; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2242,00 per compensi professionali ed € 406,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, i.v.a., c.p.a. e successive occorrende;
nella medesima data, il suddetto decreto veniva notificato, in uno al ricorso e alla procura alle liti (doc. 5). COr
In data 20 settembre 2024 notificava a la citazione Parte_1 in opposizione con la quale chiedeva “(A) in via preliminare: non concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto per i motivi in atti dedotti;
(B) nel merito: revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto (n. 518/2024 del 12/07/2024 RG n. 1281/2024) perché infondata, illegittima, insussistente, la pretesa creditoria dedotta dall'opposta, e dichiarare per i motivi in atti dedotti che nulla deve la società
[...]
società a socio unico, alla società Parte_1 COroparte_1 mandando infine assolta la società opponente con
[...] la miglior formula;
(C) in via riconvenzionale, condannare l'opposta società
a pagare alla società COroparte_1
società a socio unico, per i titoli, le causali e i fatti Parte_1 dedotti in atti, la somma €. 70.671,18.=, a titolo di risarcimento danni e/o indennizzo e/o rimborsi spese e costi, o in quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o di giustizia, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla domanda al saldo effettivo, compensandosi eventualmente il credito dell'una con le avverse pretese fino a concorrenza;
(D) In ogni caso, con
pagina 4 di 6 vittoria delle spese di lite”.
Il procedimento veniva iscritto a ruolo con n. R.G. 1720/2024 con udienza fissata per il prossimo 15 maggio 2025.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e CP_2 risposta di data 5 marzo 2025 contestando in fatto e in diritto la ricostruzione avversaria, formulando le seguenti conclusioni: “in via preliminare: concedere la provvisoria esecutività al D.I. opposto n. 518/2024 del 12.07.2024, ex art. 648
c.p.c.; nel merito, in via principale: rigettare le domane avversarie tutte per i motivi già esposti in narrativa d'atto e, per l'effetto, confermare il D.I. opposto
n. 518/2024 del 12.07.2024; nel merito, in via subordinata: accertato e CO dichiarato il credito di , condannare al risarcimento del Parte_1 danno per occupazione sine titulo da quantificarsi in € 7.358,40 ovvero nella diversa e/o maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia e, altresì, accogliere la domanda di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c. e, per CO l'effetto, condannare a tenere indenne del depauperamento Parte_1 dalla stessa subito e pari alla somma di euro € 28.507,10, ovvero nella diversa
e/o maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia ovvero il diverso importo che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale di COroparte e, pertanto, dell'accertamento di un CO qualsivoglia credito di , previamente accertato il credito di , Parte_1 compensarlo con l'eventuale credito di per la quota Parte_1 corrispondente;
- spese di lite interamente rifuse”.
Le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c. nei termini prescritti.
La prima udienza fissata per il 16 maggio 2025 veniva differita, su concorde richiesta delle parti e con provvedimento emesso fuori udienza, al 19 settembre 2025.
All'udienza del 19 settembre 2025 le parti davano atto che tra le stesse pendevano serie trattative per giungere ad una definizione bonaria della vertenza.
pagina 5 di 6 Con comunicazione di data 29 settembre 2025 le parti davano atto dell'intervenuto accordo e chiedevano di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di pronunciare la cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate.
Tutto ciò premesso il G.I. rileva che in corso di causa è venuto meno l'interesse ad agire e a contraddire delle parti con riguardo al credito portato dal decreto ingiuntivo opposto.
La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o, come nel caso di specie, per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso di cui non ricorrono neanche le condizioni di legge per la condanna alle spese.
Alla luce di quanto sopra va dichiarata cessata la materia del contendere, revocato il d.i. opposto e compensate tra le parti in causa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara cessata la materia del contendere e revoca il d.i. opposto;
2) spese interamente compensate tra le parti in causa.
Così deciso in Pordenone, il 3 ottobre 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale telematico della causa n. R.G. 1720/2024 tra
Parte_1
ATTRICE/OPPONENTE contro
COroparte_1
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggi 3 ottobre 2025 ad ore 11,15 innanzi al dott. Francesco Tonon, sono comparsi: la dott.ssa Alissa Vendrame in sost. avvocato Francesco Santini per la convenuta/opposta, l'avvocato Valentina Dissegna in sost. avvocato Francesco
Stilo e avv.to Fabrizio Calesso.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
Le parti si richiamano all'istanza congiunta depositata il 29 settembre '25 con cui hanno chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di pronunciare la cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 11:24
pagina 1 di 6 Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1720/2024 promossa da:
Parte_2
(C.F.
[...]
), con il patrocinio dell'avv. STILO SC e dell'avv. P.IVA_1
CALESSO FABRIZIO, giusto mandato in atti
ATTRICE/OPPONENTE contro
COroparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
IN SC, giusto mandato in atti
CONVENUTA/OPPOSTA
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE COr
In data 4 luglio 2024 depositava innanzi all'intestato Tribunale ricorso per d.i. chiedendo di voler ingiungere a il pagamento della Parte_1 somma capitale di € 75.109,50, oltre agli interessi di mora dalla scadenza del pagina 3 di 6 termine per il pagamento al saldo, alle spese di diffida ex art. 6 D.Lgs.
231/2002, pari ad € 1.860,00, oltre 15% per spese generali ai sensi del D.M. n.
55/2014, oltre alle spese e competenze del procedimento e successive occorrente, derivante dal mancato pagamento delle fatture n. 71 del 30.12.2023 per €
35.865,50, scaduta il 20.12.2023 e n. 72 del 31.12.2023 per € 79.244,00, scaduta il 31.12.2023 e pagata per € 40.000,00 (doc. 4).
In data 12 luglio 2024 veniva emesso il d.i. n. 51/2024 (R.G. 1281/2024) con cui si ingiungeva a di pagare alla ricorrente, entro quaranta Parte_1 giorni dalla notifica del d.i., per le causali di cui al ricorso:
1. la somma di €
75.109,50; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2242,00 per compensi professionali ed € 406,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, i.v.a., c.p.a. e successive occorrende;
nella medesima data, il suddetto decreto veniva notificato, in uno al ricorso e alla procura alle liti (doc. 5). COr
In data 20 settembre 2024 notificava a la citazione Parte_1 in opposizione con la quale chiedeva “(A) in via preliminare: non concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto per i motivi in atti dedotti;
(B) nel merito: revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto (n. 518/2024 del 12/07/2024 RG n. 1281/2024) perché infondata, illegittima, insussistente, la pretesa creditoria dedotta dall'opposta, e dichiarare per i motivi in atti dedotti che nulla deve la società
[...]
società a socio unico, alla società Parte_1 COroparte_1 mandando infine assolta la società opponente con
[...] la miglior formula;
(C) in via riconvenzionale, condannare l'opposta società
a pagare alla società COroparte_1
società a socio unico, per i titoli, le causali e i fatti Parte_1 dedotti in atti, la somma €. 70.671,18.=, a titolo di risarcimento danni e/o indennizzo e/o rimborsi spese e costi, o in quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o di giustizia, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla domanda al saldo effettivo, compensandosi eventualmente il credito dell'una con le avverse pretese fino a concorrenza;
(D) In ogni caso, con
pagina 4 di 6 vittoria delle spese di lite”.
Il procedimento veniva iscritto a ruolo con n. R.G. 1720/2024 con udienza fissata per il prossimo 15 maggio 2025.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e CP_2 risposta di data 5 marzo 2025 contestando in fatto e in diritto la ricostruzione avversaria, formulando le seguenti conclusioni: “in via preliminare: concedere la provvisoria esecutività al D.I. opposto n. 518/2024 del 12.07.2024, ex art. 648
c.p.c.; nel merito, in via principale: rigettare le domane avversarie tutte per i motivi già esposti in narrativa d'atto e, per l'effetto, confermare il D.I. opposto
n. 518/2024 del 12.07.2024; nel merito, in via subordinata: accertato e CO dichiarato il credito di , condannare al risarcimento del Parte_1 danno per occupazione sine titulo da quantificarsi in € 7.358,40 ovvero nella diversa e/o maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia e, altresì, accogliere la domanda di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c. e, per CO l'effetto, condannare a tenere indenne del depauperamento Parte_1 dalla stessa subito e pari alla somma di euro € 28.507,10, ovvero nella diversa
e/o maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia ovvero il diverso importo che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale di COroparte e, pertanto, dell'accertamento di un CO qualsivoglia credito di , previamente accertato il credito di , Parte_1 compensarlo con l'eventuale credito di per la quota Parte_1 corrispondente;
- spese di lite interamente rifuse”.
Le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c. nei termini prescritti.
La prima udienza fissata per il 16 maggio 2025 veniva differita, su concorde richiesta delle parti e con provvedimento emesso fuori udienza, al 19 settembre 2025.
All'udienza del 19 settembre 2025 le parti davano atto che tra le stesse pendevano serie trattative per giungere ad una definizione bonaria della vertenza.
pagina 5 di 6 Con comunicazione di data 29 settembre 2025 le parti davano atto dell'intervenuto accordo e chiedevano di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di pronunciare la cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate.
Tutto ciò premesso il G.I. rileva che in corso di causa è venuto meno l'interesse ad agire e a contraddire delle parti con riguardo al credito portato dal decreto ingiuntivo opposto.
La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o, come nel caso di specie, per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso di cui non ricorrono neanche le condizioni di legge per la condanna alle spese.
Alla luce di quanto sopra va dichiarata cessata la materia del contendere, revocato il d.i. opposto e compensate tra le parti in causa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara cessata la materia del contendere e revoca il d.i. opposto;
2) spese interamente compensate tra le parti in causa.
Così deciso in Pordenone, il 3 ottobre 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
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