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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16976/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16976/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PECCE Parte_1 C.F._1 IA e dell'avv. PAOLINI CLAUDIO ( ) elettivamente domiciliato in C.F._2 Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PECCE IA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3 CC IO elettivamente domiciliato in V. PRA. N. 86 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. CC IO
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 30 novembre 2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da conclusioni congiunte di cui alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 21.10.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti sono nati i figli e il 29 luglio 2009. Per_1 Per_2
Cessata la convivenza, le parti intendono regolare i rapporti fra le stesse in relazione ai figli minori come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 21.10.2025, avendo raggiunto un accordo nel corso del presente giudizio.
Le condizioni sono conformi a legge e all'interesse dei minori e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento, anche in punto di spese legali, essendo coerente la compensazione con il raggiungimento dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1- e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, mantenendo il Per_1 Persona_3 collocamento e la residenza anagrafica dei minori presso la madre, come già di fatto avviene;
2- L'abitazione familiare, sita in Bologna, Via Marzabotto, n. 7 è assegnata alla Sig.ra , Parte_1 nell'interesse dei figli minori, con cui ivi continuerà ad abitare, mentre il sig. dovrà CP_1 tempestivamente stabilire la propria residenza altrove;
3- il Sig. è onerato dell'obbligo di corrispondere mensilmente, in favore della Sig.ra CP_1
, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per i figli, la somma di € 300,00 (€ 150,00 Parte_1 per figlio), con decorrenza da gennaio 2024. Si dà atto che la somma dovuta per il mantenimento ordinario dei figli come sopra quantificata è stata corrisposta in un'unica soluzione anticipata in data 22 luglio 2025 contestualmente alla compravendita dell'immobile adibito ad abitazione famigliare che è stato in quella data acquistato dalla sig.ra , con decorrenza dal gennaio 2024 e fino al gennaio Parte_1
2034; le parti danno atto che la vendita è stata effettuata e che la somma è stata corrisposta;
danno atto che contestualmente è stata altresì rimborsata alla sig.ra anche la quota di spettanza del padre Parte_1 di spese extra relative ai figli minori - interamente anticipate dalla madre fino a dicembre 2024, per le voci ed importi già condivisi e concordati tra i genitori (spese scolastiche, sportive, visite mediche specialistiche fino a dicembre 2024, ortodonzista per e fisioterapista per;
Per_3 Per_1
4- i genitori corrisponderanno nella misura del 50 % le spese straordinarie relative ai figli minori, come previste dal Protocollo del Tribunale di Bologna n. 7367/2017, a far data da gennaio 2025;
5- la regolamentazione delle visite con il genitore non collocatario avverrà sulla base di accordi da prendersi direttamente dai minori con il padre, tenuto conto dei loro desiderata e degli impegni scolastici e personali, nel rispetto del principio di bigenitorialità;
pagina 2 di 3 6- l'Assegno Unico e Universale sarà percepito integralmente ed esclusivamente dalla madre, a far data dal mese di giugno 2025 compreso;
7 - spese di lite integralmente compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16976/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PECCE Parte_1 C.F._1 IA e dell'avv. PAOLINI CLAUDIO ( ) elettivamente domiciliato in C.F._2 Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PECCE IA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3 CC IO elettivamente domiciliato in V. PRA. N. 86 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. CC IO
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 30 novembre 2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da conclusioni congiunte di cui alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 21.10.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti sono nati i figli e il 29 luglio 2009. Per_1 Per_2
Cessata la convivenza, le parti intendono regolare i rapporti fra le stesse in relazione ai figli minori come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 21.10.2025, avendo raggiunto un accordo nel corso del presente giudizio.
Le condizioni sono conformi a legge e all'interesse dei minori e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento, anche in punto di spese legali, essendo coerente la compensazione con il raggiungimento dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1- e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, mantenendo il Per_1 Persona_3 collocamento e la residenza anagrafica dei minori presso la madre, come già di fatto avviene;
2- L'abitazione familiare, sita in Bologna, Via Marzabotto, n. 7 è assegnata alla Sig.ra , Parte_1 nell'interesse dei figli minori, con cui ivi continuerà ad abitare, mentre il sig. dovrà CP_1 tempestivamente stabilire la propria residenza altrove;
3- il Sig. è onerato dell'obbligo di corrispondere mensilmente, in favore della Sig.ra CP_1
, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per i figli, la somma di € 300,00 (€ 150,00 Parte_1 per figlio), con decorrenza da gennaio 2024. Si dà atto che la somma dovuta per il mantenimento ordinario dei figli come sopra quantificata è stata corrisposta in un'unica soluzione anticipata in data 22 luglio 2025 contestualmente alla compravendita dell'immobile adibito ad abitazione famigliare che è stato in quella data acquistato dalla sig.ra , con decorrenza dal gennaio 2024 e fino al gennaio Parte_1
2034; le parti danno atto che la vendita è stata effettuata e che la somma è stata corrisposta;
danno atto che contestualmente è stata altresì rimborsata alla sig.ra anche la quota di spettanza del padre Parte_1 di spese extra relative ai figli minori - interamente anticipate dalla madre fino a dicembre 2024, per le voci ed importi già condivisi e concordati tra i genitori (spese scolastiche, sportive, visite mediche specialistiche fino a dicembre 2024, ortodonzista per e fisioterapista per;
Per_3 Per_1
4- i genitori corrisponderanno nella misura del 50 % le spese straordinarie relative ai figli minori, come previste dal Protocollo del Tribunale di Bologna n. 7367/2017, a far data da gennaio 2025;
5- la regolamentazione delle visite con il genitore non collocatario avverrà sulla base di accordi da prendersi direttamente dai minori con il padre, tenuto conto dei loro desiderata e degli impegni scolastici e personali, nel rispetto del principio di bigenitorialità;
pagina 2 di 3 6- l'Assegno Unico e Universale sarà percepito integralmente ed esclusivamente dalla madre, a far data dal mese di giugno 2025 compreso;
7 - spese di lite integralmente compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3