CASS
Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/05/2024, n. 21034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21034 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL GI LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LU TAMPIERI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. E presente l'avvocato STANISCIA ANGELO del foro di ROMA in difesa dell'imputato LL GI LU. Il difensore si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21034 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 13/03/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in sede di rinvio, in riforma della sentenza di primo grado, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta a CA LL in anni sei, mesi undici di reclusione ed euro 2.110 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 10 quater d.lgs. n. 74/2000 e 81, 640, 61, nn. 7 e 11, cod. pen. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione degli aumenti di pena per l'aggravante della minorata difesa, imponendo le circostanze concretamente riscontrate una maggiore diminuzione di pena in relazione ai fatti commessi in danno di tre delle persone offese in età avanzata. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici territoriali hanno motivatamente considerato che l'aumento complessivo per la continuazione relativa ai vari episodi di truffa era stato determinato, in primo grado, in due anni di reclusione e 800 euro di multa;
sicché hanno valutato, trattandosi di sei episodi di truffa, un aumento per ciascun episodio pari a quattro mesi di reclusione e 133 euro di multa. Hanno quindi determinato la quota di pena relativa all'aggravante esclusa, insindacabilmente determinata in 10 giorni di reclusione e 15 euro di multa, così detraendo dalla sanzione complessiva la pena di 60 giorni di reclusione e 90 euro di multa, giungendo al risultato finale sopra indicato, privo di errori di calcolo. Le considerazioni del ricorrente sono generiche e attengono al merito;
quindi, non sono esaminabili in questa sede. Del resto, l'aggravante in disamina aveva trovato applicazione per tutti e sei gli episodi di truffa, non solo per quelli con vittime in età avanzata;
pertanto, la diminuzione equivalente per ciascun reato satellite sfugge a rilievi di manifesta illogicità. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 marzo 2024 Il Consiglier estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LU TAMPIERI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. E presente l'avvocato STANISCIA ANGELO del foro di ROMA in difesa dell'imputato LL GI LU. Il difensore si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21034 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 13/03/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in sede di rinvio, in riforma della sentenza di primo grado, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta a CA LL in anni sei, mesi undici di reclusione ed euro 2.110 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 10 quater d.lgs. n. 74/2000 e 81, 640, 61, nn. 7 e 11, cod. pen. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione degli aumenti di pena per l'aggravante della minorata difesa, imponendo le circostanze concretamente riscontrate una maggiore diminuzione di pena in relazione ai fatti commessi in danno di tre delle persone offese in età avanzata. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici territoriali hanno motivatamente considerato che l'aumento complessivo per la continuazione relativa ai vari episodi di truffa era stato determinato, in primo grado, in due anni di reclusione e 800 euro di multa;
sicché hanno valutato, trattandosi di sei episodi di truffa, un aumento per ciascun episodio pari a quattro mesi di reclusione e 133 euro di multa. Hanno quindi determinato la quota di pena relativa all'aggravante esclusa, insindacabilmente determinata in 10 giorni di reclusione e 15 euro di multa, così detraendo dalla sanzione complessiva la pena di 60 giorni di reclusione e 90 euro di multa, giungendo al risultato finale sopra indicato, privo di errori di calcolo. Le considerazioni del ricorrente sono generiche e attengono al merito;
quindi, non sono esaminabili in questa sede. Del resto, l'aggravante in disamina aveva trovato applicazione per tutti e sei gli episodi di truffa, non solo per quelli con vittime in età avanzata;
pertanto, la diminuzione equivalente per ciascun reato satellite sfugge a rilievi di manifesta illogicità. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 marzo 2024 Il Consiglier estensore Il Presidente