CASS
Sentenza 23 maggio 2023
Sentenza 23 maggio 2023
Massime • 1
In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell'imputato non può ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di legittimo impedimento del difensore pur se presentata nei quindi giorni liberi antecedenti l'udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2023, n. 37711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37711 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: BE CI nato a [...] il [...] BE NY nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore L'avvocato Sorana, dopo aver lungamente argomentato alcuni motivi del ricorso depositato insiste per l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37711 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 23/05/2023 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Ancona, ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti delle imputate, alla pena di giustizia per più reati di furto in abitazione, aggravati dall'approfittamento di condizioni personali di minorata difesa e dalla destrezza, compiuti tra Aprile e Giugno 2013. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputata AR CI, dichiarata responsabile per i capi a), c) d), tramite il difensore fiduciario, articolando quattro motivi qui sintetizzati nei limiti di cui all'art 173 disp att cpp. 1.Col primo lamenta la mancata dichiarazione della prescrizione del delitto di cui al capo c), contestato nella forma del tentativo, ragion per cui, nonostante la presenza di due aggravanti, sarebbe prescritto prima della sentenza di appello, emessa il 22.7.2022. 2.Tramite il secondo motivo si deduce la violazione delll'art 512 cpp, poiché nel giudizio di merito si erano acquisite le dichiarazioni rese in indagine dalle persone offese, in seguito al loro decesso ma, a causa dell'età avanzata delle stesse quando le avevano rese, mancherebbe il requisito dell'imprevedibilità circa l'impossibilità della loro ripetizione;
si assume che l'inerzia della Procura, che non aveva espletato incidente probatorio, si era riflessa negativamente sul pieno esercizio del diritto di difesa. 3. Nel terzo motivo ci si duole si duole della violazione del principio del, contraddittorio e dell'ad 6 Cedu, poiché la responsabilità era stata accertata in base alle dichiarazioni predibattimentali rese dalle persone offese, dichiarazioni che, anche se legittimamente acquisite a causa del decesso dei dichiaranti, non potrebbero essere poste a fondamento in modo esclusivo o significativo della responsabilità. 4.Col quarto motivo si prospetta la violazione dell'art 625 nr 4 cp e la contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta aggravante dell'art 61 nr 5 cp, che - nella visione della difesa - sarebbero incompatibili;
per altro verso si censura l'integrazione dell'aggravante della minorata difesa, fondata esclusivamente sull'età avanzata delle persone offese. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputata AR NI, dichiarata responsabile per i capi c) e d), tramite il difensore fiduciario, articolando otto motivi, qui sintetizzati nei limiti di cui all'art 173 disp att cpp. 5.Col primo deduce l'inosservanza dell'art 157 cp per l'omessa dichiarazione della prescrizione del tentativo di furto di cui al capo c), maturata prima della sentenza di appello. 6.Nel secondo si duole delle violazione dell'art 23 bis Legge 176/2020 e del diritto di difesa, per il rigetto dell'istanza di trattazione orale, che la ricorrente considera tempestivamente proposta in quanto insita nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore per motivi professionali, che la Corte di appello aveva accolto, fissando la trattazione del processo in forma scritta ma negando la trattazione orale per l'assenza di tempestiva istanza. 7. Tramite il terzo motivo si deduce vizio di motivazione illogica e violazione di legge quanto alla sussistenza dell'aggravante della destrezza in relazione al furto di cui al capo c). La sentenza impugnata l'aveva ravvisata nella condotta delle ricorrenti che avrebbero fatto ingresso 1 nell'abitazione con una scusa ma i risultati processuali, di cui la pronunzia di primo grado aveva dato atto,erano diversi,risultando che le donne erano entrate nella casa approfittando delle chiavi lasciate nella toppa dell'uscio dalla persona offesa;
la condotta sulla quale era fondata la ritenuta aggravante, quindi, era inesistente. 8. Col quarto motivo - collegato al precedente - ci si duole dell'errata applicazione di legge sempre in punto del medesimo capo di imputazione e della medesima aggravante, che sarebbe inconfigurabile in assenza di un'azione repentina di impossessamento della res furtiva. 9. Nel quinto motivo si deducono vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza dell'aggravante della minorata difesa per i capi c) e d), poiché i Giudici del merito avrebbero allo scopo valorizzato esclusivamente l'età della persona offesa, da sola insufficiente allo scopo secondo la richiamata giurisprudenza di questa Corte. Nelle fattispecie concrete quanto al capo c) si rappresenta che la persona offesa CI si era dimostrato lucido nell'affrontare le imputate mentre per l'episodio di cui al capo d) la persona offesa AP, oltre a mostrarsi lucido, aveva esibito anche vigore fisico. 10.Tramite il sesto motivo si eccepisce l'errata applicazione di disposizioni processuali e vizi motivazionali quanto ai riconoscimenti fotografici acquisiti agli atti, in assenza di elementi necessari a valutare l'attendibilità del riconoscimento. Il mancato esame dei testi/persone offese aveva impedito al giudice di saggiarne l'attendibilità; nello stesso senso la difesa evidenzia che neppure erano state descritte le imputate e che il Tribunale, per attribuire valore ai riconoscimenti fotografici, aveva fatto riferimento a cinque riconoscimenti diversi fatti da persone diverse;
si puntualizza che soltanto tre di essi erano riferibili alla ricorrente. 11.Col settimo motivo - relativo al solo capo c) - si lamenta la mancata declaratoria di nullità della ricognizione effettuata dalla persona offesa, alla quale non erano stati dati gli avvisi di legge. 12. Nell'ottavo motivo si lamentano violazione di legge e vizi motivazionali quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno lieve in relazione ai capi c) e d) e delle attenuanti generiche. Per il primo delitto si assume che il tentativo di furto non avrebbe comportato danni e per il capo d) si pone in luce che la motivazione, nel fare riferimento al furto di una pluralità di monili ed al loro valore di migliaia di euro, aveva travisato i dati di prova, poiché l'imputazione fa riferimento al furto di una catenina di poco valore;
la difesa rappresenta che il furto di più gioielli è oggetto dell'imputazione sub a), non ascritta alla ricorrente Quanto alle attenuanti generiche si deduce che con l'appello erano stati evidenziati più elementi positivi, che la Corte neppure aveva valutato. A seguito di istanza per la trattazione orale è stata fissata l'odierna udienza nel corso della quale il PG, dr Di Leo, ha concluso per il rigetto dei ricorsi e l'avvocato Sorana per AR NI ha insistito per l'accoglimento del ricorso 2 CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono fondati nei limiti e per le ragioni che di seguito si esporranno, essendo per il resto complessivamente infondati. 1.E', in primis, fondato il primo motivo di entrambi gli atti di ricorso, col quale si è lamentata la mancata declaratoria della prescrizione del delitto di tentativo di furto in danno di CI di cui al capo c). Come si annoterà i ricorsi non sono manifestamente infondati ed anzi risulta accoglibile il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse di AR CI, ed è, pertanto necessario rilevare la prescrizione del delitto di cui al capo c), ascritto ad entrambe le ricorrenti nella forma del tentativo, ed il cui termine è maturato al 27.11.2021, cioè prima della emissione, a Luglio 2022, della sentenza impugnata, nonostante la contestazione di due aggravanti ex art 625 cp. 1.1. In proposito il Massimo organo nomofilattico ha chiarito da tempo che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e - diversamente da quanto si verifica nel caso in esame neppure dedotta con i motivi di ricorso. In motivazione si è precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione. (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016 ) Rv. 266818. 1.2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio per essersi il delitto di cui al capo c) estinto per prescrizione e, di conseguenza, sono assorbiti motivi terzo, quarto e settimo proposti nell'interesse di AR NI, riguardanti esclusivamente detta imputazione, oltre che i motivi quinto, sesto ed ottavo della medesima ricorrente nella parte in cui le doglianze ivi presenti fanno riferimento al medesimo addebito. 2.Passando ad esaminare le altre censure avanzate da AR CI si osserva che appare infondato il secondo motivo, con il quale si è criticata la scelta di acquisire le dichiarazioni delle persone offese, deducendo la violazione dell'ad 512 cpp, poiché per l'età avanzata delle stesse persone offese mancherebbe il requisito dell'imprevedibilità della impossibilità alla ripetizione. In proposito va ricordato e ribadito il principio - già più volte espresso da questa Corte regolatrice ed al quale il Collegio presta adesione - per il quale l'imprevedibilità della impossibilità di ripetizione dell'atto va valutata con criterio "ex ante", avuto riguardo non a mere possibilità o evenienze astratte ed ipotetiche, ma sulla base di conoscenze concrete, di cui la parte interessata poteva disporre fino alla scadenza del termine entro il quale avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio.(Sez. 2, Sentenza n. 49007 del 16/09/2014 Ud. (dep. 25/11/2014 ) Rv. 261427. In senso coerente si è,altresì, chiarito che l'imprevedibilità dell'evento che rende impossibile la ripetizione dell'atto deve essere accertata dal giudice 3 secondo il criterio della "prognosi postuma", mediante l'ideale riproduzione della valutazione effettuata dalla parte interessata all'acquisizione delle dichiarazioni, verificandone la correttezza secondo canoni di ragionevolezza, tenuto conto delle circostanze di fatto allora note o conoscibili, a prescindere dagli accadimenti in concreto intervenuti. (Sez. 5, Sentenza n. 4945 del 20/01/2021 Ud. (dep. 08/02/2021 ) Rv. 280669. 2.1. La difesa dimostra di non tenere in conto tali consolidati principi avendo impostato la sua critica sull'età avanzata delle persone offese e, quindi, sulla mera possibilità che le stesse non rimanessero in vita fino all'epoca del giudizio e sulla constatazione che le stesse persone offese erano decedute prima del dibattimento. Diversamente da quanto insegnato da questa Corte regolatrice, quindi, nel formulare il motivo si è adoperato il senno di poi sottolineando l'avvenuto decesso dei testimoni, con un non corretto criterio di valutazione ex post circa la non prevedibilità dell'impossibilità della ripetizione. 2.2. La giustificazione resa sul punto dal Giudice di appello ha correttamente considerato ed esposto che non vi erano elementi concreti che facessero ragionevolmente ritenere al PM che le dichiarazioni non fossero ripetibili o che le persone offese potessero incorrere in un deficit cognitivo, in assenza di apprezzabili segnali in tal senso. 3. E' fondato, sia pure con le precisazioni che saranno svolte, il terzo motivo di ricorso, col quale si è denunziata la violazione del principio del contraddittorio e dell'ad 6 Cedu, poiché l'affermazione di responsabilità sarebbe avvenuta prevalentemente, se non esclusivamente sulla base della valutazione delle dichiarazioni predibattimentali rese dalle persone offese, poi decedute o impossibilitate a comparire. La difesa pone una questione sulla quale già più volte si è interrogata e pronunziata la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che, nel risolverla, ha fatto riferimento ai principi elaborati dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al JA e HE c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, AT c/ Germania. In linea generale può affermarsi che le decisioni in riferimento hanno ritenuto che le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art.. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze già citate, la base determinante riguardo alia dichiarazione di responsabilità, purché l'assenza di contraddittorio sia controbilanciata da solide garanzie procedurali, individuabili nella esistenza di elementi di riscontro, che avvalorino quei contenuti dichiarativi.Così:Sez. 6 , Sentenza n. 50994 del 26/03/2019 Ud. (dep. 17/12/2019) Rv. 278195. Alla presenza di idonee garanzie procedurali si è riferita anche un'altra pronunzia (Sez. 2 , Sentenza n. 15492 del 05/02/2020 Ud. (dep. 20/05/2020 ) Rv. 279148, che, nel ricorrere di tale presupposto, sembra aver accentuato il valore probatorio delle dichiarazioni predibattimentali puntualizzando che possano essere base esclusiva e determinante dell'accertamento di responsabilità se rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali»; si è valutato che queste ultime siano individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella 4 compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, tra i quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata. Nella diversa ipotesi - in rilievo nella fattispecie ora al vaglio - in cui le dichiarazioni predibattimentali siano state acquisite con il consenso delle parti, esse possono costituire base "esclusiva e determinante" dell'accertamento di responsabilità, a prescindere dall'osservanza delle "adeguate garanzie procedurali" indicate dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze già richiamate, in relazione all'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori e alla compatibilità delle dichiarazioni con i dati di contesto. Infatti, si è ritenuto che tale acquisizione scaturisca dalla rinuncia delle parti al diritto di esaminare un testimone, che è consentita dall'art. 6 conv. Edu , conformemente alla giurisprudenza della corte Edu, alle sole condizioni che risulti consapevole, informata e inequivocabile, sia assistita da un minimo di garanzie proporzionate alla sua rilevanza e non si palesi in contrasto con alcun interesse pubblico di rilievo.(Sez. 2 , Sentenza n. 22 del 24/11/2021 Ud. (dep. 04/01/2022 ) Rv. 282509. 3.1. Così ricostruita la cornice ermeneutica di riferimento va osservato "in fatto" che dal verbale del 9.10.2019 prodotto dalla difesa - atto consultabile dal Collegio in ragione della natura processuale della questione posta - in cui è riprodotta anche l'ordinanza resa sul punto dal Tribunale, si ricava chiaramente, nonostante la non perspicua forma di redazione del provvedimento, che gli avvocati presenti, Cela per AR CI e Sorana per AR ienni, si sono opposti alle acquisizioni delle dichiarazioni dei testi ancora in vita ma impossibilitati a comparire mentre non vi è stata opposizione per i testi già deceduti all'epoca del giudizio di primo grado. In sintesi l'opposizione dei difensori all'acquisizione delle dichiarazioni ha riguardato quelle di LE persona offesa del capo a) e della teste oculare CA, per il medesimo capo a), entrambe in vita ma impossibilitate a comparire per ragioni di salute;
mentre non vi è stata opposizione per l'acquisizione delle dichiarazioni dei testi persone offese del delitto di cui al capo d) AP e Palagagge, entrambi deceduti nelle more del giudizio, come si legge nell'incipit della sentenza di primo grado. 3.2. Alla luce della giurisprudenza suindicata deve conclusivamente osservarsi che la mancata opposizione all'acquisizione delle informazioni rese dai testi persone offese in relazione al capo d) le rende idonee all'accertamento della responsabilità sia in quanto la rinunzia all'esame è intervenuta ad opera della difesa tecnica, sicuramente consapevole delle conseguenze della scelta processuale, sia in quanto la loro valenza probatoria è confortata dal complessivo ragionamento decisorio condotto dal Tribunale. Nella sentenza di primo grado, infatti, si legge - alla pagina sette - che le notizie fornite dalle persone offese AP e AG sono state ponderate insieme ad elementi di riscontro, anche di carattere logico;
in tal senso si è fatto riferimento alle identiche modalità delle azioni furtive,, essendo consumate sempre ai danni di persone anziane e sempre negli orari pomeridiani, sempre nel medesimo paese di Camerano;
all'individuazione delle due imputate operata con certezza da parte di AP, che nell'immediatezza aveva dichiarato di ricordarsele bene e di poterle riconoscere e che ne aveva, 5 altresì, descritto le condotte, precisando che AR CI si era diretta verso la zona notte mentre AR NI aveva sfilato la collana alla moglie. La giustificazione resa dai Giudici del merito quanto all'affermazione di responsabilità delle imputate in relazione al capo d),incentrata, anche se non esclusivamente fondata, sulle dichiarazioni predibattimentali acquisite col consenso delle difese resiste, quindi, al rigoroso scrutinio necessario al lume della citata giurisprudenza di legittimità e convenzionale. 3.3. Diversamente deve dirsi quanto alla responsabilità di AR CI relativamente all'imputazione di cui al capo a), dichiarata sostanzialmente in base alle informazioni rese dalla persona offesa LE e dalla teste oculare CA, all'acquisizione delle quali le difese si sono opposte e che non sono state ascoltate nel giudizio di merito per impedimento dovuto a motivi di salute, non emergendo dalla motivazione la ponderazione di ulteriori e diversi elementi di corroborazione a tali dichiarazioni. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio in relazione al capo a) di imputazione e nel nuovo giudizio il Giudice di appello dovrà tener conto dei principi di diritto più volte citati. 4. Il quarto motivo, col quale si è censurata la giustificazione resa sul punto della aggravante della destrezza e su quella della minorata difesa ex art 61 nr 5 cp in relazione al residuo capo d) delle imputazioni, appare complessivamente infondato. I Giudici del merito, infatti, quanto alla prima aggravante hanno esattamente posto in rilievo il comportamento coordinato posto in essere dalle imputate, che hanno agito almeno in due, valorizzando allo scopo i pretesti adoperati per entrare nell'abitazione e la velocità di esecuzione nel portare a termine il furto, rapidamente realizzato. La giustificazione è in armonia con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che ha posto in rilievo come la distrazione appositamente indotta nella persona offesa per allentarne la sorveglianza integra la circostanza aggravante della destrezza in caso di rapidità dell'azione nell'impossessamento, non potuto percepire dalla persona offesa appositamente distratta. Ex multis: (Sez. 4, Sentenza n. 2340 del 29/11/2017 Ud. (dep. 19/01/201.8 ) Rv. 271757. Quanto alla minorata difesa, dal complessivo impianto motivazionale si ricava che l'aggravante è stata giudicata integrata non solo per l'età avanzata delle due persone offese ma anche per la condizione di invalidità di AG, che era su unai sedia a rotelle mentre AR NI - stando alle informazioni rese da AP riportate nel testo della sentenza di primo grado - le sfilava la collana, essendo, quindi, all'evidenza in una condizione in cui le era impossibile una reazione difensiva. 4.1. La pronunzia è coerente con quanto già opinato da questa stessa Sezione che, di recente ha chiarito che la commissione del reato in danno di persona ottuagenaria è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della minorata difesa, purché venga accertato che la pubblica o privata difesa siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano altre circostanze, di diversa natura, di segno contrario. (Sez. 5 , Sentenza n. 4273 del 10/12/2021 Ud. (dep. 07/02/2022) Rv. 282741. 6 G2), Ricorso di AR NI. 5.11 secondo motivo del ricorso appare infondato. La difesa prospetta la tesi secondo la quale l'istanza di legittimo impedimento per motivi professionali del 12.4.2022, in vista dell'udienza del 13 Giugno 2022, fosse di per sè significativa della richiesta di trattazione orale, richiesta impropriamente rigettata dal Giudice di appello. Anche in questo caso dalla doverosa consultazione degli atti a disposizione del Collegio emerge che dopo l'istanza di legittimo impedimento il PG aveva rassegnato conclusioni scritte mentre il difensore, il 6.6.2022, aveva ribadito la sussistenza dell'impedimento sostenendo che era già stata manifestata la volontà di partecipare all'udienza. La Corte all'udienza del 13 Giugno non si è pronunziata sull'istanza di legittimo impedimento ed ha rilevato la mancanza di ragioni ostative all'esercizio di attività difensive in forma scritta, precisando che non vi era stata tempestiva istanza di trattazione orale, e rinviando in ogni caso alla successiva udienza del 14 Luglio 2022. Il Giudice di appello ha, quindi, correttamente inteso che solo con la seconda nota della difesa - in data 6 Giugno 2022 - fosse stata avanzata l'istanza per la trattazione orale e l'ha giudicata intempestiva, poiché presentata a soli sette giorni dalla celebrazione dell'udienza. 5.1. Così ricostruita la situazione processuale va osservato che la tesi preposta dal difensore con il presente motivo trova un aggancio in una recente pronunzia di questa Corte, secondo la quale nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, depositata entro il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza, implica la richiesta di trattazione orale, cosicché l'omessa valutazione del dedotto impedimento a comparire integra una ipotesi di nullità assoluta per difetto di assistenza dell'imputato.(Sez. 4 , Sentenza n. 1414 del 15/12/2022 Ud. (dep. 17/01/2023) Rv. 284087. 5.2. Il Collegio intende discostarsi da quanto affermato in tale pronunzia, osservando che la giurisprudenza finora prevalente ha costantemente ritenuto che allo scopo di instaurare il giudizio in presenza e, quindi, con trattazione orale, occorra una specifica istanza da parte del difensore. Infatti : nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid19, la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell'imputato determina l'applicazione del rito ordinario, con conseguente obbligo di rinvio del procedimento, nel caso di legittimo impedimento dell'imputato, al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021 dep. 2022, G. Rv. 282400). In una successiva decisione si è chiarito che in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il giudizio si svolga con contraddittorio cartolare per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale (Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, C., Rv. 283415, massima riferita al giudizio di Cassazione ma espressiva di un principio valido anche per il giudizio d'appello. AncheSez. 5 , Sentenza n. 44646 del 14/10/2021 Ud. (dep. 02/12/2021 ) Rv. 282172 ha collegato la trattazione del processo di appello in forma orale alla presentazione di una esplicita 7 istanza in tal senso, puntualizzando che nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, solo nel caso in cui il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio. Del resto la norma in riferimento: art. 23 bis, co. 4, della legge 176/2020 (ex art. 23 d.l. n. 149/2020) è chiara nello statuire che la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Dalla limpida lettera della legge e dalla condivisibile interpretazione che finora ne è stata offerta da questa Corte regolatrice appare esclusa la possibilità che vi possa essere una richiesta di trattazione orale implicitamente contenuta nel'istanza di legittimo impedimento del difensore. Né la pronunzia citata - e qui non condivisa - ha impiegato argomenti a sostegno della tesi adottata, limitandosi a ritenere che nella comunicazione da parte del difensore del proprio legittimo impedimento a comparire e nella richiesta di rinvio fosse implicita la volontà di discutere in presenza il processo dinanzi alla Corte di appello. 5.3. Deve infine, constatarsi che nella fattispecie in esame la Corte anconetana, a seguito delle conclusioni del PG e della ribadita istanza di legittimo impedimento da pare della difesa, ha rinviato la trattazione del giudizio, garantendo in tal modo il concreto esercizio del diritto di difesa in forma scritta ed assicurando, quindi, il contraddittorio con le modalità del rito cartolare previste dal comma 2 dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176. 6.11 terzo e quarto motivo di ricorso attengono all'aggravante della destrezza riguardate il capo c) e sono, quindi, assorbiti e preclusi dalla pronunzia di prescrizione ad esso relativa. 7. Inammissibile appare il quinto motivo con il quale si è censurata la giustificazione circa l'aggravante ex art 61 n 5 cp della minorata difesa quanto al residuo capo d), aggravante per la quale, essendo incentrata la doglianza su argomenti analoghi a quelli impiegati nell'impugnazione di AR CI, si possono richiamare le considerazioni già ivi svolte, dovendo, peraltro, osservarsi che le critiche appaiono completamente versate in fatto e per altro verso non hanno relazione col testo che intendono censurare, poichè non considerano le condizioni di salute della persona offesa AG, che subì il furto della collana essendo costretta sulla sedia a rotelle. 8. Ai limiti dell'ammissibilità risulta il sesto motivo del ricorso avente ad oggetto le individuazioni fotografiche effettuate in indagine, i cui verbali sono stati acquisiti al dibattimento, con specifico riferimento al verbale di identificazione effettuata da AP, persona offesa di cui al capo d). E' utile ricordare e ribadire i principi affermati da questa Corte regolatrice sul tema, secondo i quali il riconoscimento fotografico operato dalla polizia giudiziaria costituisce uno strumento 8 probatorio atipico la cui efficacia è condizionata all'adozione di cautele, quali la descrizione, prima dell'atto ricognitivo, delle fattezze dell'autore del reato e delle circostanze della percezione visiva avuta del medesimo, nonché la disponibilità della fotografia o del fotogramma sulla base del quale è stato effettuato il riconoscimento, che consentano al giudice e alle parti la necessaria verifica postuma del grado di attendibilità di colui che opera il riconoscimento. (Sez. 6, Sentenza n. 17747 del 15/02/2017 Cc. (dep. 07/04/2017 ) Rv. 269876.Diversamnete in un'altra pronunzia si è chiarito che l'individuazione fotografica non deve essere necessariamente preceduta, ai fini della sua validità, dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona. (Sez. 4, Sentenza n. 7287 del 09/12/2020 Ud. (dep. 25/02/2021 ) Rv. 280598. Massime precedenti Conformi: N. 9380 del 2015 Rv. 263302 - 01, N. 47937 del 2012 Rv. 253885. I Giudici del merito, essendo sul tema richiamata dalla sentenza di appello quella di primo grado, hanno reso una giustificazione del valore probatorio attribuito alle identificaziond che risponde ai criteri ora richiamati. Si è, infatti, sottolineato che le individuazioni sono state eseguite nell'immediatezza dei fatti essendo ancora vivo il loro ricordo;
che AP aveva riconosciuto con certezza le due donne, specificando - come già annotato - le condotte da ciascuna tenute, e dichiarando di ricordarle bene, essendo in grado di riconoscerle e descrivendo anche l'inflessione della voce. Da tutti questi elementi, razionalmente ponderati in modo unitario è stato tratto un positivo giudizio di attendibilità della persona che aveva operato l'individuazione e della forza probante dell'individuazione stessa, giudizio che, del resto, la difesa non contesta con deduzioni specifiche. 9.11 settimo motivo riguarda il solo capo c) ed è assorbito dalla statuizione di prescrizione del relativo delitto. 10. Con l'ottavo motivo la difesa ha posto in rilievo che la motivazione sarebbe errata avendo fatto riferimento al furto di una pluralità di monili mentre il capo d) riguarda solo la sottrazione della collana alla persona offesa AG. L'osservazione difensiva coglie un punto critico, poiché la sentenza di appello si riferisce ad una pluralità di monili sottratti nell'episodio mentre fin dall'imputazione sub d) e come emerge da quanto annotato nella pronunzia di primo grado, è acquisito e pacifico che alla donna sulla sedia a rotelle fu sottratta solo una collana, che peraltro il Tribunale ha definito in oro, risultando che questo fosse il metallo di cui l'oggetto era costituito anche dalla denunzia di AP prodotta dalla difesa. Del resto nell'atto di ricorso si annota che l'oggetto era in oro ma si opera una non consentita interpretazione della denunzia in senso favorevole alla ricorrente, sottolineando il valore affettivo cui si è riferito il querelante e ritenendo„ senza alcun riferimento a dati positivi - ed anzi contrariamente a quanto emerge dai documenti ora citati - che il valore economico dell'oggetto fosse irrisorio. In proposito occorre ricordare che secondo il più che consolidato orientamento di questa Corte l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato alla persona offesa sia di valore economico 9 Il consigliere estensore UA de IO 7 Il Presidente abeone lievissimo o pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa. Ex multis Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017 Ud. (dep. 07/11/2017 )Rv. 271695;Sez 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017 Ud. (dep. 13/02/2017 ) Rv. 269241. Tale caratteristica in base a comuni regole di esperienza delle cose non è ravvisabile in un oggetto in oro, che continua ad essere uno tra i metalli di maggiore preziosità. Pertanto la pur rilevata c:onfusione nel passaggio motivazionale posto in luce dalla ricorrente non inficia la correttezza e logicità della complessiva motivazione, tenedo conto di quanto precisato nella sentenza di primo grado e nello stesso attto di ricorso. 10.1 Inammissibile risulta la doglianza circa la negatoria delle attenuanti generiche che non ha tenuto conto della giustificazione resa nella sentenza di appello,pur ripresa nell'atto di impugnazione, che ha correttamente fatto riferimento ai parametri ex art 133 cp evidenziando allo scopo la negativa personalità dell'imputata e la gravità delle condotte per le quali è stata condannata.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato di cui al capo c) e' estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza limitatamente al capo a) con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia. Rigetta i ricorsi nel resto. Deciso 23.5.2023 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore L'avvocato Sorana, dopo aver lungamente argomentato alcuni motivi del ricorso depositato insiste per l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37711 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 23/05/2023 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Ancona, ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti delle imputate, alla pena di giustizia per più reati di furto in abitazione, aggravati dall'approfittamento di condizioni personali di minorata difesa e dalla destrezza, compiuti tra Aprile e Giugno 2013. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputata AR CI, dichiarata responsabile per i capi a), c) d), tramite il difensore fiduciario, articolando quattro motivi qui sintetizzati nei limiti di cui all'art 173 disp att cpp. 1.Col primo lamenta la mancata dichiarazione della prescrizione del delitto di cui al capo c), contestato nella forma del tentativo, ragion per cui, nonostante la presenza di due aggravanti, sarebbe prescritto prima della sentenza di appello, emessa il 22.7.2022. 2.Tramite il secondo motivo si deduce la violazione delll'art 512 cpp, poiché nel giudizio di merito si erano acquisite le dichiarazioni rese in indagine dalle persone offese, in seguito al loro decesso ma, a causa dell'età avanzata delle stesse quando le avevano rese, mancherebbe il requisito dell'imprevedibilità circa l'impossibilità della loro ripetizione;
si assume che l'inerzia della Procura, che non aveva espletato incidente probatorio, si era riflessa negativamente sul pieno esercizio del diritto di difesa. 3. Nel terzo motivo ci si duole si duole della violazione del principio del, contraddittorio e dell'ad 6 Cedu, poiché la responsabilità era stata accertata in base alle dichiarazioni predibattimentali rese dalle persone offese, dichiarazioni che, anche se legittimamente acquisite a causa del decesso dei dichiaranti, non potrebbero essere poste a fondamento in modo esclusivo o significativo della responsabilità. 4.Col quarto motivo si prospetta la violazione dell'art 625 nr 4 cp e la contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta aggravante dell'art 61 nr 5 cp, che - nella visione della difesa - sarebbero incompatibili;
per altro verso si censura l'integrazione dell'aggravante della minorata difesa, fondata esclusivamente sull'età avanzata delle persone offese. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputata AR NI, dichiarata responsabile per i capi c) e d), tramite il difensore fiduciario, articolando otto motivi, qui sintetizzati nei limiti di cui all'art 173 disp att cpp. 5.Col primo deduce l'inosservanza dell'art 157 cp per l'omessa dichiarazione della prescrizione del tentativo di furto di cui al capo c), maturata prima della sentenza di appello. 6.Nel secondo si duole delle violazione dell'art 23 bis Legge 176/2020 e del diritto di difesa, per il rigetto dell'istanza di trattazione orale, che la ricorrente considera tempestivamente proposta in quanto insita nella richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore per motivi professionali, che la Corte di appello aveva accolto, fissando la trattazione del processo in forma scritta ma negando la trattazione orale per l'assenza di tempestiva istanza. 7. Tramite il terzo motivo si deduce vizio di motivazione illogica e violazione di legge quanto alla sussistenza dell'aggravante della destrezza in relazione al furto di cui al capo c). La sentenza impugnata l'aveva ravvisata nella condotta delle ricorrenti che avrebbero fatto ingresso 1 nell'abitazione con una scusa ma i risultati processuali, di cui la pronunzia di primo grado aveva dato atto,erano diversi,risultando che le donne erano entrate nella casa approfittando delle chiavi lasciate nella toppa dell'uscio dalla persona offesa;
la condotta sulla quale era fondata la ritenuta aggravante, quindi, era inesistente. 8. Col quarto motivo - collegato al precedente - ci si duole dell'errata applicazione di legge sempre in punto del medesimo capo di imputazione e della medesima aggravante, che sarebbe inconfigurabile in assenza di un'azione repentina di impossessamento della res furtiva. 9. Nel quinto motivo si deducono vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza dell'aggravante della minorata difesa per i capi c) e d), poiché i Giudici del merito avrebbero allo scopo valorizzato esclusivamente l'età della persona offesa, da sola insufficiente allo scopo secondo la richiamata giurisprudenza di questa Corte. Nelle fattispecie concrete quanto al capo c) si rappresenta che la persona offesa CI si era dimostrato lucido nell'affrontare le imputate mentre per l'episodio di cui al capo d) la persona offesa AP, oltre a mostrarsi lucido, aveva esibito anche vigore fisico. 10.Tramite il sesto motivo si eccepisce l'errata applicazione di disposizioni processuali e vizi motivazionali quanto ai riconoscimenti fotografici acquisiti agli atti, in assenza di elementi necessari a valutare l'attendibilità del riconoscimento. Il mancato esame dei testi/persone offese aveva impedito al giudice di saggiarne l'attendibilità; nello stesso senso la difesa evidenzia che neppure erano state descritte le imputate e che il Tribunale, per attribuire valore ai riconoscimenti fotografici, aveva fatto riferimento a cinque riconoscimenti diversi fatti da persone diverse;
si puntualizza che soltanto tre di essi erano riferibili alla ricorrente. 11.Col settimo motivo - relativo al solo capo c) - si lamenta la mancata declaratoria di nullità della ricognizione effettuata dalla persona offesa, alla quale non erano stati dati gli avvisi di legge. 12. Nell'ottavo motivo si lamentano violazione di legge e vizi motivazionali quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno lieve in relazione ai capi c) e d) e delle attenuanti generiche. Per il primo delitto si assume che il tentativo di furto non avrebbe comportato danni e per il capo d) si pone in luce che la motivazione, nel fare riferimento al furto di una pluralità di monili ed al loro valore di migliaia di euro, aveva travisato i dati di prova, poiché l'imputazione fa riferimento al furto di una catenina di poco valore;
la difesa rappresenta che il furto di più gioielli è oggetto dell'imputazione sub a), non ascritta alla ricorrente Quanto alle attenuanti generiche si deduce che con l'appello erano stati evidenziati più elementi positivi, che la Corte neppure aveva valutato. A seguito di istanza per la trattazione orale è stata fissata l'odierna udienza nel corso della quale il PG, dr Di Leo, ha concluso per il rigetto dei ricorsi e l'avvocato Sorana per AR NI ha insistito per l'accoglimento del ricorso 2 CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono fondati nei limiti e per le ragioni che di seguito si esporranno, essendo per il resto complessivamente infondati. 1.E', in primis, fondato il primo motivo di entrambi gli atti di ricorso, col quale si è lamentata la mancata declaratoria della prescrizione del delitto di tentativo di furto in danno di CI di cui al capo c). Come si annoterà i ricorsi non sono manifestamente infondati ed anzi risulta accoglibile il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse di AR CI, ed è, pertanto necessario rilevare la prescrizione del delitto di cui al capo c), ascritto ad entrambe le ricorrenti nella forma del tentativo, ed il cui termine è maturato al 27.11.2021, cioè prima della emissione, a Luglio 2022, della sentenza impugnata, nonostante la contestazione di due aggravanti ex art 625 cp. 1.1. In proposito il Massimo organo nomofilattico ha chiarito da tempo che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e - diversamente da quanto si verifica nel caso in esame neppure dedotta con i motivi di ricorso. In motivazione si è precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione. (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016 ) Rv. 266818. 1.2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio per essersi il delitto di cui al capo c) estinto per prescrizione e, di conseguenza, sono assorbiti motivi terzo, quarto e settimo proposti nell'interesse di AR NI, riguardanti esclusivamente detta imputazione, oltre che i motivi quinto, sesto ed ottavo della medesima ricorrente nella parte in cui le doglianze ivi presenti fanno riferimento al medesimo addebito. 2.Passando ad esaminare le altre censure avanzate da AR CI si osserva che appare infondato il secondo motivo, con il quale si è criticata la scelta di acquisire le dichiarazioni delle persone offese, deducendo la violazione dell'ad 512 cpp, poiché per l'età avanzata delle stesse persone offese mancherebbe il requisito dell'imprevedibilità della impossibilità alla ripetizione. In proposito va ricordato e ribadito il principio - già più volte espresso da questa Corte regolatrice ed al quale il Collegio presta adesione - per il quale l'imprevedibilità della impossibilità di ripetizione dell'atto va valutata con criterio "ex ante", avuto riguardo non a mere possibilità o evenienze astratte ed ipotetiche, ma sulla base di conoscenze concrete, di cui la parte interessata poteva disporre fino alla scadenza del termine entro il quale avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio.(Sez. 2, Sentenza n. 49007 del 16/09/2014 Ud. (dep. 25/11/2014 ) Rv. 261427. In senso coerente si è,altresì, chiarito che l'imprevedibilità dell'evento che rende impossibile la ripetizione dell'atto deve essere accertata dal giudice 3 secondo il criterio della "prognosi postuma", mediante l'ideale riproduzione della valutazione effettuata dalla parte interessata all'acquisizione delle dichiarazioni, verificandone la correttezza secondo canoni di ragionevolezza, tenuto conto delle circostanze di fatto allora note o conoscibili, a prescindere dagli accadimenti in concreto intervenuti. (Sez. 5, Sentenza n. 4945 del 20/01/2021 Ud. (dep. 08/02/2021 ) Rv. 280669. 2.1. La difesa dimostra di non tenere in conto tali consolidati principi avendo impostato la sua critica sull'età avanzata delle persone offese e, quindi, sulla mera possibilità che le stesse non rimanessero in vita fino all'epoca del giudizio e sulla constatazione che le stesse persone offese erano decedute prima del dibattimento. Diversamente da quanto insegnato da questa Corte regolatrice, quindi, nel formulare il motivo si è adoperato il senno di poi sottolineando l'avvenuto decesso dei testimoni, con un non corretto criterio di valutazione ex post circa la non prevedibilità dell'impossibilità della ripetizione. 2.2. La giustificazione resa sul punto dal Giudice di appello ha correttamente considerato ed esposto che non vi erano elementi concreti che facessero ragionevolmente ritenere al PM che le dichiarazioni non fossero ripetibili o che le persone offese potessero incorrere in un deficit cognitivo, in assenza di apprezzabili segnali in tal senso. 3. E' fondato, sia pure con le precisazioni che saranno svolte, il terzo motivo di ricorso, col quale si è denunziata la violazione del principio del contraddittorio e dell'ad 6 Cedu, poiché l'affermazione di responsabilità sarebbe avvenuta prevalentemente, se non esclusivamente sulla base della valutazione delle dichiarazioni predibattimentali rese dalle persone offese, poi decedute o impossibilitate a comparire. La difesa pone una questione sulla quale già più volte si è interrogata e pronunziata la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che, nel risolverla, ha fatto riferimento ai principi elaborati dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al JA e HE c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, AT c/ Germania. In linea generale può affermarsi che le decisioni in riferimento hanno ritenuto che le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art.. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze già citate, la base determinante riguardo alia dichiarazione di responsabilità, purché l'assenza di contraddittorio sia controbilanciata da solide garanzie procedurali, individuabili nella esistenza di elementi di riscontro, che avvalorino quei contenuti dichiarativi.Così:Sez. 6 , Sentenza n. 50994 del 26/03/2019 Ud. (dep. 17/12/2019) Rv. 278195. Alla presenza di idonee garanzie procedurali si è riferita anche un'altra pronunzia (Sez. 2 , Sentenza n. 15492 del 05/02/2020 Ud. (dep. 20/05/2020 ) Rv. 279148, che, nel ricorrere di tale presupposto, sembra aver accentuato il valore probatorio delle dichiarazioni predibattimentali puntualizzando che possano essere base esclusiva e determinante dell'accertamento di responsabilità se rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali»; si è valutato che queste ultime siano individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella 4 compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, tra i quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata. Nella diversa ipotesi - in rilievo nella fattispecie ora al vaglio - in cui le dichiarazioni predibattimentali siano state acquisite con il consenso delle parti, esse possono costituire base "esclusiva e determinante" dell'accertamento di responsabilità, a prescindere dall'osservanza delle "adeguate garanzie procedurali" indicate dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze già richiamate, in relazione all'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori e alla compatibilità delle dichiarazioni con i dati di contesto. Infatti, si è ritenuto che tale acquisizione scaturisca dalla rinuncia delle parti al diritto di esaminare un testimone, che è consentita dall'art. 6 conv. Edu , conformemente alla giurisprudenza della corte Edu, alle sole condizioni che risulti consapevole, informata e inequivocabile, sia assistita da un minimo di garanzie proporzionate alla sua rilevanza e non si palesi in contrasto con alcun interesse pubblico di rilievo.(Sez. 2 , Sentenza n. 22 del 24/11/2021 Ud. (dep. 04/01/2022 ) Rv. 282509. 3.1. Così ricostruita la cornice ermeneutica di riferimento va osservato "in fatto" che dal verbale del 9.10.2019 prodotto dalla difesa - atto consultabile dal Collegio in ragione della natura processuale della questione posta - in cui è riprodotta anche l'ordinanza resa sul punto dal Tribunale, si ricava chiaramente, nonostante la non perspicua forma di redazione del provvedimento, che gli avvocati presenti, Cela per AR CI e Sorana per AR ienni, si sono opposti alle acquisizioni delle dichiarazioni dei testi ancora in vita ma impossibilitati a comparire mentre non vi è stata opposizione per i testi già deceduti all'epoca del giudizio di primo grado. In sintesi l'opposizione dei difensori all'acquisizione delle dichiarazioni ha riguardato quelle di LE persona offesa del capo a) e della teste oculare CA, per il medesimo capo a), entrambe in vita ma impossibilitate a comparire per ragioni di salute;
mentre non vi è stata opposizione per l'acquisizione delle dichiarazioni dei testi persone offese del delitto di cui al capo d) AP e Palagagge, entrambi deceduti nelle more del giudizio, come si legge nell'incipit della sentenza di primo grado. 3.2. Alla luce della giurisprudenza suindicata deve conclusivamente osservarsi che la mancata opposizione all'acquisizione delle informazioni rese dai testi persone offese in relazione al capo d) le rende idonee all'accertamento della responsabilità sia in quanto la rinunzia all'esame è intervenuta ad opera della difesa tecnica, sicuramente consapevole delle conseguenze della scelta processuale, sia in quanto la loro valenza probatoria è confortata dal complessivo ragionamento decisorio condotto dal Tribunale. Nella sentenza di primo grado, infatti, si legge - alla pagina sette - che le notizie fornite dalle persone offese AP e AG sono state ponderate insieme ad elementi di riscontro, anche di carattere logico;
in tal senso si è fatto riferimento alle identiche modalità delle azioni furtive,, essendo consumate sempre ai danni di persone anziane e sempre negli orari pomeridiani, sempre nel medesimo paese di Camerano;
all'individuazione delle due imputate operata con certezza da parte di AP, che nell'immediatezza aveva dichiarato di ricordarsele bene e di poterle riconoscere e che ne aveva, 5 altresì, descritto le condotte, precisando che AR CI si era diretta verso la zona notte mentre AR NI aveva sfilato la collana alla moglie. La giustificazione resa dai Giudici del merito quanto all'affermazione di responsabilità delle imputate in relazione al capo d),incentrata, anche se non esclusivamente fondata, sulle dichiarazioni predibattimentali acquisite col consenso delle difese resiste, quindi, al rigoroso scrutinio necessario al lume della citata giurisprudenza di legittimità e convenzionale. 3.3. Diversamente deve dirsi quanto alla responsabilità di AR CI relativamente all'imputazione di cui al capo a), dichiarata sostanzialmente in base alle informazioni rese dalla persona offesa LE e dalla teste oculare CA, all'acquisizione delle quali le difese si sono opposte e che non sono state ascoltate nel giudizio di merito per impedimento dovuto a motivi di salute, non emergendo dalla motivazione la ponderazione di ulteriori e diversi elementi di corroborazione a tali dichiarazioni. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio in relazione al capo a) di imputazione e nel nuovo giudizio il Giudice di appello dovrà tener conto dei principi di diritto più volte citati. 4. Il quarto motivo, col quale si è censurata la giustificazione resa sul punto della aggravante della destrezza e su quella della minorata difesa ex art 61 nr 5 cp in relazione al residuo capo d) delle imputazioni, appare complessivamente infondato. I Giudici del merito, infatti, quanto alla prima aggravante hanno esattamente posto in rilievo il comportamento coordinato posto in essere dalle imputate, che hanno agito almeno in due, valorizzando allo scopo i pretesti adoperati per entrare nell'abitazione e la velocità di esecuzione nel portare a termine il furto, rapidamente realizzato. La giustificazione è in armonia con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che ha posto in rilievo come la distrazione appositamente indotta nella persona offesa per allentarne la sorveglianza integra la circostanza aggravante della destrezza in caso di rapidità dell'azione nell'impossessamento, non potuto percepire dalla persona offesa appositamente distratta. Ex multis: (Sez. 4, Sentenza n. 2340 del 29/11/2017 Ud. (dep. 19/01/201.8 ) Rv. 271757. Quanto alla minorata difesa, dal complessivo impianto motivazionale si ricava che l'aggravante è stata giudicata integrata non solo per l'età avanzata delle due persone offese ma anche per la condizione di invalidità di AG, che era su unai sedia a rotelle mentre AR NI - stando alle informazioni rese da AP riportate nel testo della sentenza di primo grado - le sfilava la collana, essendo, quindi, all'evidenza in una condizione in cui le era impossibile una reazione difensiva. 4.1. La pronunzia è coerente con quanto già opinato da questa stessa Sezione che, di recente ha chiarito che la commissione del reato in danno di persona ottuagenaria è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della minorata difesa, purché venga accertato che la pubblica o privata difesa siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano altre circostanze, di diversa natura, di segno contrario. (Sez. 5 , Sentenza n. 4273 del 10/12/2021 Ud. (dep. 07/02/2022) Rv. 282741. 6 G2), Ricorso di AR NI. 5.11 secondo motivo del ricorso appare infondato. La difesa prospetta la tesi secondo la quale l'istanza di legittimo impedimento per motivi professionali del 12.4.2022, in vista dell'udienza del 13 Giugno 2022, fosse di per sè significativa della richiesta di trattazione orale, richiesta impropriamente rigettata dal Giudice di appello. Anche in questo caso dalla doverosa consultazione degli atti a disposizione del Collegio emerge che dopo l'istanza di legittimo impedimento il PG aveva rassegnato conclusioni scritte mentre il difensore, il 6.6.2022, aveva ribadito la sussistenza dell'impedimento sostenendo che era già stata manifestata la volontà di partecipare all'udienza. La Corte all'udienza del 13 Giugno non si è pronunziata sull'istanza di legittimo impedimento ed ha rilevato la mancanza di ragioni ostative all'esercizio di attività difensive in forma scritta, precisando che non vi era stata tempestiva istanza di trattazione orale, e rinviando in ogni caso alla successiva udienza del 14 Luglio 2022. Il Giudice di appello ha, quindi, correttamente inteso che solo con la seconda nota della difesa - in data 6 Giugno 2022 - fosse stata avanzata l'istanza per la trattazione orale e l'ha giudicata intempestiva, poiché presentata a soli sette giorni dalla celebrazione dell'udienza. 5.1. Così ricostruita la situazione processuale va osservato che la tesi preposta dal difensore con il presente motivo trova un aggancio in una recente pronunzia di questa Corte, secondo la quale nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, depositata entro il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza, implica la richiesta di trattazione orale, cosicché l'omessa valutazione del dedotto impedimento a comparire integra una ipotesi di nullità assoluta per difetto di assistenza dell'imputato.(Sez. 4 , Sentenza n. 1414 del 15/12/2022 Ud. (dep. 17/01/2023) Rv. 284087. 5.2. Il Collegio intende discostarsi da quanto affermato in tale pronunzia, osservando che la giurisprudenza finora prevalente ha costantemente ritenuto che allo scopo di instaurare il giudizio in presenza e, quindi, con trattazione orale, occorra una specifica istanza da parte del difensore. Infatti : nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid19, la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell'imputato determina l'applicazione del rito ordinario, con conseguente obbligo di rinvio del procedimento, nel caso di legittimo impedimento dell'imputato, al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021 dep. 2022, G. Rv. 282400). In una successiva decisione si è chiarito che in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il giudizio si svolga con contraddittorio cartolare per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale (Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, C., Rv. 283415, massima riferita al giudizio di Cassazione ma espressiva di un principio valido anche per il giudizio d'appello. AncheSez. 5 , Sentenza n. 44646 del 14/10/2021 Ud. (dep. 02/12/2021 ) Rv. 282172 ha collegato la trattazione del processo di appello in forma orale alla presentazione di una esplicita 7 istanza in tal senso, puntualizzando che nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, solo nel caso in cui il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio. Del resto la norma in riferimento: art. 23 bis, co. 4, della legge 176/2020 (ex art. 23 d.l. n. 149/2020) è chiara nello statuire che la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Dalla limpida lettera della legge e dalla condivisibile interpretazione che finora ne è stata offerta da questa Corte regolatrice appare esclusa la possibilità che vi possa essere una richiesta di trattazione orale implicitamente contenuta nel'istanza di legittimo impedimento del difensore. Né la pronunzia citata - e qui non condivisa - ha impiegato argomenti a sostegno della tesi adottata, limitandosi a ritenere che nella comunicazione da parte del difensore del proprio legittimo impedimento a comparire e nella richiesta di rinvio fosse implicita la volontà di discutere in presenza il processo dinanzi alla Corte di appello. 5.3. Deve infine, constatarsi che nella fattispecie in esame la Corte anconetana, a seguito delle conclusioni del PG e della ribadita istanza di legittimo impedimento da pare della difesa, ha rinviato la trattazione del giudizio, garantendo in tal modo il concreto esercizio del diritto di difesa in forma scritta ed assicurando, quindi, il contraddittorio con le modalità del rito cartolare previste dal comma 2 dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176. 6.11 terzo e quarto motivo di ricorso attengono all'aggravante della destrezza riguardate il capo c) e sono, quindi, assorbiti e preclusi dalla pronunzia di prescrizione ad esso relativa. 7. Inammissibile appare il quinto motivo con il quale si è censurata la giustificazione circa l'aggravante ex art 61 n 5 cp della minorata difesa quanto al residuo capo d), aggravante per la quale, essendo incentrata la doglianza su argomenti analoghi a quelli impiegati nell'impugnazione di AR CI, si possono richiamare le considerazioni già ivi svolte, dovendo, peraltro, osservarsi che le critiche appaiono completamente versate in fatto e per altro verso non hanno relazione col testo che intendono censurare, poichè non considerano le condizioni di salute della persona offesa AG, che subì il furto della collana essendo costretta sulla sedia a rotelle. 8. Ai limiti dell'ammissibilità risulta il sesto motivo del ricorso avente ad oggetto le individuazioni fotografiche effettuate in indagine, i cui verbali sono stati acquisiti al dibattimento, con specifico riferimento al verbale di identificazione effettuata da AP, persona offesa di cui al capo d). E' utile ricordare e ribadire i principi affermati da questa Corte regolatrice sul tema, secondo i quali il riconoscimento fotografico operato dalla polizia giudiziaria costituisce uno strumento 8 probatorio atipico la cui efficacia è condizionata all'adozione di cautele, quali la descrizione, prima dell'atto ricognitivo, delle fattezze dell'autore del reato e delle circostanze della percezione visiva avuta del medesimo, nonché la disponibilità della fotografia o del fotogramma sulla base del quale è stato effettuato il riconoscimento, che consentano al giudice e alle parti la necessaria verifica postuma del grado di attendibilità di colui che opera il riconoscimento. (Sez. 6, Sentenza n. 17747 del 15/02/2017 Cc. (dep. 07/04/2017 ) Rv. 269876.Diversamnete in un'altra pronunzia si è chiarito che l'individuazione fotografica non deve essere necessariamente preceduta, ai fini della sua validità, dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona. (Sez. 4, Sentenza n. 7287 del 09/12/2020 Ud. (dep. 25/02/2021 ) Rv. 280598. Massime precedenti Conformi: N. 9380 del 2015 Rv. 263302 - 01, N. 47937 del 2012 Rv. 253885. I Giudici del merito, essendo sul tema richiamata dalla sentenza di appello quella di primo grado, hanno reso una giustificazione del valore probatorio attribuito alle identificaziond che risponde ai criteri ora richiamati. Si è, infatti, sottolineato che le individuazioni sono state eseguite nell'immediatezza dei fatti essendo ancora vivo il loro ricordo;
che AP aveva riconosciuto con certezza le due donne, specificando - come già annotato - le condotte da ciascuna tenute, e dichiarando di ricordarle bene, essendo in grado di riconoscerle e descrivendo anche l'inflessione della voce. Da tutti questi elementi, razionalmente ponderati in modo unitario è stato tratto un positivo giudizio di attendibilità della persona che aveva operato l'individuazione e della forza probante dell'individuazione stessa, giudizio che, del resto, la difesa non contesta con deduzioni specifiche. 9.11 settimo motivo riguarda il solo capo c) ed è assorbito dalla statuizione di prescrizione del relativo delitto. 10. Con l'ottavo motivo la difesa ha posto in rilievo che la motivazione sarebbe errata avendo fatto riferimento al furto di una pluralità di monili mentre il capo d) riguarda solo la sottrazione della collana alla persona offesa AG. L'osservazione difensiva coglie un punto critico, poiché la sentenza di appello si riferisce ad una pluralità di monili sottratti nell'episodio mentre fin dall'imputazione sub d) e come emerge da quanto annotato nella pronunzia di primo grado, è acquisito e pacifico che alla donna sulla sedia a rotelle fu sottratta solo una collana, che peraltro il Tribunale ha definito in oro, risultando che questo fosse il metallo di cui l'oggetto era costituito anche dalla denunzia di AP prodotta dalla difesa. Del resto nell'atto di ricorso si annota che l'oggetto era in oro ma si opera una non consentita interpretazione della denunzia in senso favorevole alla ricorrente, sottolineando il valore affettivo cui si è riferito il querelante e ritenendo„ senza alcun riferimento a dati positivi - ed anzi contrariamente a quanto emerge dai documenti ora citati - che il valore economico dell'oggetto fosse irrisorio. In proposito occorre ricordare che secondo il più che consolidato orientamento di questa Corte l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato alla persona offesa sia di valore economico 9 Il consigliere estensore UA de IO 7 Il Presidente abeone lievissimo o pressochè irrisorio, sia quanto al valore in sè della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa. Ex multis Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017 Ud. (dep. 07/11/2017 )Rv. 271695;Sez 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017 Ud. (dep. 13/02/2017 ) Rv. 269241. Tale caratteristica in base a comuni regole di esperienza delle cose non è ravvisabile in un oggetto in oro, che continua ad essere uno tra i metalli di maggiore preziosità. Pertanto la pur rilevata c:onfusione nel passaggio motivazionale posto in luce dalla ricorrente non inficia la correttezza e logicità della complessiva motivazione, tenedo conto di quanto precisato nella sentenza di primo grado e nello stesso attto di ricorso. 10.1 Inammissibile risulta la doglianza circa la negatoria delle attenuanti generiche che non ha tenuto conto della giustificazione resa nella sentenza di appello,pur ripresa nell'atto di impugnazione, che ha correttamente fatto riferimento ai parametri ex art 133 cp evidenziando allo scopo la negativa personalità dell'imputata e la gravità delle condotte per le quali è stata condannata.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato di cui al capo c) e' estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza limitatamente al capo a) con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia. Rigetta i ricorsi nel resto. Deciso 23.5.2023 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE