Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/03/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 4272/2022
REPUBBLICA ITALIANA
1. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
2. SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4272 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE TRA
(P.IVA ) in persona del rapp.te legale p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Luca Maria Maranca ed elett.te dom.to presso il presso il suo studio in Scafati (SA) alla via Leonardo Da Vinci n. 5, in virtù di procura allegata all'atto di citazione--- ATTRIC
E
E
, nato a [...] il [...], rappresentato dall'avv. Pasquale Controparte_1 Sergio ed elett. dom. presso il suo studio sito in Castellammare di Stabia (NA) alla via
Mazzini n. 15 in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta---
CONVENUT
O
NONCHE'
(sede in Controparte_2
Milano ed in persona del legale rapp. pro-tempore) elett. dom. in Napoli al Viale Augusto n. 162, presso lo studio dell'Avv. Francesco Napolitano che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ---
TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONCLUSIONI
Come da atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 3.8.2022, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale il sig. per ivi sentirlo Controparte_1 condannare al risarcimento del danno da responsabilità professionale con vittorie di spese di lite.
A sostegno della proposta domanda, l'istante deduceva che in data 20.3.2017 riceveva notifica della cartella esattoriale n. 10020170005211692000 con la quale l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale AG intimava il pagamento dell'Iva insoluta relativa all'anno di imposta 2013 per un importo pari ad euro 20.1999,08.
In particolare, l'attrice esponeva che: il software di elaborazione dati aveva erroneamente riportato gli acquisti intra (n.d.e. intra-comunitari) omettendo di considerare la cessione compensativa Iva pari ad euro 10.376,00 di talché nel quadro VL risultava un valore di euro 160.428,00 in luogo dell'esatto importo pari ad euro 171.103,00.
La società debitrice decideva di impugnare la predetta cartella e a tal uopo conferiva delega scritta all'odierno convenuto, in qualità di commercialista di fiducia, incaricandolo
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di proporre ricorso nonché di presentare istanza di sgravio in autotutela all' Agenzia delle
Entrate
Tuttavia il , per negligenza e dimenticanza, ometteva di proporre ricorso CP_1 avverso la cartella in oggetto e pertanto consentiva che si consolidassero i relativi effetti.
Solo in data 5.4.2019 il inoltrava istanza di sgravio all'ente impositore che CP_1 tuttavia rimaneva senza esito, costringendo quindi la società attrice a pagare un'imposta che invece non sarebbe stata dovuta.
Chiedeva quindi la condanna di per la somma di euro 12.744,00 a Controparte_1 titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento professionale a questi imputabile.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava la domanda e ne Controparte_1 chiedeva il rigetto.
In particolare, il convenuto eccepiva in via preliminare l'inutilizzabilità dei documenti in quanto prodotti in copia e privi del visto di autenticità; ancora in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto introduttivo in quanto carente dei requisiti necessari ai fini della validità dello stesso;
nel merito, non contestava la ricostruzione dei fatti fornita dall'attrice ma deduceva di aver ricevuto una mera delega e non invece un incarico ritualmente conferito al fine di proporre istanza di sgravio alla Agenzia delle Entrate e che, pertanto, aveva correttamente adempiuto ai propri obblighi professionali.
Instava, infine, per la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni professionali
, al fine di essere manlevato in virtù della polizza Controparte_3 professionale n. A119C326454-LB.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva la Controparte_3
la quale contestava la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e la
[...] domanda del convenuto di essere manlevato stante la presenza all'interno del contratto assicurativo (prodotto dal convenuto e presente in atti) di clausole limitative della operatività della polizza invocata.
All'esito dei termini concessi ex art. 183-6° comma cpc (temporalmente vigente) questo giudice riteneva la causa sufficientemente istruita documentalmente e superflua la chiesta CTU.
Pertanto, acquisita documentazione varia e sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
I fatti di causa sono da ritenere pacifici.
L'attrice ha depositato nota scritta proveniente dal convenuto che riconosce espressamente non solo (e non tanto) la propria responsabilità, quanto l'effettivo svolgersi dei fatti esattamente come riportato in citazione.
Questo il contenuto del documento in questione (si riporta la parte di interesse):
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Ed ancora il documento conclude:
Si tratta all'evidenza di documento avente chiara natura confessoria circa l'effettivo svolgersi dei fatti (che corrisponde pedissequamente a quanto riportato in citazione) e tale documento non è stato in nessun modo disconosciuto dal convenuto se non in maniera del tutto generica laddove ha lamentato la mancata produzione dell'originale.
Del resto in comparsa di costituzione il convenuto ha ammesso i fatti in questione lamentando solo di essere stato incaricato di presentare l'istanza di sgravio in autotutela, ma di non aver mai ricevuto espresso mandato di proporre ricorso: invece - come visto - dal documento di cui sopra risulta esattamente il contrario laddove il (che lo si CP_1 rammenta: era il commercialista di fiducia che aveva commesso l'errore da cui era scaturito l'accertamento) conferma di essere stato sollecitato a mezzo mail a presentare ricorso nei termini.
E si noti che la responsabilità del convenuto nasce non solo dalla mancata proposizione di tempestivo ricorso, ma altresì dall'aver commesso l'errore nella dichiarazione (come da lui espressamente riconosciuto in giudizio, anche se causato dal software da lui usato) senza poi adoperarsi concretamente e (soprattutto) tempestivamente, per porvi rimedio.
Ed è estremamente probabile che la proposizione di un ricorso tempestivo avrebbe
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comportato l'annullamento dell'accertamento, dal momento che si trattava di un errore evidente di compilazione (che al più avrebbe generato una semplice sanzione e non certo la pretesa di corresponsione dell'imposta non dovuta).
Ed è ancora pacifico che l'attrice ha dovuto pagare la cartella (anche se con i benefici della c.d. rottamazione ter) versando l'importo di € 12.744,00 che costituisce dunque iil danno da risarcire cui il convenuto va condannato (oltre agli interessi legali dal 30.7.2019
– data della diffida stragiudiziale – al saldo)
Per quel che concerne la chiamata in garanzia fatta dal convenuto va rigettata l'eccezione dei di inoperatività della polizza. CP_3
E' vero infatti che il convenuto ha esibito solo una polizza il cui periodo di operatività va dall'8.2.2021 all'8.2.2022 (ed altresì una successiva fattura del 20.6.2022 verosimilmente riferentesi al successivo periodo di rinnovo contrattuale), ma è indubbio che la polizza in questione risultava già operante dall'anno 2019, perché il convenuto ha esibito la denuncia di sinistro inviata (per la polizza ) al relativo broker assicurativo con PEC CP_3 del 31.7.2019 girando allo stesso la diffida stragiudiziale ricevuta dall'attrice in data 30.7.2019.
Ed infatti, a seguito di tale denuncia i (per il tramite di un Manager e di CP_3 CP_4 un Claims Assessor) ha richiesto delucidazioni sulla vicenda (in particolare sull'esito presumibile che avrebbe avuto un ricorso tributario tempestivo) senza sollevare alcuna questione sull'esistenza della polizza e sulla sua operatività (cfr. mail esibite dal convenuto).
La documentazione di cui sopra non è stata disconosciuta dalla chiamata in garanzia che si è limitata ad impugnative del tutto generiche.
E la documentazione e le considerazioni di cui sopra dimostrano altresì l'infondatezza dell'eccezione di inoperatività della polizza per essere la stessa al di fuori della clausola Claims Made (di cui all'art. 16 delle Condizioni Generali di Polizza esibite).
Infatti, a fronte di una richiesta pervenuta il 30.7.2019 il convenuto ha notiziato la propria compagnia già il giorno dopo.
In conclusione la convenuta Compagnia va condannata a rivalere il convenuto di quanto dallo stesso dovuto all'attore in virtù della presente sentenza, sia per sorta che per spese.
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Per quel che concerne il regolamento delle spese di lite, quelle sostenute dall'attore seguono a soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo con attribuzione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario.
L'infondatezza dell'eccezione di inoperatività della garanzia comporta la condanna della Compagnia anche al pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto (anche queste con distrazione in favore del Difensore antistatario).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , con citazione notificata il 3.8.2022,
[...] Controparte_1 nonché definitivamente pronunciando sulla chiamata in garanzia fatta dal convenuto nei confronti di così provvede: Controparte_3
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna al Controparte_1 pagamento, in favore della (in persona del legale rapp. Parte_1 p.t.) della somma di € 12.744,00 oltre agli interessi legali dalla 30.7.2019 al saldo---
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- condanna al pagamento, in favore dell'avv. Luca Maria Controparte_1 Maranca, difensore distrattario, delle spese di giudizio di parte attrice, liquidandole in complessivi € 3.500,00 oltre importo C.U. ed oltre accessori di legge---
- condanna la (in persona del legale rapp. pro- Controparte_3 tempore) a rivalere il convenuto di quanto dallo stesso dovuto Controparte_1 all'attrice per sorta e spese in dipendenza della presente sentenza---
- condanna la (in persona del legale rapp. pro- Controparte_3 tempore) al pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto, che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre C.U. ed oltre accessori di legge, con attribuzione delle stesse in favore del difensore distrattario, avv. Pasquale Sergio.
Così deciso in Torre Annunziata addì 7.3.2025.
IL GIUDICE
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