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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 12/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alex
Costanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 892 R.G.A.C. dell'anno 2021
T R A
, nato il [...] a [...] Parte_1
Cataldo (CL), C.F. rappresentato e difeso C.F._1
da sé medesimo e dall'avv. Carmelo Luca Lalomia, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, P.IVA rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv.to Antonio Pivetti, giusta procura atti;
OPPOSTO
***
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, l'avv.
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo nr. 129/2021 emesso da questo Tribunale in favore della , con il quale era stato ingiunto Controparte_1 all'opponente di pagare la somma di € 19.836,33, oltre interessi e spese.
A fondamento della propria pretesa creditoria la Controparte_1
aveva rappresentato di aver pagato all'opponente, in
[...]
ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Agrigento
n.1030/2014 del 26/04/2014, la somma di € 19.900,65 al lordo della ritenuta d'acconto.
Tale sentenza, tuttavia, era stata riformata dalla Corte d'Appello di Palermo con sentenza n. 559/2019 del 01/03/2019 e conseguentemente l'odierno opponente era obbligato a restituire quanto percepito da Controparte_1
L'opponente, a sostegno dell'odierna opposizione, deduceva in primo luogo l'insussistenza di una valida ed efficace procura processuale in favore del difensore della Controparte_1
Sosteneva, sul punto, che la procura speciale alle liti conferita da all'avv. Antonio Pivetti dinnanzi al notaio CP_1 Per_1
in data 11/11/2020, 14367, non fosse valida in quanto
[...]
Con conferita “esclusivamente ai procedimenti civili notificati a a partire dalla data di conferimento della presente procura”.
Conseguentemente, il riferimento a come destinataria di CP_1
notifica avrebbe reso la procura inefficace nel giudizio monitorio in cui la stessa non era convenuta bensì ricorrente.
L'opponente deduceva altresì che la procura allegata in giudizio da parte di era stata sottoscritta digitalmente solamente CP_1
dal difensore, avv. Antonio Pivetti, risultando invece assenti le sottoscrizioni digitali del rappresentante della e CP_1
del notaio rogante.
2 Nel merito, l'opponente rappresentava che nel giudizio monitorio aveva dichiarato di avergli corrisposto la somma di € CP_1
19.900,65, ma l'importo effettivamente ricevuto era stato di €
16.226,65, con una differenza di € 3.674 a titolo di ritenuta d'acconto.
L'avv. affermava dunque che l'ingiunzione non potesse Parte_1
essere pronunciata per l'importo di € 19.836,33, contenendo tale somma anche la trattenuta operata dalla e mai entrata CP_1
nella sua effettiva disponibilità. L'opponente, peraltro, rappresentava che dalla somma ingiunta sarebbe stato necessario escludere anche la somma di € 64,32 corrispostagli a titolo di indennizzo per l'omessa pubblicazione in elenco.
Per tutti i motivi esposti, parte opponente chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca dell'opposto decreto.
Si costituiva in giudizio contestando la Controparte_1
difesa avversaria e sostenendo l'infondatezza dell'opposizione.
Nello specifico, l'opposta sosteneva la validità e l'efficacia della procura rilasciatagli, deducendo che il potere di rappresentare la nei procedimenti giudiziari era comprensivo CP_1
anche del potere di instaurare giudizi, così come espressamente indicato in seno alla stessa.
Deduceva inoltre l'insussistenza dell'obbligo di restituzione della somma di € 3.674 trattenuta da a titolo di ritenuta CP_1
d'acconto.
L'opposta chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del
3 decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita a mezzo produzioni documentali. Con ordinanza del 24/07/2024 parte attrice veniva onerata di sanare un riscontrato difetto di procura.
Infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 21/10/2024, il giudice poneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art.190 c.p.c.
2. L'opposizione va accolta.
Parte opposta, infatti, non ha sanato il vizio di procura descritto in seno all'ordinanza del 24/07/2024, con cui il giudice, rilevato che “la procura allegata in giudizio da parte opposta risulta sottoscritta digitalmente solamente dal difensore, avv. Antonio Pivetti, mentre non risultano le sottoscrizioni digitali del rappresentante della CP_1
e del notaio rogante;
considerato che
tale vizio integra un
[...]
presupposto di nullità della procura e un difetto di rappresentanza processuale”, assegnava a parte opposta termine perentorio fino al 30 settembre 2024 per sanare il difetto della propria procura alle liti.
Tuttavia, il documento prodotto da parte opposta il 30/08/2024 con cui il procuratore speciale di Parte_2
avrebbe conferito procura all'avv. Pivetti non risulta
[...]
sottoscritto digitalmente dal primo.
Da quanto sopra risulta che l'avv. Pivetti non sia munito di rituale procura per stare in giudizio nei confronti dell'odierno opponente e non lo era neppure – come già rilevato in corso di causa- all'epoca dell'emissione dell'opposto decreto, il quale deve essere pertanto revocato.
3. Spese secondo soccombenza, liquidate secondo i parametri di
4 cui al D.M. 55/14 per le cause di valore fino a € 26.000,00, applicata una riduzione dei compensi in ragione della ridotta attività processuale in concreto svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa doma da eccezione o difesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n.129/2021 emesso dal
Tribunale di Caltanissetta;
2) condanna parte opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, che si liquidano in euro
2.540,00 oltre IVA, C.P.A e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, come per legge.
Caltanissetta, 11 febbraio 2025
IL GIUDICE
Alex Costanza
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