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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 10/02/2026, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 846/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI FRANCESCO, Presidente
TI FRANCESCO, LA
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1427/2023 depositato il 13/03/2023
proposto da
Ag.entrate - OS - Latina
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
resistente 1
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 68/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1 e pubblicata il 30/01/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720229000409474000 IVA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si rimettono agli atti.
Alle ore 9.46 alla presenza di tutte le parti viene riaperto il verbale con il loro consenso per far constatare la presenza dell' Avv. Nominativo_2 in difesa dell' Agenzia Entrate OS di Latina la quale si riporta all'atto di appello e ne chiede l'accogliamento.
Le altre parti confermano le loro posizioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 68/1/23 depositata il 22/09/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina accoglieva il ricorso proposto dalla “resistente
1, in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t. sig.
Nominativo_3, avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 05720229000409474000, notificato in data 02.03.2022, dall'Agenzia delle Entrate- OS di Latina, per un importo complessivo di
€ 465.848,42, limitatamente alle nr. 8 cartelle di pagamento di competenza del giudice tributario e, precisamente:
1) cartella n. 05720130032962275000 (Agenzia delle Entrate di LT) dedotta notificata Il 22.10.2013 di euro 7.591,42;
2) cartella n. 05720140010669451000 (Agenzia delle Entrate di LT) dedotta notificata Il 22.10.2013 di euro 7.591,42;
2) cartella n. 05720140010669451000 (Agenzia delle Entrate di LT) dedotta notificata il 20.03.2014 di euro 139.827,01;
3) cartella n. 05720140018948572000 (Agenzia delle Entrate di LT) dedotta notificata l'08.04.2014 di euro
9.129,53;
4) cartella n.05720140023336556000 (Agenzia delle Entrate di LT) dedotta notificata il 12.05.2014 di euro
346,79;
5) cartella n. 05720190014865880000 (Agenzia delle Entrate di LT) dedotta notificata il 20.03.2019 di euro 53.005,38;
6) cartella n. 05720190018512801000 (Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino) dedotta notificata il
15.05.2019 di euro 109,38;
7) cartella n. 05720190029867992000 (Agenzia delle Entrate di LT) dedotta notificata il 21.11. 2019 di euro 194.577,88;
8) avviso di accertamento n. TKF071101368/2019 (Agenzia delle Entrate di LT) dedotto notificato il
20.11.2019 di euro 61.130,96. La ricorrente eccepiva:
1) l'inesistenza giuridica della notifica della intimazione di pagamento poiché notificata da un indirizzo pec diverso da quello contenuto nei pubblici registri, in violazione dell'art. 16-ter del d.l. n. 179/2012, dell'art. 26 d.p.r. n. 602 del 1973 e dell'art.
3-bis l. n. 53 del 1994;
2) l'illegittimità e l'inesistenza della notifica via pec e sulla violazione degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n.
82/2005 e 25 e 26 del d.p.r. n. 602/1973;
3) la mancata prova della corrispondenza degli importi riportati nella intimazione di pagamento con quelli di cui alle cartelle e/o avvisi in essa richiamati;
4) la mancata indicazione della percentuale e delle modalità di calcolo degli interessi;
5) la violazione dell'art. 7 co. 2 l. n. 212/2000 per mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso nonché del termine per proporre l'impugnazione;
6) la violazione del principio di obbligatorietà del contraddittorio endo-procedimentale o precontenzioso con il contribuente;
7) l'intervenuta decadenza e/o la prescrizione della pretesa tributaria per mancata notifica degli avvisi e/o delle cartelle posti alla base della intimazione di pagamento, con conseguente nullità di quest'ultima.
Chiedeva l'annullamento della intimazione e la vittoria di spese e onorari.
Si costituiva l'Agenzia Entrate OS, che con memoria del 1.6.22 contro deduceva su tutti i punti e produceva documentazione comprovante le notifiche degli atti prodromici.
Si costituiva altresì con intervento su chiamata della resistente, il 25.8.22, l'Agenzia delle Entrate di Latina che contro deduceva e produce ulteriori allegati.
Entrambe chiedevano l'inammissibilità del ricorso o il rigetto nel merito, con vittoria di spese.
Restava, invece, contumace il Consorzio di bonifica dell'Agro Pontino.
La parte ricorrente produceva ulteriore memoria e allegati.
I primi giudici accoglievano il primo motivo del ricorso, ritenevano assorbiti gli altri e compensavano le spese. La Corte riteneva, infatti, che qualunque notifica proveniente da un indirizzo pec differente da quello contenuto nei pubblici registri risultava priva di effetti giuridici e, come tale, insanabile.
L'Agenzia delle Entrate OS produce appello per i seguenti motivi:
1) Erroneità della pronuncia in ordine alla illegittimità dell'intimazione di pagamento per difetto di notifica perché eseguita da un indirizzo pec non contenuto nei pubblici registri;
2) Mancata chiamata in causa dell'ente impositore;
3) Legittimità della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata;
4) Legittimità della intimazione impugnata circa il tasso di interesse applicato;
5) Legittimità della intimazione impugnata in ordine alla eccepita presunta mancata indicazione delle modalità di impugnazione, dell'organo giudiziario e del termine;
6) Legittimità della intimazione impugnata in ordine alla eccepita presunta prescrizione della pretesa.
Chiede di accogliere il presente appello, con vittoria di spese di lite del doppio grado del giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario relativamente alle sole spese di lite del presente giudizio.
Si costituisce l'Ag. Delle Entrate DP di Latina con proprie contro deduzioni e produce appello incidentale con il quale si associa alle doglianze già formulate dall'Agenzia della OS in merito alla erroneità della sentenza dei primi giudici circa la notifica dell'intimazione di pagamento a mezzo pec. Chiede la riforma della sentenza e la piena legittimità della pretesa fiscale e la vittoria delle spese di lite.
Risulta costituita la società contribuente, che, resistendo ai motivi di appello e riproponendo quelli articolati nel proprio ricorso di primo grado, chiede la conferma della sentenza impugnata e la vittoria delle spese.
All'udienza del 19/11/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene meritevoli di accoglimento le censure mosse dall'Ufficio avverso l'impugnata sentenza, censure che replicano a quasi tutti i motivi del ricorso di primo grado, i quali vengono perciò esaminati attraverso di esse;
il sesto motivo del ricorso di primo grado, che le censure dell'appellante non investono, sarà invece oggetto di diretta e specifica valutazione in questa sede.
Il primo motivo di appello riguarda l'erroneità della decisione dei giudici di Latina per aver accolto l'eccezione della società contribuente circa l'inesistenza della notifica (insanabile) dell'intimazione di pagamento, poiché notificata da un indirizzo pec diverso da quello contenlluto nei pubblici registri.
In proposito, la Corte rileva che l'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 richiede la presenza nell'INIPEC –
Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (o, nella formulazione meno recente della norma, più semplicemente in un "indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge") – dell'indirizzo del destinatario della notificazione della cartella, senza nulla disporre in ordine all'indirizzo dell'ufficio mittente. L'art. 51, co. 2, del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, concernente la notificazione dell'intimazione ad adempiere (obbligatoria prima di procedere all'espropriazione se questa non ha avuto inizio entro un anno dalla notificazione della cartella), stabilisce che questa sia effettuata con le modalità previste dal precedente articolo 26.
Non è dunque richiesto che l'indirizzo del soggetto notificante sia inserito in tali registri.
Per completezza di argomentazione (e con specifico riguardo al motivo n. 2 del ricorso in primo grado propoto dalla società contribuente) la Corte rileva ulteriormente che nel caso di specie la notifica dell'opposta intimazione, come da documentazione allegata in atti, è correttamente avvenuta allo specifico indirizzo PEC del destinatario, risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge e dalla visura camerale in atti e come dalla stessa riconosciuto nell'atto introduttivo il precedente grado del giudizio, e dal certificato nella “ricevuta di avvenuta consegna”. Pertanto, deve ritenersi legittima la notifica dell'atto, eseguita a mezzo posta elettronica certificata, giusta art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, così come modificato dall'intervento normativo di cui all'art. 38, comma
4, lett. b) del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui la notifica dell'intimazione di pagamento può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R.
11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.
Il motivo deve essere pertanto respinto.
Il secondo motivo di appello, sulla mancata chiamata in causa dell'ente impositore risulta infondato perché l'Agenzia delle Entrate è intervenuta nel giudizio di primo grado, mentre il Consorzio di bonifica dell'Agro Pontino è rimasto contumace nonostante sia stato regolarmente citato in giudizio.
Circa il terzo motivo di appello, che verte sulla rituale notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento, dalla documentazione depositata in atti si rileva che esse sono state tutte ritualmente notificate sia con consegna diretta al destinatario e sia a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica risultante dalla visura della CCIAA.
Infatti, dall'estratto di ruolo e dai relativi referti di notifica risulta che: 1) la cartella n.
05720130032962275000 notificata il 22/10/2013; 2) la cartella n. 05720140010669451000 è stata notificata il 20/03/2014; 3) la cartella n. 05720140018948572000 è stata notificata il 08/04/2014; 4) la cartella n. 05720140023336556000 è stata notificata il 12/05/2014; 5) la cartella n.
05720190014865880000 è stata notificata il 20/03/2019; 6) la cartella n. Consorzio_3 è stata notificata il 15/05/2019; 7) la cartella n. 05720190029867992000 è stata notificata il 21/11/2019; 8) avviso di accertamento n. 65720016359863004, notificato in data 20/11/2019.
Quindi, dalla rituale notifica della cartella deriva l'inammissibilità delle eccezioni inerenti le medesime cartelle – e dunque il merito della pretesa creditoria – in quanto atti presupposti regolarmente notificati, così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 10326/2014, depositata il
13.05.2014.
Strettamente connesso a quello appena esaminato è il sesto motivo di appello, inerente la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle, tematica al quale si riferisce anche il settimo motivo del ricorso di primo grado, riproposto in questa sede dalla contribuente. Al riguardo la Corte rileva che alla notifica delle predette cartelle sono seguiti successivi atti interruttivi, come da documentazione prodotta già dal primo grado di giudizio dalla OS. In particolare si evidenzia che la prescrizione è stata interrotta da parte dell'Ente della riscossione, per le cartelle di pagamento nn. 05720130032962275,
05720140010669451000, 05720140018948572000, 05720140023336556000 con le notifiche in data
12/09/2017 dell'intimazione di pagamento 05720179008239965000 ed in data 26/01/2018 del pignoramento presso terzi n. 05784201800000155001 e con la successiva notifica dell'atto opposto;
per le cartelle di pagamento nn. 05720190014865880000, Consorzio_3 con la notifica in data 17/12/2019 della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 05776201900004639000 e con la successiva notifica dell'atto opposto;
per la cartella di pagamento n. 05720190029867992000 e per l'avviso di accertamento esecutivo n. TKF0711013682019 (riferimento interno n.
65720016359863004000) con la notifica dell'atto opposto come da documentazione prodotta in atti.
Pertanto, le relative iscrizioni a ruolo sono divenute definitive per non essere state impugnate nei termini di legge dinanzi alle autorità competenti.
Riguardo al quarto motivo di appello, che corrisponde al quarto motivo del ricorso della contribuente riproposto in questo giudizio e che verte sulla eccezione della nullità della intimazione di pagamento per indeterminatezza del tasso di interesse applicato e del metodo di calcolo utilizzato, si rileva che la intimazione di pagamento ha un contenuto vincolato che è disposto per legge. Tale contenuto, in particolare, è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 in base al quale: "2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis.
La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”. Di conseguenza, i dati riportati nella cartella di pagamento corrispondano necessariamente a quanto il legislatore ha ritenuto che fosse indispensabile inserire al momento della predisposizione del modello.
Pertanto, gli interessi richiamati nella intimazione di pagamento altro non sono che gli interessi ex legge iscritti a ruolo, meramente riportati nella stessa. Alcuna disposizione normativa prescrive l'indicazione, in cartella e/o nell'intimazione, delle modalità di calcolo degli interessi, tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste e come tali dovrebbero essere conosciute dallo stesso debitore.
Il quinto motivo di appello, cui corrisponde il quinto motivo del ricorso di primo grado, riproposto dalla società contribuente con le controdeduzioni, concerne la presunta violazione dell'art. 7, co. 2, L. n. 212 del 2000 per la mancata indicazione dell'autorità competente a ricevere il ricorso nonché, dell'Ente impositore e del termine proporre l'impugnazione.
La doglianza della contribuente è infondata.
Come si evince dalla copia dell'impugnata intimazione, prodotta da parte resistente, nell'atto opposto sono riportate tutte le informazioni necessarie per un'eventuale impugnazione: "il ricorso dovrà essere presentato alle medesime autorità, con le stesse modalità e gli stessi termini del ricorso contro i vizi propri della cartella". L'identificazione dell'Autorità cui ricorrere è, pertanto, esplicita in ragione dell'espresso richiamo alle precise indicazioni contenute nell'atto prodromico (ossia la cartella di pagamento) cui l'intimazione impugnata fa seguito. L'articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, prevede che gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario "devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della Commissione Tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20". Analoga disposizione è contenuta nell'articolo 7, comma 2, lettera c), della
L. n. 212 del 2000 ("Statuto dei diritti del contribuente").
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'omessa o l'erronea indicazione, nell'atto impugnabile, delle modalità per la presentazione del ricorso, non ne determina la nullità, ma solo una semplice " irregolarità" formale, che può eventualmente rilevare ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione. La Corte di cassazione, con sentenza 23010/2009, nel confermare il proprio consolidato orientamento, ha chiarito che "… in tema di contenzioso tributario, alla mancata o erronea indicazione nell'atto impugnabile della Commissione Tributaria competente, delle forme, o del termine per proporre ricorso, non segue la nullità di esso …" "… la nullità, per tale omessa o incompleta indicazione, non è una conseguenza prevista dal legislatore, né è assistita da alcuna altra sanzione, trattandosi piuttosto di semplice irregolarità, avendo la norma come scopo soltanto quello di agevolare il compito del contribuente che voglia impugnare l'atto; soggetto su cui grava l'onere di individuare l'organo giurisdizionale, onere che è autonomo e prescinde da eventuali obblighi di specificazione posti a carico di altri". In senso conforme, la Cassazione si è espressa con le sentenze 12070/2004 e 3865/2002. Tale orientamento è stato confermato dalla sentenza 17020/2014 sempre della Corte di cassazione.
Nel caso in esame parte ricorrente ha proposto tempestivo ricorso davanti al giudice competente.
In ordine al sesto motivo del ricorso proposto in primo grado dalla società contribuente e riproposto con le controdeduzioni, sulla presunta violazione del contraddittorio endo-procedimentale o precontenzioso con il contribuente, è sufficiente rilevare che trattasi di doglianza non ammissibile una volta che – come nel caso di specie – l'atto impositivo, regolarmente notificato, non sia stato impugnato e sia perciò divenuto definitivo.
Si rileva, infine, che contrariamente a quanto indicato nelle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate,
l'atto non contiene affatto un appello incidentale, ma si limita a adiuvare le ragioni dell'appellante. Pertanto, alla luce delle su esposte motivazioni la Corte, restando assorbita ogni altra eccezione da quanto prefato, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello e dichiara la legittimità dell'intimazione di pagamento e delle cartelle di pagamento sottese.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione di quelle relative al giudizio di appello in favore dell'avv. Difensore_1, difensore antistatario dell'Agenzia delle entrate-OS che se ne è dichiarata antistataria.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle entrate-OS e, per l'effetto, dichiara legittimo l'atto impugnato;
condanna la resistente 1 a rifondere all'Agenzia delle entrate-
OS e all'Agenzia delle entrate DP Latina le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, complessivamente liquidate in € 7.600,00 per il primo grado e in € 8.000,00 per il giudizio di appello, oltre accessori di legge;
dispone che le spese del giudizio di secondo grado liquidate in favore dell'Agenzia delle entrate-OS siano distratte all'avv. Difensore_1, difensora antistataria.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI FRANCESCO, Presidente
TI FRANCESCO, LA
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1427/2023 depositato il 13/03/2023
proposto da
Ag.entrate - OS - Latina
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
resistente 1
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 68/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1 e pubblicata il 30/01/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720229000409474000 IVA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si rimettono agli atti.
Alle ore 9.46 alla presenza di tutte le parti viene riaperto il verbale con il loro consenso per far constatare la presenza dell' Avv. Nominativo_2 in difesa dell' Agenzia Entrate OS di Latina la quale si riporta all'atto di appello e ne chiede l'accogliamento.
Le altre parti confermano le loro posizioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 68/1/23 depositata il 22/09/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina accoglieva il ricorso proposto dalla “resistente
1, in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t. sig.
Nominativo_3, avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 05720229000409474000, notificato in data 02.03.2022, dall'Agenzia delle Entrate- OS di Latina, per un importo complessivo di
€ 465.848,42, limitatamente alle nr. 8 cartelle di pagamento di competenza del giudice tributario e, precisamente:
1) cartella n. 05720130032962275000 (Agenzia delle Entrate di LT) dedotta notificata Il 22.10.2013 di euro 7.591,42;
2) cartella n. 05720140010669451000 (Agenzia delle Entrate di LT) dedotta notificata Il 22.10.2013 di euro 7.591,42;
2) cartella n. 05720140010669451000 (Agenzia delle Entrate di LT) dedotta notificata il 20.03.2014 di euro 139.827,01;
3) cartella n. 05720140018948572000 (Agenzia delle Entrate di LT) dedotta notificata l'08.04.2014 di euro
9.129,53;
4) cartella n.05720140023336556000 (Agenzia delle Entrate di LT) dedotta notificata il 12.05.2014 di euro
346,79;
5) cartella n. 05720190014865880000 (Agenzia delle Entrate di LT) dedotta notificata il 20.03.2019 di euro 53.005,38;
6) cartella n. 05720190018512801000 (Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino) dedotta notificata il
15.05.2019 di euro 109,38;
7) cartella n. 05720190029867992000 (Agenzia delle Entrate di LT) dedotta notificata il 21.11. 2019 di euro 194.577,88;
8) avviso di accertamento n. TKF071101368/2019 (Agenzia delle Entrate di LT) dedotto notificato il
20.11.2019 di euro 61.130,96. La ricorrente eccepiva:
1) l'inesistenza giuridica della notifica della intimazione di pagamento poiché notificata da un indirizzo pec diverso da quello contenuto nei pubblici registri, in violazione dell'art. 16-ter del d.l. n. 179/2012, dell'art. 26 d.p.r. n. 602 del 1973 e dell'art.
3-bis l. n. 53 del 1994;
2) l'illegittimità e l'inesistenza della notifica via pec e sulla violazione degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n.
82/2005 e 25 e 26 del d.p.r. n. 602/1973;
3) la mancata prova della corrispondenza degli importi riportati nella intimazione di pagamento con quelli di cui alle cartelle e/o avvisi in essa richiamati;
4) la mancata indicazione della percentuale e delle modalità di calcolo degli interessi;
5) la violazione dell'art. 7 co. 2 l. n. 212/2000 per mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso nonché del termine per proporre l'impugnazione;
6) la violazione del principio di obbligatorietà del contraddittorio endo-procedimentale o precontenzioso con il contribuente;
7) l'intervenuta decadenza e/o la prescrizione della pretesa tributaria per mancata notifica degli avvisi e/o delle cartelle posti alla base della intimazione di pagamento, con conseguente nullità di quest'ultima.
Chiedeva l'annullamento della intimazione e la vittoria di spese e onorari.
Si costituiva l'Agenzia Entrate OS, che con memoria del 1.6.22 contro deduceva su tutti i punti e produceva documentazione comprovante le notifiche degli atti prodromici.
Si costituiva altresì con intervento su chiamata della resistente, il 25.8.22, l'Agenzia delle Entrate di Latina che contro deduceva e produce ulteriori allegati.
Entrambe chiedevano l'inammissibilità del ricorso o il rigetto nel merito, con vittoria di spese.
Restava, invece, contumace il Consorzio di bonifica dell'Agro Pontino.
La parte ricorrente produceva ulteriore memoria e allegati.
I primi giudici accoglievano il primo motivo del ricorso, ritenevano assorbiti gli altri e compensavano le spese. La Corte riteneva, infatti, che qualunque notifica proveniente da un indirizzo pec differente da quello contenuto nei pubblici registri risultava priva di effetti giuridici e, come tale, insanabile.
L'Agenzia delle Entrate OS produce appello per i seguenti motivi:
1) Erroneità della pronuncia in ordine alla illegittimità dell'intimazione di pagamento per difetto di notifica perché eseguita da un indirizzo pec non contenuto nei pubblici registri;
2) Mancata chiamata in causa dell'ente impositore;
3) Legittimità della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata;
4) Legittimità della intimazione impugnata circa il tasso di interesse applicato;
5) Legittimità della intimazione impugnata in ordine alla eccepita presunta mancata indicazione delle modalità di impugnazione, dell'organo giudiziario e del termine;
6) Legittimità della intimazione impugnata in ordine alla eccepita presunta prescrizione della pretesa.
Chiede di accogliere il presente appello, con vittoria di spese di lite del doppio grado del giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario relativamente alle sole spese di lite del presente giudizio.
Si costituisce l'Ag. Delle Entrate DP di Latina con proprie contro deduzioni e produce appello incidentale con il quale si associa alle doglianze già formulate dall'Agenzia della OS in merito alla erroneità della sentenza dei primi giudici circa la notifica dell'intimazione di pagamento a mezzo pec. Chiede la riforma della sentenza e la piena legittimità della pretesa fiscale e la vittoria delle spese di lite.
Risulta costituita la società contribuente, che, resistendo ai motivi di appello e riproponendo quelli articolati nel proprio ricorso di primo grado, chiede la conferma della sentenza impugnata e la vittoria delle spese.
All'udienza del 19/11/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene meritevoli di accoglimento le censure mosse dall'Ufficio avverso l'impugnata sentenza, censure che replicano a quasi tutti i motivi del ricorso di primo grado, i quali vengono perciò esaminati attraverso di esse;
il sesto motivo del ricorso di primo grado, che le censure dell'appellante non investono, sarà invece oggetto di diretta e specifica valutazione in questa sede.
Il primo motivo di appello riguarda l'erroneità della decisione dei giudici di Latina per aver accolto l'eccezione della società contribuente circa l'inesistenza della notifica (insanabile) dell'intimazione di pagamento, poiché notificata da un indirizzo pec diverso da quello contenlluto nei pubblici registri.
In proposito, la Corte rileva che l'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 richiede la presenza nell'INIPEC –
Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (o, nella formulazione meno recente della norma, più semplicemente in un "indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge") – dell'indirizzo del destinatario della notificazione della cartella, senza nulla disporre in ordine all'indirizzo dell'ufficio mittente. L'art. 51, co. 2, del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, concernente la notificazione dell'intimazione ad adempiere (obbligatoria prima di procedere all'espropriazione se questa non ha avuto inizio entro un anno dalla notificazione della cartella), stabilisce che questa sia effettuata con le modalità previste dal precedente articolo 26.
Non è dunque richiesto che l'indirizzo del soggetto notificante sia inserito in tali registri.
Per completezza di argomentazione (e con specifico riguardo al motivo n. 2 del ricorso in primo grado propoto dalla società contribuente) la Corte rileva ulteriormente che nel caso di specie la notifica dell'opposta intimazione, come da documentazione allegata in atti, è correttamente avvenuta allo specifico indirizzo PEC del destinatario, risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge e dalla visura camerale in atti e come dalla stessa riconosciuto nell'atto introduttivo il precedente grado del giudizio, e dal certificato nella “ricevuta di avvenuta consegna”. Pertanto, deve ritenersi legittima la notifica dell'atto, eseguita a mezzo posta elettronica certificata, giusta art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, così come modificato dall'intervento normativo di cui all'art. 38, comma
4, lett. b) del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui la notifica dell'intimazione di pagamento può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R.
11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.
Il motivo deve essere pertanto respinto.
Il secondo motivo di appello, sulla mancata chiamata in causa dell'ente impositore risulta infondato perché l'Agenzia delle Entrate è intervenuta nel giudizio di primo grado, mentre il Consorzio di bonifica dell'Agro Pontino è rimasto contumace nonostante sia stato regolarmente citato in giudizio.
Circa il terzo motivo di appello, che verte sulla rituale notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento, dalla documentazione depositata in atti si rileva che esse sono state tutte ritualmente notificate sia con consegna diretta al destinatario e sia a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica risultante dalla visura della CCIAA.
Infatti, dall'estratto di ruolo e dai relativi referti di notifica risulta che: 1) la cartella n.
05720130032962275000 notificata il 22/10/2013; 2) la cartella n. 05720140010669451000 è stata notificata il 20/03/2014; 3) la cartella n. 05720140018948572000 è stata notificata il 08/04/2014; 4) la cartella n. 05720140023336556000 è stata notificata il 12/05/2014; 5) la cartella n.
05720190014865880000 è stata notificata il 20/03/2019; 6) la cartella n. Consorzio_3 è stata notificata il 15/05/2019; 7) la cartella n. 05720190029867992000 è stata notificata il 21/11/2019; 8) avviso di accertamento n. 65720016359863004, notificato in data 20/11/2019.
Quindi, dalla rituale notifica della cartella deriva l'inammissibilità delle eccezioni inerenti le medesime cartelle – e dunque il merito della pretesa creditoria – in quanto atti presupposti regolarmente notificati, così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 10326/2014, depositata il
13.05.2014.
Strettamente connesso a quello appena esaminato è il sesto motivo di appello, inerente la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle, tematica al quale si riferisce anche il settimo motivo del ricorso di primo grado, riproposto in questa sede dalla contribuente. Al riguardo la Corte rileva che alla notifica delle predette cartelle sono seguiti successivi atti interruttivi, come da documentazione prodotta già dal primo grado di giudizio dalla OS. In particolare si evidenzia che la prescrizione è stata interrotta da parte dell'Ente della riscossione, per le cartelle di pagamento nn. 05720130032962275,
05720140010669451000, 05720140018948572000, 05720140023336556000 con le notifiche in data
12/09/2017 dell'intimazione di pagamento 05720179008239965000 ed in data 26/01/2018 del pignoramento presso terzi n. 05784201800000155001 e con la successiva notifica dell'atto opposto;
per le cartelle di pagamento nn. 05720190014865880000, Consorzio_3 con la notifica in data 17/12/2019 della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 05776201900004639000 e con la successiva notifica dell'atto opposto;
per la cartella di pagamento n. 05720190029867992000 e per l'avviso di accertamento esecutivo n. TKF0711013682019 (riferimento interno n.
65720016359863004000) con la notifica dell'atto opposto come da documentazione prodotta in atti.
Pertanto, le relative iscrizioni a ruolo sono divenute definitive per non essere state impugnate nei termini di legge dinanzi alle autorità competenti.
Riguardo al quarto motivo di appello, che corrisponde al quarto motivo del ricorso della contribuente riproposto in questo giudizio e che verte sulla eccezione della nullità della intimazione di pagamento per indeterminatezza del tasso di interesse applicato e del metodo di calcolo utilizzato, si rileva che la intimazione di pagamento ha un contenuto vincolato che è disposto per legge. Tale contenuto, in particolare, è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 in base al quale: "2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis.
La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”. Di conseguenza, i dati riportati nella cartella di pagamento corrispondano necessariamente a quanto il legislatore ha ritenuto che fosse indispensabile inserire al momento della predisposizione del modello.
Pertanto, gli interessi richiamati nella intimazione di pagamento altro non sono che gli interessi ex legge iscritti a ruolo, meramente riportati nella stessa. Alcuna disposizione normativa prescrive l'indicazione, in cartella e/o nell'intimazione, delle modalità di calcolo degli interessi, tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste e come tali dovrebbero essere conosciute dallo stesso debitore.
Il quinto motivo di appello, cui corrisponde il quinto motivo del ricorso di primo grado, riproposto dalla società contribuente con le controdeduzioni, concerne la presunta violazione dell'art. 7, co. 2, L. n. 212 del 2000 per la mancata indicazione dell'autorità competente a ricevere il ricorso nonché, dell'Ente impositore e del termine proporre l'impugnazione.
La doglianza della contribuente è infondata.
Come si evince dalla copia dell'impugnata intimazione, prodotta da parte resistente, nell'atto opposto sono riportate tutte le informazioni necessarie per un'eventuale impugnazione: "il ricorso dovrà essere presentato alle medesime autorità, con le stesse modalità e gli stessi termini del ricorso contro i vizi propri della cartella". L'identificazione dell'Autorità cui ricorrere è, pertanto, esplicita in ragione dell'espresso richiamo alle precise indicazioni contenute nell'atto prodromico (ossia la cartella di pagamento) cui l'intimazione impugnata fa seguito. L'articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, prevede che gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario "devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della Commissione Tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20". Analoga disposizione è contenuta nell'articolo 7, comma 2, lettera c), della
L. n. 212 del 2000 ("Statuto dei diritti del contribuente").
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'omessa o l'erronea indicazione, nell'atto impugnabile, delle modalità per la presentazione del ricorso, non ne determina la nullità, ma solo una semplice " irregolarità" formale, che può eventualmente rilevare ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione. La Corte di cassazione, con sentenza 23010/2009, nel confermare il proprio consolidato orientamento, ha chiarito che "… in tema di contenzioso tributario, alla mancata o erronea indicazione nell'atto impugnabile della Commissione Tributaria competente, delle forme, o del termine per proporre ricorso, non segue la nullità di esso …" "… la nullità, per tale omessa o incompleta indicazione, non è una conseguenza prevista dal legislatore, né è assistita da alcuna altra sanzione, trattandosi piuttosto di semplice irregolarità, avendo la norma come scopo soltanto quello di agevolare il compito del contribuente che voglia impugnare l'atto; soggetto su cui grava l'onere di individuare l'organo giurisdizionale, onere che è autonomo e prescinde da eventuali obblighi di specificazione posti a carico di altri". In senso conforme, la Cassazione si è espressa con le sentenze 12070/2004 e 3865/2002. Tale orientamento è stato confermato dalla sentenza 17020/2014 sempre della Corte di cassazione.
Nel caso in esame parte ricorrente ha proposto tempestivo ricorso davanti al giudice competente.
In ordine al sesto motivo del ricorso proposto in primo grado dalla società contribuente e riproposto con le controdeduzioni, sulla presunta violazione del contraddittorio endo-procedimentale o precontenzioso con il contribuente, è sufficiente rilevare che trattasi di doglianza non ammissibile una volta che – come nel caso di specie – l'atto impositivo, regolarmente notificato, non sia stato impugnato e sia perciò divenuto definitivo.
Si rileva, infine, che contrariamente a quanto indicato nelle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate,
l'atto non contiene affatto un appello incidentale, ma si limita a adiuvare le ragioni dell'appellante. Pertanto, alla luce delle su esposte motivazioni la Corte, restando assorbita ogni altra eccezione da quanto prefato, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello e dichiara la legittimità dell'intimazione di pagamento e delle cartelle di pagamento sottese.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione di quelle relative al giudizio di appello in favore dell'avv. Difensore_1, difensore antistatario dell'Agenzia delle entrate-OS che se ne è dichiarata antistataria.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle entrate-OS e, per l'effetto, dichiara legittimo l'atto impugnato;
condanna la resistente 1 a rifondere all'Agenzia delle entrate-
OS e all'Agenzia delle entrate DP Latina le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, complessivamente liquidate in € 7.600,00 per il primo grado e in € 8.000,00 per il giudizio di appello, oltre accessori di legge;
dispone che le spese del giudizio di secondo grado liquidate in favore dell'Agenzia delle entrate-OS siano distratte all'avv. Difensore_1, difensora antistataria.