Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 10/02/2026, n. 846
CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Legittimità della notifica dell'intimazione di pagamento a mezzo PEC

    La Corte ritiene che l'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 non richieda che l'indirizzo del mittente sia presente nei registri pubblici, ma solo quello del destinatario. La notifica è avvenuta correttamente all'indirizzo PEC del destinatario risultante dai registri.

  • Accolto
    Legittimità della notifica delle cartelle di pagamento

    Dalla documentazione depositata risulta che le cartelle sono state regolarmente notificate, rendendo inammissibili le eccezioni inerenti le medesime cartelle.

  • Accolto
    Interruzione della prescrizione dei crediti

    Sono stati evidenziati specifici atti interruttivi della prescrizione per le diverse cartelle, che hanno reso definitive le iscrizioni a ruolo per mancata impugnazione.

  • Accolto
    Legittimità dell'intimazione quanto al tasso di interesse applicato

    L'intimazione contiene gli interessi ex lege iscritti a ruolo, e nessuna norma prescrive l'indicazione delle modalità di calcolo, che sono normativamente previste.

  • Accolto
    Legittimità dell'intimazione quanto alla mancata indicazione delle modalità di impugnazione

    L'atto opposto riporta che il ricorso deve essere presentato alle medesime autorità, con le stesse modalità e termini del ricorso contro la cartella. La giurisprudenza di legittimità considera l'omessa o errata indicazione una mera irregolarità, non una nullità.

  • Accolto
    Mancata violazione del contraddittorio endo-procedimentale

    La doglianza sulla violazione del contraddittorio non è ammissibile in quanto l'atto impositivo è divenuto definitivo.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione per indirizzo PEC errato

    La Corte ha ritenuto che la notifica sia legittima in quanto l'indirizzo del destinatario era corretto e presente nei registri, e la normativa non richiede che l'indirizzo mittente sia nei registri pubblici.

  • Rigettato
    Illegittimità e inesistenza della notifica via PEC per violazione norme

    La Corte ha ritenuto la notifica legittima, basandosi sull'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e sulla corretta notifica all'indirizzo PEC del destinatario.

  • Rigettato
    Mancanza di prova della corrispondenza degli importi

    La Corte ha ritenuto le cartelle sottostanti regolarmente notificate, implicando la correttezza degli importi.

  • Rigettato
    Mancata indicazione della percentuale e modalità di calcolo degli interessi

    La Corte ha ritenuto che non sia prescritta l'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, essendo questi normativamente previsti.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 co. 2 l. n. 212/2000 per mancata indicazione autorità competente e termine

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione richiami le indicazioni della cartella prodromica, rendendo esplicita l'autorità competente e che l'omessa indicazione sia una mera irregolarità.

  • Rigettato
    Violazione del principio del contraddittorio

    La Corte ha ritenuto questa doglianza non ammissibile in quanto l'atto impositivo è divenuto definitivo.

  • Rigettato
    Decadenza e/o prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione sia stata interrotta da successivi atti di riscossione, rendendo le iscrizioni a ruolo definitive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 10/02/2026, n. 846
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 846
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo