Ordinanza cautelare 1 dicembre 2023
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 7706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7706 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07706/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02228/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2228 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OR IA e EN IA, rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale De Sena e Sabato Giuseppe Perna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
PI RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Camillo Lerio Miani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A)Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza n. 14 del 10.02.2023, prot. n. 9371/2020 del Comune di Nola, a firma del Dirigente del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata, con la quale si ordina di demolire opere realizzate in Nola alla via Alberto da Nola n. 37, e di ogni atto sotteso, connesso, preordinato e conseguente, ivi inclusa, se ed in quanto lesiva dei diritti dei ricorrenti, la relazione tecnica prot. 8502/2023 redatta a seguito del sopralluogo del 31.01.2023.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10.11.2023:
-del silenzio del Comune di Nola sull'istanza ex art. 36 DPR 380/01 presentata in data 16.5.2023 prot. n. 31406 (SUED prot. n. 31434 del 17.05.2023) per l''accertamento di conformità delle opere realizzate in Nola alla via Alberto da Nola n. 37, censito in catasto al Foglio 41, particella n. 398 sub 19, come descritte nell''ordinanza di demolizione n. 14/2023.
C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5.3.2025:
per l’accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio assenso, quale conseguenza dell'applicazione dell'art. 36 bis comma 6 D.P.R. 380/01 come inserito dal D.L. 69/2024 convertito nella Legge 105/2024, sulla istanza presentata dalla sig.ra IA assunta al protocollo SUED del Comune di Nola n. 52254/2024 del 5.8.2024; conseguentemente per l’accertamento dell’obbligo del SUED di Nola di rilasciare attestazione circa il decorso del termine del procedimento di cui al comma 6 dell’art. 36 Bis del DPR 380/2001, e dell’intervenuta formazione del titolo abilitativo di cui alla SCIA assunta al protocollo SUED del Comune di Nola n. 52254/2024;
e per la condanna
del Comune di Nola a provvedere al rilascio dell’attestazione entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nola e di PI RA;
Vista l’ordinanza cautelare n. 2257 del 1.12.2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa RI AR CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con ricorso notificato il 17.4.2023, OR e EN IA hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 14 del 10.02.2023, prot. n. 9371/2020 a firma del Dirigente del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Nola, con la quale si è ordinato di demolire le opere abusive, realizzate nell’immobile sito alla via Alberto da Nola n. 37, censito in catasto al Foglio 41, particella n. 398 sub 19, consistenti in ampliamento di vano con chiusura di balcone e realizzazione di un soppalco.
2. In fatto premettono:
-di essere comproprietari dell’immobile ubicato in Nola alla via Alberto da Nola n. 37, al primo piano, ereditato dalla madre alla quale era pervenuto per divisione e che a suo tempo aveva intrapreso lavori di trasformazione dell’appartamento (realizzazione di un piccolo vano cucina, aggettante il cortile comune; soppalco, che copre parte dell’appartamento, e che ha un solaio, a quota inferiore a quella del terrazzino costituente copertura del vano cucina, che poggia su mura portanti in tufo e sulla tramezzatura realizzata con i lavori di trasformazione) sulla base di un nulla osta rilasciato dal Comune nel 1962 (Nulla Osta n. 195 del 15.12.1962);
- che il terrazzino costituisce il solaio di copertura del vano cucina, e l’accesso è possibile solo dal soppalco;
- che in data 15.2.2023, è stata notificata ai ricorrenti l’ordinanza comunale n. 14/23 di ripristino per pretese opere abusive, come da relazione di sopralluogo dell’UTC, individuate nell’aumento della superficie residenziale e della volumetria mediante chiusura parziale di un balcone della cucina e nella realizzazione di un soppalco di rilevanti dimensioni, di altezza rilevata di ml 1,77, intimando la demolizione delle predette difformità.
3. I ricorrenti, pur non articolando motivi singolarmente rubricati, prospettano le seguenti illegittimità dell’ordinanza.
3.1. In primo luogo, difetto di istruttoria, in quanto le opere sono state eseguite previo nulla osta nel 1962 e quindi ante 1967.
In particolare, nel 1962 era stata autorizzata la costruzione di una cucina di circa 20 metri quadri, laddove l’attuale misura 16 mq quindi è di minori dimensioni.
3.2. Il preteso ampliamento, realizzato mediante la chiusura di una porzione di balcone, implicherebbe comunque un aumento di volumetria inferiore al 2% dell’unità abitativa, compatibile con l’art. 34-bis d.p.r. n. 380/2001 in tema di “Tolleranze costruttive” e fermo restando che il mero superamento della soglia di tolleranza del 2% non risulta sufficiente a configurare una variazione essenziale senza accertamento in concreto.
Nel caso di specie, mancando una indicazione del contestato aumento di superficie e volumetria, l’ordinanza di demolizione sarebbe stata emessa in violazione dell’art. 34 bis TUED e dell’art. 3 della L. 241/1990, per assoluta mancanza di motivazione e difetto di istruttoria.
3.3. In ordine al soppalco, i ricorrenti hanno ribadito la realizzazione in epoca anteriore al 1967, quando l’immobile era localizzato fuori dal centro abitato del Comune, e hanno fornito prove sul punto (anche con riguardo all’epoca di realizzazione).
3.4. In ogni caso, la costruzione di un soppalco rientrerebbe tra gli interventi edilizi minori così come pure la realizzazione di un servizio igienico in vani prospicienti i terrazzi (l’art. 38 del R.E del Comune di Nola, nella variante del 11.7.2006).
3.5. Vi è violazione dell’art. 7 l. 241/90. Inoltre, in ragione del tempo intercorso tra la realizzazione del preteso abuso e la sanzione comminata con l’impugnato provvedimento, vi sarebbe anche difetto di motivazione.
3.6. Infine, a tutto voler concedere, avrebbe dovuto essere applicata la sanzione pecuniaria.
4. Il Comune di Nola si è costituito depositando relazione tecnica (datata 6.6.2023).
5. Con motivi aggiunti notificati il 16.10.2023, i ricorrenti hanno altresì impugnato il silenzio del Comune di Nola sull’istanza ex art. 36 TUED presentata in data 16.5.2023 prot. n. 31406 (SUED prot. n. 31434 del 17.05.2023) per l’accertamento di conformità delle opere realizzate sul medesimo immobile oggetto dell’ordine di demolizione.
Le ragioni dell’impugnazione, che ricomprendono anche il difetto di motivazione, sono le medesime del ricorso: i) dimensioni della cucina minori rispetto a quanto autorizzato nel 1962 e conseguente assenza della variazione volumetrica sanzionabile; ii) le uniche misure di riferimento non possono che essere quelle di cui ai grafici del 1962; iii) il preteso ampliamento contestato, realizzato mediante la chiusura di una porzione di balcone, avrebbe implicato un aumento di volumetria comunque inferiore al 2% dell’unità abitativa; iv) anche laddove vi fosse stato il superamento del margine di tolleranza del 2%, al fine di valutare la fattispecie concreta in termini di variazione essenziale, sarebbe stato necessario motivare in ordine alla consistenza dell’abuso commesso; v) la realizzazione del solaio intermedio in parte dell’appartamento costituisce aumento della superficie pertinenziale, e non di quella residenziale, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche e funzionali, per cui non costituisce modifica della volumetria, ma rientra nella casistica della ristrutturazione edilizia; vi) il solaio non è in contrasto con il vigente regolamento edilizio, il quale all’art. 38 (soppalchi) stabilisce che “la minima altezza degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore di 2,10 mt; almeno la medesima altezza deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali, ove i soppalchi siano destinati alla permanenza di persone”; nel caso di specie, l’altezza di 1,75 mt non sarebbe illegittima in quanto il soppalco non ha destinazione residenziale né la presenza del servizio igienico lo dimostrerebbe, trattandosi di locale a uso provvisorio.
6. Il 22.11.2023 si è costituito il controinteressato PI RA, in qualità di condomino del fabbricato su cui insiste l'unità abitativa dei ricorrenti.
Il controinteressato si è riportato alla relazione tecnica depositata dal comune di Nola, del 6.6.2023, a firma del Responsabile dell'U.T.C. e del tecnico (ingegnere) istruttore, che avrebbe confutato, sia in fatto e sia in diritto, l'errato richiamo della normativa urbanistica fatto dai ricorrenti, allegando a sostegno i relativi grafici riproducenti la reale consistenza (superfici e volumi) degli abusi realizzati.
Inoltre, la citata relazione del giugno 2023 contiene il rigetto dell'istanza di sanatoria presentata dai ricorrenti il 16.05.2023, con dettagliate censure.
Lo RA ha eccepito l’inammissibilità/tardività del ricorso per motivi aggiunti per intervenuta decadenza, posto che nella relazione del Comune, depositata in atti il 6.6.2023, vi è il rigetto dell'istanza di sanatoria ex art. 36 TUED - che i ricorrenti hanno presentato il 16.05.2023- sicchè i motivi aggiunti avrebbero dovuto essere notificati al più tardi entro il 5.9.2023.
In ogni caso, il controinteressato ha rilevato che la sanatoria non avrebbe potuto essere concessa in quanto mancava la cd. doppia conformità, ricadendo l’immobile nella zona A edificata di particolare interesse storico ed artistico – tutela degli insediamenti antichi come risulta dallo stralcio del PRG vigente, dove è consentita la ristrutturazione edilizia solo con Piani di Recupero redatti dall’Amministrazione Comunale (Norme di attuazione art.8 punto A comma 3, approvato con D.P. Amm. ne Prov.le n. 852 del 22.04.2004).
6.1. In ordine al ricorso introduttivo, lo RA ne ha chiesto il rigetto per le ragioni illustrate nella memoria e che si basano sulla non veridicità delle dichiarazioni dei ricorrenti in ordine alle dimensioni dei presunti abusi e alla loro epoca di costruzione.
7. Con ordinanza n. 2257 del 1 dicembre 2023, è stata respinta la domanda cautelare, in quanto “in disparte l’esame dell’eccezione di improcedibilità, il ricorso e i relativi motivi aggiunti non appaiono prima facie suscettibili di favorevole valutazione in considerazione del fatto che non appare possibile la sanatoria del soppalco per mancanza delle altezze minime”.
8. Fissata l’udienza di merito, il Comune di Nola ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso, contestando sia la legittimità dell’ampliamento volumetrico relativo al terrazzo sia quella del soppalco.
Alla memoria è stata allegata comunicazione di avvio del procedimento di improcedibilità della SCIA in sanatoria presentata dai ricorrenti
9. Il controinteressato ha depositato perizia giurata a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. prod. RA del 26.9.2024).
10. Con memoria depositata il 7.10.2024, i ricorrenti hanno depositato documenti e comunicato che, a seguito dell’entrata in vigore della legge 105/24 di conversione del d.l. 69/2024 (cd. salva casa), in data 6.8.2024 essi hanno presentato una nuova istanza di sanatoria ex art. 36 bis TUED.
Hanno quindi dato atto della nota del Comune di Nola in data 6.9.2024, contraddistinta da prot. 2024/57341, con la quale l’ente ha comunicato l’avviso dell’esistenza di motivi ostativi all’accoglimento dalla istanza.
In ordine a tale nota, hanno preliminarmente rilevato il decorso il termine per l’adozione dei
provvedimenti negativi, così da determinarsi il silenzio-assenso previsto dalla citata legge, chiedendo l’attestazione del decorso dei termini procedimentali.
Nondimeno, in via prudenziale, hanno affermato di aver comunque partecipato al procedimento con la trasmissione di puntuali osservazioni tecniche.
Infine, dopo aver riepilogato le proprie prospettazioni, hanno chiesto il rinvio dell’udienza di discussione fissata al 7.11.2024.
11. Il controinteressato ha depositato memoria eccependo l’avvenuta acquiescenza dei ricorrenti al precedente provvedimento e comunque l’inapplicabilità dell’art. 36 bis TUED.
In particolare, si è eccepita l’improcedibilità della SCIA in sanatoria per violazione del principio di irretroattività delle norme in caso dell’avvenuto consolidamento del procedimento amministrativo, posto che il D.L. n. 69 del 29.05.2024 e la Legge di conversione n. 105 del 24.07.2024 sono successivi all’avvenuta acquiescenza da parte dei ricorrenti al provvedimento di rigetto del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 TUED, adottato dal Comune e non impugnato.
12. In vista dell’udienza di merito sono state depositate repliche da tutte le parti.
13. All’udienza del 7.11.2024 i ricorrenti hanno chiesto e ottenuto rinvio per proporre motivi aggiunti, che sono stati notificati alle parti il 26.2.2025 e depositati in giudizio il successivo 5.3.2025.
Con essi hanno chiesto l'accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio assenso, quale conseguenza dell'applicazione dell'art. 36 bis comma 6 TUED come inserito dal D.L. 69/2024, sulla istanza presentata il 5.8.2024 prot. n. 52254/2024; conseguentemente hanno chiesto l’accertamento dell’obbligo del SUED di Nola di rilasciare attestazione circa il decorso del termine del procedimento di cui al comma 6 dell’art. 36 bis e dell’intervenuta formazione del titolo abilitativo di cui alla SCIA n. 52254/2024.
In particolare, essi affermano di aver presentato - in data 13.9.2024 - richiesta di attestazione circa il decorso dei termini di cui al comma 6 dell’art. 36 bis del DPR 380/2001 (protocollo n. 59509/2024), richiesta rimasta priva di riscontro da parte del Comune.
Pertanto, hanno prospettato violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 34 ter e 36 bis del DPR 380/2001, dell’art. 19 della L. 7.8.1990 n. 241 e di altra normativa.
Tale disciplina sarebbe speciale rispetto all’ipotesi generale di cui all’art. 20 TUED, quindi, a detta dei ricorrenti, strutturata nel senso che la formazione del silenzio assenso sull'istanza è expressis verbis ricollegata dalla legge al decorso del termine di trenta giorni (nell’ipotesi di SCIA) decorrente dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, esclusa la possibilità di chiedere un'integrazione documentale, sicchè l’Amministrazione, per impedire che si formi il titolo tacito entro tale termine perentorio, deve adottare un espresso provvedimento finale di diniego.
A conferma di questo vi è la espressa previsione di inefficacia degli atti adottati successivamente a quel termine.
Sempre secondo i ricorrenti, recenti sentenze avrebbero sancito che la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica non costituisce condizione necessaria ai fini della formazione del silenzio-assenso. La conformità costituirebbe requisito di validità del titolo tacito formatosi con il silenzio-assenso e non requisito di perfezionamento della fattispecie, sicchè il titolo edilizio si formerebbe quindi per il solo decorso del tempo salva la possibilità per l’amministrazione, qualora accerti che l’intervento non sia conforme, di intervenire esercitando il potere di autotutela.
Da qui la richiesta di accertamento della formazione del titolo edilizio per silentium, in una con la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale.
I ricorrenti hanno altresì aggiunto che il soppalco, costruito nel 1962, anche laddove venisse qualificato quale “variazione essenziale”, sarebbe comunque sanabile, anche perché realizzato in conformità al Regolamento allegato al PdF del 1962, che consentiva la realizzazione dei soppalchi, alla normativa urbanistica che, nella zona in cui è situato l’immobile, consente la ristrutturazione edilizia.
14. In data 4.4.2025, il Comune di Nola ha depositato documentazione attestante che in data 27.2.2025 è stato effettuato apposito sopralluogo da parte dell’Ufficio controllo edilizio le cui risultanze sono confluite nel verbale di cui alla nota prot.n. 15029 del 05.3.2025, a seguito dell’esposto presentato da RA PI, Prot. n. 77357 del 19.11.2024, che corrisponde alla precedente segnalazione effettuata dallo stesso RA Prot. n. 22415 del 21.4.2022.
15. In vista dell’udienza di merito, tutte le parti hanno depositato memorie difensive e repliche.
16. All’udienza pubblica del 21 maggio 2025, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
17. Si deve dare atto che la presentazione dell’istanza di sanatoria ex art. 36 bis TUED (inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2024, n. 105) impone il preliminare esame dei motivi aggiunti depositati il 26.2.2025, in quanto i ricorrenti hanno espressamente chiesto che il regime giuridico degli interventi ritenuti abusivi sia riconducibile alla sanatoria introdotta con il cd. decreto “salva casa”, in forza dell’istanza depositata il 6.8.2024 prot. 52254 (all. 1, prod. 27.9.2024 IA).
Detta disposizione prevede, tra l’altro, che:
(comma 1) “ In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32. ”
(comma 3): “ La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesta le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo del presente comma, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .”
(comma 6) “ Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio attività presentate ai sensi del comma 1 si applica il termine di cui all'articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l'ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. Nei casi di cui al presente comma, l'amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell'intervenuta formazione dei titoli abilitativi. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'istante può esercitare l'azione prevista dall'articolo 31 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni previste dal presente testo unico .”
17.1. I motivi aggiunti de quo vanno accolti.
Il 6.8.2024, come detto, i ricorrenti hanno depositato istanza di sanatoria ex art. 36 bis TUED (all. 1 prod. IA 27.9.2024) che il Comune ha protocollato con il numero prot. 52254 (all. 14 prod. IA 27.9.2024), comunicando successivamente il responsabile del procedimento.
Il 6.9.2024 (prot. 57341/24, all. 3 prod. Comune 4.4.2025- che riporta il numero di protocollo) il Comune ha avviato il procedimento di rigetto su detta istanza, mediante un preavviso di rigetto basato su una serie di motivi, al quale sono seguite osservazioni dei IA del 13.9.2024 (all. 17, prod. IA del 27.9.2024), corredate dalla documentazione richiesta (cfr. all. 23 prod. IA del 27.9.2024, che riporta la nota di presa in carico delle Osservazioni da parte del Comune – prot. 2024/59500).
Contemporaneamente, sempre il 13.9.2024, i ricorrenti hanno depositato anche una “ richiesta di attestazione decorrenza termini” a firma del geom. Umberto Barbalucca (prot. 2024/59509 del 13/09/2024) (all. 16, prod. IA del 27.9.2024).
Alle osservazioni dei ricorrenti non è seguito alcun altro provvedimento del Comune, che non ha né emesso un diniego definitivo, né fatto altre comunicazioni.
Parimenti, non ha rilasciato l’attestato di decorrenza termini.
È pertanto evidente che, nonostante il Comune non si sia espresso al riguardo, si è concretizzata l’ipotesi di cui al comma 6 del nuovo art. 36 bis TUED, in quanto – nel termine di 30 giorni ivi previsto trattandosi di SCIA – vi è sì stata la risposta del Comune ma sono seguite le osservazioni delle parti, che hanno comportato la nuova decorrenza del termine senza ulteriore seguito.
Peraltro, in base al comma 6, eventuali successive determinazioni sarebbero state inefficaci e il Comune avrebbe dovuto agire in autotutela (cfr. comma 6: “ Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l'ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori).
Il Comune non ha compreso che, al più il 13.10.2024, il silenzio-assenso sulla richiesta dei IA si era formato e avrebbe richiesto un intervento in autotutela, che non c’è stato.
Neppure è servito che la difesa dei ricorrenti abbia richiesto la cancellazione della causa dal ruolo dell’udienza pubblica del 7.11.2024, richiesta accolta dal Collegio in quanto motivata sulla base dell’esigenza di proporre motivi aggiunti che, infatti, sono stati proposti al fine di accertare l’avvenuta formazione del titolo abilitativo.
17.2. Chiarito questo, la tipologia di sanatoria è perfettamente compatibile con quanto previsto dal nuovo 36 bis, trattandosi della sanatoria di un intervento edilizio che era stato autorizzato con il nulla osta del 15.12.1962 prat. 195 (all. 8 prod. IA ricorso introduttivo) (che per mero errore materiale viene indicato nella SCIA con l’anno 1963, vedi riquadro c.3).
Leggendo il contenuto dell’istanza presentata a suo tempo dalla dante causa degli odierni ricorrenti, può rilevarsi che era stata autorizzata sia la realizzazione delle tramezzature interne e quindi dei soppalchi, sia la realizzazione della nuova stanza che poi è diventata la cucina, insistente su quello che era, in origine, un lastrico.
Pertanto, entrambi gli interventi erano assistiti da un titolo originario e eventuali lievi difformità non possono rilevare ai fini dell’auspicato (dal controinteressato) diniego della SCIA presentata nel 2024.
Peraltro, a prescindere da ciò, resta il fatto che la fattispecie prevista dal comma 6 del 36 bis si è concretizzata e conclusa con il decorso del termine successivo alla presentazione delle osservazioni, sicchè, allo stato, il titolo abilitativo risulta formatosi.
Il 36 bis TUED, peraltro, dispone tale effetto in modo assolutamente incontrovertibile, in quanto il potere del Comune di respingere l’istanza in caso di difformità dalla disciplina edilizia ed urbanistica (comma 1) si esaurisce con il decorso del termine, che può essere interrotto una sola volta (cfr. Tar Lombardia, Milano, sez. II, sent. n. 2068/2023; id. Sez. IV, 27.2.2024 n. 518; T.A.R. Lecce sez. I, 19.11.2024, n.1271).
Infatti, il titolo edilizio si forma per il solo decorso del tempo salva la possibilità per l'amministrazione, qualora accerti che l'intervento non sia conforme, di intervenire esercitando il potere di autotutela. A ragionare diversamente, infatti, la norma che prevede la formazione del silenzio-assenso sarebbe di scarsa utilità per colui che, dopo aver proposto la domanda di rilascio del permesso di costruire, non riceve alcuna risposta dall'amministrazione posto che quest'ultima potrebbe sempre intervenire senza oneri e vincoli procedimentali, disconoscendo in qualunque tempo gli effetti della domanda stessa.
In ogni caso, deve rilevarsi che i ricorrenti non si sono limitati a richiedere l’attestazione di decorrenza del termine, ma nelle osservazioni al preavviso di rigetto hanno confutato le contestazioni del Comune, che non tengono conto del nulla osta del 1962 oltre che della circostanza che le eventuali discrasie sono minime: la fattispecie de qua rientra perfettamente tra quelle che l’art. 36 bis si propone di sanare.
18. L’accoglimento dei motivi aggiunti depositati il 5.3.2025 determina, come pure richiesto dai ricorrenti, l’improcedibilità del ricorso principale, avente ad oggetto la demolizione di opere che risultano sanate ex post per effetto della scia del 5.8.2024 e del successivo silenzio assenso.
19. La medesima sorte riguarda anche i motivi aggiunti presentati il 10.11.2023 recanti l’impugnazione del silenzio del Comune di Nola sull'istanza ex art. 36 DPR 380/01 presentata in data 16.5.2023 prot. n. 31406 (SUED prot. n. 31434 del 17.05.2023) per l'accertamento di conformità delle opere realizzate in Nola alla via Alberto da Nola n. 37, censito in catasto al Foglio 41, particella n. 398 sub 19, come descritte nell''ordinanza di demolizione n. 14/2023.
Tale silenzio riguarda, infatti, una domanda di accertamento di conformità ex art. 36 TUED che è stata ampiamente superata dalla Scia in sanatoria ex art. 36 bis TUED, in forza della novella legislativa del cd. salva casa.
19.1. Sono però necessarie le seguenti precisazioni.
L’impugnativa del silenzio inadempimento del Comune, da parte dei ricorrenti, non può essere considerata tardiva, così come prospettato dal controinteressato PI RA.
Infatti, il termine per l’impugnazione della determinazione comunale non può certo farsi decorrere dalla data di deposito della relazione tecnica (6 giugno 2023) con cui il tecnico del Comune esprimeva parere contrario all’istanza di sanatoria, per l’ovvia ragione che la relazione del tecnico comunale non proviene dagli uffici aventi funzione di amministrazione attiva, ma da un ufficio tecnico, non in grado di esprime la volontà dell’Amministrazione.
Di conseguenza, la valutazione dell’ufficio tecnico non ha valore provvedimentale ed efficacia immediatamente lesiva e non può sostituirsi al provvedimento che cristallizzi e chiarisca le determinazioni finali dell’Amministrazione, in quanto, per giurisprudenza consolidata e facendo applicazione dei principi generali del processo amministrativo, gli atti aventi natura endoprocedimentale, quali i pareri e i giudizi espressi da organi di consulenza tecnica, in quanto privi di efficacia lesiva, non sono, come tali, suscettibili di autonoma impugnativa, dovendo gli eventuali vizi degli stessi essere fatti valere unicamente in via derivata a mezzo dell'impugnazione del solo provvedimento finale, unico atto avente natura provvedimentale per il quale sia predicabile carattere di diretta ed autonoma portata pregiudizievole e, come tale, suscettibile di impugnazione (ex plurimis, T.A.R. Lazio) sez. II, 03/05/2016, n.5040).
In sostanza, nel caso concreto, non esiste un provvedimento espresso di diniego dell’istanza, ma esiste un provvedimento tacito formatosi per il decorso del termine di cui all’art. 36 TUED, rispetto al quale va valutata l’eccezione di tardività.
Orbene, il decorso del termine di 60 giorni per impugnare il provvedimento tacito di diniego va computato al momento della scadenza dei 60 giorni che, per legge, le Amministrazioni hanno per provvedere sull’istanza ex art. 36 TUED: nel caso di specie, poiché tale istanza è stata presentata il 15.5.2023, il termine scadeva il 17.7.2023; da questo momento i IA avevano 60 giorni per fare ricorso, più i 30 giorni per la sospensione feriale di agosto, sicchè il termine scadeva il 15.10.2023, che era una domenica, slittando al 16.10.2023, ossia esattamente la data in cui è avvenuta la notifica dei motivi aggiunti, che risultano, pertanto, tempestivi.
Non vi è quindi alcuna acquiescenza dei ricorrenti alla decisione del Comune, e pertanto non sono scrutinabili le prospettazioni che il controinteressato avrebbe inteso ricollegare alla mancata contestazione del diniego di sanatoria ex art. 36 TUED, in ordine all’applicabilità della nuova fattispecie di cui all’art. 36 bis TUED.
Chiarito questo, sul piano sostanziale il diniego di sanatoria originario non è più scrutinabile in forza dell’entrata in vigore della normativa nuova, da qui l’improcedibilità dei (primi) motivi aggiunti per carenza sopravvenuta di interesse alla loro decisione, così come avvenuto per il ricorso introduttivo.
20.In conclusione, vanno accolti i motivi aggiunti depositati il 5.3.2025 e va accertata e dichiarata l'avvenuta formazione del silenzio assenso, quale conseguenza dell'applicazione dell'art. 36 bis comma 6 D.P.R. 380/01 come inserito dal D.L. 69/2024 convertito nella Legge 105/2024, sulla istanza presentata dalla sig.ra IA assunta al protocollo SUED del Comune di Nola n. 52254/2024 del 5.8.2024.
Per l’effetto, va dichiarato l’obbligo del Comune di Nola di rilasciare alle parti ricorrenti l’attestazione di cui al comma 6 dell’art. 36 bis del DPR 380/2001, circa il decorso del termine del procedimento e dell’intervenuta formazione del titolo abilitativo di cui alla SCIA assunta al protocollo SUED del Comune di Nola n. 52254/2024 del 5.8.2024 , entro il termine perentorio non superiore a trenta giorni.
20.1. La richiesta di nomina di un Commissario ad acta in caso di inadempimento ex art. 117 comma 3 non può essere accolta, in quanto non contemplata dall’azione di accertamento oggetto del giudizio e anche in quanto è lo stesso comma 6 dell’art. 36 bis TUED che la rimette ad una successiva azione giudiziaria della parte in caso di inutile decorso del termine per provvedere (“ decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'istante può esercitare l'azione prevista dall'articolo 31 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.” ).
21. Il ricorso principale e i motivi aggiunti depositati il 10.11.2023 devono essere dichiarati improcedibili per le ragioni sopra esposte.
22. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
I)accoglie i motivi aggiunti depositati il 5.3.2025 e per l’effetto:
- dichiara l'avvenuta formazione del silenzio assenso ex art. 36 bis d.P.R. 380/2001 sulla istanza del 5.8.2024 presentata dalla sig.ra IA OR assunta al protocollo SUED del Comune di Nola n. 52254/2024;
- dichiara l’obbligo del Comune di Nola in ordine al rilascio dell’attestazione di cui al comma 6 dell’art. 36 bis del d.P.R. 380/2001, circa il decorso del termine del procedimento e dell’intervenuta formazione del titolo abilitativo di cui alla SCIA del 5.8.2024 assunta al protocollo SUED del Comune di Nola n. 52254/2024 e ne ordina il rilascio entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
II) Dichiara improcedibili il ricorso principale e i motivi aggiunti depositati il 10.11.2023.
III) Condanna il Comune di Nola e PI RA, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di OR IA e EN IA, che liquida in euro 2000,00, oltre accessori di legge e contributi unificati per tutti e tre i gravami.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 21 maggio 2025, 10 settembre 2025, 24 settembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
NA DO, Presidente
RI AR CA, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AR CA | NA DO |
IL SEGRETARIO